Articolo 2 della Legge 29 aprile 1983, n. 167
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25 maggio 1983
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28 dicembre 1986
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2 aprile 1992
Art. 2. Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, e' adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita', condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunita' militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. ((2)) All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.
Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni. Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena.
L'affidamento puo' essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-23 marzo 1992, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1992, n. 14), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall' art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897 , nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamento in prova indipendentemente dall'osservazione della personalita' del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena".
Entrata in vigore il 2 aprile 1992
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