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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1504/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PANNONE YLENIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 09/01/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 19/07/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 15/01/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
In ordine al mancato deposito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa, le parti hanno richiesto ritualmente alla cancelleria certificazione e hanno dimostrato di essersi attivate, ma per ragioni a loro non imputabili non sono riuscite ad ottenere la certificazione in oggetto, per cui, dato il tempo trascorso e quanto dichiarato dalle parti stesse, deve ritenersi pacifico il passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 13/01/1990 nel Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 19/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 1, Parte II, Serie A, dell'anno 1990); compensa le spese di causa.
Latina, 05/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PANNONE YLENIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 09/01/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 19/07/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 15/01/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
In ordine al mancato deposito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa, le parti hanno richiesto ritualmente alla cancelleria certificazione e hanno dimostrato di essersi attivate, ma per ragioni a loro non imputabili non sono riuscite ad ottenere la certificazione in oggetto, per cui, dato il tempo trascorso e quanto dichiarato dalle parti stesse, deve ritenersi pacifico il passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 13/01/1990 nel Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 19/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 1, Parte II, Serie A, dell'anno 1990); compensa le spese di causa.
Latina, 05/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino