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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3607/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 3607/2019 RG avente ad oggetto giudizio di risarcimento dei danni per responsabilità medica promossa da :
elettivamente domiciliato in Perugia, via Favorita nr. 9, presso lo studio Parte_1 degli Avvocati Fabrizio Ceppi e Ermes Farinazzo, come da delega allegata all'atto di citazione ATTORE
Contro
in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Piazza Italia nr.9 presso lo studio dell'Avv. Mario Mattei che la difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Conclusioni : come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
proponendo azione di risarcimento danni non patrimoniali e Controparte_1 patrimoniali asseritamente subiti a seguito di intervento chirurgico di “ VLS + colangio intra + eventuale RVBP” ( rimozione in via laparoscopica della colecisti), cui è stato sottoposto presso l'Ospedale S. Maria di Perugia in data 7.10.2014. Ha esposto a fondamento della domanda che : il 2/10/2014 è stato sottoposto, presso il PS del nosocomio , ad esame ecografico Pt_2 dell'addome che ha evidenziato “ idrope della colecisti il cui lume appare ripieno di fango biliare e formazioni litiasiche in sede infundibolare” ed è stato ricoverato presso il reparto di pagina 1 di 9 Chirurgia per “ calcolosi alla colecisti”; sono stati eseguiti esami bio – chimici che evidenziavano un lieve aumento della bilirubina totale e lieve aumento delle transaminasi e ulteriori esami ematochimici il 5/10/2014 che mostravano valori di biluribina in discesa;
il 7/10 è stato sottoposto ad intervento di rimozione della colecisti che ha avuto una durata pari a circa 9 ore;
nel corso dell'intervento, alle h. 17.30, è stato eseguito esame colangiografico che ha evidenziato la presenza di un calcolo nella papilla di Vater e il chirurgo, dott. Persona_1 ha cercato di rimuoverlo con plurimi interventi senza esito decidendo poi di effettuare laparotomia sottocostale destra, optando quindi per intervento invasivo diverso da quello programmato;
durante l'intervento sarebbe stato leso in modo irreparabile, per errore del sanitario, il coledoco;
a seguito di tale complicanza sarebbe intervenuto, nel corso dell'intervento, il primario del reparto Prof. che ha proceduto Controparte_2 all'asportazione completo del coledoco con conseguente anastomosi biliodigestiva. Ha esposto, ancora, che : dopo l'intervento ha iniziato ad accusare disturbi tra cui la comparsa improvvisa di prurito sull'intera superficie corporea riportando alterazioni della funzionalità epatica;
da indagine strumentale del mese di febbraio del 2015, è stata evidenziata una “ sub stenosi della anastomosi “ di tipo II – IV secondo SM;
dopo l'intervento è stato soggetto a frequenti coliche biliari;
l'intervento ha causato danni temporanei e permanenti posto che ha determinato una sofferenza epatica e della digestione con possibile sviluppo di cirrosi biliare che, negli anni, potrebbe determinare la necessità di un trapianto di fegato;
a seguito di tali eventi ha, inoltre, iniziato ad accusare disturbi psichiatrici ed ha dovuto iniziare terapia con farmaci antidepressivi per un disturbo di ansia generalizzato e disturbo depressivo maggiore. Ha rappresentato che i sanitari avrebbero omesso di sottoporlo ai necessari controlli preoperatori, disponendo intervento che non presentava alcuna ragione di urgenza;
hanno commesso errori “ tecnici” nel tentativo di rimozione del calcolo determinando la lesione irreparabile del coledoco rendendo necessaria poi l'asportazione del dotto biliare;
nella cartella clinica sarebbero stati riportati dati contraddittori. Dagli errori dei sanitari sono derivati pregiudizi rilevanti alla salute e di natura morale ed esistenziale oltrechè danni di natura patrimoniale sia avuto riguardo al “ danno emergente” ( per le spese sostenute e da sostenersi in futuro per ragioni mediche) sia al “ lucro cessante” posto che a causa dei postumi non ha potuto completare nei termini gli studi universitari e che a causa dei postumi ha riportato danni alla capacità lavorativa specifica, pur essendo allo stato privo di stabile attività lavorativa. Ha concluso chiedendo la condanna dell' convenuta in Controparte_1 giudizio alla corresponsione, in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, di una somma pari ad euro 541.755,00 oltre ad euro 5000,00 per danno patrimoniale da “ danno emergente” ed ulteriore somma da quantificarsi in corso di causa per il danno da lucro cessante.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_1 contestato la sussistenza di responsabilità sostenendo che l'intervento effettivamente eseguito si è reso necessario a seguito dell'emergere, nel corso di esecuzione, di una complicanza ( presenza di calcolo nel tratto distale della via biliare principale) correttamente gestita. Ha concluso per il rigetto della domanda.
pagina 2 di 9 Assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e rigettate le richieste di prova orale articolate dal solo attore in quanto aventi ad oggetto circostanze essenzialmente valutative, la causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali e di espletamento di CTU collegiale. All'esito delle operazioni peritale fatte precisare le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione. E' stata quindi disposta la rimessione della causa sul ruolo avendo il giudice ritenuto non complete le risposte dei CCTTU ai quesiti formulate e disposto pertanto il richiamo dei CCTTU con sollecitazione a fornire adeguati chiarimenti. Depositati i richiesti chiarimenti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Nel presente procedimento deve trovare applicazione la disciplina sostanziale in materia di responsabilità sanitaria vigente al momento degli interventi medici di cui l'attore lamenta l'erroneità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le disposizioni sostanziali della legge nr. 24/2017 ( c.d. legge Gelli – Bianco) , come del resto anche quelle contenute nella L. 189 del 2012 (cd. legge Balduzzi) non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, facendo eccezione solo quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr. Cass. n. 28994/2019). Poiché nel caso di specie l'attore è stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico presso l' non è dubbio il titolo contrattuale della responsabilità azionata Controparte_3 nei confronti della struttura ospedaliera ( contratto di spedalità). In via generale si ricorda che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. sentenza n. 1620 del 03/02/2012). Quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di colpa medica, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che sia posto a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), l'allegazione dell'inadempimento ( qualificato) nonché del relativo nesso di causalità – secondo il criterio del più probabile che non - tra l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004; n. 9085/2006; Cass. 4792/2013). L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario- ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la struttura in questione è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altri aspetti, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché a prestazioni pagina 3 di 9 lato sensu alberghiere. L'attività del medico costituisce quindi solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. Siffatto inquadramento comporta l'assoggettamento della struttura presso la quale ha avuto luogo il trattamento sanitario contestato alla regola dettata dall'art. 1228 c.c., di modo che la struttura medesima risponde dell'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10616). E questo sul duplice rilievo che la prestazione del sanitario è indispensabile alla struttura per adempiere l'obbligazione assunta con il danneggiato e che la norma di cui all'art. 1228 c.c. ha la precipua funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche se non in maniera esclusiva, dei vantaggi della prestazione (cfr. in termini, ex multis, Cass. civ. Sez. III, 26/01/2006, n. 1698; Cass. civ. Sez. III, 03/02/2012, n. 1620; Cass. civ. Sez. III, 12/03/2010, n. 6053).
4. Applicando i principi ricordati al caso in esame si osserva quanto segue. Dalla documentazione medica acquisita in giudizio e dalla CTU espletata in corso in causa è possibile ricostruire i seguenti dati utili per la ricostruzione dei fatti dai quali è insorta la presente controversia: a) il 2.10. 2014 il sig. è stato ricoverato al P.S. dell'Ospedale S. Maria della Parte_1
Misericordia di Perugia per dolore addominale tipo colica epatica che da esame ecografico è apparso conseguenza di calcolosi della colecisti con idrope;
gli esami di laboratorio documentano risentimento epatico con aumento degli indici delle transaminasi;
delle gamma
– gt;
della fosfatasi alcalina e della birilubina.
b) nei giorni successivi, rientrati tali indici, il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico in video – laparoscopia di asportazione della colecisti, colangiografia ed eventuale revisione della via biliare principale ( RVBP); nel corso dell'intervento chirurgico è stata eseguita l'asportazione della colecisti e colangiografia che aveva evidenziato la presenza di un calcolo nel coledoco terminale e si è proceduto a coledoctomia;
nel corso dell'intervento si è dato atto, nel verbale delle operazioni riportato nella cartella clinica, dell'impossibilità di rimuovere il calcolo per via coledoscopica e si è proseguito, allora, con intervento chirurgico c.d. “ aperto” . E' stato asportato il calcolo ed è stata riportata la presenza di una condizione anomala del coledoco a doppio lume e di malacia della parete ( non documentata dalla colangiografia ) e ulteriore condizione rara di inserzione del dotto cistico nella via biliare di destra. Si è quindi proceduto alla modifica della normale anatomia fisiologia biliare con la creazione di anamastosi tra dotto epatico comune e digiuno, su un'ansa montata alla Roux;
ha fatto seguito drenaggio della cavità peritoneale e dopo 8 ore circa l'intervento si è concluso.
c) Nei giorni successivi all'intervento il paziente è stato dimesso ma a distanza di alcun mesi ha iniziato a lamentare un prurito generalizzato per il quale sono stati eseguiti esami che hanno evidenziato l'innalzamento degli indici epatici;
negli anni il paziente ha continuato ad pagina 4 di 9 accusare tali disturbi;
eseguita colangiografia RMN è stata riscontrata una lieve dilazione delle vie biliari che rivalutata nel tempo non è stata ritenuta meritevole di trattamento chirurgico.
All'attualità il sig. presenta deficit alla funziona digestiva senza Parte_1 malassorbimento per aderenze e alterazione anatomico – funzionale ansa alla Roux e anastomosi bilio – digestiva stenotica.
Indicati i dati oggettivi emergenti dalla documentazione sanitaria e clinica acquisita in giudizio deve valutarsi se le conseguenze “ peggiorative” delle condizioni di salute di
[...] siano o meno causalmente derivanti dall'intervento chirurgico eseguito presso Parte_1
l'Ospedale di Perugia il 7.10.2014.
Gli esiti della CTU espletata in corso di causa, le cui conclusioni possono condividersi in quanto fondate sull'esame analitico della documentazione acquisita in giudizio, immuni da errori tecnici e metodologici, hanno evidenziato incongruenze nell'esecuzione dell'intervento chirurgico. In particolare i CCTTU pur ritenendo corretta l'indicazione all'intervento hanno, tuttavia, ritenuto che la decisione di procedere per via laparoscopica in un solo tempo, in assenza di condizioni di urgenza, non era giustificata nel caso concreto e, comunque, è stata eseguita in modo “ imperito” come dimostrato dall'insuccesso della manovra di estrazione del calcolo che ha, poi, costretto i sanitari a dover confezionare una anastomosi bilio – digestiva ( correttamente eseguita) e che, tuttavia, è alla base delle peggiorate e ormai stabilizzate condizioni di salute del paziente. Secondo i CCTTU, come dedotto dagli stessi nei chiarimenti richiesti dal giudice, è, dunque, da ritenersi, secondo il criterio del “ più probabile che non” che laddove si fosse scelto di optare , come indicato dalle linee – guida citate dai CTU e da ampia letteratura scientifica, per un trattamento in due tempi della calcolosi della colecisti e del coledoco, per via laparoscopica e per via endoscopica ERCP – costituente metodo di elezione in assenza di condizioni di urgenza – sarebbe stata evitata la complicazione costituita dall'insuccesso della manovra di estrazione del calcolo e la successiva confezione dell'anastomosi bilio – digestiva che è causa, all'attualità, dei deficit digestivi di cui il paziente soffre. I CCTTU hanno anche evidenziato incongruenze nella redazione della cartella clinica senza, tuttavia, indicare se le stesse abbiano determinato difficoltà nella ricostruzione della vicenda clinica ed apparendo, pertanto, tale rilievo privo di efficienza causale rispetto all'accertamento della responsabilità dei sanitari.
E' stato invece escluso dai CCTTU che dall'intervento chirurgico siano derivate conseguenze specifiche di natura psichica, in disparte possibili lievi ripercussioni già valutate nell'indicazione del danno complessivamente valutato, posto che l'attore presentava una preesistente condizione di fargilità psicologica dimostrata dal trattamento farmacologico adottato ben prima dell'intervento e in assenza di documentato percorso di tipo clinico e terapeutico.
pagina 5 di 9 Conclusivamente, alla luce dell'espletata CTU e dell'integrazione disposta, può ritenersi accertata, l'imperita esecuzione della prestazione sanitaria con conseguente responsabilità della struttura convenuta in giudizio.
4. Passando all'individuazione dei danni risarcibili deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico – fisica dell'attore. Secondo i CCTU in conseguenza dell'incongrua condotta sanitaria l'attore ha riportato postumi permanenti in misura pari al 14-15% quale danno differenziale incrementale tra il 4-
5% che sarebbe comunque residuato per la colecistectomia e l'attuale condizione stabilizzata di postumi valutabili in misura pari al 18-20%. Quanto al danno alla salute c.d. temporaneo i CCTTU lo hanno indicato, in gg. 50 complessivi, di cui 20 giorni in misura pari al 50% e 30 giorni al 25%. La lesione all'integrità psico – fisica conseguente all'imperita condotta dei sanitari è stata valutata dai CCTTU sia avuto riguardo al danno fisico propriamente detto, sia alla modesta ripercussione psicologica che può aver determinato in soggetto affetto da preesistente fragilità psicologica ed incidenza anche sulle attività afferenti la sfera dinamico – relazione del paziente.
Ai fini della determinazione del “ quantum” risarcibile si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'autorità giudiziaria milanese sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri tabellari sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez. III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez. III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. , sez. III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora Cass. sez. III, n.336 ,13.1.2016).
Applicando tali criteri deve liquidarsi, a titolo di danno permanente all'integrità psico – fisica, tenuto conto dell'età dell'attore ( 23 anni) al momento del fatto e detratto il danno che sarebbe in ogni caso residuato, dovendosi liquidare pertanto il solo danno c.d. iatrogeno o differenziale, che si indica in percentuale pari al 14% ( rispetto al 4% che sarebbe in ogni caso residuato), la somma di euro 69.280,00 cui si perviene mediante il seguente calcolo : condizione attuale pari al 18% di riduzione dell'integrità psico – fisica, comprensiva anche del danno morale, secondo gli incrementi previsti dalle tabelle = euro 76.643,00 – euro 7.362,00
– pari al danno del 4% che sarebbe in ogni caso residuato = euro 69.280,00 a titolo di danno differenziale c.d. iatrogeno.
pagina 6 di 9 Su tale somma, già liquidata all'attualità, dovranno essere corrisposti, previa devalutazione al momento del fatto, gli interessi compensativi in misura legale sulla somma annualmente rivalutata e sino alla pronuncia, e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
Non si ritiene peraltro di dover procedere ad ulteriori personalizzazioni ( oltre al già riconosciuto incremento per la sofferenza c.d. da danno morale secondo i criteri tabellari già richiamati) del danno posto che , come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità “
….l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018) ..” ( così Cass. Civ. 14364/2019). Nel caso in esame non risultano allegazioni o elementi di prova dai quali desumere che sussistano conseguenze “ eccedenti” sulla salute dell'attrice ulteriori rispetto a quelle ordinariamente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica riconosciuta e per la quale, peraltro, è stato anche riconosciuto il c.d. danno morale secondo i criteri tabellari applicati.
Per quanto riguarda il danno alla salute c.d. temporaneo, avuto riguardo agli esiti della CTU e dovendo comunque valutarsi che anche laddove eseguito l'intervento “ in due tempi” in ogni caso l'attore sarebbe residuato un periodo di inabilità temporanea che, in assenza di specifica indicazione da parte dei CCTTU, pare congruo determinare in complessivi gg. 20, di cui 10 al 50% e 10% al 25%, con determinazione dunque del danno propriamente iatrogeno in misura pari a gg.30 che il giudice ritiene equo stimare in gg.10 con inabilità al 75%, gg.10 al 50%, gg.10 al 25% e che si liquida nella somma complessiva di euro 1725,00. Anche tale somma viene liquidata all'attualità, sulla stessa, devalutata al momento del fatto, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi in misura legale ( sulla somma annualmente rivalutata previa devalutazione) sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
6. L'attore ha chiesto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali il rimborso di spese sostenute per visite specialistiche e per le spese mediche che dovranno essere sostenute in futuro, indicandole in una somma complessiva di euro 5000,00 come ritenuto da valutazione espressa di medico – legale di fiducia. La domanda deve essere rigettata posto che non risultano specificamente indicati gli esborsi sostenuti ed essendo quanto al danno “ futuro” palesemente insufficiente l'allegazione difensiva di parte. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali “ futuri” per la temporanea incapacità di guadagno correlata al patito peggioramento delle proprie condizioni di salute e pagina 7 di 9 per la riduzione della sua capacità lavorativa specifica dovendo presumersi, pur se attualmente disoccupato, che a causa dei postumi riportati non potrà avere accesso alle stesse opportunità di lavoro e di carriera cui avrebbe potuto aspirare in assenza dei postumi permanenti riportati. Ha sostenuto in particolare, quanto alla perdita temporanea della capacità di guadagno, che a causa dell'intervento subito non ha potuto seguire tempestivamente gli studi universitari di Lingue e così è andato fuori corso senza averli terminati, con evidente “ ritardo” nel conseguimento della laurea in lingua e della possibilità di accesso al mondo del lavoro. Quanto alla riduzione della capacità lavorativa specifica ha sostenuto che a causa delle conseguenze peggiorative del suo stato di salute avrà ridotte capacità di guadagno ed ha chiesto che il danno complessivo sia liquidato con il ricorso a criteri equitativi. La domanda va rigettata. Manca qualsivoglia specifica allegazione e prova che a causa dei postumi riportati dall'attore a seguito di intervento che, comunque, era reso necessario da preesistenti problemi di salute, l'attore non sia stato in grado di proseguire – considerando peraltro la limitata durata dell'inabilità temporanea come indicata dai CCTTU – negli studi universitari, conseguendo la laurea e iniziando ad orientarsi nella ricerca di un lavoro corrispondente. Quanto al lamentato danno alla capacità lavorativa specifica, in disparte la considerazione che all'epoca dei fatti e a tutt'oggi l'attore non risulta mai aver svolto attività lavorativa, la tipologia di postumi permanenti riportati unitamente alla loro entità ( 14%) non è tale, in assenza di specifiche allegazioni, da ritenere una diretta incidenza sulla capacità lavorativa “ futura” di un laureato in lingue, destinato, secondo un dato di comune esperienza, allo svolgimento di un'attività di natura eminentemente intellettuale. L'attore non ha fornito sul punto alcun specifico elemento neanche di natura presuntiva da cui desumere che a causa delle conseguenze del danno “ iatrogeno” riconducibile alla condotta dei sanitari non potrà svolgere attività lavorativa coerente con gli studi che sta facendo o potrà svolgere solo lavori con minore capacità di guadagno. La domanda conclusivamente deve essere rigettata.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, con parziale soccombenza anche dell'attore, possono essere compensate in misura pari al 50% e per la restante parte – liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ritenuta in sentenza – poste a carico della struttura sanitaria convenuta.
Appare equo porre invece a carico della struttura sanitaria convenuta le spese di CTU, già liquidate provvisoriamente in corso di causa, fermo restando il vincolo solidale “ esterno” nei confronti dei CCTTU.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
pagina 8 di 9 1) In parziale accoglimento della domanda, ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio per l'aggravamento delle condizioni di salute di
[...] conseguenti ad imperito trattamento chirurgico, condanna l' Parte_1 [...]
a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno non Controparte_4 patrimoniale, la somma complessiva di euro 71.005,00 già liquidata all'attualità, oltre interessi come indicato in motivazione;
2) Rigetta le domande di risarcimento del danno patrimoniale
3) Dichiara compensate le spese di lite in misura pari al 50% e condanna l'
[...]
alla refusione, in favore dell'attore, del restante 50% che liquida Controparte_4 nella somma di 7.051,00 oltre I.V.A., C.A.P e rimborso spese generali al 15%
4) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU Controparte_4 liquidate provvisoriamente in corso di causa ( fermo restando rispetto ai CCTTU il vincolo solidale delle parti).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 2.4.2025 Il Giudice
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 3607/2019 RG avente ad oggetto giudizio di risarcimento dei danni per responsabilità medica promossa da :
elettivamente domiciliato in Perugia, via Favorita nr. 9, presso lo studio Parte_1 degli Avvocati Fabrizio Ceppi e Ermes Farinazzo, come da delega allegata all'atto di citazione ATTORE
Contro
in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Piazza Italia nr.9 presso lo studio dell'Avv. Mario Mattei che la difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Conclusioni : come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
proponendo azione di risarcimento danni non patrimoniali e Controparte_1 patrimoniali asseritamente subiti a seguito di intervento chirurgico di “ VLS + colangio intra + eventuale RVBP” ( rimozione in via laparoscopica della colecisti), cui è stato sottoposto presso l'Ospedale S. Maria di Perugia in data 7.10.2014. Ha esposto a fondamento della domanda che : il 2/10/2014 è stato sottoposto, presso il PS del nosocomio , ad esame ecografico Pt_2 dell'addome che ha evidenziato “ idrope della colecisti il cui lume appare ripieno di fango biliare e formazioni litiasiche in sede infundibolare” ed è stato ricoverato presso il reparto di pagina 1 di 9 Chirurgia per “ calcolosi alla colecisti”; sono stati eseguiti esami bio – chimici che evidenziavano un lieve aumento della bilirubina totale e lieve aumento delle transaminasi e ulteriori esami ematochimici il 5/10/2014 che mostravano valori di biluribina in discesa;
il 7/10 è stato sottoposto ad intervento di rimozione della colecisti che ha avuto una durata pari a circa 9 ore;
nel corso dell'intervento, alle h. 17.30, è stato eseguito esame colangiografico che ha evidenziato la presenza di un calcolo nella papilla di Vater e il chirurgo, dott. Persona_1 ha cercato di rimuoverlo con plurimi interventi senza esito decidendo poi di effettuare laparotomia sottocostale destra, optando quindi per intervento invasivo diverso da quello programmato;
durante l'intervento sarebbe stato leso in modo irreparabile, per errore del sanitario, il coledoco;
a seguito di tale complicanza sarebbe intervenuto, nel corso dell'intervento, il primario del reparto Prof. che ha proceduto Controparte_2 all'asportazione completo del coledoco con conseguente anastomosi biliodigestiva. Ha esposto, ancora, che : dopo l'intervento ha iniziato ad accusare disturbi tra cui la comparsa improvvisa di prurito sull'intera superficie corporea riportando alterazioni della funzionalità epatica;
da indagine strumentale del mese di febbraio del 2015, è stata evidenziata una “ sub stenosi della anastomosi “ di tipo II – IV secondo SM;
dopo l'intervento è stato soggetto a frequenti coliche biliari;
l'intervento ha causato danni temporanei e permanenti posto che ha determinato una sofferenza epatica e della digestione con possibile sviluppo di cirrosi biliare che, negli anni, potrebbe determinare la necessità di un trapianto di fegato;
a seguito di tali eventi ha, inoltre, iniziato ad accusare disturbi psichiatrici ed ha dovuto iniziare terapia con farmaci antidepressivi per un disturbo di ansia generalizzato e disturbo depressivo maggiore. Ha rappresentato che i sanitari avrebbero omesso di sottoporlo ai necessari controlli preoperatori, disponendo intervento che non presentava alcuna ragione di urgenza;
hanno commesso errori “ tecnici” nel tentativo di rimozione del calcolo determinando la lesione irreparabile del coledoco rendendo necessaria poi l'asportazione del dotto biliare;
nella cartella clinica sarebbero stati riportati dati contraddittori. Dagli errori dei sanitari sono derivati pregiudizi rilevanti alla salute e di natura morale ed esistenziale oltrechè danni di natura patrimoniale sia avuto riguardo al “ danno emergente” ( per le spese sostenute e da sostenersi in futuro per ragioni mediche) sia al “ lucro cessante” posto che a causa dei postumi non ha potuto completare nei termini gli studi universitari e che a causa dei postumi ha riportato danni alla capacità lavorativa specifica, pur essendo allo stato privo di stabile attività lavorativa. Ha concluso chiedendo la condanna dell' convenuta in Controparte_1 giudizio alla corresponsione, in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, di una somma pari ad euro 541.755,00 oltre ad euro 5000,00 per danno patrimoniale da “ danno emergente” ed ulteriore somma da quantificarsi in corso di causa per il danno da lucro cessante.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_1 contestato la sussistenza di responsabilità sostenendo che l'intervento effettivamente eseguito si è reso necessario a seguito dell'emergere, nel corso di esecuzione, di una complicanza ( presenza di calcolo nel tratto distale della via biliare principale) correttamente gestita. Ha concluso per il rigetto della domanda.
