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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Silvia Graziella Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 6423/2025 promossa da:
, nato a Kodras, in [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 Folco del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 13.1.2025 notificato il 14.3.2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 17.7.2024, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
108/2025 reso in data 13.1.2025 e notificato il 14.3.2025 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente, dichiarando inoltre l'insussistenza dei presupposti per il regolare soggiorno in Italia.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo. Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Fissata udienza davanti al giudice delegato al 7.11.2025, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo la difesa ha illustrato la situazione del sig. , il quale si trova in Pt_1
Italia da circa un anno e ha da subito ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta del nipote (cfr. doc. 2, 3 e 8 ricorso introduttivo).
Inoltre, il ricorrente vive in Italia con la moglie, sig.ra anch'essa titolare di CP_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una diversa ditta del nipote e di sua moglie (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo).
Infine, spiega la difesa, e la consorte in Albania vivevano una situazione caratterizzata da CP_2 serie difficoltà economiche, situazione che è venuta meno una volta giunti in Italia, ove hanno raggiunto una buona stabilità economica ed abitativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione speciale.
Il Tribunale ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2025, udienza in cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
**** Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n.
30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19
c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 17.7.2024. Deve pertanto Pt_1 trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati numerosi documenti comprovanti la buona integrazione del richiedente sul territorio nazionale.
Il richiedente, infatti, sin dal suo arrivo in Italia ha reperito regolare attività lavorativa, ottenendo un contratto a tempo indeterminato come carpentiere presso GE Piemontedil RL. Sul punto, sono stati depositati in atti il relativo contratto di lavoro e le buste paga aggiornate al mese di ottobre
2025 (cfr. doc. 2,3 ricorso introduttivo, cfr. nota di deposito del 6.11.2025). Inoltre, dal punto di vista abitativo, vive in autonomia con la moglie, come mostrato dalla dichiarazione di CP_2 ospitalità versata in atti (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo). Infine, all'udienza del 7.11.2025 – dimostrando una discreta padronanza della lingua italiana – il ricorrente ha confermato di vivere con la moglie, la quale, come mostrato anche dalla documentazione presente in atti, lavora come addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato presso GE TO RL (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo), e ha altresì confermato (come visibile dalle buste paga depositate in atti) di guadagnare circa 1600 euro mensili a titolo di stipendio, specificando inoltre di avere come prossimo obiettivo quello di migliorare ulteriormente la padronanza della lingua italiana, iscrivendosi ad un corso a ciò finalizzato.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti la continuità nel tempo e regolarità dei contratti di lavoro e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1 lavorativa e familiare in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sussistono motivi per compensare le spese di lite perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], in Parte_1
Albania, il 12.9.1973, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Perlo Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Silvia Graziella Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 6423/2025 promossa da:
, nato a Kodras, in [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 Folco del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 13.1.2025 notificato il 14.3.2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 17.7.2024, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
108/2025 reso in data 13.1.2025 e notificato il 14.3.2025 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente, dichiarando inoltre l'insussistenza dei presupposti per il regolare soggiorno in Italia.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo. Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Fissata udienza davanti al giudice delegato al 7.11.2025, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo la difesa ha illustrato la situazione del sig. , il quale si trova in Pt_1
Italia da circa un anno e ha da subito ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta del nipote (cfr. doc. 2, 3 e 8 ricorso introduttivo).
Inoltre, il ricorrente vive in Italia con la moglie, sig.ra anch'essa titolare di CP_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una diversa ditta del nipote e di sua moglie (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo).
Infine, spiega la difesa, e la consorte in Albania vivevano una situazione caratterizzata da CP_2 serie difficoltà economiche, situazione che è venuta meno una volta giunti in Italia, ove hanno raggiunto una buona stabilità economica ed abitativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione speciale.
Il Tribunale ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2025, udienza in cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
**** Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n.
30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19
c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 17.7.2024. Deve pertanto Pt_1 trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati numerosi documenti comprovanti la buona integrazione del richiedente sul territorio nazionale.
Il richiedente, infatti, sin dal suo arrivo in Italia ha reperito regolare attività lavorativa, ottenendo un contratto a tempo indeterminato come carpentiere presso GE Piemontedil RL. Sul punto, sono stati depositati in atti il relativo contratto di lavoro e le buste paga aggiornate al mese di ottobre
2025 (cfr. doc. 2,3 ricorso introduttivo, cfr. nota di deposito del 6.11.2025). Inoltre, dal punto di vista abitativo, vive in autonomia con la moglie, come mostrato dalla dichiarazione di CP_2 ospitalità versata in atti (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo). Infine, all'udienza del 7.11.2025 – dimostrando una discreta padronanza della lingua italiana – il ricorrente ha confermato di vivere con la moglie, la quale, come mostrato anche dalla documentazione presente in atti, lavora come addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato presso GE TO RL (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo), e ha altresì confermato (come visibile dalle buste paga depositate in atti) di guadagnare circa 1600 euro mensili a titolo di stipendio, specificando inoltre di avere come prossimo obiettivo quello di migliorare ulteriormente la padronanza della lingua italiana, iscrivendosi ad un corso a ciò finalizzato.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti la continuità nel tempo e regolarità dei contratti di lavoro e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1 lavorativa e familiare in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sussistono motivi per compensare le spese di lite perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], in Parte_1
Albania, il 12.9.1973, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Perlo Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta