Art. 2.
Il limite di somma contenuto nell' articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato.
Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando cio' che da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000.
Il limite di somma contenuto nell' articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato.
Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando cio' che da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000.