pagina 2 di 9 Assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e rigettate le richieste di prova orale articolate dal solo attore in quanto aventi ad oggetto circostanze essenzialmente valutative, la causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali e di espletamento di CTU collegiale. All'esito delle operazioni peritale fatte precisare le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione. E' stata quindi disposta la rimessione della causa sul ruolo avendo il giudice ritenuto non complete le risposte dei CCTTU ai quesiti formulate e disposto pertanto il richiamo dei CCTTU con sollecitazione a fornire adeguati chiarimenti. Depositati i richiesti chiarimenti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Nel presente procedimento deve trovare applicazione la disciplina sostanziale in materia di responsabilità sanitaria vigente al momento degli interventi medici di cui l'attore lamenta l'erroneità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le disposizioni sostanziali della legge nr. 24/2017 ( c.d. legge Gelli – Bianco) , come del resto anche quelle contenute nella L. 189 del 2012 (cd. legge Balduzzi) non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, facendo eccezione solo quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr. Cass. n. 28994/2019). Poiché nel caso di specie l'attore è stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico presso l' non è dubbio il titolo contrattuale della responsabilità azionata Controparte_3 nei confronti della struttura ospedaliera ( contratto di spedalità). In via generale si ricorda che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. sentenza n. 1620 del 03/02/2012). Quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di colpa medica, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che sia posto a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), l'allegazione dell'inadempimento ( qualificato) nonché del relativo nesso di causalità – secondo il criterio del più probabile che non - tra l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004; n. 9085/2006; Cass. 4792/2013). L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario- ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la struttura in questione è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altri aspetti, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché a prestazioni pagina 3 di 9 lato sensu alberghiere. L'attività del medico costituisce quindi solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti. Siffatto inquadramento comporta l'assoggettamento della struttura presso la quale ha avuto luogo il trattamento sanitario contestato alla regola dettata dall'art. 1228 c.c., di modo che la struttura medesima risponde dell'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10616). E questo sul duplice rilievo che la prestazione del sanitario è indispensabile alla struttura per adempiere l'obbligazione assunta con il danneggiato e che la norma di cui all'art. 1228 c.c. ha la precipua funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche se non in maniera esclusiva, dei vantaggi della prestazione (cfr. in termini, ex multis, Cass. civ. Sez. III, 26/01/2006, n. 1698; Cass. civ. Sez. III, 03/02/2012, n. 1620; Cass. civ. Sez. III, 12/03/2010, n. 6053).
4. Applicando i principi ricordati al caso in esame si osserva quanto segue. Dalla documentazione medica acquisita in giudizio e dalla CTU espletata in corso in causa è possibile ricostruire i seguenti dati utili per la ricostruzione dei fatti dai quali è insorta la presente controversia: a) il 2.10. 2014 il sig. è stato ricoverato al P.S. dell'Ospedale S. Maria della Parte_1
Misericordia di Perugia per dolore addominale tipo colica epatica che da esame ecografico è apparso conseguenza di calcolosi della colecisti con idrope;
gli esami di laboratorio documentano risentimento epatico con aumento degli indici delle transaminasi;
delle gamma
– gt;
della fosfatasi alcalina e della birilubina.
b) nei giorni successivi, rientrati tali indici, il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico in video – laparoscopia di asportazione della colecisti, colangiografia ed eventuale revisione della via biliare principale ( RVBP); nel corso dell'intervento chirurgico è stata eseguita l'asportazione della colecisti e colangiografia che aveva evidenziato la presenza di un calcolo nel coledoco terminale e si è proceduto a coledoctomia;
nel corso dell'intervento si è dato atto, nel verbale delle operazioni riportato nella cartella clinica, dell'impossibilità di rimuovere il calcolo per via coledoscopica e si è proseguito, allora, con intervento chirurgico c.d. “ aperto” . E' stato asportato il calcolo ed è stata riportata la presenza di una condizione anomala del coledoco a doppio lume e di malacia della parete ( non documentata dalla colangiografia ) e ulteriore condizione rara di inserzione del dotto cistico nella via biliare di destra. Si è quindi proceduto alla modifica della normale anatomia fisiologia biliare con la creazione di anamastosi tra dotto epatico comune e digiuno, su un'ansa montata alla Roux;
ha fatto seguito drenaggio della cavità peritoneale e dopo 8 ore circa l'intervento si è concluso.
c) Nei giorni successivi all'intervento il paziente è stato dimesso ma a distanza di alcun mesi ha iniziato a lamentare un prurito generalizzato per il quale sono stati eseguiti esami che hanno evidenziato l'innalzamento degli indici epatici;
negli anni il paziente ha continuato ad pagina 4 di 9 accusare tali disturbi;
eseguita colangiografia RMN è stata riscontrata una lieve dilazione delle vie biliari che rivalutata nel tempo non è stata ritenuta meritevole di trattamento chirurgico.
All'attualità il sig. presenta deficit alla funziona digestiva senza Parte_1 malassorbimento per aderenze e alterazione anatomico – funzionale ansa alla Roux e anastomosi bilio – digestiva stenotica.
Indicati i dati oggettivi emergenti dalla documentazione sanitaria e clinica acquisita in giudizio deve valutarsi se le conseguenze “ peggiorative” delle condizioni di salute di
[...] siano o meno causalmente derivanti dall'intervento chirurgico eseguito presso Parte_1
l'Ospedale di Perugia il 7.10.2014.
Gli esiti della CTU espletata in corso di causa, le cui conclusioni possono condividersi in quanto fondate sull'esame analitico della documentazione acquisita in giudizio, immuni da errori tecnici e metodologici, hanno evidenziato incongruenze nell'esecuzione dell'intervento chirurgico. In particolare i CCTTU pur ritenendo corretta l'indicazione all'intervento hanno, tuttavia, ritenuto che la decisione di procedere per via laparoscopica in un solo tempo, in assenza di condizioni di urgenza, non era giustificata nel caso concreto e, comunque, è stata eseguita in modo “ imperito” come dimostrato dall'insuccesso della manovra di estrazione del calcolo che ha, poi, costretto i sanitari a dover confezionare una anastomosi bilio – digestiva ( correttamente eseguita) e che, tuttavia, è alla base delle peggiorate e ormai stabilizzate condizioni di salute del paziente. Secondo i CCTTU, come dedotto dagli stessi nei chiarimenti richiesti dal giudice, è, dunque, da ritenersi, secondo il criterio del “ più probabile che non” che laddove si fosse scelto di optare , come indicato dalle linee – guida citate dai CTU e da ampia letteratura scientifica, per un trattamento in due tempi della calcolosi della colecisti e del coledoco, per via laparoscopica e per via endoscopica ERCP – costituente metodo di elezione in assenza di condizioni di urgenza – sarebbe stata evitata la complicazione costituita dall'insuccesso della manovra di estrazione del calcolo e la successiva confezione dell'anastomosi bilio – digestiva che è causa, all'attualità, dei deficit digestivi di cui il paziente soffre. I CCTTU hanno anche evidenziato incongruenze nella redazione della cartella clinica senza, tuttavia, indicare se le stesse abbiano determinato difficoltà nella ricostruzione della vicenda clinica ed apparendo, pertanto, tale rilievo privo di efficienza causale rispetto all'accertamento della responsabilità dei sanitari.
E' stato invece escluso dai CCTTU che dall'intervento chirurgico siano derivate conseguenze specifiche di natura psichica, in disparte possibili lievi ripercussioni già valutate nell'indicazione del danno complessivamente valutato, posto che l'attore presentava una preesistente condizione di fargilità psicologica dimostrata dal trattamento farmacologico adottato ben prima dell'intervento e in assenza di documentato percorso di tipo clinico e terapeutico.
pagina 5 di 9 Conclusivamente, alla luce dell'espletata CTU e dell'integrazione disposta, può ritenersi accertata, l'imperita esecuzione della prestazione sanitaria con conseguente responsabilità della struttura convenuta in giudizio.
4. Passando all'individuazione dei danni risarcibili deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico – fisica dell'attore. Secondo i CCTU in conseguenza dell'incongrua condotta sanitaria l'attore ha riportato postumi permanenti in misura pari al 14-15% quale danno differenziale incrementale tra il 4-
5% che sarebbe comunque residuato per la colecistectomia e l'attuale condizione stabilizzata di postumi valutabili in misura pari al 18-20%. Quanto al danno alla salute c.d. temporaneo i CCTTU lo hanno indicato, in gg. 50 complessivi, di cui 20 giorni in misura pari al 50% e 30 giorni al 25%. La lesione all'integrità psico – fisica conseguente all'imperita condotta dei sanitari è stata valutata dai CCTTU sia avuto riguardo al danno fisico propriamente detto, sia alla modesta ripercussione psicologica che può aver determinato in soggetto affetto da preesistente fragilità psicologica ed incidenza anche sulle attività afferenti la sfera dinamico – relazione del paziente.
Ai fini della determinazione del “ quantum” risarcibile si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'autorità giudiziaria milanese sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri tabellari sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez. III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez. III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. , sez. III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora Cass. sez. III, n.336 ,13.1.2016).
Applicando tali criteri deve liquidarsi, a titolo di danno permanente all'integrità psico – fisica, tenuto conto dell'età dell'attore ( 23 anni) al momento del fatto e detratto il danno che sarebbe in ogni caso residuato, dovendosi liquidare pertanto il solo danno c.d. iatrogeno o differenziale, che si indica in percentuale pari al 14% ( rispetto al 4% che sarebbe in ogni caso residuato), la somma di euro 69.280,00 cui si perviene mediante il seguente calcolo : condizione attuale pari al 18% di riduzione dell'integrità psico – fisica, comprensiva anche del danno morale, secondo gli incrementi previsti dalle tabelle = euro 76.643,00 – euro 7.362,00
– pari al danno del 4% che sarebbe in ogni caso residuato = euro 69.280,00 a titolo di danno differenziale c.d. iatrogeno.
pagina 6 di 9 Su tale somma, già liquidata all'attualità, dovranno essere corrisposti, previa devalutazione al momento del fatto, gli interessi compensativi in misura legale sulla somma annualmente rivalutata e sino alla pronuncia, e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
Non si ritiene peraltro di dover procedere ad ulteriori personalizzazioni ( oltre al già riconosciuto incremento per la sofferenza c.d. da danno morale secondo i criteri tabellari già richiamati) del danno posto che , come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità “
….l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018) ..” ( così Cass. Civ. 14364/2019). Nel caso in esame non risultano allegazioni o elementi di prova dai quali desumere che sussistano conseguenze “ eccedenti” sulla salute dell'attrice ulteriori rispetto a quelle ordinariamente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica riconosciuta e per la quale, peraltro, è stato anche riconosciuto il c.d. danno morale secondo i criteri tabellari applicati.
Per quanto riguarda il danno alla salute c.d. temporaneo, avuto riguardo agli esiti della CTU e dovendo comunque valutarsi che anche laddove eseguito l'intervento “ in due tempi” in ogni caso l'attore sarebbe residuato un periodo di inabilità temporanea che, in assenza di specifica indicazione da parte dei CCTTU, pare congruo determinare in complessivi gg. 20, di cui 10 al 50% e 10% al 25%, con determinazione dunque del danno propriamente iatrogeno in misura pari a gg.30 che il giudice ritiene equo stimare in gg.10 con inabilità al 75%, gg.10 al 50%, gg.10 al 25% e che si liquida nella somma complessiva di euro 1725,00. Anche tale somma viene liquidata all'attualità, sulla stessa, devalutata al momento del fatto, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi in misura legale ( sulla somma annualmente rivalutata previa devalutazione) sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
6. L'attore ha chiesto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali il rimborso di spese sostenute per visite specialistiche e per le spese mediche che dovranno essere sostenute in futuro, indicandole in una somma complessiva di euro 5000,00 come ritenuto da valutazione espressa di medico – legale di fiducia. La domanda deve essere rigettata posto che non risultano specificamente indicati gli esborsi sostenuti ed essendo quanto al danno “ futuro” palesemente insufficiente l'allegazione difensiva di parte. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali “ futuri” per la temporanea incapacità di guadagno correlata al patito peggioramento delle proprie condizioni di salute e pagina 7 di 9 per la riduzione della sua capacità lavorativa specifica dovendo presumersi, pur se attualmente disoccupato, che a causa dei postumi riportati non potrà avere accesso alle stesse opportunità di lavoro e di carriera cui avrebbe potuto aspirare in assenza dei postumi permanenti riportati. Ha sostenuto in particolare, quanto alla perdita temporanea della capacità di guadagno, che a causa dell'intervento subito non ha potuto seguire tempestivamente gli studi universitari di Lingue e così è andato fuori corso senza averli terminati, con evidente “ ritardo” nel conseguimento della laurea in lingua e della possibilità di accesso al mondo del lavoro. Quanto alla riduzione della capacità lavorativa specifica ha sostenuto che a causa delle conseguenze peggiorative del suo stato di salute avrà ridotte capacità di guadagno ed ha chiesto che il danno complessivo sia liquidato con il ricorso a criteri equitativi. La domanda va rigettata. Manca qualsivoglia specifica allegazione e prova che a causa dei postumi riportati dall'attore a seguito di intervento che, comunque, era reso necessario da preesistenti problemi di salute, l'attore non sia stato in grado di proseguire – considerando peraltro la limitata durata dell'inabilità temporanea come indicata dai CCTTU – negli studi universitari, conseguendo la laurea e iniziando ad orientarsi nella ricerca di un lavoro corrispondente. Quanto al lamentato danno alla capacità lavorativa specifica, in disparte la considerazione che all'epoca dei fatti e a tutt'oggi l'attore non risulta mai aver svolto attività lavorativa, la tipologia di postumi permanenti riportati unitamente alla loro entità ( 14%) non è tale, in assenza di specifiche allegazioni, da ritenere una diretta incidenza sulla capacità lavorativa “ futura” di un laureato in lingue, destinato, secondo un dato di comune esperienza, allo svolgimento di un'attività di natura eminentemente intellettuale. L'attore non ha fornito sul punto alcun specifico elemento neanche di natura presuntiva da cui desumere che a causa delle conseguenze del danno “ iatrogeno” riconducibile alla condotta dei sanitari non potrà svolgere attività lavorativa coerente con gli studi che sta facendo o potrà svolgere solo lavori con minore capacità di guadagno. La domanda conclusivamente deve essere rigettata.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, con parziale soccombenza anche dell'attore, possono essere compensate in misura pari al 50% e per la restante parte – liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ritenuta in sentenza – poste a carico della struttura sanitaria convenuta.
Appare equo porre invece a carico della struttura sanitaria convenuta le spese di CTU, già liquidate provvisoriamente in corso di causa, fermo restando il vincolo solidale “ esterno” nei confronti dei CCTTU.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
pagina 8 di 9 1) In parziale accoglimento della domanda, ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio per l'aggravamento delle condizioni di salute di
[...] conseguenti ad imperito trattamento chirurgico, condanna l' Parte_1 [...]
a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno non Controparte_4 patrimoniale, la somma complessiva di euro 71.005,00 già liquidata all'attualità, oltre interessi come indicato in motivazione;
2) Rigetta le domande di risarcimento del danno patrimoniale
3) Dichiara compensate le spese di lite in misura pari al 50% e condanna l'
[...]
alla refusione, in favore dell'attore, del restante 50% che liquida Controparte_4 nella somma di 7.051,00 oltre I.V.A., C.A.P e rimborso spese generali al 15%
4) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU Controparte_4 liquidate provvisoriamente in corso di causa ( fermo restando rispetto ai CCTTU il vincolo solidale delle parti).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 2.4.2025 Il Giudice
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