Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 625
TAR
Sentenza 16 dicembre 2022
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CS
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado

    Il TAR non ha considerato che sono stati ritualmente impugnati i provvedimenti di diniego di condono che hanno concluso il procedimento, facendo riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza. Diverso sarebbe il caso di impugnazione del solo provvedimento della Soprintendenza, che nel caso di specie non ricorre. Nemmeno sono state proposte col ricorso censure riferite ai pareri della Soprintendenza.

  • Accolto
    Formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono

    A distanza di oltre 11 anni dalla conclusione dell'iter procedimentale successivo alla presentazione della domanda e conclusosi con parere favorevole nel 1999 e nel 2001, ed a seguito di una modifica del vincolo, la P.A. ha riaperto un'istruttoria già conclusa ed ha esaminato nuovamente la domanda di condono secondo parametri intervenuti dopo 17 anni dalla presentazione della domanda. Anche la nuova richiesta di parere del 3/01/2012 ha avuto esito positivo reso dalla Terna per la compatibilità dell'opera abusiva con l'elettrodotto. Detto parere è stato inviato al Ministero il quale nulla ha statuito in merito. In data 30/11/2012 (prot. 34027 e Prot. 34028) l'U.O Condono Edilizio – Vincoli ha inoltrato alla ricorrente ulteriori due pareri favorevoli ex art. 32 della Legge n. 47/1985. La documentazione istruttoria depositata in giudizio da OM AP fa espresso riferimento alla circostanza che i precedenti pareri favorevoli n. 6180 in data 25/03/1999 e n. 17309 in data 21/02/2001 sono stati trasmessi al Ministero rispettivamente in data 25 marzo 1999 (n. 6180) ed in data 21 febbraio 2001 (n. 17309). In seguito all'avvenuta trasmissione al Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha manifestato volontà contraria rispetto ai pareri espressi negli anni 1999 e 2001. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del citato D. Lgs n. 490/1999 il Ministero doveva pronunciarsi entro i 60 giorni dalla trasmissione degli atti per rilasciare e/o negare l'autorizzazione. Il collegio osserva che, essendo stata espressa l'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, si è formato nel caso di specie il silenzio assenso sull'istanza di condono ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n° 724 del 1994 dopo il decorso del termine di 60 giorni dall'avvenuta trasmissione al Ministero in data 25 marzo 1999 e 21 febbraio 2001. Né OM AP, con i tardivi (rispetto al termine biennale previsto dalla legge) provvedimenti impugnati in primo grado, ha evidenziato profili di incompletezza della documentazione attinente all'istanza di condono. Il collegio ribadisce che il silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, della L. n. 47 del 1985 in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, parere favorevole che nel caso di specie è stato espresso e con decorrenza a partire dalla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del parere favorevole espresso (così Consiglio di Stato VII 6 novembre 2025 n° 8648, 25 giugno 2024, n. 5606). I provvedimenti di diniego impugnati in primo grado, come pure i sopra indicati provvedimenti con cui sono stati espressi nuovi pareri paesaggistici rispetto a quelli originariamente espressi, sono dunque illegittimi perché non hanno considerato che sull'istanza di condono si era già formato il silenzio assenso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 625
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 625
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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