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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on. - ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3268/2023 V.G., avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
ET, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
(C.F: ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
rilevato che la sig.ra con ricorso regolarmente depositato, ha domandato, a modifica delle Pt_1 condizioni stabilite dalla Corte d'Appello di Ben Salah – Regno del Marocco, con sentenza di divorzio n.
n. 545 emessa in data 12/07/2021, l'affido super-esclusivo della figlia minore, la previsione di incontri protetti padre-figlia, nonché l'aumento del contributo al mantenimento della stessa, allegando il disinteresse del padre, il quale da tre anni non ha alcun rapporto con la minore né contribuisce al mantenimento della medesima;
rilevato che il Collegio con provvedimento del 23/07/2024 ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, rilevando la mancanza dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale marocchino, fissando all'uopo l'udienza cartolare del 3/10/2024; rilevato che, nelle more del procedimento, il difensore della ricorrente ha rappresentato la disponibilità della parte resistente, contumace, ad addivenire ad una soluzione conciliativa con la propria assistita, la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio;
rilevata la mancata costituzione in giudizio della parte resistente e dichiaratane la contumacia all'udienza del 11/07/2024; accertata la regolarità della dichiarazione di rinuncia, proveniente dall'avv. ET, munita di procura speciale ai sensi dell'art. 84 c.p.c.; ritenuto che, con la presente ordinanza, nulla debba essere statuito in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c. (Cass., 9 ottobre 2017, n. 23620);
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del procedimento e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bergamo, camera di consiglio del 05/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on. - ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3268/2023 V.G., avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
ET, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
(C.F: ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
rilevato che la sig.ra con ricorso regolarmente depositato, ha domandato, a modifica delle Pt_1 condizioni stabilite dalla Corte d'Appello di Ben Salah – Regno del Marocco, con sentenza di divorzio n.
n. 545 emessa in data 12/07/2021, l'affido super-esclusivo della figlia minore, la previsione di incontri protetti padre-figlia, nonché l'aumento del contributo al mantenimento della stessa, allegando il disinteresse del padre, il quale da tre anni non ha alcun rapporto con la minore né contribuisce al mantenimento della medesima;
rilevato che il Collegio con provvedimento del 23/07/2024 ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, rilevando la mancanza dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale marocchino, fissando all'uopo l'udienza cartolare del 3/10/2024; rilevato che, nelle more del procedimento, il difensore della ricorrente ha rappresentato la disponibilità della parte resistente, contumace, ad addivenire ad una soluzione conciliativa con la propria assistita, la quale ha manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio;
rilevata la mancata costituzione in giudizio della parte resistente e dichiaratane la contumacia all'udienza del 11/07/2024; accertata la regolarità della dichiarazione di rinuncia, proveniente dall'avv. ET, munita di procura speciale ai sensi dell'art. 84 c.p.c.; ritenuto che, con la presente ordinanza, nulla debba essere statuito in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c. (Cass., 9 ottobre 2017, n. 23620);
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del procedimento e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bergamo, camera di consiglio del 05/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia