Art. 1. Articolo unico.
Gli enti indicati nell' art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 , modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 , devono provvedere, qualora non vi abbiano gia' provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , entro il 31 dicembre 1950.
I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 , modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 .
Gli enti indicati nell' art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 , modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 , devono provvedere, qualora non vi abbiano gia' provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , entro il 31 dicembre 1950.
I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 , modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 .