Articolo 2 della Legge 22 novembre 1954, n. 1109
Articolo 1
Versione
19 dicembre 1954
Art. 2.
Alla spesa occorrente di lire 15.000.000 sara' provveduto mediante riduzione per un uguale importo del fondo iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 dicembre 1954