Ordinanza cautelare 16 dicembre 2020
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2020, proposto da Gurit Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Garancini e Simone Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elia Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'atto dell'INAIL–Torino Nord datato 11 settembre 2020 con il quale – in relazione alla domanda di cui all'avviso pubblico ISI 2018 di incentivi alle imprese in attuazione dell'art. 11, quinto comma, del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. – è stato confermato che Gurit Italy s.r.l. “ non ha superato la fase di verifica prevista dall'art. 19 dell'Avviso pubblico ”, e pertanto non è ammessa al contributo INAIL;
- nonché, per quanto occorrer possa, in parte qua, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e comunque connessi con l'atto principalmente impugnato, e segnatamente: l'Avviso pubblico ISI 2018, emesso dall'INAIL, e in particolare il suo Allegato 2, recante Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); l'atto di INAIL–Torino Nord datato 9 aprile 2020 di preavviso della non ammissione e di richiesta di osservazioni da parte dell'impresa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 17 gennaio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’atto dell’INAIL–Torino Nord datato 11 settembre 2020 con il quale – in relazione alla domanda di cui all’avviso pubblico ISI 2018 di incentivi alle imprese in attuazione dell’art. 11, quinto comma, del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. (codice domanda ISI n. I 1118-000843) – è stato confermato che Gurit Italy s.r.l. “ non ha superato la fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’Avviso pubblico ”, e pertanto non è ammessa al contributo INAIL.
Parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- Gurit Italy s.r.l. esercita attività prevalentemente di fabbricazione di materie plastiche (codice ATECO 22.21), e in particolare “ la produzione, la conservazione, la distribuzione, la vendita e il commercio di polietilene-terefta lato (PET) e di altri materiali compositi (compresi PVC e SANfoam) nonché di parti, componenti, apparecchiature e servizi a questi correlat ”;
- al fine di ancor meglio adempiere e rispettare gli obblighi derivanti dal d.lgs n. 81/2008 e s.m.i., sulla base di un progetto per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi di cui all’Allegato 2 dell’Avviso pubblico ISI 2018, intervento b., “ Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi ”, Gurit Italy s.r.l. il 9 luglio 2019 presentò rituale domanda, utilizzando i moduli forniti dall’Istituto, unendovi, tra l’altro, la dichiarazione di adesione dell’OPP di cui agli art. 2, primo comma, e 51, primo comma, del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. e una copia del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, aggiornato al settembre 2018;
- in data 9 aprile 2020 Gurit Italy s.r.l. ricevette la nota dell’INAIL con la quale si preavvisava la non ammissibilità a finanziamento del progetto presentato dalla Società, “ poiché affetto da incoerenze nella documentazione, che non comprovano la sussistenza delle condizioni di rischio richieste dall’Allegato di riferimento ”, in quanto “ da un documento di fonte medica … l’operazione di prelievo delle lastre di materiale plastico dalla taglierina e di posizionamento sulla rulliera ” non veniva svolta in maniera, con tempi, movimenti, distanze, e soggetti coerenti con quanto segnalato dalla ricorrente e con i parametri indicati nell’allegato MMC al DVR;
- Gurit Italy s.r.l. rispose con la nota 7 maggio 2020 in cui contestò carenze e inadempienze istruttorie;
- In data 11 settembre 2020 Gurit Italy s.r.l. ha ricevuto la comunicazione definitiva di non aver “superato la fase di verifica prevista dall’art. 19” dell’Avviso pubblico.
Con il ricorso Gurit Italy S.r.L. ha lamentato la violazione e falsa o erronea applicazione di norme di diritto, le norme generali e i principi fondamentali dell’azione amministrativa, il d.lgs n. 81/2008 e s.m.i., la stessa lex specialis siccome dettata dall’Avviso pubblico dal suo Allegato 2, nonché l’eccesso di potere sotto varie forme sintomatiche.
Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 592 del 16.12.2020 il Collegio ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 17 gennaio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione in camera di consiglio.
2. Con il primo motivo è lamentato il difetto di istruttoria, nonché la violazione delle garanzie partecipative in quanto non sarebbe stato assicurato il soccorso istruttorio.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Dagli atti emerge che l’Amministrazione resistente abbia compiutamente valutato la documentazione e gli elementi offerti dalla parte ricorrente ed abbia fatto adeguate verifiche e valutazioni. Non sussiste quindi il prospettato vizio di istruttoria.
Non sussiste neppure la violazione delle garanzie partecipative, le quali sono state adeguatamente assicurate con la comunicazione di un articolato preavviso di rigetto, nel quale è in modo argomentato rappresentato quanto segue:
« Da un documento di fonte medica, risulta che l’operazione di prelievo delle lastre di materiale plastico dalla taglierina e di posizionamento sulla rulliera viene svolta da due addetti contemporaneamente a una frequenza di 20-30 sollevamenti/ora e l’allegato MMC al DVR afferma che ‘le movimentazioni sono sporadiche poiché il ciclo produttivo non prevede ripetute movimentazioni di carichi significativi’; non trova quindi riscontro il numero, sempre nel DVR MMC, di 60 sollevamenti/ora. Il valore dell’indice di rischio ante operam è inoltre affetto da sovrastima in virtù dei valori attribuiti ad alcuni fattori di rischio: infatti, dalle foto inviate, non trova riscontro la torsione del tronco dichiarata (30°), l’altezza iniziale delle lastre (altezza di prelievo) è sovrastimata, trattandosi dell’uscita delle lastre dalla taglierina ed infine lo è anche la distanza orizzontale di presa rispetto al corpo (40 cm). Inoltre, il metodo di valutazione utilizzato (monotask con i parametri più penalizzanti anziché, più correttamente, multitask) contribuisce alla sovrastima del rischio: quest’ultima, seppur possa essere utile ai fini prevenzionali, non lo è ai fini dell’Avviso pubblico, che è volto a finanziare i progetti nelle imprese nelle quali il rischio è in concreto superiore ai livelli previsti dall’Allegato di riferimento. Si evidenzia inoltre che, pur con le incongruenze descritte, l’azienda calcola per la situazione ante operam IR>2 solo per lavoratori che abbiano età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni, ma non ne documenta la presenza.
Il gruppo controllo qualità schiuma, il gruppo controllo dimensionale e il gruppo ripari perimetrali non presentano riflessi nella riduzione del rischio da MMC e pertanto non sarebbe ammissibile ».
A tale preavviso di rigetto parte ricorrente ha fatto seguire proprie osservazioni, che però sono state motivatamente respinte dall’Amministrazione resistente nei seguenti termini:
« Riguardo alle osservazioni di natura tecnica pervenute si rileva che il fatto che il documento medico sia superato o errato non risolve il rilievo contenuto nel provvedimento provvisorio del 9/4/2020, in quanto resta agli atti quanto riportato nell’allegato MMC al DVR (rev. del 3/9/2018) che, contrariamente a quanto richiesto dall’Avviso, non riferisce di rischi da MMC sostanziali, definendo tali operazioni “sporadiche”, dal momento che “il ciclo produttivo non prevede ripetute movimentazioni di carichi significativi”; lo stesso riferisce anche di alcune lavorazioni con compiti multitask “ma di limitata frequenza”. Le “movimentazioni sporadiche” e la “limitata frequenza” di cui al DVR, ancorché non escluse dal bando, non possono essere assimilate alla durata di 450 min (7 ore e mezza con frequenze di 1 lastra di 22,5 kg al minuto) utilizzata nei calcoli; in tal senso, a meno di riscontri oggettivi richiesti ma non pervenuti, fa fede quanto riportato nel DVR circa la sporadicità e limitata frequenza delle movimentazioni.
Una valutazione del rischio ampiamente sovrastimata emerge poi:
- dal numero dichiarato di 11 lavoratori operanti alla taglierina, rispetto al quale non si giustifica un tempo di esposizione alla movimentazione di 450 minuti per ciascuno di essi;
- dall’angolo di asimmetria/dislocazione angolare, approssimata a 30 gradi anche nelle osservazioni pervenute, ma inspiegabilmente utilizzata nei calcoli con un valore di 45 gradi per oltre il 50 percento del tempo;
- dalla frequenza dei sollevamenti (60 lastre/ora) dichiarata, non coerente e largamente superiore rispetto a quella riferita nell’allegato MMC al DVR (rev. del 3/9/2018).
- Fermo quanto sopra, si ribadisce in ogni caso che il gruppo controllo qualità schiuma, il gruppo controllo dimensionale e il gruppo ripari perimetrali non presentano riflessi nella riduzione del rischio da MMC e pertanto non sarebbero stati comunque ammissibili a finanziamento ai sensi dell’Avviso Pubblico ».
Alla luce di quanto sopra, risulta adeguatamente assicurato alla parte ricorrente il diritto al contraddittorio.
Ad DA , va evidenziato che, a fronte dell’adeguata partecipazione procedimentale assicurata nei termini di cui sopra, parte ricorrente non può lamentare un vulnus alla garanzia partecipativa per il mancato soccorso istruttorio, il quale è invocabile a fronte di elementi di incertezza superabili grazie all’acquisizione di ulteriori elementi informativi, mentre nel caso in esame tale incertezza non vi era; infatti il convincimento dell’Amministrazione resistente è fondato su documenti precipuamente tecnici come il DVR, la perizia e le relazioni tecniche prodotte successivamente, nonché su documentazione fotografica da cui sono ricavabili gli aspetti geometrici della movimentazione manuale che hanno motivatamente condotto alla valutazione di sovrastima dell’indice di rischio come meglio specificato nel preavviso di rigetto e nel provvedimento definitivo. Alla luce di tali oggettivi riscontri, contrario convincimento non poteva essere desunto da un eventuale sopralluogo.
Il primo motivo è pertanto infondato.
3. Con il secondo motivo è lamentata l’erroneità delle valutazioni svolte dall’amministrazione nel provvedimento impugnato; in particolare, parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di finanziamento, avanzata dalla ricorrente nell’ambito dell’Avviso Pubblico ISI 2018, motivato dal mancato possesso dei requisiti prescritti, non ultimo l’insufficienza dell’indice di rischio posseduto nell’ambito dell’area “Movimentazione manuale carichi” di cui all’allegato 2 della lex specialis .
Parte ricorrente ha contestato all’amministrazione resistente:
- di essere andata oltre il confine della verifica affidata all’Inail, che sarebbe circoscritta alla valutazione della presenza dell’indice di rischio nel DVR e al confronto del suo valore con quello previsto dall’Avviso, dovendosi considerare, in tesi, il DVR un dato di partenza acquisito non modificabile e non contestabile nel contenuto dall’amministrazione resistente;
- di non avere correttamente inteso il progetto presentato dalla ricorrente, il quale sarebbe coerente con gli obiettivi dell’Avviso pubblico ISI 2018 e del relativo Allegato 2, mirando a eliminare o ridurre le occasioni di rischio da MMC;
- di avere riposto acritica fiducia in documenti erronei nel contenuto;
- di non aver dato rilievo alla Valutazione del rischio per la movimentazione manuale dei carichi, corredata da un’analisi dell’Indice di Sollevamento (Variable Lifting Index), effettuata il 23 aprile 2020 da primaria società di analisi in collaborazione con il Centro Ergonomico Italiano.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il motivo di ricorso sia infondato.
Le valutazioni effettuate dall’Amministrazione resistente sono connotate da discrezionalità tecnica, e dalle censure della parte ricorrente non emergono profili di manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della valutazione amministrativa. Tanto è sufficiente per il rigetto del motivo di gravame.
Ad DA , va evidenziato che l’amministrazione resistente non ha escluso che il progetto miri a ridurre il rischio, ma ha motivatamente evidenziato, in base ad adeguata istruttoria tecnica, la sovrastima dell’indice di rischio iniziale, così che il calcolo svolto dando ai fattori di rischio i valori coerenti con quanto riportato nel DVR ha portato a un indice inferiore, al di sotto di quanto richiesto dall’Allegato 2 all’Avviso pubblico. Insomma, non è sufficiente che il progetto miri alla riduzione del rischio, ma in capo alla parte ricorrente occorreva anche dimostrare (cosa però non avvenuta) la sussistenza di un rischio pregresso connotato da un indice di rischio, inteso come rapporto tra la massa dell’oggetto movimentato e la massa raccomandata, valutato secondo le indicazioni della norma UNI ISO 11228-1 e del Technical report ISO/TR 12295, maggiore di 2. Infatti, dalla documentazione prodotta per l’accoglimento del progetto l’odierna ricorrente avrebbe dovuto con precisione e correttezza dimostrare le condizioni preesistenti e in particolare dell’indice di rischio maggiore di 2, mentre nel caso in esame ciò non è avvenuto poiché dalla congrua istruttoria svolta dall’Amministrazione è risultata la sovrastima di alcuni parametri concorrenti alla determinazione del valore dell’indice di rischio 1. In particolare, l’odierna ricorrente non ha allegato documentazione adeguata per dimostrare il livello di rischio preesistente nei termini sopra precisati, limitandosi, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, a:
- elencare il nome dei dipendenti, senza precisarne l’età;
- genericamente contestare, ma senza nel merito sovvertire motivatamente, la valutazione di sovrastima dell’angolo di torsione del busto (angolo di asimmetria/dislocazione angolare), approssimato a 30 gradi anche nelle osservazioni pervenute, ma ingiustificatamente utilizzato nei calcoli con un valore di 45 gradi per oltre il 50% del tempo;
- non sovvertire con adeguata argomentazione e produzione probatoria il giudizio di sovrastima circa il numero di 11 lavoratori operanti alla taglierina per un tempo di esposizione di 450 minuti ciascuno.
Il motivo è pertanto infondato.
4. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
5. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO