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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha emesso ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 487/2021 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il giorno 08 agosto 1968 (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Enna in via Libertà n. 38, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Orazio Marazzotta (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
HDI (GIÀ Controparte_1 Controparte_2
GIÀ in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Basile
Stefania, (C.F.: ), con studio in Milano, via Cadore n. 51, ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Dell'Utri, (C.F.: ) sito in C.F._4
Caltanissetta (CL) al Corso Vittorio Emanuele n. 161.
OPPOSTA
pagina 1 di 13 E NEI CONFRONTI DI
(già in persona del Controparte_5 Controparte_6
liquidatore legale rapp.te p.t. avv. Alessandro Sacchi, (C.F. / P.IVA ), con sede in P.IVA_1
Napoli via Carducci n. 42, elettivamente domiciliata in Napoli via Dei Mille n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tramontano Valeria (C.F.: ). C.F._5
E
(C.F. ), con sede legale in 1 Churchill Place Londra E14 5HP, Controparte_7 P.IVA_2
Regno Unito, registrata in Inghilterra con il numero in persona del procuratore speciale P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. CP_8
Francesco Maruffi (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo C.F._6
telematico Email_1
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009, e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co. V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, si osserva che il giudizio trae origine da un atto di citazione telematicamente notificato in data 06.04.2021, mediante il quale l'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2021 del
28/01/2021-RG n. 1/2021, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 24 febbraio 2021.
L'odierno decreto ingiuntivo opposto è stato emesso su istanza e in favore di Controparte_3
già con il quale è stato ingiunto, al sig. il
[...] Controparte_4 Parte_1 pagamento di € 8.897,64, oltre gli interessi di mora dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per compensi professionali, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, in dipendenza del contratto di mutuo, rimborsabile con delegazione di pagamento sullo stipendio, stipulato dall'opponente con la e garantito dall'opposta compagnia assicuratrice, la Controparte_6
quale in data 30.09.2014, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del , ha liquidato il Parte_1
pagina 2 di 13 credito residuo in favore di quale cessionaria del credito vantato da Controparte_7 [...]
surrogandosi quindi nei diritti di quest'ultima e agendo in rivalsa nei confronti del Controparte_6
debitore.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito: i) in via preliminare ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il Parte_1
disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento asseritamente firmato con la
[...]
unitamente alla mancata corresponsione delle stesse somme;
ii) nel merito, la Controparte_6
gratuità della cessione del quinto per intervenuta stipula di contratto assicurativo nonché la non debenza delle somme richieste attesa l'applicazione di costi e interessi asseritamente usurari.
Alla luce delle predette difese, parte opponente ha dunque chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Races Finanziaria s.r.l., nonché di “1) dichiarare nullo il contratto di finanziamento/mutuo stante la falsità della firma apposta avendo parte opponente disconosciuta la stessa nei tempi i modi dell'art. 214 c.p.c. e per l'effetto dichiarare non dovute le somme;
NEL MERITO 2) dichiarare gratuito il contratto di finanziamento/mutuo stante l'applicazione di somme che causano il contratto assolutamente usurario e per l'effetto rideterminare le somme e se in eccedenza condannare la RACES
Finanziaria s.r.l. a restituirle a parte opponente;
3) rideterminare le somme dovute o debende alla luce delle illegittimità perpetrate dalla Società Finanziaria e per l'effetto condannarla alla restituzione di somme indebitamente incamerate;
4) condannare tutte le parti in solido alle spese processuali”.
In data 30 settembre 2021 si è costituita in giudizio l'opposta, la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via istruttoria, parte opposta, alla luce del disconoscimento effettuato dall'opponente, ha chiesto di procedere alla verificazione giudiziale delle firme apposte sul contratto di finanziamento.
Intervenute medio tempore, la sostituzione di diversi giudici istruttori, all'esito dell'udienza del
18/10/2022, il Giudice ha autorizzato parte attrice-opponente a chiamare in causa il terzo Races
Finanziaria S.R.L., fissando per il prosieguo l'udienza del 7 marzo 2023.
In data14 febbraio 2023, si è costituita in giudizio la (già , Controparte_5 CP_6 Controparte_6 rappresentando che il 09.03.2009 la e l'odierno opponente avevano Controparte_6
sottoscritto un contratto di mutuo, rimborsabile con delegazione di pagamento sullo stipendio, che pagina 3 di 13 prevedeva un capitale lordo di complessivi € 20.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili di importo pari a € 174,00.
La (già ha dunque confermato la validità del contratto, Controparte_5 Controparte_6 sostenendo l'autenticità delle firme apposte sullo stesso e sugli ulteriori documenti, non disconosciuti, quali: la dichiarazione relativa al trattamento di fine rapporto accantonato, controfirmata dal datore di lavoro (all. 5 comparsa di costituzione e risposta); la dichiarazione sottoscritta del alla Parte_1
Compagnia assicuratrice in ordine alla sussistenza del suo stato di salute idoneo ad assicurare il pagamento del prestito (all. 6 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione del conto di liquidazione del prestito (all. 7 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione della Circolare
Ministeriale n. 476 del 22.12.2008 contenente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali ai fini dell'usura (all. 8 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione delle norme principali in tema di trasparenza (all. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, la terza chiamata in garanzia ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opponente di contestare il contratto di mutuo stipulato con essendo trascorso il termine Controparte_6
decennale di prescrizione dalla stipula del predetto contratto.
Da ultimo, la ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo la sua Controparte_5
estromissione dal giudizio, atteso che il credito originariamente vantato da è Controparte_6 stato in seguito ceduto a , che è dunque divenuto “unico soggetto legittimato a Controparte_7
contraddire perché la Comparente non ha più la documentazione originale da esibire, perché la ha incassato costi e commissioni, ivi incluso la liquidazione del danno” (cfr. pag. 5 CP_7
comparsa della terza chiamata in causa;
alla luce delle superiori considerazione la Controparte_5 [...]
ha chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 e 269 comma 3 c.p.c., di essere CP_5
autorizzata a chiamare in causa il terzo . Controparte_7
In data 20 luglio 2023, si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente 1) il Controparte_7
difetto di legittimazione passiva, essendo la stessa mera cessionaria del credito e non dell'intero contratto, non potendo quindi contraddire in ordine alle contestazioni svolte dall'opponente sugli asseriti vizi genetici di cui sarebbe affetto il contratto di finanziamento;
2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, 3)
l'infondatezza delle domanda di nullità del contratto di finanziamento per disconoscimento della pagina 4 di 13 scrittura privata con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. di parte opponente;
4) in ultimo, l'infondatezza della domanda di usura.
Con ordinanza del 12/09/2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, assegnando a parte opposta il termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28.
Esperita, infruttuosamente, la procedura di mediazione, all'udienza del 5 marzo 2024, il Giudice, preso atto dell'avveramento della superiore condizione di procedibilità, ha concesso alle parti, con decorrenza dal 12/03/2024 (giorno incluso), i termini perentori per le memorie di cui all'art. 183, comma VI nn. 1),
2) e 3) c.p.c, in seguito depositate dalle parti in giudizio, ad eccezione dell'attore-opponente, nonostante dallo stesso specificatamente richieste.
In seno alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. il difensore della terza chiamata in causa, Controparte_5
ha rappresentato che la stessa era stata posta in liquidazione, depositando a tal fine la relativa visura storica camerale unitamente alla procura conferitale dal liquidatore- legale rapp.te p.t. avv. Alessandro
Sacchi.
Con ordinanza del 13/12/2024, resa all'esito dell'udienza del 26/11/2024, il Giudice, ritenuto che “alla luce del complessivo impianto assertivo posto, da tutte le parti in causa, a fondamento delle rispettive posizioni processuali, nonché del contegno processuale tenuto dall'opponente e, infine, dalle stesse emergenze documentali (in particolare, si fa riferimento al mero raffronto della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento con quella apposta sulla procura alle liti da parte dell'opponente), ogni ulteriore approfondimento istruttorio appare superfluo e, pertanto, irrilevante, ai fini della decisione della causa la quale, matura per la decisione, merita di essere avviata al suo epilogo giudiziario”, ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, a precisare le conclusioni e a discutere la causa, fissando, all'uopo, l'udienza del giorno 3 giugno 2025 con termine, sino alla predetta data, per il deposito telematico delle note contenenti le istanze e conclusioni.
Nel rispetto del predetto termine, le parti, ad eccezione della hanno depositato le Controparte_5
relative note, insistendo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 13 Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini della decisione è necessario analizzare preliminarmente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dalla società cessionaria del credito ( ) che dalla cedente Controparte_7
( già . Controparte_5 Controparte_6
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” ( cfr. Cassazione n.
575 del 17 gennaio 2001, principio ribadito in successive pronunce, tra cui la Cass. civ., sez. V, ord. 20 aprile 2018, n. 9842).
Ne consegue che entrambe le parti sono legittimamente convenute: la cessionaria per la titolarità del credito;
la cedente per le doglianze inerenti alla validità e la genesi del contratto.
Ulteriore questione preliminare attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata in causa (già a parere della quale “Si eccepisce la prescrizione Controparte_5 Controparte_6
di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula avvenuta nel 2009.”
L'eccezione è infondata.
Giova sul punto preliminarmente osservare che l'odierno opponente, nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di cessione del quinto e inoltre ha eccepito possibili profili di usurarietà.
Orbene, quanto a quest'ultima eccezione, si osserva che la relativa nullità ha natura assoluta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ed è imprescrittibile. Tale vizio, dunque, può essere fatto valere in ogni tempo, anche soltanto in via difensiva e anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. III,
30 ottobre 2020, n. 23934; Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2020, n. 8816).
Quanto invece, alla dedotta mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del mutuatario, rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB e degli artt. 1325 e 1350 c.c., esso, laddove sussistente, comporta una nullità
pagina 6 di 13 formale insanabile, rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2023, n. 33879).
Più in generale, l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla (già Controparte_5 [...]
è erronea anche in relazione all'individuazione del dies a quo, rilevante ai fini del Controparte_6
computo termine prescrizionale.
La terza chiamata in causa assume che la decorrenza vada fatta risalire alla data di stipula del contratto
(2009), senza considerare che – ove mai rilevasse una prescrizione in relazione a eventuali diritti restitutori – la giurisprudenza è univoca nell'affermare che il termine decorre dalla data dei singoli pagamenti indebitamente effettuati (Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2022, n. 9812; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2023, n. 5630).
Pertanto, l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione, sollevata da (già Controparte_5 [...]
va integralmente rigettata. Controparte_6
Nel merito, con riferimento alle eccezioni sollevate da parte opponente, al fine di valutarne la fondatezza, giova premettere che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che sull'opposta grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, spettando invece all'opponente, convenuto in senso pagina 7 di 13 sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Orbene, secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte Cassazione civile sez. III,
28/03/2022, n. 9866 " In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato)”.
Nel caso che ci occupa, l'opposta, al fine di provare la titolarità del proprio diritto di surroga e di credito ha prodotto:
1) il contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento n. 434948RTA stipulato dall'opponente in data 09.03.2009 con che ha in seguito ceduto il proprio Controparte_6 credito a , che prevedeva l'erogazione, in favore dell'opponente dell'importo di Controparte_7
€ 20.880,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di € 174,00 ciascuna, a mezzo cessione del quinto dello stipendio ( all. 2 fascicolo monitorio).
Nel corpo del predetto contratto si prevede al punto 3) di pag 1 che “L'interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte determina la surroga dell'assicuratore per quanto risarcito al creditore in dipendenza del prestito nei diritti verso il mutuatario” e ancora all'art. 7) pag. 2 del predetto contratto le parti convengono che “una compagnia di assicurazione si sostituirà al mutuante in tutti i suoi diritti e privilegi verso il mutuatario non escluso quello di cui all'articolo sei del presente atto per le somme che dovesse eventualmente pagare in ragione dell'operatività della garanzia rischi di impiego” ;
2) la polizza per perdite pecuniarie n. 800864483 stipulata in data 26.03.2009 tra Controparte_4
(ora odierna opposta) e la società ( all. 3
[...] Controparte_3 Controparte_6
fascicolo monitorio) che compare come contraente e beneficiaria del contratto di assicurazione;
pagina 8 di 13 3) l'atto di quietanza e contestuale surroga, in cui la dichiara di aver ricevuto Controparte_7 dall'opposta quale assicuratrice del rischio impiego (Polizza n. Controparte_3
800864483- n. sin. 86/595/2014/2022), la somma di € 8.897,64, a seguito della risoluzione in data
30.09.2014 da parte del sig. , odierno opponente, del rapporto di lavoro. Parte_1
Alla luce della predetta documentazione non vi può essere dubbio che l'eventuale pagamento da parte della compagnia assicurativa avrebbe comportato la surroga dell'assicurazione in tutti i diritti vantati dalla società mutuante, atteso che l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro non estingue il debito e dunque in caso di mancato pagamento del residuo importo dovuto, come nel caso di che ci occupa, e di pagamento del sinistro da parte della compagnia assicurativa quest'ultima può surrogarsi in tutti i diritti spettanti al mutuante.
Nel caso che ci occupa, parte opponente ha eccepito come fatto estintivo del diritto dell'opposta ad agire per il recupero del credito la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, disconoscendo la firma apposta sul contratto di finanziamento, unitamente alla mancata percezione delle somme.
Orbene, il predetto disconoscimento, seppur formalmente valido, non è tuttavia sufficiente a far venir meno l'efficacia probatoria del contratto.
Invero, secondo la Suprema Corte Cass. civ. Cassazione civile sez. II, 01/03/2002, n.3009 “Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.”.
La Corte ha dunque affermato che il giudice può e deve utilizzare tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità, potendo la domanda di verificazione essere decisa alla stregua della documentazione in atti.
Nel caso di specie, la firma apposta sul contratto n. 434948RTA stipulato dall'opponente in data
09.03.2009 con è perfettamente sovrapponibile a quella rinvenibile sulla Controparte_6
procura conferita in giudizio, nonché su ulteriori documenti, non disconosciuti, allegati alla comparsa di costituzione e risposta della cedente (già quali la Controparte_5 Controparte_6
pagina 9 di 13 dichiarazione relativa al trattamento di fine rapporto accantonato (all. 5 comparsa di costituzione e risposta); la dichiarazione sottoscritta del alla Compagnia assicuratrice in ordine alla Parte_1
sussistenza del suo stato di salute idoneo ad assicurare il pagamento del prestito (all. 6 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione del conto di liquidazione del prestito (all. 7 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione della Circolare Ministeriale n. 476 del 22.12.2008 contenente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali ai fini dell'usura (all. 8 comparsa di costituzione e risposta) e infine la sottoscrizione delle norme principali in tema di trasparenza (all. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, dal confronto diretto tra la firma disconosciuta e altre firme apposte sulla predetta documentazione, si evidenziano evidenti tratti grafici compatibili, che depongono a favore dell'autenticità della sottoscrizione del contratto n. 434948RTA, e ciò anche in assenza di consulenza tecnica, attesa la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentono al giudice di ritenere provata l'autenticità.
A tal riguardo, si rammenta che il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere obbligato a disporre consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti, per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare (cfr. Cassazione civile , sez. III, 19 maggio
2008, n. 12695; Cass. 11.8.1982, n. 4526).
A favore dell'autenticità della sottoscrizione da parte dell'opponente del contratto n. 434948RTA depongono anche ulteriori circostanze ed elementi di carattere presuntivo, quali l'assenza di contestazione avverso le rate mensili trattenute in busta paga, senza alcuna contestazione per quasi cinque anni;
a ciò si aggiunga che nessuna obiezione è stata sollevata dall'opponente avverso la corrispondenza intercorsa con l'opposta con riferimento al finanziamento, elementi quest'ultimi che complessivamente considerati costituiscono comportamento concludente di riconoscimento del rapporto e ciò anche in considerazione dell'assenza di altre prove idonee a sovvertire tale quadro.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di mancata corresponsione della somma mutuata essendo documentata agli atti di causa l'avvenuta erogazione della stessa, corrisposta a mezzo assegno circolare n. 5910314691-08 di importo pari ad € 11.426.45 intestato al (cfr. all. 13 comparsa della Parte_1 [...]
già . CP_5 Controparte_6
pagina 10 di 13 Orbene, l'erogazione dell'importo di cui al suddetto finanziamento mediante assegno circolare unitamente alla sottoscrizione di ulteriori documenti non disconosciuti, allegati alla comparsa di costituzione e risposta della cedente (già e sopra indicati, se Controparte_5 Controparte_6 congiuntamente valutati sono idonei a comprovare l'erogazione della somma.
Con ulteriore motivo di censura, parte opponente ha eccepito che “I finanziamenti ottenuti con le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione prima del 01 gennaio 2010 (il contratto è dell'anno
2009), in molti casi, sono usurari in quanto nel calcolo del tasso usura, al contrario di quanto ritenuto dalle finanziarie, deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 che disciplina la cessione del quinto dello stipendio.”
L'eccezione di usura sollevata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata.
Invero, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta alla parte che deduce la nullità per usura contrattuale l'onere di allegare e provare, ex art. 2697 c.c., tutti gli elementi utili a dimostrare il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, comprensivo di interessi, spese e costi accessori, ove imposti per l'ottenimento del credito.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a formulare una generica doglianza circa la presunta usurarietà del contratto di cessione del quinto, senza tuttavia fornire alcuna prova concreta o specifica allegazione circa il valore del TAEG/TEG effettivamente applicato, né indicare il tasso soglia usura da confrontare con gli oneri contrattuali.
Non è stata dunque articolata una compiuta ricostruzione dei costi accessori, tale da consentire la verifica della fondatezza della censura non essendo sufficiente la mera allegazione dell'usurarietà a giustificare un accertamento giudiziale, se non accompagnata da idonei elementi probatori o almeno da una base documentale che consenta al giudice di attivare i poteri istruttori officiosi.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in maniera precisa e non equivoca” (tra le tante, Trib. Napoli Nord, 04/03/2019, n. 619) e ancora le SS.UU. della
Cassazione, n. 19597 del 18/9/2020, hanno affermato che il finanziato è tenuto a precisare il tipo contrattuale, la clausola oggetto di contestazione, il tasso applicato e il tasso soglia di riferimento.
Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di usura non è dettagliatamente circostanziata già sul piano delle allegazioni, ancor prima che sul piano probatorio.
pagina 11 di 13 Invero, l'opponente non allega quale sarebbe il tasso soglia di riferimento, quale il tasso applicato dalla banca, quale lo sforamento percentuale, in quali trimestri e per quali importi, invocando, sul punto, una consulenza tecnica inammissibile in quanto esplorativa.
A fronte della superiore carenza probatorio/allegazionale, l'eccezione di usura deve dunque essere rigettata.
Deve infine essere rigettata la domanda proposta dalla società , volta a ottenere la Controparte_7 condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, la norma ha natura sanzionatoria e presuppone, secondo consolidata giurisprudenza, la dimostrazione di un comportamento processuale connotato da dolo o colpa grave (Cass. civ., sez. III, n.
24971/2019; Cass. civ., sez. VI, n. 10289/2018).
Nel caso di specie, pur essendo l'opposizione infondata, le difese articolate dall'opponente - relative alla validità del contratto sottostante e alla presunta usurarietà delle condizioni - rientrano nella fisiologica dialettica processuale.
Va inoltre ricordato che, secondo Cass. civ., sez. VI, ord. n. 29812/2019, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può trovare applicazione anche in assenza di dolo o colpa grave, qualora emerga un abuso oggettivo del processo. Tale abuso, tuttavia, deve risultare evidente ed estrinsecarsi in un uso distorto dello strumento processuale, non rinvenibile nel caso in esame, pertanto, la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere rigettata.
In ragione del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate in base al d.m. n. 55/2014 applicati i parametri minimi dello scaglione di riferimento e dimezzamento sia della fase istruttoria, che non ha richiesto un'istruttoria complessa essendosi le parti limitate alla mera produzione documentale, sia della fase decisionale, limitata al deposito di note trattazione scritta in forza del procedimento semplificato ex art 281 sexies cpc.
Va, inoltre, riconosciuto il diritto al rimborso integrale delle spese processuali dei terzi chiamati in causa, da porsi a carico dell'opponente.
In particolare, nonostante le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla cedente e dalla cessionaria siano state rigettate, le stesse hanno dovuto sostenere difese in giudizio per contrastare le eccezioni e domande formulate dall'opponente risultate infondate nel merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. N. 487/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Enna n. 40/2021 del 28/01/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio n. 1/2021 RG, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
CONDANNA alla rifusione, in favore di HDI ASSICURAZIONI S.P.A., delle Parte_1
spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in € 1.773,00 (€ 438,00 fase di studio, € 370,00 fase introduttiva, € 560,00 fase istruttoria ed € 405,00 fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in € 1.773,00 (€ 438,00
[...] fase di studio, € 370,00 fase introduttiva, € 560,00 fase istruttoria ed € 405,00 fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_7
spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in € 1.773,00 (€ 438,00 fase di studio, € 370,00 fase introduttiva, € 560,00 fase istruttoria ed € 405,00 fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
RIGETTA la domanda proposta dalla società , volta a ottenere la condanna Controparte_7 dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Enna, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha emesso ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 487/2021 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il giorno 08 agosto 1968 (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Enna in via Libertà n. 38, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Orazio Marazzotta (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
HDI (GIÀ Controparte_1 Controparte_2
GIÀ in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Basile
Stefania, (C.F.: ), con studio in Milano, via Cadore n. 51, ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Dell'Utri, (C.F.: ) sito in C.F._4
Caltanissetta (CL) al Corso Vittorio Emanuele n. 161.
OPPOSTA
pagina 1 di 13 E NEI CONFRONTI DI
(già in persona del Controparte_5 Controparte_6
liquidatore legale rapp.te p.t. avv. Alessandro Sacchi, (C.F. / P.IVA ), con sede in P.IVA_1
Napoli via Carducci n. 42, elettivamente domiciliata in Napoli via Dei Mille n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tramontano Valeria (C.F.: ). C.F._5
E
(C.F. ), con sede legale in 1 Churchill Place Londra E14 5HP, Controparte_7 P.IVA_2
Regno Unito, registrata in Inghilterra con il numero in persona del procuratore speciale P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. CP_8
Francesco Maruffi (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo C.F._6
telematico Email_1
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009, e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co. V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, si osserva che il giudizio trae origine da un atto di citazione telematicamente notificato in data 06.04.2021, mediante il quale l'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2021 del
28/01/2021-RG n. 1/2021, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 24 febbraio 2021.
L'odierno decreto ingiuntivo opposto è stato emesso su istanza e in favore di Controparte_3
già con il quale è stato ingiunto, al sig. il
[...] Controparte_4 Parte_1 pagamento di € 8.897,64, oltre gli interessi di mora dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per compensi professionali, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, in dipendenza del contratto di mutuo, rimborsabile con delegazione di pagamento sullo stipendio, stipulato dall'opponente con la e garantito dall'opposta compagnia assicuratrice, la Controparte_6
quale in data 30.09.2014, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del , ha liquidato il Parte_1
pagina 2 di 13 credito residuo in favore di quale cessionaria del credito vantato da Controparte_7 [...]
surrogandosi quindi nei diritti di quest'ultima e agendo in rivalsa nei confronti del Controparte_6
debitore.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito: i) in via preliminare ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il Parte_1
disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento asseritamente firmato con la
[...]
unitamente alla mancata corresponsione delle stesse somme;
ii) nel merito, la Controparte_6
gratuità della cessione del quinto per intervenuta stipula di contratto assicurativo nonché la non debenza delle somme richieste attesa l'applicazione di costi e interessi asseritamente usurari.
Alla luce delle predette difese, parte opponente ha dunque chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Races Finanziaria s.r.l., nonché di “1) dichiarare nullo il contratto di finanziamento/mutuo stante la falsità della firma apposta avendo parte opponente disconosciuta la stessa nei tempi i modi dell'art. 214 c.p.c. e per l'effetto dichiarare non dovute le somme;
NEL MERITO 2) dichiarare gratuito il contratto di finanziamento/mutuo stante l'applicazione di somme che causano il contratto assolutamente usurario e per l'effetto rideterminare le somme e se in eccedenza condannare la RACES
Finanziaria s.r.l. a restituirle a parte opponente;
3) rideterminare le somme dovute o debende alla luce delle illegittimità perpetrate dalla Società Finanziaria e per l'effetto condannarla alla restituzione di somme indebitamente incamerate;
4) condannare tutte le parti in solido alle spese processuali”.
In data 30 settembre 2021 si è costituita in giudizio l'opposta, la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via istruttoria, parte opposta, alla luce del disconoscimento effettuato dall'opponente, ha chiesto di procedere alla verificazione giudiziale delle firme apposte sul contratto di finanziamento.
Intervenute medio tempore, la sostituzione di diversi giudici istruttori, all'esito dell'udienza del
18/10/2022, il Giudice ha autorizzato parte attrice-opponente a chiamare in causa il terzo Races
Finanziaria S.R.L., fissando per il prosieguo l'udienza del 7 marzo 2023.
In data14 febbraio 2023, si è costituita in giudizio la (già , Controparte_5 CP_6 Controparte_6 rappresentando che il 09.03.2009 la e l'odierno opponente avevano Controparte_6
sottoscritto un contratto di mutuo, rimborsabile con delegazione di pagamento sullo stipendio, che pagina 3 di 13 prevedeva un capitale lordo di complessivi € 20.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili di importo pari a € 174,00.
La (già ha dunque confermato la validità del contratto, Controparte_5 Controparte_6 sostenendo l'autenticità delle firme apposte sullo stesso e sugli ulteriori documenti, non disconosciuti, quali: la dichiarazione relativa al trattamento di fine rapporto accantonato, controfirmata dal datore di lavoro (all. 5 comparsa di costituzione e risposta); la dichiarazione sottoscritta del alla Parte_1
Compagnia assicuratrice in ordine alla sussistenza del suo stato di salute idoneo ad assicurare il pagamento del prestito (all. 6 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione del conto di liquidazione del prestito (all. 7 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione della Circolare
Ministeriale n. 476 del 22.12.2008 contenente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali ai fini dell'usura (all. 8 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione delle norme principali in tema di trasparenza (all. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, la terza chiamata in garanzia ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opponente di contestare il contratto di mutuo stipulato con essendo trascorso il termine Controparte_6
decennale di prescrizione dalla stipula del predetto contratto.
Da ultimo, la ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo la sua Controparte_5
estromissione dal giudizio, atteso che il credito originariamente vantato da è Controparte_6 stato in seguito ceduto a , che è dunque divenuto “unico soggetto legittimato a Controparte_7
contraddire perché la Comparente non ha più la documentazione originale da esibire, perché la ha incassato costi e commissioni, ivi incluso la liquidazione del danno” (cfr. pag. 5 CP_7
comparsa della terza chiamata in causa;
alla luce delle superiori considerazione la Controparte_5 [...]
ha chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 e 269 comma 3 c.p.c., di essere CP_5
autorizzata a chiamare in causa il terzo . Controparte_7
In data 20 luglio 2023, si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente 1) il Controparte_7
difetto di legittimazione passiva, essendo la stessa mera cessionaria del credito e non dell'intero contratto, non potendo quindi contraddire in ordine alle contestazioni svolte dall'opponente sugli asseriti vizi genetici di cui sarebbe affetto il contratto di finanziamento;
2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, 3)
l'infondatezza delle domanda di nullità del contratto di finanziamento per disconoscimento della pagina 4 di 13 scrittura privata con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. di parte opponente;
4) in ultimo, l'infondatezza della domanda di usura.
Con ordinanza del 12/09/2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, assegnando a parte opposta il termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28.
Esperita, infruttuosamente, la procedura di mediazione, all'udienza del 5 marzo 2024, il Giudice, preso atto dell'avveramento della superiore condizione di procedibilità, ha concesso alle parti, con decorrenza dal 12/03/2024 (giorno incluso), i termini perentori per le memorie di cui all'art. 183, comma VI nn. 1),
2) e 3) c.p.c, in seguito depositate dalle parti in giudizio, ad eccezione dell'attore-opponente, nonostante dallo stesso specificatamente richieste.
In seno alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. il difensore della terza chiamata in causa, Controparte_5
ha rappresentato che la stessa era stata posta in liquidazione, depositando a tal fine la relativa visura storica camerale unitamente alla procura conferitale dal liquidatore- legale rapp.te p.t. avv. Alessandro
Sacchi.
Con ordinanza del 13/12/2024, resa all'esito dell'udienza del 26/11/2024, il Giudice, ritenuto che “alla luce del complessivo impianto assertivo posto, da tutte le parti in causa, a fondamento delle rispettive posizioni processuali, nonché del contegno processuale tenuto dall'opponente e, infine, dalle stesse emergenze documentali (in particolare, si fa riferimento al mero raffronto della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento con quella apposta sulla procura alle liti da parte dell'opponente), ogni ulteriore approfondimento istruttorio appare superfluo e, pertanto, irrilevante, ai fini della decisione della causa la quale, matura per la decisione, merita di essere avviata al suo epilogo giudiziario”, ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, a precisare le conclusioni e a discutere la causa, fissando, all'uopo, l'udienza del giorno 3 giugno 2025 con termine, sino alla predetta data, per il deposito telematico delle note contenenti le istanze e conclusioni.
Nel rispetto del predetto termine, le parti, ad eccezione della hanno depositato le Controparte_5
relative note, insistendo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 13 Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini della decisione è necessario analizzare preliminarmente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dalla società cessionaria del credito ( ) che dalla cedente Controparte_7
( già . Controparte_5 Controparte_6
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” ( cfr. Cassazione n.
575 del 17 gennaio 2001, principio ribadito in successive pronunce, tra cui la Cass. civ., sez. V, ord. 20 aprile 2018, n. 9842).
Ne consegue che entrambe le parti sono legittimamente convenute: la cessionaria per la titolarità del credito;
la cedente per le doglianze inerenti alla validità e la genesi del contratto.
Ulteriore questione preliminare attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata in causa (già a parere della quale “Si eccepisce la prescrizione Controparte_5 Controparte_6
di ogni diritto inerente il contratto oggetto del presente giudizio per inutile decorso del termine decennale dalla sua stipula avvenuta nel 2009.”
L'eccezione è infondata.
Giova sul punto preliminarmente osservare che l'odierno opponente, nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di cessione del quinto e inoltre ha eccepito possibili profili di usurarietà.
Orbene, quanto a quest'ultima eccezione, si osserva che la relativa nullità ha natura assoluta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ed è imprescrittibile. Tale vizio, dunque, può essere fatto valere in ogni tempo, anche soltanto in via difensiva e anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. III,
30 ottobre 2020, n. 23934; Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2020, n. 8816).
Quanto invece, alla dedotta mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del mutuatario, rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB e degli artt. 1325 e 1350 c.c., esso, laddove sussistente, comporta una nullità
pagina 6 di 13 formale insanabile, rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2023, n. 33879).
Più in generale, l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla (già Controparte_5 [...]
è erronea anche in relazione all'individuazione del dies a quo, rilevante ai fini del Controparte_6
computo termine prescrizionale.
La terza chiamata in causa assume che la decorrenza vada fatta risalire alla data di stipula del contratto
(2009), senza considerare che – ove mai rilevasse una prescrizione in relazione a eventuali diritti restitutori – la giurisprudenza è univoca nell'affermare che il termine decorre dalla data dei singoli pagamenti indebitamente effettuati (Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2022, n. 9812; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2023, n. 5630).
Pertanto, l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione, sollevata da (già Controparte_5 [...]
va integralmente rigettata. Controparte_6
Nel merito, con riferimento alle eccezioni sollevate da parte opponente, al fine di valutarne la fondatezza, giova premettere che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che sull'opposta grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, spettando invece all'opponente, convenuto in senso pagina 7 di 13 sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Orbene, secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte Cassazione civile sez. III,
28/03/2022, n. 9866 " In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato)”.
Nel caso che ci occupa, l'opposta, al fine di provare la titolarità del proprio diritto di surroga e di credito ha prodotto:
1) il contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento n. 434948RTA stipulato dall'opponente in data 09.03.2009 con che ha in seguito ceduto il proprio Controparte_6 credito a , che prevedeva l'erogazione, in favore dell'opponente dell'importo di Controparte_7
€ 20.880,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di € 174,00 ciascuna, a mezzo cessione del quinto dello stipendio ( all. 2 fascicolo monitorio).
Nel corpo del predetto contratto si prevede al punto 3) di pag 1 che “L'interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte determina la surroga dell'assicuratore per quanto risarcito al creditore in dipendenza del prestito nei diritti verso il mutuatario” e ancora all'art. 7) pag. 2 del predetto contratto le parti convengono che “una compagnia di assicurazione si sostituirà al mutuante in tutti i suoi diritti e privilegi verso il mutuatario non escluso quello di cui all'articolo sei del presente atto per le somme che dovesse eventualmente pagare in ragione dell'operatività della garanzia rischi di impiego” ;
2) la polizza per perdite pecuniarie n. 800864483 stipulata in data 26.03.2009 tra Controparte_4
(ora odierna opposta) e la società ( all. 3
[...] Controparte_3 Controparte_6
fascicolo monitorio) che compare come contraente e beneficiaria del contratto di assicurazione;
pagina 8 di 13 3) l'atto di quietanza e contestuale surroga, in cui la dichiara di aver ricevuto Controparte_7 dall'opposta quale assicuratrice del rischio impiego (Polizza n. Controparte_3
800864483- n. sin. 86/595/2014/2022), la somma di € 8.897,64, a seguito della risoluzione in data
30.09.2014 da parte del sig. , odierno opponente, del rapporto di lavoro. Parte_1
Alla luce della predetta documentazione non vi può essere dubbio che l'eventuale pagamento da parte della compagnia assicurativa avrebbe comportato la surroga dell'assicurazione in tutti i diritti vantati dalla società mutuante, atteso che l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro non estingue il debito e dunque in caso di mancato pagamento del residuo importo dovuto, come nel caso di che ci occupa, e di pagamento del sinistro da parte della compagnia assicurativa quest'ultima può surrogarsi in tutti i diritti spettanti al mutuante.
Nel caso che ci occupa, parte opponente ha eccepito come fatto estintivo del diritto dell'opposta ad agire per il recupero del credito la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, disconoscendo la firma apposta sul contratto di finanziamento, unitamente alla mancata percezione delle somme.
Orbene, il predetto disconoscimento, seppur formalmente valido, non è tuttavia sufficiente a far venir meno l'efficacia probatoria del contratto.
Invero, secondo la Suprema Corte Cass. civ. Cassazione civile sez. II, 01/03/2002, n.3009 “Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.”.
La Corte ha dunque affermato che il giudice può e deve utilizzare tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità, potendo la domanda di verificazione essere decisa alla stregua della documentazione in atti.
Nel caso di specie, la firma apposta sul contratto n. 434948RTA stipulato dall'opponente in data
09.03.2009 con è perfettamente sovrapponibile a quella rinvenibile sulla Controparte_6
procura conferita in giudizio, nonché su ulteriori documenti, non disconosciuti, allegati alla comparsa di costituzione e risposta della cedente (già quali la Controparte_5 Controparte_6
pagina 9 di 13 dichiarazione relativa al trattamento di fine rapporto accantonato (all. 5 comparsa di costituzione e risposta); la dichiarazione sottoscritta del alla Compagnia assicuratrice in ordine alla Parte_1
sussistenza del suo stato di salute idoneo ad assicurare il pagamento del prestito (all. 6 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione del conto di liquidazione del prestito (all. 7 comparsa di costituzione e risposta); la sottoscrizione della Circolare Ministeriale n. 476 del 22.12.2008 contenente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali ai fini dell'usura (all. 8 comparsa di costituzione e risposta) e infine la sottoscrizione delle norme principali in tema di trasparenza (all. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, dal confronto diretto tra la firma disconosciuta e altre firme apposte sulla predetta documentazione, si evidenziano evidenti tratti grafici compatibili, che depongono a favore dell'autenticità della sottoscrizione del contratto n. 434948RTA, e ciò anche in assenza di consulenza tecnica, attesa la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentono al giudice di ritenere provata l'autenticità.
A tal riguardo, si rammenta che il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere obbligato a disporre consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti, per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare (cfr. Cassazione civile , sez. III, 19 maggio
2008, n. 12695; Cass. 11.8.1982, n. 4526).
A favore dell'autenticità della sottoscrizione da parte dell'opponente del contratto n. 434948RTA depongono anche ulteriori circostanze ed elementi di carattere presuntivo, quali l'assenza di contestazione avverso le rate mensili trattenute in busta paga, senza alcuna contestazione per quasi cinque anni;
a ciò si aggiunga che nessuna obiezione è stata sollevata dall'opponente avverso la corrispondenza intercorsa con l'opposta con riferimento al finanziamento, elementi quest'ultimi che complessivamente considerati costituiscono comportamento concludente di riconoscimento del rapporto e ciò anche in considerazione dell'assenza di altre prove idonee a sovvertire tale quadro.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di mancata corresponsione della somma mutuata essendo documentata agli atti di causa l'avvenuta erogazione della stessa, corrisposta a mezzo assegno circolare n. 5910314691-08 di importo pari ad € 11.426.45 intestato al (cfr. all. 13 comparsa della Parte_1 [...]
già . CP_5 Controparte_6
pagina 10 di 13 Orbene, l'erogazione dell'importo di cui al suddetto finanziamento mediante assegno circolare unitamente alla sottoscrizione di ulteriori documenti non disconosciuti, allegati alla comparsa di costituzione e risposta della cedente (già e sopra indicati, se Controparte_5 Controparte_6 congiuntamente valutati sono idonei a comprovare l'erogazione della somma.
Con ulteriore motivo di censura, parte opponente ha eccepito che “I finanziamenti ottenuti con le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione prima del 01 gennaio 2010 (il contratto è dell'anno
2009), in molti casi, sono usurari in quanto nel calcolo del tasso usura, al contrario di quanto ritenuto dalle finanziarie, deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 che disciplina la cessione del quinto dello stipendio.”
L'eccezione di usura sollevata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata.
Invero, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta alla parte che deduce la nullità per usura contrattuale l'onere di allegare e provare, ex art. 2697 c.c., tutti gli elementi utili a dimostrare il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, comprensivo di interessi, spese e costi accessori, ove imposti per l'ottenimento del credito.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a formulare una generica doglianza circa la presunta usurarietà del contratto di cessione del quinto, senza tuttavia fornire alcuna prova concreta o specifica allegazione circa il valore del TAEG/TEG effettivamente applicato, né indicare il tasso soglia usura da confrontare con gli oneri contrattuali.
Non è stata dunque articolata una compiuta ricostruzione dei costi accessori, tale da consentire la verifica della fondatezza della censura non essendo sufficiente la mera allegazione dell'usurarietà a giustificare un accertamento giudiziale, se non accompagnata da idonei elementi probatori o almeno da una base documentale che consenta al giudice di attivare i poteri istruttori officiosi.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in maniera precisa e non equivoca” (tra le tante, Trib. Napoli Nord, 04/03/2019, n. 619) e ancora le SS.UU. della
Cassazione, n. 19597 del 18/9/2020, hanno affermato che il finanziato è tenuto a precisare il tipo contrattuale, la clausola oggetto di contestazione, il tasso applicato e il tasso soglia di riferimento.
Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di usura non è dettagliatamente circostanziata già sul piano delle allegazioni, ancor prima che sul piano probatorio.
pagina 11 di 13 Invero, l'opponente non allega quale sarebbe il tasso soglia di riferimento, quale il tasso applicato dalla banca, quale lo sforamento percentuale, in quali trimestri e per quali importi, invocando, sul punto, una consulenza tecnica inammissibile in quanto esplorativa.
A fronte della superiore carenza probatorio/allegazionale, l'eccezione di usura deve dunque essere rigettata.
Deve infine essere rigettata la domanda proposta dalla società , volta a ottenere la Controparte_7 condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, la norma ha natura sanzionatoria e presuppone, secondo consolidata giurisprudenza, la dimostrazione di un comportamento processuale connotato da dolo o colpa grave (Cass. civ., sez. III, n.
24971/2019; Cass. civ., sez. VI, n. 10289/2018).
Nel caso di specie, pur essendo l'opposizione infondata, le difese articolate dall'opponente - relative alla validità del contratto sottostante e alla presunta usurarietà delle condizioni - rientrano nella fisiologica dialettica processuale.
Va inoltre ricordato che, secondo Cass. civ., sez. VI, ord. n. 29812/2019, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può trovare applicazione anche in assenza di dolo o colpa grave, qualora emerga un abuso oggettivo del processo. Tale abuso, tuttavia, deve risultare evidente ed estrinsecarsi in un uso distorto dello strumento processuale, non rinvenibile nel caso in esame, pertanto, la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere rigettata.
In ragione del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate in base al d.m. n. 55/2014 applicati i parametri minimi dello scaglione di riferimento e dimezzamento sia della fase istruttoria, che non ha richiesto un'istruttoria complessa essendosi le parti limitate alla mera produzione documentale, sia della fase decisionale, limitata al deposito di note trattazione scritta in forza del procedimento semplificato ex art 281 sexies cpc.
Va, inoltre, riconosciuto il diritto al rimborso integrale delle spese processuali dei terzi chiamati in causa, da porsi a carico dell'opponente.
In particolare, nonostante le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla cedente e dalla cessionaria siano state rigettate, le stesse hanno dovuto sostenere difese in giudizio per contrastare le eccezioni e domande formulate dall'opponente risultate infondate nel merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. N. 487/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Enna n. 40/2021 del 28/01/2021 emesso all'esito del procedimento monitorio n. 1/2021 RG, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
CONDANNA alla rifusione, in favore di HDI ASSICURAZIONI S.P.A., delle Parte_1
spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in € 1.773,00 (€ 438,00 fase di studio, € 370,00 fase introduttiva, € 560,00 fase istruttoria ed € 405,00 fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in € 1.773,00 (€ 438,00
[...] fase di studio, € 370,00 fase introduttiva, € 560,00 fase istruttoria ed € 405,00 fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_7
spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in € 1.773,00 (€ 438,00 fase di studio, € 370,00 fase introduttiva, € 560,00 fase istruttoria ed € 405,00 fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
RIGETTA la domanda proposta dalla società , volta a ottenere la condanna Controparte_7 dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Enna, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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