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Sentenza 16 dicembre 2022
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Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
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Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05426/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00625 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05426/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2023, proposto da SU ZO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Buffolo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 16963/2022, resa tra le parti; N. 05426/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. MA AN
e udito l'Avv. Andrea Buffolo;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2015, prot.
QI/24562/2015 nonché della determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2015, prot.
QI/29469/2015 dell'Ufficio Condoni con cui sono state respinte le istanze di condono rispettivamente prot. n. 0/51784 sot. 1 dell'1.3.1995 e prot. n. 0/51784 sot. 2, relative alla realizzazione di un'unità immobiliare e pertinenze in via della Giustiniana 605.
La ricorrente riferiva di avere acquistato in data 30 marzo 1984 due appezzamenti di terreno in OM, Via della Giustiniana n. 605 (su cui, a suo dire, era presente un rustico con annessa rimessa) facenti parte di un lotto unico, indicato al Catasto Urbano al foglio 188 e alla particella 229.
Con domande di condono edilizio del 1° marzo 1995, prot. n. 0/51784, la sig.ra
ZO chiedeva all'Amministrazione capitolina il rilascio della concessione in sanatoria per le opere consistenti a) nella costruzione di una casa in muratura di blocchetti di tufo, coperta a tetto, nonché b) nell'esecuzione, sulla medesima casa, di opere di straordinaria manutenzione di rifacimento del tetto, delle pavimentazioni, degli infissi nonché creazione di una tettoia in legno a protezione della porta di ingresso.
Con nota del 3 gennaio 2012, prot. n. 2012/577, l'Ufficio Condono Edilizio di OM
AP avvisava la sig.ra ZO che sull'area ove ricadeva l'abuso era stata accertata l'esistenza di un vincolo relativo alla presenza di un elettrodotto. Dopo il N. 05426/2023 REG.RIC.
parere negativo emesso in data 23 gennaio 2013 dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e ST di OM AP, l'Ufficio Condono Edilizio, con nota del 15 febbraio 2013 protocollo UCE 2013/11838, comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 0/51784 sot. 1 e, con nota del 15 febbraio 2013 protocollo UCE 2013/11847, il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 0/51784 sot. 2. Successivamente, l'Ufficio Condoni adottava le richiamate determinazioni dirigenziali di reiezione del 16 febbraio 2015, prot.
QI/24562/2015, e del 23 febbraio 2015, prot. QI/29469/2015.
Parte ricorrente evidenziava in primo grado che la reiezione dell'istanza di condono n. 0/51784 è scaturita dal fatto che l'area è soggetta a vincoli paesaggistici, ex art 134 del Codice Beni Culturali, dalla LR n. 29/1997, istitutiva del Parco di EI, da un vincolo di cui al DPCM 8 luglio 2003 (Elettrodotto) ed infine dalle prescrizioni del
PTP 15/7 “EI-CE”.
Deduceva che il vincolo di elettrodotto è stato superato con dichiarazione di compatibilità; le prescrizioni del PTP 15/7 non introdurrebbero alcun vincolo di inedificabilità.
Quanto al parere negativo della Soprintendenza per i BBAA per OM AP, osservava che il parere favorevole espresso a suo tempo dall'Ufficio Speciale
Condono Edilizio (21 febbraio 2001) ex art. 32 della l. n. 47/1985 ex art. 151 del d. lgs. n. 490/1999, allora vigente (poi trasfuso nell'art. 146 del Codice dei Beni
Culturali) e che individuava l'area come soggetta al vincolo di cui alla l. n. 1497/1939, era sottoposto ad un termine perentorio di giorni sessanta per eventuali provvedimenti di secondo grado da parte della Regione ex art. 151, comma 3, del dlgs n. 490/1999, che decorrevano senza alcun rilievo. Undici anni dopo il rilascio del parere favorevole, ossia l'11 dicembre 2012, l'UO Condono Edilizio trasmetteva un nuovo provvedimento parere favorevole ex art. 32 della l. n. 47/1985, che esplicitamente
“annullava” il parere del 21 febbraio 2001, così consentendo di fatto una riapertura N. 05426/2023 REG.RIC.
dei termini per l'esercizio del controllo tutorio che, infatti, avveniva e si sostanziava nel “parere negativo all'istanza” del 23 gennaio 2013 da parte della Soprintendenza.
OM AP, costituitasi nel giudizio di primo grado, rilevava che l'area su cui insiste l'abuso risulta gravata dai seguenti vincoli: Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – c - GRL n. 338 del 31/1/1989, Beni ST ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – e D.M. del 24/2/1986, Beni ST ex art. 134, comma 1, lett. b) del Codice – f – Parco, Parchi e Riserve L.R. 29 del
6/10/1997 Parco di EI, Elettrodotto D.P.C.M. dell'8/7/2003 TERNA, P.T.P: 15/7
EI CE TP d/6 (nota di Risorse per OM S.p.A. prot. n. 5207/2022 del 5/9/2022, nella quale veniva confermata “la validità delle Determinazioni Dirigenziali Rep. n.
192/2015 e rep. n. 222/2015, di reiezione della domanda di condono prot. 0/51784 sott. 01 e 02 per opere ricadenti in area sottoposta a tutela del regime vincolistico –
Parco e Riserve, per le quali è pervenuto parere contrario della competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e ST”).
Deduceva circa la doverosità del diniego ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. b) della L.R. Lazio n. 12/2004. Richiamava il parere della Regione Lazio n. 5224 del
30.4.2010, secondo cui “per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alle condizioni di legge previste nella legge statale
(art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47) e regionale (lo stesso art. 3, primo comma, lett. b)
L.R. n. 12/2004), secondo cui sono sanabili esclusivamente le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (tipologie nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla L. 24 novembre 2003 n. 326), con le ulteriori limitazioni introdotte dalla L. n. 12/2004 per i monumenti naturali, i siti di importanza comunitaria e le zone a protezione speciale”.
Il Tar ha ritenuto quanto segue.
In aree soggette a vincoli paesaggistici e ambientali, si impone la necessaria autorizzazione delle autorità preposte alla tutela del vincolo. N. 05426/2023 REG.RIC.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e ST di OM AP aveva emesso espresso e specifico parere negativo in data 23 gennaio 2013.
L'Amministrazione capitolina si è limitata a recepire quanto statuito dalle Autorità competenti in materia.
Il Tar ha osservato che il diniego impugnato, sebbene formalmente imputabile all'Amministrazione locale, è dipendente dal parere della Soprintendenza, che sul piano dell'assetto di interessi costituisce un elemento pregiudiziale anche rispetto alla censura autonoma che viene svolta in ordine alla “rimessione in termini” che l'Ufficio avrebbe operato annullando in autotutela il parere del 21 febbraio 2001.
Secondo il Tar il ricorso va “dichiarato inammissibile nella parte relativa alle censure rivolte contro il parere della Soprintendenza, per omessa notifica all'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a. che è chiaro nello stabilire che
“qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge”.
Così quando il provvedimento impugnato è scaturito dall'azione di più amministrazioni responsabili, la legittimazione passiva non può che riguardare tutte le amministrazioni interessate e in mancanza della notifica, le censure rivolte direttamente e specificamente contro l'atto dell'Amministrazione non chiamata in giudizio non possono che risultare inammissibili.
Il Tar ha anche considerato l'autonomia provvedimentale del parere della
Soprintendenza, che, se negativo, risulta in grado di interrompere l'iter della sanatoria, rappresentando un atto direttamente ed autonomamente ostativo al condono e lesivo della posizione del privato richiedente.
Il Tar ha richiamato il principio secondo cui è passibile di gravame, in quanto lesivo della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ogni atto amministrativo che N. 05426/2023 REG.RIC.
provochi l'arresto del procedimento a prescindere dalla forma assunta” (Consiglio di
Stato, Sez. VI, 8.05.2019, n. 2982).
Il Tar ha altresì osservato che la suddetta omessa notifica, riguardando non un controinteressato (diverso da quello eventualmente già destinatario della notifica), ma, come detto, l'Amministrazione che ha emesso uno degli atti impugnati, posta così nell'impossibilità di difendere il proprio operato, non risulta, poi, a ben vedere, in alcun modo emendabile attraverso l'integrazione del contraddittorio, finalizzata sì a permettere al ricorrente di ampliare la platea delle parti destinatarie della notifica del ricorso, ma quando questo sia stato comunque ritualmente proposto e non a sanare una causa radicale di inammissibilità del gravame come quella in questione.
In mancanza di una rituale chiamata in giudizio dell'Amministrazione che ha adottato l'atto, il Tar ha pertanto dichiarato inammissibili tutte le censure direttamente rivolte contro il parere della Soprintendenza, non
Il Tar ha infine osservato che. venendo in rilievo profili di censura ulteriori rispetto a quelli formulati contro il diniego di nulla osta a base del provvedimento impugnato se non vizi formali comunque irrilevanti dal punto di vista dell'accoglimento del gravame, essendo l'atto vincolato ed essendo palese che il suo contenuto non poteva essere diverso (una volta esclusa l'ammissibilità delle doglianze verso il diniego di nulla osta).
2. Parte appellante espone in punto di fatto quanto segue.
Con atto di compravendita del 30/03/1984, Rep. 32912, Racc. 5830 a firma Notaio
ME CC, la Sig.ra SU ZO ha acquistato con il marito due appezzamenti di terreno, il primo censito al Catasto Terreni del Comune di OM al
Foglio 118, Part. 57/a e 147 (are 87,01) ed il secondo censito al Catasto Terreni del
Comune di OM al Foglio 118, Part. 58/a (are 14,06). N. 05426/2023 REG.RIC.
Con frazionamento catastale del 30/05/1984 n. 8448/1984, le indicate particelle sono state poi definitivamente registrate al Catasto Terreni del Comune di OM ai numeri
58, 173 e 57.
Sull'unico lotto (Foglio 118, Part. 229) comprendenti i due terreni era presente, sin dall'origine, un rustico con annessa rimessa.
Con domanda di condono del 1/03/1995, prot. 0/51784, la Sig.ra ZO ha chiesto al Comune di OM il rilascio di concessione in sanatoria per la costruzione di una casa in blocchetti di tufo con tetto nel 1984 e per l'esecuzione nel 1993 di opere non valutabili in termini di superficie e di volume relative al rifacimento del tetto, della pavimentazione, degli infissi e l'apposizione di una tettoia in legno a protezione della porta di ingresso.
A seguito della presentazione dell'istanza prot. 0/51784, il Comune di OM ha aperto due fascicoli, il primo (prot. 0/51784 sot. 1) riguardante l'edificazione della casa in mattoni di tufo del 1984, la seconda (prot. 0/51784 sot. 2) riguardante la realizzazione delle opere non valutabili in termini di superficie e di volume realizzate nel 1993.
In data 25/03/1999, il Direttore dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio ha comunicato parere favorevole n. 6180 ex art. 32 della Legge 47/1985 ed ai sensi dell'art. 7, della
Legge 1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche al rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione dell'istanza di condono Prot.
0/51784 sot. 2, compatibile con i vincoli naturalistici e panoramici vigenti.
In data 21/02/2001, il Direttore dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio ha comunicato parere favorevole n. 17309 ex art. 32 della Legge 47/1985 ed ai sensi dell'art. 151,
Titolo II del D. Lgs n. 490 del 29/10/1999 al rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione dell'istanza di condono prot. 0/51784 sot. 1, compatibile con i vincoli naturalistici e panoramici vigenti.
Dopo oltre 17 anni dalla presentazione dell'istanza prot. 0/51784, con nota del
3/01/2012, prot. 2012/577, l'Amministrazione Capitolina ha comunicato alla Sig.ra N. 05426/2023 REG.RIC.
ZO la presenza di un vincolo di elettrodotto sull'area oggetto di condono, apposto con D.P.C.M. del 8/07/2003.
Con nota prot. 34027 del 30/11/2012 la U.O. Condono Edilizio – Vincoli di OM
AP ha annullato il suo precedente parere n. 17309 del 21/02/2001 ed ha rilasciato un nuovo parere favorevole ex art. 32, Legge 47/1985 n. 34027 del 30/11/2012, con il quale ha rinnovato l'assenso al rilascio della concessione in sanatoria in relazione alla tutela di cui all'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 entrato in vigore nelle more.
Con nota prot. 34028 sempre del 30/11/2012 la U.O. Condono Edilizio – Vincoli di
OM AP ha annullato il suo precedente parere n. 6180 del 25/03/1999 ed ha rilasciato un nuovo parere favorevole ex art. 32, Legge 47/1985 con il quale ha rinnovando l'assenso al rilascio della concessione in sanatoria in relazione alla tutela di cui all'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 entrato in vigore nelle more.
Con nota del 6/12/2012 la Società Terna Rete Italia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria sulla scora alla perfetta compatibilità dell'elettrodotto con le opere realizzate.
Con note del 11/12/2012, prot. 89258 e prot. 89261, OM AP ha rilasciato l'ennesimo parere favorevole ex art. 32, Legge 47/1985, circa la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate dalla Sig.ra ZO, trasmettendo lo stesso al
Ministero per i Beni Ambientali ed Architettonici ai sensi del D.L. 42/2004, entrato in vigore nelle more.
Con note prot. UCE 2013/11838 e prot. UCE 2013/11847 entrambe del 15/02/2013
OM AP ha comunicato alla Sig.ra ZO il preavviso di rigetto delle istanze di condono n. 0/51784, sot. 1 e n. 0/51784 sot. 2 sulla scorta del parere negativo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
ST per il Comune di OM Prot. 0001205 del 23/01/2013 in relazione all'istanza n. 0/51784 sot. 1 e Prot. 0001579 del 29/01/2013 in relazione all'istanza n.
0/51784 sot. 2. N. 05426/2023 REG.RIC.
Con determinazione dirigenziale prot. QI/24562 del 16/02/2015 OM AP ha comunicato alla Sig.ra ZO la reiezione dell'istanza di condono n. 0/51784 sot.
1 e con determinazione dirigenziale prot. QI/29469 del 23/02/2015 la reiezione dell'istanza di condono Prot. 0/51784 sot. 2.
3. Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata.
Osserva che, secondo il Giudice di primo grado, il ricorso sarebbe inammissibile per la violazione dell'art. 41 del D. Lgs n. 104/2010 il quale, al secondo comma, stabilisce
“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, …”.
Sulla scorta del dettato normativo il TAR Lazio statuisce l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
ST del Comune di OM che avrebbe, di fatto, partecipato all'iter procedimentale dando parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria.
Parte appellante osserva tuttavia che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, nel ricorso presentato dalla Sig.ra ZO non si muove nessun rilievo specifico in merito al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e ST che, infatti, non ha formato oggetto di impugnazione.
Parte appellante ha inteso censurare l'attività presupposta svolta dal solo Comune di
OM immediatamente dopo la presentazione dell'unica istanza di condono rubricata con il numero di protocollo 0/51784 in data 1/03/1995. Parte appellante ritiene nel merito che sull'istanza di condono si sia formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n° 724/1994.
In data 30/11/2012 OM AP ha comunicato, con due distinte note,
l'annullamento del parere favorevole prot. 17309 del 21/02/2001 relativo al prot. N. 05426/2023 REG.RIC.
0/5178/1 e l'annullamento di altro parere favorevole prot. 6180 del 25/03/1999 relativo al prot. 0/51784/2.
Contestualmente OM AP ha rilasciato due nuovi pareri favorevoli ex art. 32,
Legge n. 47/1985 ed art. 146 D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 (all. 7 e 9 al ricorso in primo grado).
Con tali provvedimenti OM AP avrebbe, di fatto, arbitrariamente riaperto i termini già spirati e previsti dalla precedente normativa applicabile alla fattispecie in esame (Legge n. 724/1995).
Così OM AP ha trasmesso nuovamente gli atti al Ministero competente a rilasciare il parere divenuto obbligatorio e vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004.
L'attività posta in essere dal Comune di OM (oggi OM AP) nel 2012 sarebbe illegittima e lesiva dei diritti acquisiti dalla Sig.ra ZO.
Parte appellante lamenta violazione dell'affidamento e tardività dell'autotutela rispetto ai pareri originariamente già espressi.
4. OM AP si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
5. Con ordinanza n° 7684 del 1° ottobre 2025 il Consiglio di Stato ha ordinato gli adempimenti istruttori come in seguito descritti e motivati.
I pareri della Soprintendenza cui fanno riferimento i due provvedimenti di diniego di condono impugnati in primo grado non sono stati depositati in giudizio.
Deve essere pertanto ordinato a OM AP di depositare in giudizio:
- idonea relazione istruttoria anche con specifico riferimento al procedimento di rilascio dei pareri paesaggistici ed alla circostanza se e quando il parere favorevole espresso a suo tempo dall'Ufficio Speciale Condono Edilizio (21 febbraio 2001) ex art. 32 della l. n. 47/1985 e art. 151 del d. lgs. n. 490/1999 sia stato trasmesso alla
Soprintendenza;
- i sopra richiamati pareri della Soprintendenza; N. 05426/2023 REG.RIC.
- i pareri favorevoli dal punto di vista paesaggistico rilasciati dal Comune di OM unitamente agli eventuali provvedimenti che abbiano annullato tali pareri o all'eventuale invio dei pareri alla Soprintendenza;
- il provvedimento di annullamento del parere paesaggistico favorevole espresso a suo tempo dall'Ufficio Speciale Condono Edilizio (21 febbraio 2001).
6. In data 18 novembre 2025 OM AP depositava in giudizio gli adempimenti istruttori.
In particolare nella relazione istruttoria in data 5 novembre 2025 prot. 222662 si legge quanto segue.
Si riscontra la nota di codesta Avvocatura RF 65964 del 10.10.2025 acquisita in pari data al prot, QI 204188 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica facendo seguito al prot. 0,1 148766/2022 in merito a quanto richiesto con Ordinanza
7684/2025 si rimanda al rapporto redatto dal Responsabile dell'Ufficio Vincoli della
Società Affidataria Risorse per OM SpA.
"I pareri relativi all'anno 2001, sono stati annullati e successivamente riesaminati nel
2012 poiché, a seguito di una nuova istruttoria tecnica e di una nuova redazione della scheda urbanistica, risultavano variate le superfici, il volume e la fonte de! vincolo.
Considerato che le variazioni sopra descritte richiedevano una nuova richiesta di parere all'Ente Tutorio, sono state redatte due nuove richieste di parere ex art.32
L.47/1985 (v. nota OM AP 52689/2012) e nello specifico: per il sottonumero 01 pro.t. n,34027 del 30.11.2012 e per il sottonumero 02 prot.
n.34028 del 30.11.2012, entrambe trasmesse al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e ST per il Comune di
OM.
Al riguardo con note n. 1205 del 23.01.2013 (sottonumero 01) e n.1579 del .29.01.
2013 (sottonumero 02) acquisite al prot. UCE rispettivamente n,5557/2013 e
n.7188/201 il Ministero dei. Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza per i Beni N. 05426/2023 REG.RIC.
Architettonici e ST per il Comune di OM esprimeva parere negativo per entrambi i sottonumeri "l'abuso non è compatibile per i materiali utilizzati, con i valori paesaggistici del contesto tutelato in cui insiste (v. foto allegate).
Giova precisare che nei pareri retrodatati del Comune di OM la dicitura
"favorevole" era inerente al fatto che si ritenessero favorevoli all'avvio della richiesta parere ex. art. 32 L. 47/1985 (dicitura oggi eliminata per false interpretazioni)".
7. L'appello è fondato.
Preliminarmente deve essere rilevata l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, pronunciata dal Tar.
Infatti il Tar non ha considerato che nel caso di specie sono stati ritualmente impugnati i provvedimenti di diniego di condono che hanno concluso il procedimento, facendo riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza.
Diverso sarebbe il caso di impugnazione del solo provvedimento della Soprintendenza che nel caso di specie non ricorre.
Nemmeno sono state proposte col ricorso censure riferite ai pareri della
Soprintendenza.
8. Nel merito il collegio osserva che nella sopra richiamata relazione di OM AP
è evidenziato che “i pareri relativi all'anno 2001, sono stati annullati e successivamente riesaminati nel 2012 poiché, a seguito di una nuova istruttoria tecnica e di una nuova redazione della scheda urbanistica, risultavano variate le superfici, il volume e la fonte del vincolo…”.
Dunque a distanza di oltre 11 anni della conclusione dell'iter procedimentale successivo alla presentazione della domanda e conclusosi con parere favorevole nel
1999 e nel 2001 ed a seguito di una modifica del vincolo, la P.A. ha riaperto un'istruttoria già conclusa ed ha esaminato nuovamente la domanda di condono secondo parametri intervenuti dopo 17 anni dalla presentazione della domanda. N. 05426/2023 REG.RIC.
Anche la nuova richiesta di parere del 3/01/2012 ha avuto esito positivo reso dalla
Terna per la compatibilità dell'opera abusiva con l'elettrodotto.
Detto parere è stato inviato al Ministero il quale nulla ha statuito in merito.
In data 30/11/2012 (prot. 34027 e Prot. 34028) l'U.O Condono Edilizio – Vincoli ha inoltrato alla ricorrente ulteriori due pareri favorevoli ex art. 32 della Legge n. 47/1985 con le seguenti note: Prot. 34027 “… Annullo Parere n. 17309 del 21/02/2001. variazione superficie, volume e fonte del vincolo” (all. 7 al fascicolo di primo grado)
e Prot. 34028 “… Annullo Parere n. 6180 del 25/03/1999. variazione fonte del vincolo”.
Entrambi questi nuovi pareri hanno espresso valutazione positiva sul condono.
La documentazione istruttoria depositata in giudizio da OM AP in seguito alla sopra richiamata ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato n° 7684 del 1° ottobre
2025 fa espresso riferimento alla circostanza che i precedenti pareri favorevoli n. 6180 in data 25/03/1999 e n. 17309 in data 21/02/2001 sono stati trasmessi al Ministero rispettivamente in data 25 marzo 1999 (n. 6180) ed in data 21 febbraio 2001 (n.
17309).
In seguito all'avvenuta trasmissione al Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali non ha manifestato volontà contraria rispetto ai pareri espressi negli anni
1999 e 2001.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del citato D. Lgs n. 490/1999 il
Ministero doveva pronunciarsi entro i 60 giorni dalla trasmissione degli atti per rilasciare e/o negare l'autorizzazione. Il collegio osserva che, essendo stata espressa l'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, si è formato nel caso di specie il silenzio assenso sull'istanza di condono ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n° 724 del 1994 dopo il decorso del termine di 60 giorni dall'avvenuta trasmissione al Ministero in data 25 marzo 1999 e 21 febbraio 2001. N. 05426/2023 REG.RIC.
Né OM AP, con i tardivi (rispetto al termine biennale previsto dalla legge) provvedimenti impugnati in primo grado, ha evidenziato profili di incompletezza della documentazione attinente all'istanza di condono.
Il collegio ribadisce che il silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, della L. n. 47 del 1985 in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, parere favorevole che nel caso di specie è stato espresso e con decorrenza a partire dalla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del parere favorevole espresso (così Consiglio di Stato VII 6 novembre 2025 n° 8648, 25 giugno
2024, n. 5606).
I provvedimenti di diniego impugnati in primo grado, come pure i sopra indicati provvedimenti con cui sono stati espressi nuovi pareri paesaggistici rispetto a quelli originariamente espressi, sono dunque illegittimi perché non hanno considerato che sull'istanza di condono si era già formato il silenzio assenso.
L'appello deve pertanto essere accolto.
In riforma della sentenza appellata devono essere annullati i provvedimenti di dinego impugnati in primo grado e deve essere accertata l'avvenuta formazione del silenzio assenso sull' istanza di condono.
La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza nella misura di Euro 4.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti di dinego impugnati in primo grado e accerta l'avvenuta formazione del silenzio assenso sull' istanza di condono. N. 05426/2023 REG.RIC.
Condanna OM AP al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE HI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
MA AN, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA AN BE HI
IL SEGRETARIO N. 05426/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00625 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05426/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2023, proposto da SU ZO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Buffolo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 16963/2022, resa tra le parti; N. 05426/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. MA AN
e udito l'Avv. Andrea Buffolo;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2015, prot.
QI/24562/2015 nonché della determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2015, prot.
QI/29469/2015 dell'Ufficio Condoni con cui sono state respinte le istanze di condono rispettivamente prot. n. 0/51784 sot. 1 dell'1.3.1995 e prot. n. 0/51784 sot. 2, relative alla realizzazione di un'unità immobiliare e pertinenze in via della Giustiniana 605.
La ricorrente riferiva di avere acquistato in data 30 marzo 1984 due appezzamenti di terreno in OM, Via della Giustiniana n. 605 (su cui, a suo dire, era presente un rustico con annessa rimessa) facenti parte di un lotto unico, indicato al Catasto Urbano al foglio 188 e alla particella 229.
Con domande di condono edilizio del 1° marzo 1995, prot. n. 0/51784, la sig.ra
ZO chiedeva all'Amministrazione capitolina il rilascio della concessione in sanatoria per le opere consistenti a) nella costruzione di una casa in muratura di blocchetti di tufo, coperta a tetto, nonché b) nell'esecuzione, sulla medesima casa, di opere di straordinaria manutenzione di rifacimento del tetto, delle pavimentazioni, degli infissi nonché creazione di una tettoia in legno a protezione della porta di ingresso.
Con nota del 3 gennaio 2012, prot. n. 2012/577, l'Ufficio Condono Edilizio di OM
AP avvisava la sig.ra ZO che sull'area ove ricadeva l'abuso era stata accertata l'esistenza di un vincolo relativo alla presenza di un elettrodotto. Dopo il N. 05426/2023 REG.RIC.
parere negativo emesso in data 23 gennaio 2013 dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e ST di OM AP, l'Ufficio Condono Edilizio, con nota del 15 febbraio 2013 protocollo UCE 2013/11838, comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 0/51784 sot. 1 e, con nota del 15 febbraio 2013 protocollo UCE 2013/11847, il preavviso di rigetto dell'istanza di condono prot. n. 0/51784 sot. 2. Successivamente, l'Ufficio Condoni adottava le richiamate determinazioni dirigenziali di reiezione del 16 febbraio 2015, prot.
QI/24562/2015, e del 23 febbraio 2015, prot. QI/29469/2015.
Parte ricorrente evidenziava in primo grado che la reiezione dell'istanza di condono n. 0/51784 è scaturita dal fatto che l'area è soggetta a vincoli paesaggistici, ex art 134 del Codice Beni Culturali, dalla LR n. 29/1997, istitutiva del Parco di EI, da un vincolo di cui al DPCM 8 luglio 2003 (Elettrodotto) ed infine dalle prescrizioni del
PTP 15/7 “EI-CE”.
Deduceva che il vincolo di elettrodotto è stato superato con dichiarazione di compatibilità; le prescrizioni del PTP 15/7 non introdurrebbero alcun vincolo di inedificabilità.
Quanto al parere negativo della Soprintendenza per i BBAA per OM AP, osservava che il parere favorevole espresso a suo tempo dall'Ufficio Speciale
Condono Edilizio (21 febbraio 2001) ex art. 32 della l. n. 47/1985 ex art. 151 del d. lgs. n. 490/1999, allora vigente (poi trasfuso nell'art. 146 del Codice dei Beni
Culturali) e che individuava l'area come soggetta al vincolo di cui alla l. n. 1497/1939, era sottoposto ad un termine perentorio di giorni sessanta per eventuali provvedimenti di secondo grado da parte della Regione ex art. 151, comma 3, del dlgs n. 490/1999, che decorrevano senza alcun rilievo. Undici anni dopo il rilascio del parere favorevole, ossia l'11 dicembre 2012, l'UO Condono Edilizio trasmetteva un nuovo provvedimento parere favorevole ex art. 32 della l. n. 47/1985, che esplicitamente
“annullava” il parere del 21 febbraio 2001, così consentendo di fatto una riapertura N. 05426/2023 REG.RIC.
dei termini per l'esercizio del controllo tutorio che, infatti, avveniva e si sostanziava nel “parere negativo all'istanza” del 23 gennaio 2013 da parte della Soprintendenza.
OM AP, costituitasi nel giudizio di primo grado, rilevava che l'area su cui insiste l'abuso risulta gravata dai seguenti vincoli: Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – c - GRL n. 338 del 31/1/1989, Beni ST ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – e D.M. del 24/2/1986, Beni ST ex art. 134, comma 1, lett. b) del Codice – f – Parco, Parchi e Riserve L.R. 29 del
6/10/1997 Parco di EI, Elettrodotto D.P.C.M. dell'8/7/2003 TERNA, P.T.P: 15/7
EI CE TP d/6 (nota di Risorse per OM S.p.A. prot. n. 5207/2022 del 5/9/2022, nella quale veniva confermata “la validità delle Determinazioni Dirigenziali Rep. n.
192/2015 e rep. n. 222/2015, di reiezione della domanda di condono prot. 0/51784 sott. 01 e 02 per opere ricadenti in area sottoposta a tutela del regime vincolistico –
Parco e Riserve, per le quali è pervenuto parere contrario della competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e ST”).
Deduceva circa la doverosità del diniego ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. b) della L.R. Lazio n. 12/2004. Richiamava il parere della Regione Lazio n. 5224 del
30.4.2010, secondo cui “per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alle condizioni di legge previste nella legge statale
(art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47) e regionale (lo stesso art. 3, primo comma, lett. b)
L.R. n. 12/2004), secondo cui sono sanabili esclusivamente le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (tipologie nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla L. 24 novembre 2003 n. 326), con le ulteriori limitazioni introdotte dalla L. n. 12/2004 per i monumenti naturali, i siti di importanza comunitaria e le zone a protezione speciale”.
Il Tar ha ritenuto quanto segue.
In aree soggette a vincoli paesaggistici e ambientali, si impone la necessaria autorizzazione delle autorità preposte alla tutela del vincolo. N. 05426/2023 REG.RIC.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e ST di OM AP aveva emesso espresso e specifico parere negativo in data 23 gennaio 2013.
