Articolo 1 della Legge 24 aprile 1950, n. 267
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14 giugno 1950
Art. 1. Articolo unico.

Gli enti indicati nell' art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 , modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 , devono provvedere, qualora non vi abbiano gia' provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , entro il 31 dicembre 1950.
I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 , modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 .

Entrata in vigore il 14 giugno 1950