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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 495/2023 R.G., introdotta da e per esso gli eredi (c.f. Parte_1 Parte_2
e (c.f. C.F._1 Parte_3
), rappresentate e difese dagli avv. Fernando C.F._2
PALERMO e Michele FINO, come da mandato in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo DI C.F._4
CASTRI, come da mandato in atti;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 744/2023 emessa dal
Tribunale di Brindisi, pubblicata l'11/05/2023. Previa precisazione delle conclusioni all'udienza ex art.352 cpc dell'1/4/2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE 1.- Con atto di citazione dell'8/11/2012, evocava Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, e CP_1 CP_2
lamentando che i coniugi succitati, tra l'aprile 1999 e il Maggio
[...]
2000, nel recintare la loro proprietà sita in agro di Oria e posta lungo la strada vicinale “Romatizza", avevano sconfinato lungo il margine stradale, sicché l'ampiezza della strada si era notevolmente ristretta al punto da rendere impraticabile il passaggio che l'attore percorreva con mezzi meccanici pesanti per accedere agli appezzamenti di sua proprietà per lo svolgimento dell'attività agricola e commerciale di famiglia.
L'attore deduceva di aver dovuto affrontare grave disagio psico- fisico e copiose perdite economiche per la propria attività e per le spese di lite, a causa dei numerosi giudizi e vicende amministrative resesi necessarie per vedere riconosciuto lo sconfinamento da parte dei coniugi Affermava di aver subito per più di 12 anni un Per_1
“continuo stato di ansietà, sfociato in problemi di ipertensione, il tutto comprovato e documentato…” per il “continuo stress da giudizio” e per aver “vissuto negativamente l'ingiusto sconfinamento della sede stradale da parte dei convenuti”.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'attore chiedeva quindi il risarcimento dei danni, sia in termini di lesione del diritto alla salute, che in termini di danno patrimoniale per le numerose azioni giudiziarie affrontate per far valere i propri diritti, oltre alle perdite in termini di danno emergente e lucro cessante nell'ambito della propria attività lavorativa “danno derivante dallo svellimento del vigneto, perchè per il restringimento della careggiata non potevano più transitare i veicoli di grosse
pag. 2/24 dimensioni per il carico di uva da vino, ecc. (danno indeterminato, ma comunque superiore alla somma di € 200.000,00 già richiesta con lettera del 4.2.2011). La documentazione in atti mostra il danno da svellimento, con concessione per il reimpianto già ottenuta, ma non utilizzata per il persistente restringimento abusivo della strada”.
2.- I coniugi e si costituivano in giudizio mediante CP_2
comparsa con la quale chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni, assumendo che il aveva contratto malattie determinate dalle azioni giudiziarie penali e civili poste in essere dal per Pt_1
tutelare dinanzi l'autorità giudiziaria presunti diritti soggettivi ed interessi legittimi. I convenuti nelle more del giudizio di primo grado rinunciavano alla domanda riconvenzionale e il difensore dell'attore accettava la rinuncia con comparsa di replica datata 17/03/2023.
3.- Istruita la causa con prove orali e CTU, il Tribunale, con sentenza n.744/23 ha accolto la domanda attrice limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla estirpazione del vigneto, “come dettagliatamente descritto, quanto alla sua ubicazione ed alla sua estensione, ed al suo valore, nella c.t.u. a firma del geom.
, cui si fa integrale riferimento”; e per l'effetto, ha condannato i CP_3
convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €
9.000,00, aggiornata alla attualità, con rivalutazione ed interessi;
ha compensato per 2/3 le spese di giudizio e condannato i convenuti al pagamento della residua parte, liquidata in € 1.700,00, oltre accessori;
ha posto le spese di c.t.u., in via definitiva, a carico dell'attore nella misura di 2/3 ed a carico dei convenuti nella misura di 1/3.
pag. 3/24 Il primo giudice “quanto alla ricostruzione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla realizzazione da parte dei convenuti della recinzione”, ha fatto propri gli accertamenti e le conclusioni cui è pervenuto il ctu geom. . Quest'ultimo, aveva rilevato che “la CP_3
realizzazione della recinzione della parte non avrebbe potuto comportare…” “… l'impossibilità per la parte attrice di far accedere alla sua azienda agricola, percorrendo la strada vicinale “Romatizza” i mezzi meccanici usualmente utilizzati per la raccolta e trasporto dell'uva. Sul posto è stato rilevato un percorso alternativo attualmente dismesso che avrebbe potuto accedere ai fondi di proprietà dell'attore.”. Il consulente evidenziava che tale percorso “nọn è stato ritenuto del tutto idoneo per il passaggio di mezzi agricoli per la raccolta il trasporto dell'uva da parte del .” (…) “ tale percorso, Pt_1
se all'epoca dei fatti fosse stato ben manutenuto ed il fondo stradale costantemente atto a consentire l'agevole transito dei veicoli …., sarebbe potuto essere utilizzato come percorso alternativo per accedere ai fondi di proprietà ” e quindi anche ed in caso di Pt_4
necessità per consentire il passaggio “dei mezzi meccanici usualmente utilizzati per la raccolta e trasporto dell'uva.”. Infine, il valore di mercato del vigneto all'atto della sua estirpazione è stato determinato in €. 5.800,00, importo, questo, fatto proprio dal giudicante e aggiornato alla attualità, con rivalutazione ed interessi, nella somma di € 9.000,00.
Per ciò che concerne “le implicazioni di carattere psico-fisico denunciate dall'attore,” il giudice di prime cure ha sostenuto che non possano “essere oggetto di disamina sia perché difetta il nesso
pag. 4/24 eziologico tra quanto denunciato ed il reale stato dei luoghi, sia perché non vi è alcuna oggettiva prova delle patologie stesse in quanto ancorate, esclusivamente, a documentazione di parte.”.
4. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto Parte_1
appello, nel quale sono articolati sette motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati. L'appellante ha chiesto
“preliminarmente di provvedere alla correzione ex art. 287 c.p.c. degli errori materiali, come descritti e contenuti nella sentenza impugnata”; nel merito “dichiarare i convenuti tenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. derivanti da stress da Pt_1
giudizio, danni fisici, psichici, danno emergente e lucro cessante nella propria attività, spese affrontate per istanze stragiudiziali, perizie e difesa nelle varie cause civili, penali ed amministrative, ritenendo equo quantificare il risarcimento in una somma non inferiore ad €
200.000,00 (duecentomila/00) o per la somma minore che sarà ritenuta equa ed opportuna.. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1999, anno in cui iniziarono i lavori di realizzazione della recinzione abusiva che invase la sede stradale predetta sino al reale soddisfo quale maggior risarcimento spettante rispetto a quello liquidato nella sentenza impugnata;
-In subordine, riformare parzialmente la suddetta sentenza, riconoscendo in via equitativa, ex art. 1226 c.c., il giusto risarcimento dei danni patiti da stress da giudizio, per lesioni come da certificazioni mediche in atti e rimborso delle spese affrontate sia legali che di perizia di parte e danno aziendale per mancato guadagno, come danno materiale patito dall'odierno appellante, oltre il danno quantificato nella sentenza
pag. 5/24 impugnata per lo svellimento del vigneto. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1999 al soddisfo;
-Vittoria per intero, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, riformando la ingiusta compensazione parziale delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, per le ragioni esposte”.
Con comparsa depositata il 10.10.23 si sono costituiti CP_1
e i quali in via preliminare hanno eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e, nel merito, ne hanno contestato la fondatezza. Hanno chiesto quindi la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
In data 31/10/2023 si sono costituite (in Parte_2
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni e e Persona_2 Persona_3 [...]
, in qualità di eredi di deceduto in Parte_3 Parte_1
data 19/10/2023, riportandosi a tutti gli scritti difensivi, alle eccezioni già formulate e produzioni di documentazione già effettuate.
Con note di trattazione scritta del 22/1/2025, le eredi dell'originario appellante hanno rappresentato che nelle more gli appellati hanno spontaneamente pagato, sebbene non richiesto dal defunto, quanto liquidato con la sentenza di primo grado, che va eventualmente detratto dalle ulteriori somme a liquidarsi a titolo di risarcimento.
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5. Con il primo motivo di gravame parte appellante chiede in via preliminare la correzione “dell'errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado allorquando, sia nell'epigrafe della sentenza
pag. 6/24 che nella parte dispositiva, indica con il cognome la odierna CP_4
appellata IG.ra ; nonché nella parte dispositiva vi è CP_2
errore materiale di indicazione dei sub di dispositivo capitolati con i nn.
1-2-2-5 invece di nn.1,2,3 e 4.”.
5.1. L'art. 287 c.p.c. sembrerebbe propendere per la correzione dell'errore materiale da parte del giudice che ha emesso il provvedimento. Tuttavia, la giurisprudenza ammette che l'istanza possa essere formulata con l'atto di impugnazione. Attesa l'evidenza dell'errore materiale relativo al nome della convenuta si CP_2
procederà alla correzione nei termini indicati in dispositivo. L'errata numerazione dei capi elencati nel dispositivo, frutto di mero refuso grafico, non ha alcun rilievo sul contenuto dispositivo della sentenza
(peraltro, già eseguita dai convenuti).
6. Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., anche in relazione all'erronea valutazione delle prove esperite. Difetto di motivazione e motivazione contraddittoria in relazione all'art. 2043 e 2909 c.c. e art. 112 c.p.c.”.
Parte appellante assume di aver dimostrato con “prove documentali, certificazioni mediche e ricevute di spesa, testimonianze, perizia tecnica d'ufficio… le tre distinte ragioni e pretese che costituiscono autonoma causa petendi”, della domanda di risarcimento dei danni patiti a vario titolo. Il primo giudice ha motivato, peraltro in modo inadeguato, solo con riferimento al danno alla salute e al vigneto, “trascurando gli altri elementi rilevanti per l'accertamento e quantificazione del danno all'azienda agricola e le spese per i processi
pag. 7/24 avviati o azioni giudiziarie in cui l'attore ha dovuto resistere per ripristinare la legalità”.
6.1. Con riferimento al danno patito dall'azienda agricola, il giudicante non avrebbe correttamente valutato ai fini della quantificazione del danno, le prove testimoniali e la sentenza della
Corte di Appello di Lecce n.71/2012, limitando il danno solo al valore del vigneto, e non considerando il danno ulteriore patito “per tutti i disagi e conseguenze relative al restringimento della strada” (cfr. sentenza Corte di appello n.71/12 pag. 8). La sentenza in questione, riformando la pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto soggettivo di e dei suoi familiari a transitare su Parte_1
quella strada denominata “Romatizza” e ordinato agli odierni appellati di arretrarsi nel proprio terreno secondo la dimensione originaria della sede strada.
La difesa deduce come i testi escussi abbiano confermato che “...
l'attore, quale imprenditore agricolo, ha subito un calo economico di corrispettivi vendite, per l'impossibilità di far transitare veicoli pesanti e trebbiatrici sulla predetta strada”. Il ctp ing. ha effettuato il Persona_4
calcolo di mancato guadagno, in termini di produttività del vigneto estirpato, che, anche a voler considerare il valore stimato dal ctu di € 5.800,00, oltre rivalutazione monetaria, sarebbe dovuto CP_3
“ammontare ad € 5.800,00 + € 37.224,00 = € 43.024,00, oltre rivalutazione monetaria” considerato che il vigneto all'epoca dell'estirpazione era nel pieno della sua produttività.
6.2. La difesa lamenta inoltre l'omessa valutazione e quantificazione del danno patito dal per le spese legali e Pt_1
pag. 8/24 tecniche, sostenute nei vari giudizi intrapresi per ripristinare quanto giudizialmente accertato in contrada Romatizza, avendo dovuto altresì chiedere l'esecuzione dell'obbligo di fare contenuto nella sentenza d'appello proponendo ricorso ex art. 642 c.p.c.. Nelle memorie istruttorie sono stati riassunti i danni materiali per spese legali e perizia di parte, ed esibiti certificati medici dai quali sono desumibili lesioni patite per inabilità temporanea parziale e totale, alle quali va correlato un danno morale al 50%. In ordine a tale voce di danno, le testimonianze hanno confermato le circostanze del danno alla salute
(cfr. e ) ovvero che “in seguito alla Parte_2 Persona_5
varie azioni giudiziarie promosse dal IG. , l'attore ha Pt_1
attraversato un periodo di ansietà, turbamento psicologico, disagi, malessere e stress”.
7. Con il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta
“l'insufficiente e contraddittoria motivazione: violazione ed erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. e art. 115 c.p.c.”. In ordine al principio di non contestazione, si assume che “nel caso di specie i convenuti in primo grado non hanno mai contestato alcunché in ordine alla sentenza n.71 del 2012 passata in giudicato, … né hanno mai contestato i certificati medici prodotti dall'attore”.
La Corte D'Appello di Lecce ha accertato, con efficacia di giudicato, che il restringimento operato dai coniugi appellati avesse integrato gli estremi della molestia possessoria che lede il diritto alla servitù di passaggio del e pertanto l'impossibilità per i mezzi Pt_1
meccanici di poter transitare e accedere ai poderi della famiglia
. In ragione di ciò, non può che ritenersi fondata la domanda di Pt_1
pag. 9/24 risarcimento del danno “anche in ordine alle perdite subite dall'azienda agricola, per effetto dei disagi lamentati … non potendo la CTU del
Geom. prevalere o mettere in discussione il giudicato CP_3
rappresentato dalla sentenza n.71/2012 che è stata portata in esecuzione e costituisce cosa giudicata ex art.2909 c.c.”.
Parte appellante ha dedotto che il ctu Geom. , a pag. 7 CP_3
della relazione, “ha confermato che la parte di strada invasa dalla costruzione abusiva dei convenuti è stata ripristinata grazie alle azioni giudiziarie di . Tale rilievo però non è stato preso in Parte_1
considerazione dal Tribunale ai fini di una maggiore quantificazione del danno risarcibile, anche in via equitativa, o ai fini della valutazione del rimborso delle spese documentate in atti e affrontate dall'attore per le azioni giudiziarie intraprese e necessarie per il suddetto ripristino.”.
8. Con il quarto motivo di gravame viene eccepita “l'erronea valutazione delle prove orali in violazione dell'art. 116 c.p.c”. Si assume che il Tribunale non ha conferito il giusto valore probatorio alle testimonianze rese dai testi , , Parte_2 Persona_5 [...]
, e . Una diversa Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
considerazione avrebbe portato il giudicante a riconoscere “il nesso eziologico tra quanto denunciato e patito con lo stato dei luoghi, le vicende giudiziarie sofferte e il contenuto della certificazione medica prodotta.”. I testimoni suddetti hanno confermato la circostanza capitolata sub 1) della memoria istruttoria di parte attrice, ovvero che
“da quando i coniugi hanno realizzato nel 1999 la recinzione CP_5
abusiva, poi demolita nel 2010 in seguito alle varie azioni giudiziarie,
l'attore ha attraversato un grave periodo di ansietà, turbamento
pag. 10/24 psicologico, disagi, malessere e stress (come documentato dai certificati medici in atti).”. Pertanto, si lamenta che ingiustamente il giudice in primo grado abbia negato le patologie indicate dall'attore in quanto ancorate esclusivamente a documentazione di parte, circostanza smentita dal tenore delle succitate prove testimoniali.
Ed ancora, i testimoni avrebbero altresì confermato che “il calo di rendimento economico dell'azienda agricola dell'attore, sita in C.da
Romatizza in agro di Oria, è stato determinato per lo svellimento del vigneto, perché per il restringimento della sede stradale non potevano più transitare gli autoarticolati che trasportavano l'uva raccolta, nonché per l'impossibilità di far transitare veicoli pesanti e trebbiatrici sulla predetta strada in relazione al raccolto di grano e ortaggi”. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, oltre ai danni conseguenti allo svellimento del vigneto, l'ulteriore danno economico complessivo aziendale determinato dalle perdite e mancato guadagno in più anni per l'impossibilità di piantumare altre colture.
9. Con il quinto motivo d'appello viene dedotta la “erronea valutazione delle prove documentali in violazione dell'art. 116 c.p.c. ed in relazione agli artt. 2714 e 2715 c.c.”, posto che il Tribunale non ha valutato la copiosa documentazione prodotta dall'attore con l'atto introduttivo e le memorie ex art. 183 comma 6, n.2 c.p.c..
Oggetto di omessa valutazione sarebbero state: - la sentenza Tar
n.1962/2010, passata in giudicato, laddove la statuizione e l'accertamento in essa compiuti sarebbero stati rilevanti per il ctu nel recupero di documentazione relativa alla DIA per la recinzione
“avvenuta in difformità della stessa”; - le istanze, lettere, solleciti ed pag. 11/24 esposti al Commissario prefettizio e al comune di Oria, ritenute rilevanti per l'accertamento e la quantificazione del danno patito per le battaglie giudiziarie e amministrative sostenute dal per far Pt_1
cessare l'illecito perpetrato in suo danno. Il Tribunale non ha motivato circa la rilevanza probatoria di documenti non contestati dagli appellati, depositati con la memoria istruttoria del 20.04.2013 ovvero i documenti dalla lettera a) alla lettera o): lettere agli enti locali e strutture tecniche del territorio, l'atto di costituzione presso il Consiglio di Stato.
10. Con il sesto motivo d'appello la difesa lamenta “l'erronea valutazione delle certificazioni mediche in violazione dell'art. 116
c.p.c., anche in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c.”. Viene censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha conferito il giusto valore probatorio al carteggio sanitario offerto in produzione e non ha ammesso la richiesta CTU medica. Si assume l'insufficienza della motivazione che ha rilevato il difetto di una prova oggettiva delle patologie lamentate in quanto ancorate ad una documentazione di parte.
Nel merito della documentazione prodotta, parte appellante evidenzia che il referto del Pronto soccorso del 30/05/2006 è stato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, così come il certificato del
03/07/2006, emesso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL/BR1; gli altri certificati, seppur a firma del medico curante, sono correlati da diagnosi e sono sottoscritti da medici che rivestono la qualità di pubblici ufficiali che redigono un atto pubblico ai sensi del 2699 c.c.
pag. 12/24 11. Le censure esposte nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse e per diversi aspetti sovrapponibili, risultano infondate.
Dalla esposizione del gravame, in verità piuttosto prolissa ed a tratti confusa (non in linea con il disposto di cui all'art.121 cpc), sono enucleabili – e verranno esaminate distintamente nel prosieguo, a prescindere dalla numerazione dei motivi di appello - tre ordini di obiezioni: 1) la parziale valutazione dei dedotti danni patrimoniali relativi all'azienda agricola;
2) la erronea valutazione (e conseguente rigetto) dei dedotti danni alla salute in conseguenza dello stress determinato dal pluridecennale contenzioso con gli appellati;
3)
l'omessa valutazione dei danni correlati alle spese legali e tecniche per ottenere giustizia.
11.1. Per ciò che concerne l'asserito ulteriore danno patito dall'azienda agricola e l'erronea valutazione delle prove ad opera del giudice di prime cure, va evidenziato che quest'ultimo ha fondato la sua decisione sulle risultanze della CTU, la quale è basata su misurazioni oggettive (non contestate). Anzi, va sottolineato che il giudicante si è pronunciato favorevolmente accogliendo la “parte della domanda attrice, relativa al valore di mercato del vigneto all'atto della sua estirpazione”, nonostante il tenore delle risposte ai quesiti posti all'ausiliario lasciasse presagire un esito differente.
In effetti, dalla relazione del ctu si evince che la strada CP_3
vicinale in contesa (detta “Romatizza”), nel tratto che dalla strada provinciale Francavilla/Oria porta ai terreni , presenta Pt_1
“dimensioni differenti con restringimenti ed allargamenti dei margini in
pag. 13/24 più punti di essa, che vanno da una larghezza minima di mt.2,24 in prossimità di olivo di grossa mole ad una larghezza massima di mt.5.93 (…) la recinzione eseguita dalla parte convenuta [i coniugi ndr]…fu eseguita …lungo il ciglio della suddetta strada Per_1
vicinale e quindi non rispettando alcun arretramento prescritto dalle norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada….in particolare dai rilievi effettuati in loco dal geom. CP_6
nei punti a confine con gli appezzamenti di terreno di proprietà della parte convenuta, dove era stata realizzata la recinzione, la strada aveva una larghezza da un minimo di mt. 3,47 ad un massimo di mt.
5,93. In altre zone a confine sia con appezzamenti di altra proprietà che della parte ricorrente , ndr] la strada aveva Parte_1
dimensioni anche inferiori”.
In sostanza, detta strada vicinale, nel tratto suddetto, non ha le stesse dimensioni, ma larghezze differenti;
anzi, i punti più stretti (con larghezza di appena mt.2,24) si trovano, non a confine con i fondi di proprietà ma in corrispondenza di altre proprietà. E tale Per_1
situazione si registrava anche a seguito della recinzione realizzata contra legem dagli appellati, poi eliminata.
11.2. Ciò per quanto riguarda la morfologia della strada. Invece, per quanto riguarda la percorribilità della strada medesima da parte di mezzi agricoli – aspetto, questo, che attiene alla funzionalità di essa rispetto alla coltivazione del vigneto, e quindi alle ragioni sottese alla domanda risarcitoria proposta dai – il ctu ha Pt_1 CP_3
osservato che “i mezzi agricoli per la raccolta dell'uva, date le differenti dimensioni in larghezza della strada vicinale Romatizza, in alcuni punti
pag. 14/24 pure al di sotto delle dimensioni rilevate …nelle zone dove era stata realizzata la recinzione dalla parte convenuta, avrebbero avuto, comunque, percorrendo tale strada fino a raggiungere i terreni dell'azienda, difficoltà di transito anche maggiori”.
Ha inoltre osservato il ctu che “i mezzi meccanici usualmente utilizzati per la raccolta e il trasporto dell'uva, in base al codice della strada, “devono avere una dimensione in larghezza massima di mt.2,55 comprese le sporgenze dovute ai retrovisori… pertanto considerate le dimensioni della strada nei punti dove è stata realizzata la recinzione dalla parte convenuta… che va da un minimo di mt.3,47 ad un massimo di mt.5.93, se ne deduce che i suddetti mezzi a parere dello scrivente sarebbero potuti transitare e quindi accedere all'azienda di parte attrice, peraltro ancora più agevolmente che in altri punti della strada che ha dimensioni ancora più ridotte”. Gli inconvenienti – prosegue il consulente d'ufficio – determinati dalla recinzione dei convenuti, in quanto realizzata sul ciglio stradale e senza alcun arretramento, erano dati dal fatto di “una scomoda percorrenza per il transito di due mezzi che si sarebbero potuti incrociare contemporaneamente ed in senso opposto e/o per eventuali manovre ed inversioni di marcia… se pur quest'ultimi inconvenienti sono sempre sussistiti” (relazione geom. pag. 10). CP_3
Risulta pertanto oggettivamente escluso che il vigneto dei , Pt_1
a causa della recinzione realizzata dagli appellati, fosse divenuto irraggiungibile da parte dei mezzi meccanici necessari per la coltivazione e la raccolta dell'uva.
pag. 15/24 In ogni caso, il ctu ha rilevato l'esistenza di un percorso alternativo attualmente dimesso, il quale, “se all'epoca dei fatti fosse stato ben manotenuto ed il fondo stradale costantemente atto a consentire
l'agevole transito dei veicoli…sarebbe potuto essere utilizzato come percorso alternativo per accedere ai fondi di proprietà ” Pt_1
(relazione, pag.18)
11.3. Entrando nel merito della valutazione delle prove operata dal
Tribunale in ordine alla suddetta voce di danno, si deve rilevare:
- che le prove testimoniali (tra le quali vi è quella di una delle odierne appellanti erede di ), non sono dirimenti, nè Parte_1
sufficienti per dimostrare la sussistenza di un ulteriore danno all'attività agricola, tenuto conto che la relazione peritale, come sopra richiamato, dava contezza della percorribilità della strada vicinale Romatizza e anche dell'esistenza di un percorso alternativo per l'accesso ai fondi del;
Pt_1
- che la quantificazione del danno effettuata dal ctp ing. Per_4
sulla produttività del vigneto, oltre a basarsi su stime e dati statistici del tutto teorici, privi di qualsiasi riscontro concreto sul piano contabile e storico circa l'effettivo andamento della produzione del vigneto del rispetto alle annate precedenti al 1999 (anno di inizio Pt_1
dell'asserito restringimento della strada), in ogni caso non è da ritenersi collegato, sul piano causale, con la condotta ascritta agli appellati, stante l'accertata oggettiva percorribilità della strada vicinale
Romatizza e, addirittura, l'esistenza di un percorso alternativo.
11.4. La difesa appellante, in ordine al punto della percorribilità della anzidetta strada vicinale, ha prospettato un inammissibile pag. 16/24 contrasto tra gli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte di appello di Lecce n. 71/2012 (passata in giudicato) e le conclusioni cui
è pervenuto il ctu . CP_3
In realtà la sentenza citata, decidendo il giudizio possessorio, ha affermato che, per effetto della costruzione della recinzione da parte degli appellati, “il passaggio sarebbe di fatto divenuto malagevole, non essendo più possibile il contemporaneo passaggio di camion o macchine agricole,… posto che prima della realizzazione della recinzione … non solo si poteva transitare- nonostante le dimensioni della strada indicate dal CTU- con mezzi meccanici ma era possibile anche l'incrocio di mezzi” (sentenza n. 71/2012, pag. 8).
In sostanza, neppure dagli accertamenti espletati nel giudizio possessorio emerge la dedotta impossibilità per i mezzi meccanici di transitare e accedere ai poderi della famiglia , ma soltanto Pt_1
l'impossibilità del contemporaneo passaggio di camion e macchine agricole;
in altre parole, il passaggio è divenuto “malagevole” ovvero più difficoltoso, ma ciò non legittima l'affermazione che il passaggio di trattori e mezzi meccanici sia divenuto impossibile e, di conseguenza, sia divenuta impossibile la conduzione dei fondi, impedendo qualsiasi coltura.
Questa notazione, se nel giudizio possessorio assume di per sé rilevanza giuridica - posto che il proprietario del fondo servente non può “diminuire l'esercizio della servitù o renderlo più incomodo”
(art.1067, 2 comma c.c.) - nel giudizio di danno, come quello di cui ci stiamo occupando, non è sufficiente per accordare un risarcimento correlato alla dedotta mancata coltivazione del fondo dominante, in pag. 17/24 quanto manca la prova che tale pregiudizio possa essersi verificato in concreto quale direatta conseguenza del restringimento della strada per opera degli appellati. In altre parole, l'assunto circa la impossibilità di coltivare il vigneto, in conseguenza del restringimento della strada, non ha trovato un riscontro nell'indagine tecnica demandata al ctu geom. , né è suffragato dalle statuizioni contenute nella CP_3
sentenza citata.
12. Per ciò che concerne il danno patrimoniale correlato a tutte le spese legali e per perizie di parte sostenute per resistere o promuovere giudizi contro gli odierni appellati, la richiesta dell'appellante risulta priva di fondamento.
In primo luogo, si rileva che la regolamentazione delle spese legali
(comprese quelle per consulenze tecniche) sono rimesse alla valutazione del giudice che procede, ovvero al giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo del singolo giudizio. Pertanto non può sussistere la cognizione di questo giudice in merito alla regolamentazione di dette spese, se non con riferimento all'espressa impugnazione del capo della sentenza impugnata che dispone sulle stesse.
In secondo luogo, si rileva come quanto lamentato dall'appellante non possa assurgere ad una voce di danno giacché difetta dei requisiti richiesti a tal fine dall'art. 2043 c.c.. L'agire e resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art.24 della
Costituzione. Quest'ultimo, oltre a sancire l'inviolabilità del diritto alla pag. 18/24 difesa in ogni stato e grado del procedimento al comma terzo assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi innanzi ad ogni giurisdizione.
Pertanto, per quanto annosa e complessa possa essere stata la vicenda giudiziaria cui è correlata la richiesta risarcitoria in oggetto, giammai si potrà configurare l'esistenza di un danno patrimoniale avente ad oggetto le spese per la difesa, la cui sorte sono regolate all'interno del giudizio in cui sono state sostenute.
13. Con specifico riguardo infine al danno da stress giudiziario si ritiene che il primo giudice abbia correttamente motivato ritenendo assente il nesso causale e la prova oggettiva delle patologie lamentate.
La valutazione delle prove rimane nel libero apprezzamento del giudice, che nel caso di specie ha ritenuto di dover accogliere solo una delle domande risarcitorie, motivando il rigetto della domanda di risarcimento del danno da “stress giudiziario” per un rilevato difetto di prova circa la sussistenza di un preciso nesso causale.
Dallo scrutinio della documentazione medica di parte emerge tra l'altro che, a far data dal 2006 e sino al 2009 (ovvero 6 anni dopo l'inizio del conflitto con i coniugi , il fosse affetto da CP_5 Pt_1
stato d'ansia e sindrome depressiva in trattamento farmacologico, senza tuttavia alcuna specificazione circa le cause di questi disturbi. Si rappresenta inoltre che la maggior parte dei certificati medici allegati hanno la paternità del medico curante dell'attore e non di uno psichiatra. L'unico certificato psichiatrico, rilasciato dal DSM del
Distretto di Fasano in data 3/07/2006, si limita a confermare lo stato pag. 19/24 ansioso con manifestazioni somatoformi e il tono dell'umore depresso, senza ulteriori annotazioni circa l'eziologia della patologia.
Quest'ultimo aspetto richiede una circostanziata valutazione di natura clinica (mancante nei certificati prodotti) e non sembra che lo stesso possa desumersi dalle testimonianze dei familiari, peraltro alquanto generiche, valutative e prive di circostanze e elementi concreti.
La giurisprudenza di legittimità ha ammesso il ristoro del danno non patrimoniale determinato dal comportamento ostruzionistico di chi costringa a un'azione legale a tutela dei propri diritti, ma a condizione che “sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali. Invece non è sufficiente a tal fine il generico riferimento allo "stress" conseguente alla suddetta condotta, posto che esso si risolve nell'affermazione di un danno "in re ipsa" (Cass. n. 25691/2022, Rv. 619940-01). Nel caso in esame, non risulta acclarata l'esistenza un nesso eziologico tra le vicende giudiziarie connesse ai fatti in narrativa e una vera e propria lesione del diritto alla salute, diversa e ulteriore rispetto ad una verosimile situazione di mero disagio, fastidio, ansia o apprensione per il protrarsi e l'esito della lite. Per altro verso, può ritenersi ineludibile una certa dose di stress, in quanto insita in ogni iniziativa contenziosa, dal momento che questa non è che uno dei modi in cui si manifesta un conflitto, il quale comporta di per sé uno stato di tensione a livello emotivo e psicologico.
pag. 20/24 14. Con il settimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'ingiusta compensazione parziale delle spese giudiziali e l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., anche in relazione all'art 91 c.p.c..
Viene dedotta l'ingiusta compensazione operata dal Tribunale sia sulle spese processuali che di consulenza tecnica d'ufficio, in contrasto col principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. Il primo giudice ha omesso di motivare circa le ragioni della compensazione delle spese processuali e ha erroneamente “compensato gravando in maggiore misura sull'attore le spese di consulenza d'ufficio nella misura di 2/3, senza alcuna ragione.”
Inoltre, si obietta che la compensazione parziale operata in primo grado non tiene conto che i convenuti hanno “rinunciato alla domanda riconvenzionale così come evidenziato anche nella comparsa conclusionale avversaria a pag.2 e accettata nella memoria conclusionale di replica dal procuratore speciale dell'attore.”.
14.1. Il motivo è infondato.
Nel decidere la questione controversa, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dall'attore e condannato i convenuti a corrispondere la somma di € 9.000, comprensiva di rivalutazione e interessi all'attualità. Ha poi compensato per 2/3 le spese processuali, condannando i convenuti al pagamento della quota residua, e ha posto le spese di CTU a carico dell'attore per 2/3 e dei convenuti per 1/3.
La regolazione delle spese adottata dal primo giudice risulta condivisibile sia per quanto riguarda i compensi professionali che per le spese di CTU. Nella specie, infatti, ricorre un caso di soccombenza pag. 21/24 reciproca. Hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la quale è configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (n.32061/2022, Rv. 666063 - 01).
Nella specie ricorre l'ipotesi dell'accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi. Infatti, la domanda risarcitoria avanzata dal risulta articolata in tre distinte causali: 1) danni patrimoniali Pt_1
relativi all'azienda agricola;
2) danni non patrimoniali relativi allo stress determinato dal pluridecennale contenzioso con gli appellati;
3) danni patrimoniali correlati alle spese legali e tecniche nell'anzidetto contenzioso. Di queste voci di danno, è stata accolta dal Tribunale soltanto la prima (sia pure in misura assai ridotta rispetto al petitum) e rigettate le altre: risulta pertanto giustificata la compensazione nella misura di 2/3 disposta in sentenza.
Per altro verso, risulta giustificata anche la statuizione che ha posto le spese di CTU in via definitiva per 2/3 a carico dell'attore e per 1/3 a carico dei convenuti, dal momento che l'indagine dell'ausiliario non ha fatto altro che sopperire ad una carenza della parte attrice, alla quale incombeva l'onere di fornire le prove del danno prospettato con riferimento alla impossibilità di coltivare i fondi in conseguenza dell'illecito imputato ai convenuti. Il danno, inoltre, è stato accordato dal primo giudice in misura notevolmente ridotta rispetto a quella pag. 22/24 causale della domanda, sicché, anche per questo aspetto, è condivisibile il riparto operato dal primo giudice.
In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa dichiarato dall'interessato. La correzione dell'errore materiale non comporta di per sè alcuna pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis: Cass. S.U. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass.
n.4610/2017, Rv. 644312; Cass. 4 gennaio 2016).
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 744/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata l'11/05/2023, proposto da Pt_1
, al quale sono subentrate le eredi , nella
[...] Parte_2
qualità indicata in atti, e , nei confronti di Parte_3 [...]
e , così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dispone la correzione della sentenza di primo grado, ordinando che nella intestazione e nel dispositivo, invece di si legga;
CP_4 CP_2
3) condanna gli appellanti in solido a pagare in favore di
[...]
e , con distrazione al procuratore costituto, le CP_1 CP_2
spese del grado liquidate in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
pag. 23/24 4) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma
1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 29 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 495/2023 R.G., introdotta da e per esso gli eredi (c.f. Parte_1 Parte_2
e (c.f. C.F._1 Parte_3
), rappresentate e difese dagli avv. Fernando C.F._2
PALERMO e Michele FINO, come da mandato in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo DI C.F._4
CASTRI, come da mandato in atti;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 744/2023 emessa dal
Tribunale di Brindisi, pubblicata l'11/05/2023. Previa precisazione delle conclusioni all'udienza ex art.352 cpc dell'1/4/2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE 1.- Con atto di citazione dell'8/11/2012, evocava Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, e CP_1 CP_2
lamentando che i coniugi succitati, tra l'aprile 1999 e il Maggio
[...]
2000, nel recintare la loro proprietà sita in agro di Oria e posta lungo la strada vicinale “Romatizza", avevano sconfinato lungo il margine stradale, sicché l'ampiezza della strada si era notevolmente ristretta al punto da rendere impraticabile il passaggio che l'attore percorreva con mezzi meccanici pesanti per accedere agli appezzamenti di sua proprietà per lo svolgimento dell'attività agricola e commerciale di famiglia.
L'attore deduceva di aver dovuto affrontare grave disagio psico- fisico e copiose perdite economiche per la propria attività e per le spese di lite, a causa dei numerosi giudizi e vicende amministrative resesi necessarie per vedere riconosciuto lo sconfinamento da parte dei coniugi Affermava di aver subito per più di 12 anni un Per_1
“continuo stato di ansietà, sfociato in problemi di ipertensione, il tutto comprovato e documentato…” per il “continuo stress da giudizio” e per aver “vissuto negativamente l'ingiusto sconfinamento della sede stradale da parte dei convenuti”.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'attore chiedeva quindi il risarcimento dei danni, sia in termini di lesione del diritto alla salute, che in termini di danno patrimoniale per le numerose azioni giudiziarie affrontate per far valere i propri diritti, oltre alle perdite in termini di danno emergente e lucro cessante nell'ambito della propria attività lavorativa “danno derivante dallo svellimento del vigneto, perchè per il restringimento della careggiata non potevano più transitare i veicoli di grosse
pag. 2/24 dimensioni per il carico di uva da vino, ecc. (danno indeterminato, ma comunque superiore alla somma di € 200.000,00 già richiesta con lettera del 4.2.2011). La documentazione in atti mostra il danno da svellimento, con concessione per il reimpianto già ottenuta, ma non utilizzata per il persistente restringimento abusivo della strada”.
2.- I coniugi e si costituivano in giudizio mediante CP_2
comparsa con la quale chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni, assumendo che il aveva contratto malattie determinate dalle azioni giudiziarie penali e civili poste in essere dal per Pt_1
tutelare dinanzi l'autorità giudiziaria presunti diritti soggettivi ed interessi legittimi. I convenuti nelle more del giudizio di primo grado rinunciavano alla domanda riconvenzionale e il difensore dell'attore accettava la rinuncia con comparsa di replica datata 17/03/2023.
3.- Istruita la causa con prove orali e CTU, il Tribunale, con sentenza n.744/23 ha accolto la domanda attrice limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla estirpazione del vigneto, “come dettagliatamente descritto, quanto alla sua ubicazione ed alla sua estensione, ed al suo valore, nella c.t.u. a firma del geom.
, cui si fa integrale riferimento”; e per l'effetto, ha condannato i CP_3
convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €
9.000,00, aggiornata alla attualità, con rivalutazione ed interessi;
ha compensato per 2/3 le spese di giudizio e condannato i convenuti al pagamento della residua parte, liquidata in € 1.700,00, oltre accessori;
ha posto le spese di c.t.u., in via definitiva, a carico dell'attore nella misura di 2/3 ed a carico dei convenuti nella misura di 1/3.
pag. 3/24 Il primo giudice “quanto alla ricostruzione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla realizzazione da parte dei convenuti della recinzione”, ha fatto propri gli accertamenti e le conclusioni cui è pervenuto il ctu geom. . Quest'ultimo, aveva rilevato che “la CP_3
realizzazione della recinzione della parte non avrebbe potuto comportare…” “… l'impossibilità per la parte attrice di far accedere alla sua azienda agricola, percorrendo la strada vicinale “Romatizza” i mezzi meccanici usualmente utilizzati per la raccolta e trasporto dell'uva. Sul posto è stato rilevato un percorso alternativo attualmente dismesso che avrebbe potuto accedere ai fondi di proprietà dell'attore.”. Il consulente evidenziava che tale percorso “nọn è stato ritenuto del tutto idoneo per il passaggio di mezzi agricoli per la raccolta il trasporto dell'uva da parte del .” (…) “ tale percorso, Pt_1
se all'epoca dei fatti fosse stato ben manutenuto ed il fondo stradale costantemente atto a consentire l'agevole transito dei veicoli …., sarebbe potuto essere utilizzato come percorso alternativo per accedere ai fondi di proprietà ” e quindi anche ed in caso di Pt_4
necessità per consentire il passaggio “dei mezzi meccanici usualmente utilizzati per la raccolta e trasporto dell'uva.”. Infine, il valore di mercato del vigneto all'atto della sua estirpazione è stato determinato in €. 5.800,00, importo, questo, fatto proprio dal giudicante e aggiornato alla attualità, con rivalutazione ed interessi, nella somma di € 9.000,00.
Per ciò che concerne “le implicazioni di carattere psico-fisico denunciate dall'attore,” il giudice di prime cure ha sostenuto che non possano “essere oggetto di disamina sia perché difetta il nesso
pag. 4/24 eziologico tra quanto denunciato ed il reale stato dei luoghi, sia perché non vi è alcuna oggettiva prova delle patologie stesse in quanto ancorate, esclusivamente, a documentazione di parte.”.
4. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto Parte_1
appello, nel quale sono articolati sette motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati. L'appellante ha chiesto
“preliminarmente di provvedere alla correzione ex art. 287 c.p.c. degli errori materiali, come descritti e contenuti nella sentenza impugnata”; nel merito “dichiarare i convenuti tenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. derivanti da stress da Pt_1
giudizio, danni fisici, psichici, danno emergente e lucro cessante nella propria attività, spese affrontate per istanze stragiudiziali, perizie e difesa nelle varie cause civili, penali ed amministrative, ritenendo equo quantificare il risarcimento in una somma non inferiore ad €
200.000,00 (duecentomila/00) o per la somma minore che sarà ritenuta equa ed opportuna.. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1999, anno in cui iniziarono i lavori di realizzazione della recinzione abusiva che invase la sede stradale predetta sino al reale soddisfo quale maggior risarcimento spettante rispetto a quello liquidato nella sentenza impugnata;
-In subordine, riformare parzialmente la suddetta sentenza, riconoscendo in via equitativa, ex art. 1226 c.c., il giusto risarcimento dei danni patiti da stress da giudizio, per lesioni come da certificazioni mediche in atti e rimborso delle spese affrontate sia legali che di perizia di parte e danno aziendale per mancato guadagno, come danno materiale patito dall'odierno appellante, oltre il danno quantificato nella sentenza
pag. 5/24 impugnata per lo svellimento del vigneto. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1999 al soddisfo;
-Vittoria per intero, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, riformando la ingiusta compensazione parziale delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, per le ragioni esposte”.
Con comparsa depositata il 10.10.23 si sono costituiti CP_1
e i quali in via preliminare hanno eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e, nel merito, ne hanno contestato la fondatezza. Hanno chiesto quindi la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
In data 31/10/2023 si sono costituite (in Parte_2
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni e e Persona_2 Persona_3 [...]
, in qualità di eredi di deceduto in Parte_3 Parte_1
data 19/10/2023, riportandosi a tutti gli scritti difensivi, alle eccezioni già formulate e produzioni di documentazione già effettuate.
Con note di trattazione scritta del 22/1/2025, le eredi dell'originario appellante hanno rappresentato che nelle more gli appellati hanno spontaneamente pagato, sebbene non richiesto dal defunto, quanto liquidato con la sentenza di primo grado, che va eventualmente detratto dalle ulteriori somme a liquidarsi a titolo di risarcimento.
** ** **
5. Con il primo motivo di gravame parte appellante chiede in via preliminare la correzione “dell'errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado allorquando, sia nell'epigrafe della sentenza
pag. 6/24 che nella parte dispositiva, indica con il cognome la odierna CP_4
appellata IG.ra ; nonché nella parte dispositiva vi è CP_2
errore materiale di indicazione dei sub di dispositivo capitolati con i nn.
1-2-2-5 invece di nn.1,2,3 e 4.”.
