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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 953/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio CP_1 CP_2 dell'avv. CATELLANI CRISTIAN e dell'avv. FONTANILI GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA P. BORSELLINO n. 22, REGGIO EMILIA;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. ARCURI CATERINA, elettivamente domiciliato CP_3
presso lo studio del predetto difensore in VIA CHIAVICHE n. 2/2, CASTELLARANO (RE);
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. rispetto alle obbligazioni CP_3 contrattuali assunte nei confronti di - per non avere pagato il corrispettivo dovuto per CP_1 le lavorazioni eseguite da quest'ultima - e, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del suddetto contratto di appalto a far data dal 20.01.2023 o, al più tardi, a far data dalla notifica del presente atto di citazione o in subordine, nel caso in cui ritenesse che non sussistano i presupposti per la risoluzione ex art. 1456 c.c. del suddetto contratto, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto e per l'effetto dichiarare la risoluzione del predetto contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- in ogni caso, una volta accertato l'inadempimento del sig. condannare quest'ultimo al CP_3 pagamento della somma di euro 29.204,18, oltre iva di legge, o di quella maggiore o minore che
pagina 1 di 12 dovesse emergere in corso di causa, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni/opere eseguite dall'appaltatore. In via riconvenzionale:
- Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Accertare l'esclusiva responsabilità in capo al committente convenuto in ordine al cedimento del cortile e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 5.000,00, o di quella maggiore o minore che verrà accertata all'esito del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore.
Istanza di cancellazione di frasi offensive:
- Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice disponga la cancellazione delle frasi surriferite alla pag. 2 e 3 della comparsa di risposta. In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
1. In via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2. in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuto un inadempimento in capo al convenuto, venga ritenuto obbligato a versare all'attrice, unicamente la differenza che ecceda il decimo, di quella eccedenza che eventualmente, emergerà in corso di causa come stabilito ex art. 1664 c.c., solo a seguito di effettivo ricalcolo del dovuto.
3. in via riconvenzionale, condannare parte attrice al risarcimento dei danni causati al cortile e al versamento della somma di € 6.010,00+ iva;
4. in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/02/2023 ed iscritto a ruolo il 21/02/2023,
(appaltatrice) conveniva in giudizio (committente), e premesso di aver Controparte_1 CP_3
stipulato con in data 16/08/2021, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di CP_3
lavori di consolidamento strutturale, opere edili, nonché fornitura di impianto fotovoltaico nell'immobile sito in Scandiano (RE), via Del Chiozzino n. 47, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento del committente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte per CP_3
non avere egli pagato il corrispettivo dovuto per le lavorazioni eseguite dall'appaltatrice nei mesi di maggio-giugno-luglio 2022, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del predetto contratto di appalto, o in subordine di dichiararne la risoluzione ai pagina 2 di 12 sensi dell'articolo 1453 c.c. per grave inadempimento, con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 29.204,18 oltre iva di legge, a titolo di saldo dovuto per le opere eseguite.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva di respingere le domande attoree CP_3
e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente cagionati nel proprio cortile da parte dell'appaltatrice.
In prima udienza (01/06/2023), parte attrice formulava a sua volta, in reconventio reconventionis, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di controparte al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa in € 5.000,00, affermando che il cedimento del cortile ex adverso lamentato, imputabile ad esclusiva responsabilità del committente, avesse comportato per l'appaltatrice l'insorgere di un danno, concretizzatosi in maggiori costi di movimentazione dei materiali, a causa del ridotto spazio di manovra derivante dal foro presente nel cortile.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite prova testimoniale e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti così come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
E' documentalmente provato che, mediante contratto scritto di appalto del 16/08/2021, CP_3 abbia commissionato alla “l'esecuzione di lavori di consolidamento strutturale, opere CP_1 edili, assistenze murarie nonché fornitura e posa di impianto fotovoltaico nell'immobile sito in
Scandiano (RE), località Chiozza, via Chiozzino n. 47”; l'importo presunto delle opere, espressamente indicato nel contratto come “non vincolante per la liquidazione finale”, era stato stimato in €
226.572,10 oltre all'Iva di legge, di cui € 154.521,30 per opere di consolidamento strutturale.
Dal contratto di appalto (art. 14) si evince, tra l'altro, che il committente avesse affidato la Direzione dei lavori con riguardo alle opere di consolidamento strutturale all'Ing. (Studio Testimone_1
Associato 3.14), il quale si è occupato anche della contabilità di cantiere e del coordinamento della sicurezza in cantiere, e per le restanti opere edili la Direzione Lavori generali era stata affidata, sempre dal committente, all'Ing. (cfr. contratto di appalto di cui al doc. attoreo n. 1). Controparte_4
Ciò posto, la principale questione sulla base della quale la controversia deve essere decisa, riguarda il quantum economico da riconoscere all'appaltatrice per le opere eseguite.
pagina 3 di 12 Il committente ha sostenuto infatti che le varianti richieste in pagamento dall'appaltatrice nel presente giudizio non sarebbero state autorizzate dal committente, e che i prezzi unitari applicati a dette varianti non sarebbero stati concordati.
Nessuna contestazione è stata invece tempestivamente mossa riguardo all'effettiva esecuzione di tali opere, cosicché deve ritenersi un fatto non contestato che l'appaltatrice abbia CP_1
effettivamente eseguito i lavori in questione.
Del resto, è lo stesso Direttore Lavori Ing. , nominato dal committente (da considerarsi ai Testimone_1
fini della presente vertenza figura terza della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), ad aver riportato nella propria relazione tecnica del 27.7.2022 che erano state contabilizzate dall'impresa appaltatrice solo opere effettivamente eseguite (doc. 10 di parte attrice), così come confermato dallo stesso Ing. in sede di deposizione testimoniale (cfr. verbale di udienza del 6.12.2023). Tes_1
Così definito il thema decidendum, si discute in particolare dell'ultimo SAL “a consuntivo” relativo alle opere eseguite dalla sino a che la stessa ha interrotto i lavori comunicandone la CP_1 sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c., in attesa del pagamento del corrispettivo dovuto per i mesi di maggio-giugno-luglio 2022 (cfr. missiva della dell'08/11/2024 di cui al doc. attoreo n. CP_1
14).
Sostiene il convenuto che i lavori “in variante” non erano stati autorizzati dal committente e posti in essere in autonomia dalla Controparte_1
L'assunto è infondato.
L'impresa appaltatrice ha dovuto eseguire lavorazioni in misura superiore rispetto a quella in origine prevista, per iniziativa del committente a mezzo del suo Direttore Lavori.
L'articolo 3.3) del contratto di appalto oggetto di causa, in tema di varianti, così recita: “La committente per mezzo del suo Direttore Lavori potrà definire nuove opere che riterrà opportune previo accordo con l'appaltatore e previa definizione dei prezzi, con l'intesa che in difetto di accordo nella definizione dei Nuovi Prezzi a dette variazioni si applicheranno i prezzi di cui al listino ufficiale
DEI oppure Regione Emilia Romagna per qualità e quantità di opere” (doc. attoreo n. 1).
Giova a tal proposito rammentare che, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto;
nel secondo, invece (che è quello verificatosi nel caso concreto in esame), l'art. 1661 c.c. consente secondo i principi generali all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente, potendo tale richiesta avvenire anche in modo implicito e non espresso.
pagina 4 di 12 Nella fattispecie, sulla base della documentazione prodotta, è evidente che le variazioni dell'opera in termini di quantità e misure non fossero dovute all'iniziativa dell'appaltatrice, bensì all'iniziativa della
Direzione Lavori (nominata dalla committenza).
In particolare, è significativa al riguardo la comunicazione inviata via e-mail in data 06/04/2022 all'appaltatrice dall'Ing. collaboratore del D.L. Ing. facente parte dello CP_1 Per_1 Tes_1
Studio 3.14, avente ad oggetto “Via Chiozzino - Scandiano - Modifica raddoppio muro perimetrale a
Nord-Ovest”, del seguente tenore:
“in merito al cantiere di via Chiozzino n.37, in accordo con lo e con l'impresa, vista la CP_5
carente tessitura muraria e la scarsa qualità della malta del muro perimetrale ad una testa a Nord-
Ovest del primo e del secondo piano, siamo a confermare la soluzione proposta di raddoppio in muratura con mattoni pieni a due teste ammorsati al paramento murario esistente perimetrale a Nord-
Est al piano primo e al piano secondo (sp. Muro finale circa 38 cm)” (documento attoreo n. 5).
Inoltre, il fatto che le opere ed i lavori indicati nella contabilità presentata alla D.L. fossero stati tutti concordati è confermato dalla stessa D.L. nella propria relazione del 27.07.2022, laddove si legge:
“Non si rilevano opere indicate in contabilità e NON eseguite o non concordate preliminarmente con committenza, DL generale e DL strutturale” (documento attoreo n. 10).
È lo stesso Direttore Lavori per le opere strutturali Ing. ad aver confermato, anche in sede di Tes_1 deposizione testimoniale all'udienza del 06/12/2023, confermando il contenuto della propria relazione tecnica, che tutte le lavorazioni contabilizzate dall'impresa appaltatrice fossero state concordate con la committenza, con la D.L. generale e con la D.L. strutturale.
Deve pertanto ritenersi che nella fattispecie in esame, in considerazione di tutte le circostanze sopra delineate, vi fosse accordo tra le parti circa le opere eseguite in misura e quantità maggiori anche perché necessarie per eseguire l'opera secondo le regole dell'arte (cfr. deposizione testimoniale dell'Ing. all'udienza del 06/12/2023), dovendosi di contro escludere che l'impresa appaltatrice le Tes_1
abbia realizzate su propria autonoma iniziativa senza autorizzazione del Direttore Lavori, che agiva come da contratto di appalto per conto del committente.
Anche le contestazioni spiegate dal convenuto in merito all'applicazione di prezzi unitari non concordati appaiono infondate.
L'articolo 3.3) del contratto di appalto prevede infatti che “La committente per mezzo del suo Direttore
Lavori potrà definire nuove opere che riterrà opportune previo accordo con l'appaltatore e previa definizione dei prezzi, con l'intesa che in difetto di accordo nella definizione dei Nuovi Prezzi a dette variazioni si applicheranno i prezzi di cui al listino ufficiale DEI oppure Regione Emilia Romagna per qualità e quantità di opere” (doc. attoreo n. 1).
pagina 5 di 12 Risulta dunque già disciplinata in contratto l'ipotesi di mancato accordo sui prezzi unitari, nel senso che, in difetto di accordo, si sarebbero potuti applicare, in alternativa, o i prezzi unitari ricavati dal prezziario DEI, o i prezzi del listino Regione Emilia-Romagna, cosicché l'impresa appaltatrice era legittimata, in base al contratto di appalto, ad applicare come avvenuto i prezzi DEI.
Per quanto riguarda l'effettiva quantificazione dell'ultimo SAL relativo al consuntivo dei lavori svolti dalla prima dell'interruzione, assume un indubbio valore probatorio la relazione del CP_1
Direttore Lavori Ing. del 26/09/2022, prodotta dall'attrice al documento n. 13. Tes_1
Come si è detto l'Ing. era il Direttore Lavori nominato dallo stesso committente odierno Tes_1
convenuto, e deve considerarsi figura terza ai fini della presente vertenza, della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, anche perché si deve ragionevolmente presumere che il Direttore dei Lavori, prima di redigere e sottoscrivere la propria relazione e di confermare i lavori eseguiti, avesse effettuato i dovuti controlli nell'immediatezza dei fatti, “a cantiere ancora aperto”, circa la corrispondenza tra i lavori eseguiti e la contabilità dei lavori presentatagli dall'impresa appaltatrice.
La relazione del Direttore Lavori Ing. assume pertanto, sul piano probatorio, valenza di convalida, Tes_1
in termini quantitativi ed in termini economici, dell'operato dell'appaltatrice (seppur con le eccezioni di cui infra), rappresentando un fondamentale elemento di valutazione in ordine al valore economico del consuntivo delle opere eseguite dalla prima dell'interruzione dei lavori. CP_1
Ebbene il D.L. Ing. nella propria relazione a consuntivo del 26/09/2022 di controllo sulla Tes_1
contabilità relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, ha riportato una somma dovuta a saldo all'impresa appaltatrice pari ad € 18.863,84, oltre iva di legge (documento n. 13 fasc. attrice).
La aveva chiesto a saldo la somma di € 34.703,15 (cfr. documento attoreo n. 18, pag. CP_1
23), e la contabilità dell'impresa appaltatrice è stata rettificata dal D.L. sotto due profili:
- il primo: il Direttore Lavori ha rilevato una differenza a dedurre di euro 10.518,85 (trattandosi di maggiori prezzi applicati unilateralmente dall'appaltatrice e non concordati tra le parti);
- secondo: il Direttore Lavori ha altresì detratto l'importo di euro 5.320,46 (detrazione dovuta ad un errore di calcolo commesso dall'appaltatrice).
In definitiva, l'Ing. ha stralciato dalla richiesta economica avanzata dalla (pari ad € Tes_1 CP_1
34.703,15) le somme di € 10.518,85 e di € 5.320,46, così riconoscendo come dovuto all'impresa appaltatrice un saldo di € 18.863,84, oltre iva di legge (documento attoreo n. 13).
Esaminando le rettifiche operate dal D.L. Ing. nella succitata relazione del 26/09/2022, Tes_1
l'appaltatrice non ha contestato la detrazione dell'importo di € 5.320,46 dovuto ad un proprio errore di calcolo;
ha invece contestato la detrazione operata dal D.L. pari ad € 10.518,85, chiedendo che le venga riconosciuto anche quest'ultimo importo, dovuto ad un aumento di alcuni prezzi unitari che la stessa pagina 6 di 12 appaltatrice ha applicato al committente in ragione dell'aumento generale dei costi delle materie prime.
Parte attrice ha sostenuto a supporto della propria domanda che non fosse prevedibile, al momento della conclusione del contratto di appalto, detto aumento del costo delle materie prime, sussistendo pertanto, secondo la tesi attorea, le condizioni oggettive di cui all'art. 1664 c.c. e dovendo esserle riconosciuta - a differenza di quanto sostenuto dal D.L. Ing. nella propria relazione del Tes_1
26/09/2022 (doc. 13 fasc. parte attrice) - anche l'ulteriore importo di € 10.518,85.
Osserva questo Giudice che l'istituto della revisione dei prezzi, disciplinato in tema di appalto dall'art. 1664 c.c., costituisce una particolare applicazione del più ampio istituto della «eccessiva onerosità» disciplinato dall'art. 1467 c.c., ed il presupposto per la sua applicazione è costituito dalla imprevedibilità oggettiva del relativo aumento;
imprevedibilità che va valutata al momento della conclusione del contratto.
Nel caso di specie, pur vero che l'appaltatrice, tramite e-mail del 18/03/2022, aveva comunicato al committente che avrebbero potuto essere applicati sui prezzi unitari alcuni aumenti a seguito dell'aumento del costo delle materie prime (cfr. doc. attoreo n. 4: “A seguito del caro energia e il conseguente aumento incontrollato delle materie prime, potrebbero essere applicati sui prezzi unitari di alcune lavorazioni momentanei aumenti nella speranza che la situazione straordinaria rientri presto nell'ordinario”); tuttavia, il contratto è stato stipulato in data 16/08/2021 (doc. attoreo n. 1), e non è provato che, al momento della sua conclusione, l'aumento dei prezzi delle materie fosse un fatto imprevedibile come richiesto dal primo comma del cit. art. 1664 c.c.; anzi, è notorio che i prezzi delle materie prime abbiano subito un generalizzato ed eccezionale aumento già nel primo semestre del 2021
(il contratto è stato stipulato il 16/08/2021).
Ne discende che, correttamente, il D.L. ha escluso il riconoscimento del maggior importo di €
10.518,85, trattandosi di un aumento prezzi unilateralmente applicato dall'appaltatrice.
Ciò detto, ritiene questo Giudice che l'importo a saldo dovuto alla debba essere CP_1 quantificato sulla scorta della più volte citata relazione del D.L. Ing. del 26/09/2022 pari ad € Tes_1
18.863,84, oltre iva di legge (documento attoreo n. 13).
Vanno invece completamente disattese le risultanze della CTU esperita in corso di causa, in quanto inattendibili.
Queste le ragioni per cui la relazione del Direttore Lavori è maggiormente attendibile rispetto ai risultati della CTU.
Il D.L. Ing. nel controllare la contabilità dell'impresa appaltatrice, ha rilevato lo stato dei luoghi Tes_1 nell'immediatezza dei fatti, a cantiere aperto, la sua relazione risale infatti al 26/09/2022 e, peraltro, è stata confermata in sede di sua deposizione testimoniale all'udienza del 06/12/2023.
pagina 7 di 12 Il CTU, di contro, ha tratto le sue conclusioni sulla base di fotografie e di tavole grafiche, a distanza di tempo e dopo che una impresa terza era intervenuta sull'immobile modificando lo stato dei luoghi.
In particolare, è lo stesso CTU ad aver precisato, nel proprio elaborato, che al momento del suo sopralluogo, nel luglio 2024, l'immobile risultasse già abitato e si presentasse sostanzialmente rifinito in quasi ogni dettaglio tant'è che gli interventi strutturali eseguiti dalla non erano del CP_1
tutto visibili e verificabili in quanto occultati dalle finiture.
Due sono le discrepanze rilevate dal CTU rispetto alla contabilità che l'impresa appaltatrice aveva a suo tempo presentato, all'epoca dell'interruzione dei lavori, al D.L. Ing. Tes_1
- una differenza di quantità riscontrata per alcune lavorazioni rispetto a quanto calcolato dall'appaltatrice;
- il fatto che per alcune voci fossero stati applicati prezzi unitari tratti dal prezziario DEI.
Partendo dalla prima, si è detto che le conclusioni del c.t.u. non possono che considerarsi di natura approssimativa in merito al computo delle quantità di lavorazioni eseguite, in quanto le misure sono state dallo stesso accertate non già attraverso un accertamento diretto, a differenza di quello operato invece dal D.L. nell'immediatezza dei fatti ed “a cantiere ancora aperto”, bensì ricavando dette quantità, a distanza di tempo, sulla base di riproduzioni fotografiche (raffiguranti come detto uno stato dei luoghi modificato), che come tali non possono offrire lo stesso grado di attendibilità offerto dall'accertamento diretto operato nell'immediatezza dell'interruzione dei lavori, in cantiere, dal
Direttore Lavori quando quest'ultimo ha controllato la contabilità dell'appaltatrice e la corrispondenza tra la stessa contabilità presentata e le opere effettivamente eseguite dalla CP_1
Il Direttore dei Lavori, come noto, riveste una posizione super partes atteso l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;
nella specie era stato poi nominato dal committente, e quindi non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità della sua relazione.
Egli deve controllare la realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e ha l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con l'impresa appaltatrice, se siano state osservate le regole dell'arte e, nel caso concreto, la corrispondenza tra contabilità presentata dall'appaltatrice medesima e le opere effettivamente eseguite dalla stessa: corrispondenza che è stata confermata dallo stesso D.L.
Ing. in sede di prova testimoniale all'udienza del 06/12/2023. Tes_1
Ciò detto sulla maggiore attendibilità della relazione del D.L. Ing. e venendo alla seconda Tes_1
discrepanza rilevata dal c.t.u., relativa ai prezzi unitari applicati dalla è evidente l'errore CP_1
in cui è incorso il c.t.u., laddove quest'ultimo, con riferimento ai prezzi unitari applicati dall'appaltatrice, le ha contestato di aver applicato i prezzi di cui al listino DEI, senza che tuttavia lo stesso c.t.u. abbia tenuto in debita considerazione le previsioni contrattuali, ed in particolare l'art. 3.3)
pagina 8 di 12 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente la facoltà per l'impresa appaltatrice di applicare i prezzi del listino DEI in alternativa a quelli dei prezziari Emilia-Romagna:
3.3) “La committente per mezzo del suo Direttore Lavori potrà definire nuove opere che riterrà opportune previo accordo con l'appaltatrice e previa definizione dei prezzi con l'intesa che in difetto di accordo nella definizione dei Nuovi Prezzi a dette variazioni si applicheranno i prezzi di cui al listino ufficiale DEI oppure Regione Emilia-Romagna per qualità e quantità di opere”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le risultanze della CTU devono essere valutate inattendibili e come tali non se ne può tener conto ai fini della decisione, dovendosi invece considerare maggiormente attendibili (e
per questi motivi
fatte proprie da questo Giudice) le risultanze della relazione del Direttore Lavori Ing. che come si è detto, per i lavori eseguiti dalla Per_2 CP_1 sino alla data di interruzione, all'esito di una verifica della contabilità effettuata in data 26/09/2022, riferita ai mesi di maggio-giugno-luglio 2022, ha determinato un saldo dovuto alla pari CP_1 ad € 18.863,84, oltre iva di legge (documento attoreo n. 13).
Il convenuto non ha fornito la prova di avere pagato all'appaltatrice il saldo dovuto, ed il mancato pagamento del compenso per le opere eseguite nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, trattandosi di inadempimento grave ed ingiustificato, da un lato ha reso legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c. la sospensione dei lavori in attesa del pagamento del corrispettivo comunicata dalla al CP_1 committente con missiva dell'08/11/2022 (doc. attoreo n. 14), e dall'altro, essendo persistito l'inadempimento, ha comportato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15 del contratto di appalto del 16/08/2021 (doc. attoreo n. 1), di cui l'attrice si è avvalsa sia con comunicazione inviata ante causam al committente con raccomandata del 13/12/2022 (doc. attoreo n. 15), sia con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio.
La clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza, natura vessatoria (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 15365 del 28/06/2010, Rv. 613805).
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, l'importo dovuto dal committente odierno convenuto in favore dell'attrice appaltatrice per le opere da quest'ultima eseguite nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, è pari a quello determinato dal D.L. Ing. nella propria relazione del Tes_1
26/09/2022 (€ 18.863,84, oltre iva di legge), sicché il convenuto deve essere condannato a pagare all'attrice detto importo.
Non possono essere riconosciuti su quest'ultima somma gli interessi, non essendo stati domandati dalla nelle proprie conclusioni. Invero, “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, CP_1 pagina 9 di 12 contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere riconosciuti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (Cassazione civile, Sez. 2, n. 18292 del 19 settembre 2016; Cass. Sez. 2 sentenza n.
1087 del 18/01/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 04/03/2004; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 36659 del 25/11/2021).
3.
Venendo infine ad esaminare le domande riconvenzionali proposte da attrice e convenuto, entrambe sono infondate.
Quanto alla domanda del convenuto, quest'ultimo non ha fornito prova né del fatto che l'asserito danno patrimoniale (derivante dal cedimento del piano del cortile) sia dipeso da condotta dell'appaltatrice, né di aver subito il danno patrimoniale chiesto in risarcimento, avendo parte convenuta prodotto un mero preventivo di € 6.010,00 + Iva (doc. 26), senza tuttavia aver dato prova di aver effettivamente sostenuto il predetto esborso.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale presentata dall'attrice in reconventio reconventionis, relativa alla richiesta di condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti da a Controparte_1 seguito del disagio logistico derivante dal cedimento dell'area cortiliva, parte attrice ha domandato una liquidazione in via equitativa del danno (€ 5.000,00).
La liquidazione del danno in via equitativa presuppone pur sempre che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno;
prova che, nella specie, parte attrice non ha fornito, e, come noto, la liquidazione equitativa del danno non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza del danno stesso.
4.
L'attrice ha chiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni formulate dal convenuto a pag. 2 della propria comparsa di costituzione e risposta:
“controparte, infatti, ha distorto l'intera narrativa allo scopo di celare la propria incapacità a gestire attività nel settore edile che richiedono esperienza, capitale di rischio e, soprattutto, capacità gestionale – organizzativa…; “tuttavia da una verifica a posteriori (purtroppo), risultava che il sig.
pagina 10 di 12 CP_ costituì la società il 23.7.2021, iscritta in Camera di Commercio il 2.08.2021, con inizio attività il
05.08.2021, perciò non poteva certo garantire l'esperienza imprenditoriale, non poteva garantire capacità economico- finanziarie e gestionali in campo edile, necessarie per affrontare l'opera concordata… ; purtroppo il Super Bonus 110% ha visto il sorgere di molti imprenditori improvvisati”.
Ad avviso di questo Giudice non vi sono i presupposti previsti dall'art. 89 c.p.c. e la domanda di cancellazione deve essere pertanto respinta.
Va sul punto osservato che l'art. 89 c.p.c., per pacifica giurisprudenza, richiede che le espressioni contestate siano avulse da legami diretti o indiretti con il thema disputandum e da esigenze difensive.
In tema, la giurisprudenza ritiene configurabile una violazione dell'art. 89 c.p.c. laddove le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
In altri termini, non ogni espressione che crea disappunto è, per ciò solo, offensiva;
né offensiva è automaticamente un'espressione "forte" o pungente, laddove questa mantenga un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e sia preordinata a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni e la poca affidabilità del suo operato (ex plurimis, Cass. n. 26195/2011; Cass. n. 14552/2009).
Applicando il suesposto principio di diritto, la richiesta dell'attrice va disattesa, posto che le espressioni contestate mirano ad evidenziare una asserita scarsa affidabilità dell'impresa appaltatrice, e mantengono come tali un legame, sia pure attraverso l'utilizzo di una vivacità linguistica accesa, con la dialettica processuale e con le esigenze difensive della parte convenuta.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che considerato l'esito complessivo della causa va ascritta al convenuto, e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, applicando i valori medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, posto che, a norma dell'art. 5, comma 1, del DM 55/2014, per determinare lo scaglione di valore della controversia si ha riguardo alla somma riconosciuta e non già a quella domandata.
Sempre in virtù del principio di soccombenza le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 2 dicembre 2024, vanno poste in via definitiva a carico del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 16/08/2021 oggetto di causa, per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15) del contratto stesso, di cui si è avvalsa la parte attrice;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 18.863,84, oltre iva di legge;
3) respinge le domande riconvenzionali formulate da entrambe le parti;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per compenso, € 264,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
5) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 2 dicembre 2024, a carico del convenuto.
Reggio Emilia, 1 giugno 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 953/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio CP_1 CP_2 dell'avv. CATELLANI CRISTIAN e dell'avv. FONTANILI GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA P. BORSELLINO n. 22, REGGIO EMILIA;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. ARCURI CATERINA, elettivamente domiciliato CP_3
presso lo studio del predetto difensore in VIA CHIAVICHE n. 2/2, CASTELLARANO (RE);
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. rispetto alle obbligazioni CP_3 contrattuali assunte nei confronti di - per non avere pagato il corrispettivo dovuto per CP_1 le lavorazioni eseguite da quest'ultima - e, per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del suddetto contratto di appalto a far data dal 20.01.2023 o, al più tardi, a far data dalla notifica del presente atto di citazione o in subordine, nel caso in cui ritenesse che non sussistano i presupposti per la risoluzione ex art. 1456 c.c. del suddetto contratto, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto e per l'effetto dichiarare la risoluzione del predetto contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- in ogni caso, una volta accertato l'inadempimento del sig. condannare quest'ultimo al CP_3 pagamento della somma di euro 29.204,18, oltre iva di legge, o di quella maggiore o minore che
pagina 1 di 12 dovesse emergere in corso di causa, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni/opere eseguite dall'appaltatore. In via riconvenzionale:
- Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Accertare l'esclusiva responsabilità in capo al committente convenuto in ordine al cedimento del cortile e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 5.000,00, o di quella maggiore o minore che verrà accertata all'esito del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore.
Istanza di cancellazione di frasi offensive:
- Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice disponga la cancellazione delle frasi surriferite alla pag. 2 e 3 della comparsa di risposta. In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
1. In via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2. in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuto un inadempimento in capo al convenuto, venga ritenuto obbligato a versare all'attrice, unicamente la differenza che ecceda il decimo, di quella eccedenza che eventualmente, emergerà in corso di causa come stabilito ex art. 1664 c.c., solo a seguito di effettivo ricalcolo del dovuto.
3. in via riconvenzionale, condannare parte attrice al risarcimento dei danni causati al cortile e al versamento della somma di € 6.010,00+ iva;
4. in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/02/2023 ed iscritto a ruolo il 21/02/2023,
(appaltatrice) conveniva in giudizio (committente), e premesso di aver Controparte_1 CP_3
stipulato con in data 16/08/2021, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di CP_3
lavori di consolidamento strutturale, opere edili, nonché fornitura di impianto fotovoltaico nell'immobile sito in Scandiano (RE), via Del Chiozzino n. 47, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento del committente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte per CP_3
non avere egli pagato il corrispettivo dovuto per le lavorazioni eseguite dall'appaltatrice nei mesi di maggio-giugno-luglio 2022, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del predetto contratto di appalto, o in subordine di dichiararne la risoluzione ai pagina 2 di 12 sensi dell'articolo 1453 c.c. per grave inadempimento, con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 29.204,18 oltre iva di legge, a titolo di saldo dovuto per le opere eseguite.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva di respingere le domande attoree CP_3
e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente cagionati nel proprio cortile da parte dell'appaltatrice.
In prima udienza (01/06/2023), parte attrice formulava a sua volta, in reconventio reconventionis, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di controparte al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa in € 5.000,00, affermando che il cedimento del cortile ex adverso lamentato, imputabile ad esclusiva responsabilità del committente, avesse comportato per l'appaltatrice l'insorgere di un danno, concretizzatosi in maggiori costi di movimentazione dei materiali, a causa del ridotto spazio di manovra derivante dal foro presente nel cortile.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite prova testimoniale e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti così come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
E' documentalmente provato che, mediante contratto scritto di appalto del 16/08/2021, CP_3 abbia commissionato alla “l'esecuzione di lavori di consolidamento strutturale, opere CP_1 edili, assistenze murarie nonché fornitura e posa di impianto fotovoltaico nell'immobile sito in
Scandiano (RE), località Chiozza, via Chiozzino n. 47”; l'importo presunto delle opere, espressamente indicato nel contratto come “non vincolante per la liquidazione finale”, era stato stimato in €
226.572,10 oltre all'Iva di legge, di cui € 154.521,30 per opere di consolidamento strutturale.
Dal contratto di appalto (art. 14) si evince, tra l'altro, che il committente avesse affidato la Direzione dei lavori con riguardo alle opere di consolidamento strutturale all'Ing. (Studio Testimone_1
Associato 3.14), il quale si è occupato anche della contabilità di cantiere e del coordinamento della sicurezza in cantiere, e per le restanti opere edili la Direzione Lavori generali era stata affidata, sempre dal committente, all'Ing. (cfr. contratto di appalto di cui al doc. attoreo n. 1). Controparte_4
Ciò posto, la principale questione sulla base della quale la controversia deve essere decisa, riguarda il quantum economico da riconoscere all'appaltatrice per le opere eseguite.
pagina 3 di 12 Il committente ha sostenuto infatti che le varianti richieste in pagamento dall'appaltatrice nel presente giudizio non sarebbero state autorizzate dal committente, e che i prezzi unitari applicati a dette varianti non sarebbero stati concordati.
Nessuna contestazione è stata invece tempestivamente mossa riguardo all'effettiva esecuzione di tali opere, cosicché deve ritenersi un fatto non contestato che l'appaltatrice abbia CP_1
effettivamente eseguito i lavori in questione.
Del resto, è lo stesso Direttore Lavori Ing. , nominato dal committente (da considerarsi ai Testimone_1
fini della presente vertenza figura terza della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), ad aver riportato nella propria relazione tecnica del 27.7.2022 che erano state contabilizzate dall'impresa appaltatrice solo opere effettivamente eseguite (doc. 10 di parte attrice), così come confermato dallo stesso Ing. in sede di deposizione testimoniale (cfr. verbale di udienza del 6.12.2023). Tes_1
Così definito il thema decidendum, si discute in particolare dell'ultimo SAL “a consuntivo” relativo alle opere eseguite dalla sino a che la stessa ha interrotto i lavori comunicandone la CP_1 sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c., in attesa del pagamento del corrispettivo dovuto per i mesi di maggio-giugno-luglio 2022 (cfr. missiva della dell'08/11/2024 di cui al doc. attoreo n. CP_1
14).
Sostiene il convenuto che i lavori “in variante” non erano stati autorizzati dal committente e posti in essere in autonomia dalla Controparte_1
L'assunto è infondato.
L'impresa appaltatrice ha dovuto eseguire lavorazioni in misura superiore rispetto a quella in origine prevista, per iniziativa del committente a mezzo del suo Direttore Lavori.
L'articolo 3.3) del contratto di appalto oggetto di causa, in tema di varianti, così recita: “La committente per mezzo del suo Direttore Lavori potrà definire nuove opere che riterrà opportune previo accordo con l'appaltatore e previa definizione dei prezzi, con l'intesa che in difetto di accordo nella definizione dei Nuovi Prezzi a dette variazioni si applicheranno i prezzi di cui al listino ufficiale
DEI oppure Regione Emilia Romagna per qualità e quantità di opere” (doc. attoreo n. 1).
Giova a tal proposito rammentare che, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto;
nel secondo, invece (che è quello verificatosi nel caso concreto in esame), l'art. 1661 c.c. consente secondo i principi generali all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente, potendo tale richiesta avvenire anche in modo implicito e non espresso.
pagina 4 di 12 Nella fattispecie, sulla base della documentazione prodotta, è evidente che le variazioni dell'opera in termini di quantità e misure non fossero dovute all'iniziativa dell'appaltatrice, bensì all'iniziativa della
Direzione Lavori (nominata dalla committenza).
In particolare, è significativa al riguardo la comunicazione inviata via e-mail in data 06/04/2022 all'appaltatrice dall'Ing. collaboratore del D.L. Ing. facente parte dello CP_1 Per_1 Tes_1
Studio 3.14, avente ad oggetto “Via Chiozzino - Scandiano - Modifica raddoppio muro perimetrale a
Nord-Ovest”, del seguente tenore:
“in merito al cantiere di via Chiozzino n.37, in accordo con lo e con l'impresa, vista la CP_5
carente tessitura muraria e la scarsa qualità della malta del muro perimetrale ad una testa a Nord-
Ovest del primo e del secondo piano, siamo a confermare la soluzione proposta di raddoppio in muratura con mattoni pieni a due teste ammorsati al paramento murario esistente perimetrale a Nord-
Est al piano primo e al piano secondo (sp. Muro finale circa 38 cm)” (documento attoreo n. 5).
Inoltre, il fatto che le opere ed i lavori indicati nella contabilità presentata alla D.L. fossero stati tutti concordati è confermato dalla stessa D.L. nella propria relazione del 27.07.2022, laddove si legge:
“Non si rilevano opere indicate in contabilità e NON eseguite o non concordate preliminarmente con committenza, DL generale e DL strutturale” (documento attoreo n. 10).
È lo stesso Direttore Lavori per le opere strutturali Ing. ad aver confermato, anche in sede di Tes_1 deposizione testimoniale all'udienza del 06/12/2023, confermando il contenuto della propria relazione tecnica, che tutte le lavorazioni contabilizzate dall'impresa appaltatrice fossero state concordate con la committenza, con la D.L. generale e con la D.L. strutturale.
Deve pertanto ritenersi che nella fattispecie in esame, in considerazione di tutte le circostanze sopra delineate, vi fosse accordo tra le parti circa le opere eseguite in misura e quantità maggiori anche perché necessarie per eseguire l'opera secondo le regole dell'arte (cfr. deposizione testimoniale dell'Ing. all'udienza del 06/12/2023), dovendosi di contro escludere che l'impresa appaltatrice le Tes_1
abbia realizzate su propria autonoma iniziativa senza autorizzazione del Direttore Lavori, che agiva come da contratto di appalto per conto del committente.
Anche le contestazioni spiegate dal convenuto in merito all'applicazione di prezzi unitari non concordati appaiono infondate.
L'articolo 3.3) del contratto di appalto prevede infatti che “La committente per mezzo del suo Direttore
Lavori potrà definire nuove opere che riterrà opportune previo accordo con l'appaltatore e previa definizione dei prezzi, con l'intesa che in difetto di accordo nella definizione dei Nuovi Prezzi a dette variazioni si applicheranno i prezzi di cui al listino ufficiale DEI oppure Regione Emilia Romagna per qualità e quantità di opere” (doc. attoreo n. 1).
pagina 5 di 12 Risulta dunque già disciplinata in contratto l'ipotesi di mancato accordo sui prezzi unitari, nel senso che, in difetto di accordo, si sarebbero potuti applicare, in alternativa, o i prezzi unitari ricavati dal prezziario DEI, o i prezzi del listino Regione Emilia-Romagna, cosicché l'impresa appaltatrice era legittimata, in base al contratto di appalto, ad applicare come avvenuto i prezzi DEI.
Per quanto riguarda l'effettiva quantificazione dell'ultimo SAL relativo al consuntivo dei lavori svolti dalla prima dell'interruzione, assume un indubbio valore probatorio la relazione del CP_1
Direttore Lavori Ing. del 26/09/2022, prodotta dall'attrice al documento n. 13. Tes_1
Come si è detto l'Ing. era il Direttore Lavori nominato dallo stesso committente odierno Tes_1
convenuto, e deve considerarsi figura terza ai fini della presente vertenza, della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, anche perché si deve ragionevolmente presumere che il Direttore dei Lavori, prima di redigere e sottoscrivere la propria relazione e di confermare i lavori eseguiti, avesse effettuato i dovuti controlli nell'immediatezza dei fatti, “a cantiere ancora aperto”, circa la corrispondenza tra i lavori eseguiti e la contabilità dei lavori presentatagli dall'impresa appaltatrice.
La relazione del Direttore Lavori Ing. assume pertanto, sul piano probatorio, valenza di convalida, Tes_1
in termini quantitativi ed in termini economici, dell'operato dell'appaltatrice (seppur con le eccezioni di cui infra), rappresentando un fondamentale elemento di valutazione in ordine al valore economico del consuntivo delle opere eseguite dalla prima dell'interruzione dei lavori. CP_1
Ebbene il D.L. Ing. nella propria relazione a consuntivo del 26/09/2022 di controllo sulla Tes_1
contabilità relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, ha riportato una somma dovuta a saldo all'impresa appaltatrice pari ad € 18.863,84, oltre iva di legge (documento n. 13 fasc. attrice).
La aveva chiesto a saldo la somma di € 34.703,15 (cfr. documento attoreo n. 18, pag. CP_1
23), e la contabilità dell'impresa appaltatrice è stata rettificata dal D.L. sotto due profili:
- il primo: il Direttore Lavori ha rilevato una differenza a dedurre di euro 10.518,85 (trattandosi di maggiori prezzi applicati unilateralmente dall'appaltatrice e non concordati tra le parti);
- secondo: il Direttore Lavori ha altresì detratto l'importo di euro 5.320,46 (detrazione dovuta ad un errore di calcolo commesso dall'appaltatrice).
In definitiva, l'Ing. ha stralciato dalla richiesta economica avanzata dalla (pari ad € Tes_1 CP_1
34.703,15) le somme di € 10.518,85 e di € 5.320,46, così riconoscendo come dovuto all'impresa appaltatrice un saldo di € 18.863,84, oltre iva di legge (documento attoreo n. 13).
