Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
GiudiceDott.ssa Ilaria Benincasa
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6473/2024 R.G. promossa da C.F. 1 ), nata il [...] a Bagno a [...] e
,(C.F. Parte 1
residente in Firenze, assistita e difesa dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE, parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione di sesso
Conclusioni per la parte attrice: Voglia l'Ill.ma Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare il diritto di ad ottenere Parte 2
l'attribuzione di genere maschile, conseguentemente autorizzare la medesima a sottoporsi a trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso a mezzo di ogni trattamento chirurgico che si renda necessario e, contestualmente, disporre la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile ed il mutamento del prenome da Pt 1 a Pt 2 ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal femminile al maschile e del prenome da Pt 1 a Pt 2 Ordinare all'ufficio anagrafe e/o di Stato Civile del Comune di all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze di rettificare il certificato di nascita di parte attrice attraverso la rettifica e quindi ove scritto sesso “femminile" adeguare/correggere/sostituire con sesso
"maschile"; per le medesime ragioni, accertare e dichiarare che parte attrice utilizza il nominativo di
Pt 1 e per l'effetto, ritenuto opportuno l'uso di tale nome, autorizzare il cambio da Pt_1 a e, per l'effetto, ordinare all'ufficio anagrafe del Comune preposto o qualsiasi altroPt 2 -
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attrice ove scritto “Pt_1” adeguare/correggere/sostituire Pt 2 Per l'effetto di quanto sopra
.
disporre altresì a tutti i competenti uffici di Firenze e della medesima provincia, o di qualsiasi altro
Comune ove parte attrice trasferirà la propria residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile,
INPS, l'annotazione della rettifica del genere maschile e del nominativo Pt 2 onde consentire
l'adeguamento /correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o delle licenze e/o delle abilitazioni e/o quant'altro necessario, ivi compresi i documenti per l'espatrio. Per quanto concerne l'autorizzazione all'intervento chirurgico a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024, si chiede che la Giudice e Codesto Collegio, Voglia autorizzare la parte ad ogni intervento chirurgico oppure, in denegata ipotesi esplicitamente accertare “la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile. Infine Voglia liquidare secondo i parametri correnti, e come da istanza che si allega, il compenso dovuto a seguito di avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. (la parte attrice è nubile e non ha figli), Parte 1 esposto di essere nata con caratteri anatomico-biologici propri del tipo femminile ma di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere maschile, di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato dopo l'adolescenza la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica medico-chirurgica del proprio aspetto con la conversione al sesso maschile per perseguire il proprio benessere e di essersi quindi rivolta nel 2019 al Centro SODc Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza di genere dell' Controparte_1 dove ha effettuato un iter psicodiagnostico al termine del quale è stata certificata una incongruenza/disforia di genere ed ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante tutt'ora in corso. Ha dedotto che nel luglio 2022 ha effettuato un intervento chirurgico di mastectomia bilaterale per la creazione di un torace maschile e che tenuto conto della certificata incongruenza di genere, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici e l'iter chirurgico per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona.
All'udienza del 2.10.2024 veniva concesso il termine richiesto per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo. All'udienza del 12.02.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che nulla ha opposto, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata.
Parte 1 che ha aspetto, peluria ed abbigliamento maschile, ha dichiarato di essersi rivolto nel 2019 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di CP_1 e dopo il percorso psicologico ha avuto la diagnosi di disforia e dal 2021 ha iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti. Ha confermato di aver già eseguito l'intervento chirurgico di mastectomia ed ha rappresentato il disagio e le difficoltà incontrate nei colloqui di lavoro a causa della non rispondenza tra i documenti e il suo aspetto. Ha riferito che tutti si rivolgono a lui al maschile e viene chiamato Pt_2 Ha dichiarato la propria intenzione di eseguire gli interventi chirurgici di riassegnazione di genere ed ha manifestato la consapevolezza della irreversibilità della transizione.
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'AUO di CP 1 proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 189 bis cpc, parte ricorrente ha depositato note conclusive rinunciando alla discussione davanti al Collegio e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in
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esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Nelle specie, parte attrice ha già eseguito l'intervento chirurgico con il quale è stato ricostruito un torace maschile. Inoltre dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni che “sulla base degli
"presenta un quadro di (all'anagrafe Pt 1)"elementi raccolti" Parte 2
Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM (codice 302.85) di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. La persona, in particolare, presenta un'evidente e stabile identificazione con il genere maschile, di tipo binario, associata a forte desiderio di avere caratteristiche corporee maschili. Coerentemente, parla di sé al maschile dai 15 anni di età e si esprime stabilmente al maschile in tutti gli ambiti di vita, con riferito beneficio. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva al fine del benessere psicologico. Pt 2 non presenta condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che Pt 2 vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di Pt 2 . Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e compromettere il funzionamento psicologico”.
La parte attrice ha dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato e le terapie ormonali intraprese dalla parte attrice appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza: Parte 1 (c.f.- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di C.F. 1 ), nata il [...] a Bagno a [...] e residente in [...], trascritti presso il Comune di
Firenze, al n. 97, parte II, Serie B, anno 2000, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da "Pt_1 "a" Pt_2 .
- ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Firenze di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on.rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Monica Tarchi