5.1. L'art. 287 c.p.c. sembrerebbe propendere per la correzione dell'errore materiale da parte del giudice che ha emesso il provvedimento. Tuttavia, la giurisprudenza ammette che l'istanza possa essere formulata con l'atto di impugnazione. Attesa l'evidenza dell'errore materiale relativo al nome della convenuta si CP_2
procederà alla correzione nei termini indicati in dispositivo. L'errata numerazione dei capi elencati nel dispositivo, frutto di mero refuso grafico, non ha alcun rilievo sul contenuto dispositivo della sentenza
(peraltro, già eseguita dai convenuti).
6. Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., anche in relazione all'erronea valutazione delle prove esperite. Difetto di motivazione e motivazione contraddittoria in relazione all'art. 2043 e 2909 c.c. e art. 112 c.p.c.”.
Parte appellante assume di aver dimostrato con “prove documentali, certificazioni mediche e ricevute di spesa, testimonianze, perizia tecnica d'ufficio… le tre distinte ragioni e pretese che costituiscono autonoma causa petendi”, della domanda di risarcimento dei danni patiti a vario titolo. Il primo giudice ha motivato, peraltro in modo inadeguato, solo con riferimento al danno alla salute e al vigneto, “trascurando gli altri elementi rilevanti per l'accertamento e quantificazione del danno all'azienda agricola e le spese per i processi
pag. 7/24 avviati o azioni giudiziarie in cui l'attore ha dovuto resistere per ripristinare la legalità”.
6.1. Con riferimento al danno patito dall'azienda agricola, il giudicante non avrebbe correttamente valutato ai fini della quantificazione del danno, le prove testimoniali e la sentenza della
Corte di Appello di Lecce n.71/2012, limitando il danno solo al valore del vigneto, e non considerando il danno ulteriore patito “per tutti i disagi e conseguenze relative al restringimento della strada” (cfr. sentenza Corte di appello n.71/12 pag. 8). La sentenza in questione, riformando la pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto soggettivo di e dei suoi familiari a transitare su Parte_1
quella strada denominata “Romatizza” e ordinato agli odierni appellati di arretrarsi nel proprio terreno secondo la dimensione originaria della sede strada.
La difesa deduce come i testi escussi abbiano confermato che “...
l'attore, quale imprenditore agricolo, ha subito un calo economico di corrispettivi vendite, per l'impossibilità di far transitare veicoli pesanti e trebbiatrici sulla predetta strada”. Il ctp ing. ha effettuato il Persona_4
calcolo di mancato guadagno, in termini di produttività del vigneto estirpato, che, anche a voler considerare il valore stimato dal ctu di € 5.800,00, oltre rivalutazione monetaria, sarebbe dovuto CP_3
“ammontare ad € 5.800,00 + € 37.224,00 = € 43.024,00, oltre rivalutazione monetaria” considerato che il vigneto all'epoca dell'estirpazione era nel pieno della sua produttività.
6.2. La difesa lamenta inoltre l'omessa valutazione e quantificazione del danno patito dal per le spese legali e Pt_1
pag. 8/24 tecniche, sostenute nei vari giudizi intrapresi per ripristinare quanto giudizialmente accertato in contrada Romatizza, avendo dovuto altresì chiedere l'esecuzione dell'obbligo di fare contenuto nella sentenza d'appello proponendo ricorso ex art. 642 c.p.c.. Nelle memorie istruttorie sono stati riassunti i danni materiali per spese legali e perizia di parte, ed esibiti certificati medici dai quali sono desumibili lesioni patite per inabilità temporanea parziale e totale, alle quali va correlato un danno morale al 50%. In ordine a tale voce di danno, le testimonianze hanno confermato le circostanze del danno alla salute
(cfr. e ) ovvero che “in seguito alla Parte_2 Persona_5
varie azioni giudiziarie promosse dal IG. , l'attore ha Pt_1
attraversato un periodo di ansietà, turbamento psicologico, disagi, malessere e stress”.
7. Con il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta
“l'insufficiente e contraddittoria motivazione: violazione ed erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. e art. 115 c.p.c.”. In ordine al principio di non contestazione, si assume che “nel caso di specie i convenuti in primo grado non hanno mai contestato alcunché in ordine alla sentenza n.71 del 2012 passata in giudicato, … né hanno mai contestato i certificati medici prodotti dall'attore”.
La Corte D'Appello di Lecce ha accertato, con efficacia di giudicato, che il restringimento operato dai coniugi appellati avesse integrato gli estremi della molestia possessoria che lede il diritto alla servitù di passaggio del e pertanto l'impossibilità per i mezzi Pt_1
meccanici di poter transitare e accedere ai poderi della famiglia
. In ragione di ciò, non può che ritenersi fondata la domanda di Pt_1
pag. 9/24 risarcimento del danno “anche in ordine alle perdite subite dall'azienda agricola, per effetto dei disagi lamentati … non potendo la CTU del
Geom. prevalere o mettere in discussione il giudicato CP_3
rappresentato dalla sentenza n.71/2012 che è stata portata in esecuzione e costituisce cosa giudicata ex art.2909 c.c.”.
Parte appellante ha dedotto che il ctu Geom. , a pag. 7 CP_3
della relazione, “ha confermato che la parte di strada invasa dalla costruzione abusiva dei convenuti è stata ripristinata grazie alle azioni giudiziarie di . Tale rilievo però non è stato preso in Parte_1
considerazione dal Tribunale ai fini di una maggiore quantificazione del danno risarcibile, anche in via equitativa, o ai fini della valutazione del rimborso delle spese documentate in atti e affrontate dall'attore per le azioni giudiziarie intraprese e necessarie per il suddetto ripristino.”.
8. Con il quarto motivo di gravame viene eccepita “l'erronea valutazione delle prove orali in violazione dell'art. 116 c.p.c”. Si assume che il Tribunale non ha conferito il giusto valore probatorio alle testimonianze rese dai testi , , Parte_2 Persona_5 [...]
, e . Una diversa Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
considerazione avrebbe portato il giudicante a riconoscere “il nesso eziologico tra quanto denunciato e patito con lo stato dei luoghi, le vicende giudiziarie sofferte e il contenuto della certificazione medica prodotta.”. I testimoni suddetti hanno confermato la circostanza capitolata sub 1) della memoria istruttoria di parte attrice, ovvero che
“da quando i coniugi hanno realizzato nel 1999 la recinzione CP_5
abusiva, poi demolita nel 2010 in seguito alle varie azioni giudiziarie,
l'attore ha attraversato un grave periodo di ansietà, turbamento
pag. 10/24 psicologico, disagi, malessere e stress (come documentato dai certificati medici in atti).”. Pertanto, si lamenta che ingiustamente il giudice in primo grado abbia negato le patologie indicate dall'attore in quanto ancorate esclusivamente a documentazione di parte, circostanza smentita dal tenore delle succitate prove testimoniali.
Ed ancora, i testimoni avrebbero altresì confermato che “il calo di rendimento economico dell'azienda agricola dell'attore, sita in C.da
Romatizza in agro di Oria, è stato determinato per lo svellimento del vigneto, perché per il restringimento della sede stradale non potevano più transitare gli autoarticolati che trasportavano l'uva raccolta, nonché per l'impossibilità di far transitare veicoli pesanti e trebbiatrici sulla predetta strada in relazione al raccolto di grano e ortaggi”. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, oltre ai danni conseguenti allo svellimento del vigneto, l'ulteriore danno economico complessivo aziendale determinato dalle perdite e mancato guadagno in più anni per l'impossibilità di piantumare altre colture.
9. Con il quinto motivo d'appello viene dedotta la “erronea valutazione delle prove documentali in violazione dell'art. 116 c.p.c. ed in relazione agli artt. 2714 e 2715 c.c.”, posto che il Tribunale non ha valutato la copiosa documentazione prodotta dall'attore con l'atto introduttivo e le memorie ex art. 183 comma 6, n.2 c.p.c..
Oggetto di omessa valutazione sarebbero state: - la sentenza Tar
n.1962/2010, passata in giudicato, laddove la statuizione e l'accertamento in essa compiuti sarebbero stati rilevanti per il ctu nel recupero di documentazione relativa alla DIA per la recinzione
“avvenuta in difformità della stessa”; - le istanze, lettere, solleciti ed pag. 11/24 esposti al Commissario prefettizio e al comune di Oria, ritenute rilevanti per l'accertamento e la quantificazione del danno patito per le battaglie giudiziarie e amministrative sostenute dal per far Pt_1
cessare l'illecito perpetrato in suo danno. Il Tribunale non ha motivato circa la rilevanza probatoria di documenti non contestati dagli appellati, depositati con la memoria istruttoria del 20.04.2013 ovvero i documenti dalla lettera a) alla lettera o): lettere agli enti locali e strutture tecniche del territorio, l'atto di costituzione presso il Consiglio di Stato.
10. Con il sesto motivo d'appello la difesa lamenta “l'erronea valutazione delle certificazioni mediche in violazione dell'art. 116
c.p.c., anche in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c.”. Viene censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha conferito il giusto valore probatorio al carteggio sanitario offerto in produzione e non ha ammesso la richiesta CTU medica. Si assume l'insufficienza della motivazione che ha rilevato il difetto di una prova oggettiva delle patologie lamentate in quanto ancorate ad una documentazione di parte.
Nel merito della documentazione prodotta, parte appellante evidenzia che il referto del Pronto soccorso del 30/05/2006 è stato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, così come il certificato del
03/07/2006, emesso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL/BR1; gli altri certificati, seppur a firma del medico curante, sono correlati da diagnosi e sono sottoscritti da medici che rivestono la qualità di pubblici ufficiali che redigono un atto pubblico ai sensi del 2699 c.c.
pag. 12/24 11. Le censure esposte nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse e per diversi aspetti sovrapponibili, risultano infondate.
Dalla esposizione del gravame, in verità piuttosto prolissa ed a tratti confusa (non in linea con il disposto di cui all'art.121 cpc), sono enucleabili – e verranno esaminate distintamente nel prosieguo, a prescindere dalla numerazione dei motivi di appello - tre ordini di obiezioni: 1) la parziale valutazione dei dedotti danni patrimoniali relativi all'azienda agricola;
2) la erronea valutazione (e conseguente rigetto) dei dedotti danni alla salute in conseguenza dello stress determinato dal pluridecennale contenzioso con gli appellati;
3)
l'omessa valutazione dei danni correlati alle spese legali e tecniche per ottenere giustizia.
11.1. Per ciò che concerne l'asserito ulteriore danno patito dall'azienda agricola e l'erronea valutazione delle prove ad opera del giudice di prime cure, va evidenziato che quest'ultimo ha fondato la sua decisione sulle risultanze della CTU, la quale è basata su misurazioni oggettive (non contestate). Anzi, va sottolineato che il giudicante si è pronunciato favorevolmente accogliendo la “parte della domanda attrice, relativa al valore di mercato del vigneto all'atto della sua estirpazione”, nonostante il tenore delle risposte ai quesiti posti all'ausiliario lasciasse presagire un esito differente.
In effetti, dalla relazione del ctu si evince che la strada CP_3
vicinale in contesa (detta “Romatizza”), nel tratto che dalla strada provinciale Francavilla/Oria porta ai terreni , presenta Pt_1
“dimensioni differenti con restringimenti ed allargamenti dei margini in
pag. 13/24 più punti di essa, che vanno da una larghezza minima di mt.2,24 in prossimità di olivo di grossa mole ad una larghezza massima di mt.5.93 (…) la recinzione eseguita dalla parte convenuta [i coniugi ndr]…fu eseguita …lungo il ciglio della suddetta strada Per_1
vicinale e quindi non rispettando alcun arretramento prescritto dalle norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada….in particolare dai rilievi effettuati in loco dal geom. CP_6
nei punti a confine con gli appezzamenti di terreno di proprietà della parte convenuta, dove era stata realizzata la recinzione, la strada aveva una larghezza da un minimo di mt. 3,47 ad un massimo di mt.
5,93. In altre zone a confine sia con appezzamenti di altra proprietà che della parte ricorrente , ndr] la strada aveva Parte_1
dimensioni anche inferiori”.
In sostanza, detta strada vicinale, nel tratto suddetto, non ha le stesse dimensioni, ma larghezze differenti;
anzi, i punti più stretti (con larghezza di appena mt.2,24) si trovano, non a confine con i fondi di proprietà ma in corrispondenza di altre proprietà. E tale Per_1
situazione si registrava anche a seguito della recinzione realizzata contra legem dagli appellati, poi eliminata.
11.2. Ciò per quanto riguarda la morfologia della strada. Invece, per quanto riguarda la percorribilità della strada medesima da parte di mezzi agricoli – aspetto, questo, che attiene alla funzionalità di essa rispetto alla coltivazione del vigneto, e quindi alle ragioni sottese alla domanda risarcitoria proposta dai – il ctu ha Pt_1 CP_3
osservato che “i mezzi agricoli per la raccolta dell'uva, date le differenti dimensioni in larghezza della strada vicinale Romatizza, in alcuni punti
pag. 14/24 pure al di sotto delle dimensioni rilevate …nelle zone dove era stata realizzata la recinzione dalla parte convenuta, avrebbero avuto, comunque, percorrendo tale strada fino a raggiungere i terreni dell'azienda, difficoltà di transito anche maggiori”.
Ha inoltre osservato il ctu che “i mezzi meccanici usualmente utilizzati per la raccolta e il trasporto dell'uva, in base al codice della strada, “devono avere una dimensione in larghezza massima di mt.2,55 comprese le sporgenze dovute ai retrovisori… pertanto considerate le dimensioni della strada nei punti dove è stata realizzata la recinzione dalla parte convenuta… che va da un minimo di mt.3,47 ad un massimo di mt.5.93, se ne deduce che i suddetti mezzi a parere dello scrivente sarebbero potuti transitare e quindi accedere all'azienda di parte attrice, peraltro ancora più agevolmente che in altri punti della strada che ha dimensioni ancora più ridotte”. Gli inconvenienti – prosegue il consulente d'ufficio – determinati dalla recinzione dei convenuti, in quanto realizzata sul ciglio stradale e senza alcun arretramento, erano dati dal fatto di “una scomoda percorrenza per il transito di due mezzi che si sarebbero potuti incrociare contemporaneamente ed in senso opposto e/o per eventuali manovre ed inversioni di marcia… se pur quest'ultimi inconvenienti sono sempre sussistiti” (relazione geom. pag. 10). CP_3
Risulta pertanto oggettivamente escluso che il vigneto dei , Pt_1
a causa della recinzione realizzata dagli appellati, fosse divenuto irraggiungibile da parte dei mezzi meccanici necessari per la coltivazione e la raccolta dell'uva.
pag. 15/24 In ogni caso, il ctu ha rilevato l'esistenza di un percorso alternativo attualmente dimesso, il quale, “se all'epoca dei fatti fosse stato ben manotenuto ed il fondo stradale costantemente atto a consentire
l'agevole transito dei veicoli…sarebbe potuto essere utilizzato come percorso alternativo per accedere ai fondi di proprietà ” Pt_1
(relazione, pag.18)
11.3. Entrando nel merito della valutazione delle prove operata dal
Tribunale in ordine alla suddetta voce di danno, si deve rilevare:
- che le prove testimoniali (tra le quali vi è quella di una delle odierne appellanti erede di ), non sono dirimenti, nè Parte_1
sufficienti per dimostrare la sussistenza di un ulteriore danno all'attività agricola, tenuto conto che la relazione peritale, come sopra richiamato, dava contezza della percorribilità della strada vicinale Romatizza e anche dell'esistenza di un percorso alternativo per l'accesso ai fondi del;
Pt_1
- che la quantificazione del danno effettuata dal ctp ing. Per_4
sulla produttività del vigneto, oltre a basarsi su stime e dati statistici del tutto teorici, privi di qualsiasi riscontro concreto sul piano contabile e storico circa l'effettivo andamento della produzione del vigneto del rispetto alle annate precedenti al 1999 (anno di inizio Pt_1
dell'asserito restringimento della strada), in ogni caso non è da ritenersi collegato, sul piano causale, con la condotta ascritta agli appellati, stante l'accertata oggettiva percorribilità della strada vicinale
Romatizza e, addirittura, l'esistenza di un percorso alternativo.
11.4. La difesa appellante, in ordine al punto della percorribilità della anzidetta strada vicinale, ha prospettato un inammissibile pag. 16/24 contrasto tra gli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte di appello di Lecce n. 71/2012 (passata in giudicato) e le conclusioni cui
è pervenuto il ctu . CP_3
In realtà la sentenza citata, decidendo il giudizio possessorio, ha affermato che, per effetto della costruzione della recinzione da parte degli appellati, “il passaggio sarebbe di fatto divenuto malagevole, non essendo più possibile il contemporaneo passaggio di camion o macchine agricole,… posto che prima della realizzazione della recinzione … non solo si poteva transitare- nonostante le dimensioni della strada indicate dal CTU- con mezzi meccanici ma era possibile anche l'incrocio di mezzi” (sentenza n. 71/2012, pag. 8).
In sostanza, neppure dagli accertamenti espletati nel giudizio possessorio emerge la dedotta impossibilità per i mezzi meccanici di transitare e accedere ai poderi della famiglia , ma soltanto Pt_1
l'impossibilità del contemporaneo passaggio di camion e macchine agricole;
in altre parole, il passaggio è divenuto “malagevole” ovvero più difficoltoso, ma ciò non legittima l'affermazione che il passaggio di trattori e mezzi meccanici sia divenuto impossibile e, di conseguenza, sia divenuta impossibile la conduzione dei fondi, impedendo qualsiasi coltura.