Esaminando le rettifiche operate dal D.L. Ing. nella succitata relazione del 26/09/2022, Tes_1
l'appaltatrice non ha contestato la detrazione dell'importo di € 5.320,46 dovuto ad un proprio errore di calcolo;
ha invece contestato la detrazione operata dal D.L. pari ad € 10.518,85, chiedendo che le venga riconosciuto anche quest'ultimo importo, dovuto ad un aumento di alcuni prezzi unitari che la stessa pagina 6 di 12 appaltatrice ha applicato al committente in ragione dell'aumento generale dei costi delle materie prime.
Parte attrice ha sostenuto a supporto della propria domanda che non fosse prevedibile, al momento della conclusione del contratto di appalto, detto aumento del costo delle materie prime, sussistendo pertanto, secondo la tesi attorea, le condizioni oggettive di cui all'art. 1664 c.c. e dovendo esserle riconosciuta - a differenza di quanto sostenuto dal D.L. Ing. nella propria relazione del Tes_1
26/09/2022 (doc. 13 fasc. parte attrice) - anche l'ulteriore importo di € 10.518,85.
Osserva questo Giudice che l'istituto della revisione dei prezzi, disciplinato in tema di appalto dall'art. 1664 c.c., costituisce una particolare applicazione del più ampio istituto della «eccessiva onerosità» disciplinato dall'art. 1467 c.c., ed il presupposto per la sua applicazione è costituito dalla imprevedibilità oggettiva del relativo aumento;
imprevedibilità che va valutata al momento della conclusione del contratto.
Nel caso di specie, pur vero che l'appaltatrice, tramite e-mail del 18/03/2022, aveva comunicato al committente che avrebbero potuto essere applicati sui prezzi unitari alcuni aumenti a seguito dell'aumento del costo delle materie prime (cfr. doc. attoreo n. 4: “A seguito del caro energia e il conseguente aumento incontrollato delle materie prime, potrebbero essere applicati sui prezzi unitari di alcune lavorazioni momentanei aumenti nella speranza che la situazione straordinaria rientri presto nell'ordinario”); tuttavia, il contratto è stato stipulato in data 16/08/2021 (doc. attoreo n. 1), e non è provato che, al momento della sua conclusione, l'aumento dei prezzi delle materie fosse un fatto imprevedibile come richiesto dal primo comma del cit. art. 1664 c.c.; anzi, è notorio che i prezzi delle materie prime abbiano subito un generalizzato ed eccezionale aumento già nel primo semestre del 2021
(il contratto è stato stipulato il 16/08/2021).
Ne discende che, correttamente, il D.L. ha escluso il riconoscimento del maggior importo di €
10.518,85, trattandosi di un aumento prezzi unilateralmente applicato dall'appaltatrice.
Ciò detto, ritiene questo Giudice che l'importo a saldo dovuto alla debba essere CP_1 quantificato sulla scorta della più volte citata relazione del D.L. Ing. del 26/09/2022 pari ad € Tes_1
18.863,84, oltre iva di legge (documento attoreo n. 13).
Vanno invece completamente disattese le risultanze della CTU esperita in corso di causa, in quanto inattendibili.
Queste le ragioni per cui la relazione del Direttore Lavori è maggiormente attendibile rispetto ai risultati della CTU.
Il D.L. Ing. nel controllare la contabilità dell'impresa appaltatrice, ha rilevato lo stato dei luoghi Tes_1 nell'immediatezza dei fatti, a cantiere aperto, la sua relazione risale infatti al 26/09/2022 e, peraltro, è stata confermata in sede di sua deposizione testimoniale all'udienza del 06/12/2023.
pagina 7 di 12 Il CTU, di contro, ha tratto le sue conclusioni sulla base di fotografie e di tavole grafiche, a distanza di tempo e dopo che una impresa terza era intervenuta sull'immobile modificando lo stato dei luoghi.
In particolare, è lo stesso CTU ad aver precisato, nel proprio elaborato, che al momento del suo sopralluogo, nel luglio 2024, l'immobile risultasse già abitato e si presentasse sostanzialmente rifinito in quasi ogni dettaglio tant'è che gli interventi strutturali eseguiti dalla non erano del CP_1
tutto visibili e verificabili in quanto occultati dalle finiture.
Due sono le discrepanze rilevate dal CTU rispetto alla contabilità che l'impresa appaltatrice aveva a suo tempo presentato, all'epoca dell'interruzione dei lavori, al D.L. Ing. Tes_1
- una differenza di quantità riscontrata per alcune lavorazioni rispetto a quanto calcolato dall'appaltatrice;
- il fatto che per alcune voci fossero stati applicati prezzi unitari tratti dal prezziario DEI.
Partendo dalla prima, si è detto che le conclusioni del c.t.u. non possono che considerarsi di natura approssimativa in merito al computo delle quantità di lavorazioni eseguite, in quanto le misure sono state dallo stesso accertate non già attraverso un accertamento diretto, a differenza di quello operato invece dal D.L. nell'immediatezza dei fatti ed “a cantiere ancora aperto”, bensì ricavando dette quantità, a distanza di tempo, sulla base di riproduzioni fotografiche (raffiguranti come detto uno stato dei luoghi modificato), che come tali non possono offrire lo stesso grado di attendibilità offerto dall'accertamento diretto operato nell'immediatezza dell'interruzione dei lavori, in cantiere, dal
Direttore Lavori quando quest'ultimo ha controllato la contabilità dell'appaltatrice e la corrispondenza tra la stessa contabilità presentata e le opere effettivamente eseguite dalla CP_1
Il Direttore dei Lavori, come noto, riveste una posizione super partes atteso l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;
nella specie era stato poi nominato dal committente, e quindi non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità della sua relazione.
Egli deve controllare la realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e ha l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con l'impresa appaltatrice, se siano state osservate le regole dell'arte e, nel caso concreto, la corrispondenza tra contabilità presentata dall'appaltatrice medesima e le opere effettivamente eseguite dalla stessa: corrispondenza che è stata confermata dallo stesso D.L.
Ing. in sede di prova testimoniale all'udienza del 06/12/2023. Tes_1
Ciò detto sulla maggiore attendibilità della relazione del D.L. Ing. e venendo alla seconda Tes_1
discrepanza rilevata dal c.t.u., relativa ai prezzi unitari applicati dalla è evidente l'errore CP_1
in cui è incorso il c.t.u., laddove quest'ultimo, con riferimento ai prezzi unitari applicati dall'appaltatrice, le ha contestato di aver applicato i prezzi di cui al listino DEI, senza che tuttavia lo stesso c.t.u. abbia tenuto in debita considerazione le previsioni contrattuali, ed in particolare l'art. 3.3)
pagina 8 di 12 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente la facoltà per l'impresa appaltatrice di applicare i prezzi del listino DEI in alternativa a quelli dei prezziari Emilia-Romagna:
3.3) “La committente per mezzo del suo Direttore Lavori potrà definire nuove opere che riterrà opportune previo accordo con l'appaltatrice e previa definizione dei prezzi con l'intesa che in difetto di accordo nella definizione dei Nuovi Prezzi a dette variazioni si applicheranno i prezzi di cui al listino ufficiale DEI oppure Regione Emilia-Romagna per qualità e quantità di opere”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le risultanze della CTU devono essere valutate inattendibili e come tali non se ne può tener conto ai fini della decisione, dovendosi invece considerare maggiormente attendibili (e
per questi motivi
fatte proprie da questo Giudice) le risultanze della relazione del Direttore Lavori Ing. che come si è detto, per i lavori eseguiti dalla Per_2 CP_1 sino alla data di interruzione, all'esito di una verifica della contabilità effettuata in data 26/09/2022, riferita ai mesi di maggio-giugno-luglio 2022, ha determinato un saldo dovuto alla pari CP_1 ad € 18.863,84, oltre iva di legge (documento attoreo n. 13).
Il convenuto non ha fornito la prova di avere pagato all'appaltatrice il saldo dovuto, ed il mancato pagamento del compenso per le opere eseguite nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, trattandosi di inadempimento grave ed ingiustificato, da un lato ha reso legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c. la sospensione dei lavori in attesa del pagamento del corrispettivo comunicata dalla al CP_1 committente con missiva dell'08/11/2022 (doc. attoreo n. 14), e dall'altro, essendo persistito l'inadempimento, ha comportato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15 del contratto di appalto del 16/08/2021 (doc. attoreo n. 1), di cui l'attrice si è avvalsa sia con comunicazione inviata ante causam al committente con raccomandata del 13/12/2022 (doc. attoreo n. 15), sia con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio.
La clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza, natura vessatoria (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 15365 del 28/06/2010, Rv. 613805).
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, l'importo dovuto dal committente odierno convenuto in favore dell'attrice appaltatrice per le opere da quest'ultima eseguite nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, è pari a quello determinato dal D.L. Ing. nella propria relazione del Tes_1
26/09/2022 (€ 18.863,84, oltre iva di legge), sicché il convenuto deve essere condannato a pagare all'attrice detto importo.
Non possono essere riconosciuti su quest'ultima somma gli interessi, non essendo stati domandati dalla nelle proprie conclusioni. Invero, “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, CP_1 pagina 9 di 12 contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere riconosciuti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (Cassazione civile, Sez. 2, n. 18292 del 19 settembre 2016; Cass. Sez. 2 sentenza n.
1087 del 18/01/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 04/03/2004; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 36659 del 25/11/2021).
3.
Venendo infine ad esaminare le domande riconvenzionali proposte da attrice e convenuto, entrambe sono infondate.
Quanto alla domanda del convenuto, quest'ultimo non ha fornito prova né del fatto che l'asserito danno patrimoniale (derivante dal cedimento del piano del cortile) sia dipeso da condotta dell'appaltatrice, né di aver subito il danno patrimoniale chiesto in risarcimento, avendo parte convenuta prodotto un mero preventivo di € 6.010,00 + Iva (doc. 26), senza tuttavia aver dato prova di aver effettivamente sostenuto il predetto esborso.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale presentata dall'attrice in reconventio reconventionis, relativa alla richiesta di condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti da a Controparte_1 seguito del disagio logistico derivante dal cedimento dell'area cortiliva, parte attrice ha domandato una liquidazione in via equitativa del danno (€ 5.000,00).
La liquidazione del danno in via equitativa presuppone pur sempre che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno;
prova che, nella specie, parte attrice non ha fornito, e, come noto, la liquidazione equitativa del danno non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza del danno stesso.
4.
L'attrice ha chiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni formulate dal convenuto a pag. 2 della propria comparsa di costituzione e risposta:
“controparte, infatti, ha distorto l'intera narrativa allo scopo di celare la propria incapacità a gestire attività nel settore edile che richiedono esperienza, capitale di rischio e, soprattutto, capacità gestionale – organizzativa…; “tuttavia da una verifica a posteriori (purtroppo), risultava che il sig.
pagina 10 di 12 CP_ costituì la società il 23.7.2021, iscritta in Camera di Commercio il 2.08.2021, con inizio attività il
05.08.2021, perciò non poteva certo garantire l'esperienza imprenditoriale, non poteva garantire capacità economico- finanziarie e gestionali in campo edile, necessarie per affrontare l'opera concordata… ; purtroppo il Super Bonus 110% ha visto il sorgere di molti imprenditori improvvisati”.
Ad avviso di questo Giudice non vi sono i presupposti previsti dall'art. 89 c.p.c. e la domanda di cancellazione deve essere pertanto respinta.
Va sul punto osservato che l'art. 89 c.p.c., per pacifica giurisprudenza, richiede che le espressioni contestate siano avulse da legami diretti o indiretti con il thema disputandum e da esigenze difensive.
In tema, la giurisprudenza ritiene configurabile una violazione dell'art. 89 c.p.c. laddove le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
In altri termini, non ogni espressione che crea disappunto è, per ciò solo, offensiva;
né offensiva è automaticamente un'espressione "forte" o pungente, laddove questa mantenga un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e sia preordinata a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni e la poca affidabilità del suo operato (ex plurimis, Cass. n. 26195/2011; Cass. n. 14552/2009).
Applicando il suesposto principio di diritto, la richiesta dell'attrice va disattesa, posto che le espressioni contestate mirano ad evidenziare una asserita scarsa affidabilità dell'impresa appaltatrice, e mantengono come tali un legame, sia pure attraverso l'utilizzo di una vivacità linguistica accesa, con la dialettica processuale e con le esigenze difensive della parte convenuta.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che considerato l'esito complessivo della causa va ascritta al convenuto, e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, applicando i valori medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, posto che, a norma dell'art. 5, comma 1, del DM 55/2014, per determinare lo scaglione di valore della controversia si ha riguardo alla somma riconosciuta e non già a quella domandata.
Sempre in virtù del principio di soccombenza le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 2 dicembre 2024, vanno poste in via definitiva a carico del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 16/08/2021 oggetto di causa, per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15) del contratto stesso, di cui si è avvalsa la parte attrice;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 18.863,84, oltre iva di legge;
3) respinge le domande riconvenzionali formulate da entrambe le parti;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in €
5.077,00 per compenso, € 264,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
5) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 2 dicembre 2024, a carico del convenuto.
Reggio Emilia, 1 giugno 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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