L'Amministrazione capitolina si è limitata a recepire quanto statuito dalle Autorità competenti in materia.
Il Tar ha osservato che il diniego impugnato, sebbene formalmente imputabile all'Amministrazione locale, è dipendente dal parere della Soprintendenza, che sul piano dell'assetto di interessi costituisce un elemento pregiudiziale anche rispetto alla censura autonoma che viene svolta in ordine alla “rimessione in termini” che l'Ufficio avrebbe operato annullando in autotutela il parere del 21 febbraio 2001.
Secondo il Tar il ricorso va “dichiarato inammissibile nella parte relativa alle censure rivolte contro il parere della Soprintendenza, per omessa notifica all'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a. che è chiaro nello stabilire che
“qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge”.
Così quando il provvedimento impugnato è scaturito dall'azione di più amministrazioni responsabili, la legittimazione passiva non può che riguardare tutte le amministrazioni interessate e in mancanza della notifica, le censure rivolte direttamente e specificamente contro l'atto dell'Amministrazione non chiamata in giudizio non possono che risultare inammissibili.
Il Tar ha anche considerato l'autonomia provvedimentale del parere della
Soprintendenza, che, se negativo, risulta in grado di interrompere l'iter della sanatoria, rappresentando un atto direttamente ed autonomamente ostativo al condono e lesivo della posizione del privato richiedente.
Il Tar ha richiamato il principio secondo cui è passibile di gravame, in quanto lesivo della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ogni atto amministrativo che N. 05426/2023 REG.RIC.
provochi l'arresto del procedimento a prescindere dalla forma assunta” (Consiglio di
Stato, Sez. VI, 8.05.2019, n. 2982).
Il Tar ha altresì osservato che la suddetta omessa notifica, riguardando non un controinteressato (diverso da quello eventualmente già destinatario della notifica), ma, come detto, l'Amministrazione che ha emesso uno degli atti impugnati, posta così nell'impossibilità di difendere il proprio operato, non risulta, poi, a ben vedere, in alcun modo emendabile attraverso l'integrazione del contraddittorio, finalizzata sì a permettere al ricorrente di ampliare la platea delle parti destinatarie della notifica del ricorso, ma quando questo sia stato comunque ritualmente proposto e non a sanare una causa radicale di inammissibilità del gravame come quella in questione.
In mancanza di una rituale chiamata in giudizio dell'Amministrazione che ha adottato l'atto, il Tar ha pertanto dichiarato inammissibili tutte le censure direttamente rivolte contro il parere della Soprintendenza, non
Il Tar ha infine osservato che. venendo in rilievo profili di censura ulteriori rispetto a quelli formulati contro il diniego di nulla osta a base del provvedimento impugnato se non vizi formali comunque irrilevanti dal punto di vista dell'accoglimento del gravame, essendo l'atto vincolato ed essendo palese che il suo contenuto non poteva essere diverso (una volta esclusa l'ammissibilità delle doglianze verso il diniego di nulla osta).
2. Parte appellante espone in punto di fatto quanto segue.
Con atto di compravendita del 30/03/1984, Rep. 32912, Racc. 5830 a firma Notaio
ME CC, la Sig.ra SU ZO ha acquistato con il marito due appezzamenti di terreno, il primo censito al Catasto Terreni del Comune di OM al
Foglio 118, Part. 57/a e 147 (are 87,01) ed il secondo censito al Catasto Terreni del
Comune di OM al Foglio 118, Part. 58/a (are 14,06). N. 05426/2023 REG.RIC.
Con frazionamento catastale del 30/05/1984 n. 8448/1984, le indicate particelle sono state poi definitivamente registrate al Catasto Terreni del Comune di OM ai numeri
58, 173 e 57.
Sull'unico lotto (Foglio 118, Part. 229) comprendenti i due terreni era presente, sin dall'origine, un rustico con annessa rimessa.
Con domanda di condono del 1/03/1995, prot. 0/51784, la Sig.ra ZO ha chiesto al Comune di OM il rilascio di concessione in sanatoria per la costruzione di una casa in blocchetti di tufo con tetto nel 1984 e per l'esecuzione nel 1993 di opere non valutabili in termini di superficie e di volume relative al rifacimento del tetto, della pavimentazione, degli infissi e l'apposizione di una tettoia in legno a protezione della porta di ingresso.
A seguito della presentazione dell'istanza prot. 0/51784, il Comune di OM ha aperto due fascicoli, il primo (prot. 0/51784 sot. 1) riguardante l'edificazione della casa in mattoni di tufo del 1984, la seconda (prot. 0/51784 sot. 2) riguardante la realizzazione delle opere non valutabili in termini di superficie e di volume realizzate nel 1993.
In data 25/03/1999, il Direttore dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio ha comunicato parere favorevole n. 6180 ex art. 32 della Legge 47/1985 ed ai sensi dell'art. 7, della
Legge 1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche al rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione dell'istanza di condono Prot.
0/51784 sot. 2, compatibile con i vincoli naturalistici e panoramici vigenti.
In data 21/02/2001, il Direttore dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio ha comunicato parere favorevole n. 17309 ex art. 32 della Legge 47/1985 ed ai sensi dell'art. 151,
Titolo II del D. Lgs n. 490 del 29/10/1999 al rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione dell'istanza di condono prot. 0/51784 sot. 1, compatibile con i vincoli naturalistici e panoramici vigenti.
Dopo oltre 17 anni dalla presentazione dell'istanza prot. 0/51784, con nota del
3/01/2012, prot. 2012/577, l'Amministrazione Capitolina ha comunicato alla Sig.ra N. 05426/2023 REG.RIC.
ZO la presenza di un vincolo di elettrodotto sull'area oggetto di condono, apposto con D.P.C.M. del 8/07/2003.
Con nota prot. 34027 del 30/11/2012 la U.O. Condono Edilizio – Vincoli di OM
AP ha annullato il suo precedente parere n. 17309 del 21/02/2001 ed ha rilasciato un nuovo parere favorevole ex art. 32, Legge 47/1985 n. 34027 del 30/11/2012, con il quale ha rinnovato l'assenso al rilascio della concessione in sanatoria in relazione alla tutela di cui all'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 entrato in vigore nelle more.
Con nota prot. 34028 sempre del 30/11/2012 la U.O. Condono Edilizio – Vincoli di
OM AP ha annullato il suo precedente parere n. 6180 del 25/03/1999 ed ha rilasciato un nuovo parere favorevole ex art. 32, Legge 47/1985 con il quale ha rinnovando l'assenso al rilascio della concessione in sanatoria in relazione alla tutela di cui all'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 entrato in vigore nelle more.
Con nota del 6/12/2012 la Società Terna Rete Italia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria sulla scora alla perfetta compatibilità dell'elettrodotto con le opere realizzate.
Con note del 11/12/2012, prot. 89258 e prot. 89261, OM AP ha rilasciato l'ennesimo parere favorevole ex art. 32, Legge 47/1985, circa la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate dalla Sig.ra ZO, trasmettendo lo stesso al
Ministero per i Beni Ambientali ed Architettonici ai sensi del D.L. 42/2004, entrato in vigore nelle more.
Con note prot. UCE 2013/11838 e prot. UCE 2013/11847 entrambe del 15/02/2013
OM AP ha comunicato alla Sig.ra ZO il preavviso di rigetto delle istanze di condono n. 0/51784, sot. 1 e n. 0/51784 sot. 2 sulla scorta del parere negativo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
ST per il Comune di OM Prot. 0001205 del 23/01/2013 in relazione all'istanza n. 0/51784 sot. 1 e Prot. 0001579 del 29/01/2013 in relazione all'istanza n.
0/51784 sot. 2. N. 05426/2023 REG.RIC.
Con determinazione dirigenziale prot. QI/24562 del 16/02/2015 OM AP ha comunicato alla Sig.ra ZO la reiezione dell'istanza di condono n. 0/51784 sot.
1 e con determinazione dirigenziale prot. QI/29469 del 23/02/2015 la reiezione dell'istanza di condono Prot. 0/51784 sot. 2.
3. Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata.
Osserva che, secondo il Giudice di primo grado, il ricorso sarebbe inammissibile per la violazione dell'art. 41 del D. Lgs n. 104/2010 il quale, al secondo comma, stabilisce
“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, …”.
Sulla scorta del dettato normativo il TAR Lazio statuisce l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
ST del Comune di OM che avrebbe, di fatto, partecipato all'iter procedimentale dando parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria.
Parte appellante osserva tuttavia che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, nel ricorso presentato dalla Sig.ra ZO non si muove nessun rilievo specifico in merito al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e ST che, infatti, non ha formato oggetto di impugnazione.
Parte appellante ha inteso censurare l'attività presupposta svolta dal solo Comune di
OM immediatamente dopo la presentazione dell'unica istanza di condono rubricata con il numero di protocollo 0/51784 in data 1/03/1995. Parte appellante ritiene nel merito che sull'istanza di condono si sia formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n° 724/1994.
In data 30/11/2012 OM AP ha comunicato, con due distinte note,
l'annullamento del parere favorevole prot. 17309 del 21/02/2001 relativo al prot. N. 05426/2023 REG.RIC.
0/5178/1 e l'annullamento di altro parere favorevole prot. 6180 del 25/03/1999 relativo al prot. 0/51784/2.
Contestualmente OM AP ha rilasciato due nuovi pareri favorevoli ex art. 32,
Legge n. 47/1985 ed art. 146 D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 (all. 7 e 9 al ricorso in primo grado).
Con tali provvedimenti OM AP avrebbe, di fatto, arbitrariamente riaperto i termini già spirati e previsti dalla precedente normativa applicabile alla fattispecie in esame (Legge n. 724/1995).
Così OM AP ha trasmesso nuovamente gli atti al Ministero competente a rilasciare il parere divenuto obbligatorio e vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004.
L'attività posta in essere dal Comune di OM (oggi OM AP) nel 2012 sarebbe illegittima e lesiva dei diritti acquisiti dalla Sig.ra ZO.
Parte appellante lamenta violazione dell'affidamento e tardività dell'autotutela rispetto ai pareri originariamente già espressi.
4. OM AP si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
5. Con ordinanza n° 7684 del 1° ottobre 2025 il Consiglio di Stato ha ordinato gli adempimenti istruttori come in seguito descritti e motivati.
I pareri della Soprintendenza cui fanno riferimento i due provvedimenti di diniego di condono impugnati in primo grado non sono stati depositati in giudizio.
Deve essere pertanto ordinato a OM AP di depositare in giudizio:
- idonea relazione istruttoria anche con specifico riferimento al procedimento di rilascio dei pareri paesaggistici ed alla circostanza se e quando il parere favorevole espresso a suo tempo dall'Ufficio Speciale Condono Edilizio (21 febbraio 2001) ex art. 32 della l. n. 47/1985 e art. 151 del d. lgs. n. 490/1999 sia stato trasmesso alla
Soprintendenza;
- i sopra richiamati pareri della Soprintendenza; N. 05426/2023 REG.RIC.
- i pareri favorevoli dal punto di vista paesaggistico rilasciati dal Comune di OM unitamente agli eventuali provvedimenti che abbiano annullato tali pareri o all'eventuale invio dei pareri alla Soprintendenza;
- il provvedimento di annullamento del parere paesaggistico favorevole espresso a suo tempo dall'Ufficio Speciale Condono Edilizio (21 febbraio 2001).
6. In data 18 novembre 2025 OM AP depositava in giudizio gli adempimenti istruttori.
In particolare nella relazione istruttoria in data 5 novembre 2025 prot. 222662 si legge quanto segue.
Si riscontra la nota di codesta Avvocatura RF 65964 del 10.10.2025 acquisita in pari data al prot, QI 204188 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica facendo seguito al prot. 0,1 148766/2022 in merito a quanto richiesto con Ordinanza
7684/2025 si rimanda al rapporto redatto dal Responsabile dell'Ufficio Vincoli della
Società Affidataria Risorse per OM SpA.
"I pareri relativi all'anno 2001, sono stati annullati e successivamente riesaminati nel
2012 poiché, a seguito di una nuova istruttoria tecnica e di una nuova redazione della scheda urbanistica, risultavano variate le superfici, il volume e la fonte de! vincolo.
Considerato che le variazioni sopra descritte richiedevano una nuova richiesta di parere all'Ente Tutorio, sono state redatte due nuove richieste di parere ex art.32
L.47/1985 (v. nota OM AP 52689/2012) e nello specifico: per il sottonumero 01 pro.t. n,34027 del 30.11.2012 e per il sottonumero 02 prot.
n.34028 del 30.11.2012, entrambe trasmesse al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e ST per il Comune di
OM.
Al riguardo con note n. 1205 del 23.01.2013 (sottonumero 01) e n.1579 del .29.01.
2013 (sottonumero 02) acquisite al prot. UCE rispettivamente n,5557/2013 e
n.7188/201 il Ministero dei. Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza per i Beni N. 05426/2023 REG.RIC.
Architettonici e ST per il Comune di OM esprimeva parere negativo per entrambi i sottonumeri "l'abuso non è compatibile per i materiali utilizzati, con i valori paesaggistici del contesto tutelato in cui insiste (v. foto allegate).
Giova precisare che nei pareri retrodatati del Comune di OM la dicitura
"favorevole" era inerente al fatto che si ritenessero favorevoli all'avvio della richiesta parere ex. art. 32 L. 47/1985 (dicitura oggi eliminata per false interpretazioni)".
7. L'appello è fondato.
Preliminarmente deve essere rilevata l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, pronunciata dal Tar.
Infatti il Tar non ha considerato che nel caso di specie sono stati ritualmente impugnati i provvedimenti di diniego di condono che hanno concluso il procedimento, facendo riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza.
Diverso sarebbe il caso di impugnazione del solo provvedimento della Soprintendenza che nel caso di specie non ricorre.
Nemmeno sono state proposte col ricorso censure riferite ai pareri della
Soprintendenza.
8. Nel merito il collegio osserva che nella sopra richiamata relazione di OM AP
è evidenziato che “i pareri relativi all'anno 2001, sono stati annullati e successivamente riesaminati nel 2012 poiché, a seguito di una nuova istruttoria tecnica e di una nuova redazione della scheda urbanistica, risultavano variate le superfici, il volume e la fonte del vincolo…”.
Dunque a distanza di oltre 11 anni della conclusione dell'iter procedimentale successivo alla presentazione della domanda e conclusosi con parere favorevole nel
1999 e nel 2001 ed a seguito di una modifica del vincolo, la P.A. ha riaperto un'istruttoria già conclusa ed ha esaminato nuovamente la domanda di condono secondo parametri intervenuti dopo 17 anni dalla presentazione della domanda. N. 05426/2023 REG.RIC.
Anche la nuova richiesta di parere del 3/01/2012 ha avuto esito positivo reso dalla
Terna per la compatibilità dell'opera abusiva con l'elettrodotto.
Detto parere è stato inviato al Ministero il quale nulla ha statuito in merito.
In data 30/11/2012 (prot. 34027 e Prot. 34028) l'U.O Condono Edilizio – Vincoli ha inoltrato alla ricorrente ulteriori due pareri favorevoli ex art. 32 della Legge n. 47/1985 con le seguenti note: Prot. 34027 “… Annullo Parere n. 17309 del 21/02/2001. variazione superficie, volume e fonte del vincolo” (all. 7 al fascicolo di primo grado)
e Prot. 34028 “… Annullo Parere n. 6180 del 25/03/1999. variazione fonte del vincolo”.
Entrambi questi nuovi pareri hanno espresso valutazione positiva sul condono.
La documentazione istruttoria depositata in giudizio da OM AP in seguito alla sopra richiamata ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato n° 7684 del 1° ottobre
2025 fa espresso riferimento alla circostanza che i precedenti pareri favorevoli n. 6180 in data 25/03/1999 e n. 17309 in data 21/02/2001 sono stati trasmessi al Ministero rispettivamente in data 25 marzo 1999 (n. 6180) ed in data 21 febbraio 2001 (n.
17309).
In seguito all'avvenuta trasmissione al Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali non ha manifestato volontà contraria rispetto ai pareri espressi negli anni
1999 e 2001.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del citato D. Lgs n. 490/1999 il
Ministero doveva pronunciarsi entro i 60 giorni dalla trasmissione degli atti per rilasciare e/o negare l'autorizzazione. Il collegio osserva che, essendo stata espressa l'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, si è formato nel caso di specie il silenzio assenso sull'istanza di condono ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n° 724 del 1994 dopo il decorso del termine di 60 giorni dall'avvenuta trasmissione al Ministero in data 25 marzo 1999 e 21 febbraio 2001. N. 05426/2023 REG.RIC.
Né OM AP, con i tardivi (rispetto al termine biennale previsto dalla legge) provvedimenti impugnati in primo grado, ha evidenziato profili di incompletezza della documentazione attinente all'istanza di condono.
Il collegio ribadisce che il silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, della L. n. 47 del 1985 in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, parere favorevole che nel caso di specie è stato espresso e con decorrenza a partire dalla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del parere favorevole espresso (così Consiglio di Stato VII 6 novembre 2025 n° 8648, 25 giugno
2024, n. 5606).
I provvedimenti di diniego impugnati in primo grado, come pure i sopra indicati provvedimenti con cui sono stati espressi nuovi pareri paesaggistici rispetto a quelli originariamente espressi, sono dunque illegittimi perché non hanno considerato che sull'istanza di condono si era già formato il silenzio assenso.
L'appello deve pertanto essere accolto.
In riforma della sentenza appellata devono essere annullati i provvedimenti di dinego impugnati in primo grado e deve essere accertata l'avvenuta formazione del silenzio assenso sull' istanza di condono.
La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza nella misura di Euro 4.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti di dinego impugnati in primo grado e accerta l'avvenuta formazione del silenzio assenso sull' istanza di condono. N. 05426/2023 REG.RIC.
Condanna OM AP al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE HI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
MA AN, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA AN BE HI
IL SEGRETARIO N. 05426/2023 REG.RIC.