Questa notazione, se nel giudizio possessorio assume di per sé rilevanza giuridica - posto che il proprietario del fondo servente non può “diminuire l'esercizio della servitù o renderlo più incomodo”
(art.1067, 2 comma c.c.) - nel giudizio di danno, come quello di cui ci stiamo occupando, non è sufficiente per accordare un risarcimento correlato alla dedotta mancata coltivazione del fondo dominante, in pag. 17/24 quanto manca la prova che tale pregiudizio possa essersi verificato in concreto quale direatta conseguenza del restringimento della strada per opera degli appellati. In altre parole, l'assunto circa la impossibilità di coltivare il vigneto, in conseguenza del restringimento della strada, non ha trovato un riscontro nell'indagine tecnica demandata al ctu geom. , né è suffragato dalle statuizioni contenute nella CP_3
sentenza citata.
12. Per ciò che concerne il danno patrimoniale correlato a tutte le spese legali e per perizie di parte sostenute per resistere o promuovere giudizi contro gli odierni appellati, la richiesta dell'appellante risulta priva di fondamento.
In primo luogo, si rileva che la regolamentazione delle spese legali
(comprese quelle per consulenze tecniche) sono rimesse alla valutazione del giudice che procede, ovvero al giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo del singolo giudizio. Pertanto non può sussistere la cognizione di questo giudice in merito alla regolamentazione di dette spese, se non con riferimento all'espressa impugnazione del capo della sentenza impugnata che dispone sulle stesse.
In secondo luogo, si rileva come quanto lamentato dall'appellante non possa assurgere ad una voce di danno giacché difetta dei requisiti richiesti a tal fine dall'art. 2043 c.c.. L'agire e resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art.24 della
Costituzione. Quest'ultimo, oltre a sancire l'inviolabilità del diritto alla pag. 18/24 difesa in ogni stato e grado del procedimento al comma terzo assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi innanzi ad ogni giurisdizione.
Pertanto, per quanto annosa e complessa possa essere stata la vicenda giudiziaria cui è correlata la richiesta risarcitoria in oggetto, giammai si potrà configurare l'esistenza di un danno patrimoniale avente ad oggetto le spese per la difesa, la cui sorte sono regolate all'interno del giudizio in cui sono state sostenute.
13. Con specifico riguardo infine al danno da stress giudiziario si ritiene che il primo giudice abbia correttamente motivato ritenendo assente il nesso causale e la prova oggettiva delle patologie lamentate.
La valutazione delle prove rimane nel libero apprezzamento del giudice, che nel caso di specie ha ritenuto di dover accogliere solo una delle domande risarcitorie, motivando il rigetto della domanda di risarcimento del danno da “stress giudiziario” per un rilevato difetto di prova circa la sussistenza di un preciso nesso causale.
Dallo scrutinio della documentazione medica di parte emerge tra l'altro che, a far data dal 2006 e sino al 2009 (ovvero 6 anni dopo l'inizio del conflitto con i coniugi , il fosse affetto da CP_5 Pt_1
stato d'ansia e sindrome depressiva in trattamento farmacologico, senza tuttavia alcuna specificazione circa le cause di questi disturbi. Si rappresenta inoltre che la maggior parte dei certificati medici allegati hanno la paternità del medico curante dell'attore e non di uno psichiatra. L'unico certificato psichiatrico, rilasciato dal DSM del
Distretto di Fasano in data 3/07/2006, si limita a confermare lo stato pag. 19/24 ansioso con manifestazioni somatoformi e il tono dell'umore depresso, senza ulteriori annotazioni circa l'eziologia della patologia.
Quest'ultimo aspetto richiede una circostanziata valutazione di natura clinica (mancante nei certificati prodotti) e non sembra che lo stesso possa desumersi dalle testimonianze dei familiari, peraltro alquanto generiche, valutative e prive di circostanze e elementi concreti.
La giurisprudenza di legittimità ha ammesso il ristoro del danno non patrimoniale determinato dal comportamento ostruzionistico di chi costringa a un'azione legale a tutela dei propri diritti, ma a condizione che “sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali. Invece non è sufficiente a tal fine il generico riferimento allo "stress" conseguente alla suddetta condotta, posto che esso si risolve nell'affermazione di un danno "in re ipsa" (Cass. n. 25691/2022, Rv. 619940-01). Nel caso in esame, non risulta acclarata l'esistenza un nesso eziologico tra le vicende giudiziarie connesse ai fatti in narrativa e una vera e propria lesione del diritto alla salute, diversa e ulteriore rispetto ad una verosimile situazione di mero disagio, fastidio, ansia o apprensione per il protrarsi e l'esito della lite. Per altro verso, può ritenersi ineludibile una certa dose di stress, in quanto insita in ogni iniziativa contenziosa, dal momento che questa non è che uno dei modi in cui si manifesta un conflitto, il quale comporta di per sé uno stato di tensione a livello emotivo e psicologico.
pag. 20/24 14. Con il settimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'ingiusta compensazione parziale delle spese giudiziali e l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., anche in relazione all'art 91 c.p.c..
Viene dedotta l'ingiusta compensazione operata dal Tribunale sia sulle spese processuali che di consulenza tecnica d'ufficio, in contrasto col principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. Il primo giudice ha omesso di motivare circa le ragioni della compensazione delle spese processuali e ha erroneamente “compensato gravando in maggiore misura sull'attore le spese di consulenza d'ufficio nella misura di 2/3, senza alcuna ragione.”
Inoltre, si obietta che la compensazione parziale operata in primo grado non tiene conto che i convenuti hanno “rinunciato alla domanda riconvenzionale così come evidenziato anche nella comparsa conclusionale avversaria a pag.2 e accettata nella memoria conclusionale di replica dal procuratore speciale dell'attore.”.
14.1. Il motivo è infondato.
Nel decidere la questione controversa, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dall'attore e condannato i convenuti a corrispondere la somma di € 9.000, comprensiva di rivalutazione e interessi all'attualità. Ha poi compensato per 2/3 le spese processuali, condannando i convenuti al pagamento della quota residua, e ha posto le spese di CTU a carico dell'attore per 2/3 e dei convenuti per 1/3.
La regolazione delle spese adottata dal primo giudice risulta condivisibile sia per quanto riguarda i compensi professionali che per le spese di CTU. Nella specie, infatti, ricorre un caso di soccombenza pag. 21/24 reciproca. Hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la quale è configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (n.32061/2022, Rv. 666063 - 01).
Nella specie ricorre l'ipotesi dell'accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi. Infatti, la domanda risarcitoria avanzata dal risulta articolata in tre distinte causali: 1) danni patrimoniali Pt_1
relativi all'azienda agricola;
2) danni non patrimoniali relativi allo stress determinato dal pluridecennale contenzioso con gli appellati;
3) danni patrimoniali correlati alle spese legali e tecniche nell'anzidetto contenzioso. Di queste voci di danno, è stata accolta dal Tribunale soltanto la prima (sia pure in misura assai ridotta rispetto al petitum) e rigettate le altre: risulta pertanto giustificata la compensazione nella misura di 2/3 disposta in sentenza.
Per altro verso, risulta giustificata anche la statuizione che ha posto le spese di CTU in via definitiva per 2/3 a carico dell'attore e per 1/3 a carico dei convenuti, dal momento che l'indagine dell'ausiliario non ha fatto altro che sopperire ad una carenza della parte attrice, alla quale incombeva l'onere di fornire le prove del danno prospettato con riferimento alla impossibilità di coltivare i fondi in conseguenza dell'illecito imputato ai convenuti. Il danno, inoltre, è stato accordato dal primo giudice in misura notevolmente ridotta rispetto a quella pag. 22/24 causale della domanda, sicché, anche per questo aspetto, è condivisibile il riparto operato dal primo giudice.
In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa dichiarato dall'interessato. La correzione dell'errore materiale non comporta di per sè alcuna pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis: Cass. S.U. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass.
n.4610/2017, Rv. 644312; Cass. 4 gennaio 2016).
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 744/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata l'11/05/2023, proposto da Pt_1
, al quale sono subentrate le eredi , nella
[...] Parte_2
qualità indicata in atti, e , nei confronti di Parte_3 [...]
e , così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dispone la correzione della sentenza di primo grado, ordinando che nella intestazione e nel dispositivo, invece di si legga;
CP_4 CP_2
3) condanna gli appellanti in solido a pagare in favore di
[...]
e , con distrazione al procuratore costituto, le CP_1 CP_2
spese del grado liquidate in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
pag. 23/24 4) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma
1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 29 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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