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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2024, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 490/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Iannarone - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Acone - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08/02/2022, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposata con;
CP_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Avellino l'11 8 1996
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 28, Parte II, Serie A. anno 1996;
- che hanno due figli, nato il [...] e nato il [...], quest'ultimo Per_1 Per_2
non ancora economicamente autonomo;
- che con decreto del 23/04/2010 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
- che successivamente, con provvedimento del 29 4 2016, le condizioni della separazione erano state modificate;
- che essi coniugi vivevano separati dalla data della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che non era possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La sì è costituita e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio e ha avanzato domande conseguenziali proprie.
Con ordinanza dell'8 6 2022 il Tribunale revocava il mantenimento in favore del primo figlio e determinava in euro 300,00 l'assegno mensile di mantenimento a favore del secondo figlio a carico del padre.
Con ordinanza del 30 1 2024 il Tribunale avanzava ai coniugi proposta conciliativa, questi all'udienza del 13 3 2024 vi aderivano e chiedevano mutarsi il titolo del divorzio da giudiziale a consensuale.
Il Tribunale provvedeva in conformità.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio alle condizioni concordate.
La domanda, divenuta congiunta, è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di scioglimento del matrimonio contemplata dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per l'inefficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato. È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Le condizioni proposte e accettate dai coniugi di cui all'ordinanza del 30 1 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni concordate.
Trattandosi di divorzio divenuto congiunto e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato ad [...] il [...] - e - nata ad [...] il Parte_1 CP_1
15/10/1970, alle condizioni espresse nell'ordinanza del 30 1 2024 e nel verbale dell'udienza del 13 3 2024;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25 3 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 490/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Iannarone - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Acone - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08/02/2022, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposata con;
CP_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Avellino l'11 8 1996
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 28, Parte II, Serie A. anno 1996;
- che hanno due figli, nato il [...] e nato il [...], quest'ultimo Per_1 Per_2
non ancora economicamente autonomo;
- che con decreto del 23/04/2010 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
- che successivamente, con provvedimento del 29 4 2016, le condizioni della separazione erano state modificate;
- che essi coniugi vivevano separati dalla data della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che non era possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La sì è costituita e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio e ha avanzato domande conseguenziali proprie.
Con ordinanza dell'8 6 2022 il Tribunale revocava il mantenimento in favore del primo figlio e determinava in euro 300,00 l'assegno mensile di mantenimento a favore del secondo figlio a carico del padre.
Con ordinanza del 30 1 2024 il Tribunale avanzava ai coniugi proposta conciliativa, questi all'udienza del 13 3 2024 vi aderivano e chiedevano mutarsi il titolo del divorzio da giudiziale a consensuale.
Il Tribunale provvedeva in conformità.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio alle condizioni concordate.
La domanda, divenuta congiunta, è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di scioglimento del matrimonio contemplata dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per l'inefficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato. È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Le condizioni proposte e accettate dai coniugi di cui all'ordinanza del 30 1 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni concordate.
Trattandosi di divorzio divenuto congiunto e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato ad [...] il [...] - e - nata ad [...] il Parte_1 CP_1
15/10/1970, alle condizioni espresse nell'ordinanza del 30 1 2024 e nel verbale dell'udienza del 13 3 2024;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25 3 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano