Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/06/2025, n. 11276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11276 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04584/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4584 del 2021, proposto da
NU CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LL NA Gaudino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, Registro Decreti.R.0000050. 03-03-2021, di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, in particolare, nella parte in cui include, all'allegato B, tra i titoli di servizio validi per l'ammissione alla predetta procedura, lo svolgimento di “Altro servizio” prestato nelle scuole statali, scuola dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuola primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali” e nelle scuole non statali, scuole dell'infanzia non statali autorizzate, scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, scuola non statali paritarie, ed esclude, invece, dalla valutazione dei titoli, il servizio prestato presso le università non statali (telematiche);
2) della nota avente a oggetto: “Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 20221-23”, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio V Personale – ATA;
3) se e nella misura in cui occorra, del Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in parte qua;
4) di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso, conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, nella parte in cui – nell’ambito della disciplina relativa all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023 – non prevede l’attribuzione di alcun punteggio per il servizio lavorativo prestato presso università telematiche non statali, tra cui l’Università Telematica “Pegaso”.
2. La ricorrente riferisce di aver prestato servizio, con contratto di lavoro subordinato, per circa nove anni presso la suddetta università, in qualità di operatore informatico e centralinista, e lamenta che tale servizio, pur essendo stato reso in un ambito riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e sottoposto al controllo del Ministero dell’Università, non sia stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria, a differenza di quanto avviene per analoghe esperienze maturate in scuole statali e paritarie.
3. Secondo la prospettazione della ricorrente, detta esclusione configurerebbe una disparità di trattamento irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., atteso che le mansioni svolte sarebbero sostanzialmente equiparabili a quelle riconosciute dal decreto ministeriale come meritevoli di punteggio.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile senza svolgere difese.
5. All’udienza del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
7. Occorre premettere che la determinazione dei titoli valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, la quale, nell’esercizio del proprio potere regolamentare, è tenuta a rispettare principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con le finalità della selezione pubblica.
8. In tale contesto, la scelta di valorizzare il servizio prestato in istituzioni scolastiche (statali o paritarie), in quanto direttamente funzionale all’ambito lavorativo di riferimento del personale ATA, non appare irragionevole. La previsione di un trattamento differenziato per il servizio reso in ambito universitario – pur se telematico e legalmente riconosciuto – trova infatti giustificazione nella distinta natura ordinamentale dell’istruzione superiore rispetto al comparto scolastico.
9. L’Università Telematica “Pegaso”, pur legittimamente autorizzata e operante nel sistema universitario nazionale, svolge attività che rispondono a logiche istituzionali, organizzative e didattiche proprie dell’istruzione superiore, differenziate per obiettivi e contesto applicativo rispetto a quelle riconducibili alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo.
10. Inoltre, giova rilevare che lo stesso decreto impugnato non contempla il riconoscimento di punteggio nemmeno per il servizio prestato presso università statali, circostanza che rafforza la coerenza sistematica della scelta regolativa e esclude qualsivoglia profilo di discriminazione tra lavoratori del medesimo ambito.
11. È costante, peraltro, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non può imporsi all’Amministrazione un automatico riconoscimento di servizi prestati in ambiti diversi da quelli espressamente contemplati dalla normativa di settore, in assenza di una evidente assimilabilità funzionale e normativa. Né può invocarsi un principio di equiparazione generalizzata tra il pubblico impiego e il lavoro privato, attesa la differente natura delle procedure di reclutamento e dei rapporti sottesi.
12. Alla luce di tali considerazioni, non si ravvisano vizi di legittimità né profili di illogicità o irragionevolezza nella scelta dell’Amministrazione di non attribuire rilievo, ai fini della valutazione del servizio ATA, al servizio svolto presso università telematiche non statali.
13. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
14. Tuttavia, in considerazione della novità della questione trattata e del mancato svolgimento di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione resistente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO