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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11618/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANNA MARIA BIGON (CF: , la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._1
PEC indicato in atti
ATTORE
e
(CF: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MARIO CALIENDO (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società
[...]
(d'ora in poi, anche solo: ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 il sig. per sentire accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1 accertare e dichiarare, in via preliminare, i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, quantificati in complessivi € 100.139,13 (di cui € 90.139,13 per danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno morale) o in quella diversa cifra maggiore o minore che sarà riconosciuta anche in via equitativa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e liquidare in € 6.941,00, o in quella diversa cifra maggiore o minore di giustizia, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, le spese sostenute dalla società attrice per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5151/20 R.G. GIP del Tribunale di Napoli e n. 3012/2021 R.G. DIB dell'intestato Tribunale di Napoli Nord;
il tutto, comunque, entro il limite di valore di € 260.000,00
2. In punto di premessa, parte attrice rileva che: a) la società e la società Pt_1
(d'ora in poi, anche solo: , nel giugno Controparte_2 CP_2 del 2018, stipulavano un contratto di fornitura di merce;
b) in base a tale contratto la si impegnava a fornire alla tutto il materiale necessario per la CP_2 Pt_1 realizzazione di un capannone industriale in LAGOS (Nigeria), destinato all'utilizzo finale da parte della COCA COLA COMPANY;
c) il corrispettivo di tale fornitura veniva pattuito in euro 152.546,23; d) tale somma doveva essere corrisposta dalla in Pt_1 due tranches: c1) il primo versamento, di euro 62.407,10 prima dell'inizio della produzione del materiale in questione;
c2) il secondo versamento, di euro 90319,13, prima della spedizione della merce;
d) il primo di tali pagamenti avveniva regolarmente;
e) una volta che la merce era disponibile per la spedizione la Pt_1 effettuava anche il pagamento del saldo e, su richiesta della che CP_2 aveva riscontrato il ritardo dello stesso, trasmetteva a quest'ultima copia dell'ordine di pagamento fornitole dalla Banca Guaranty Trust Bank PLC;
f) tale ordine di pagamento era ripetuto in effetti due volte dalla posto che il primo ordine di Pt_1 pagamento era stato rifiutato dalla banca per mancata corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e l'IBAN; g) a fronte di questo rifiuto il sig.
[...]
(per la richiedeva al sig. (referente della Pt_2 Pt_1 Parte_3 CP_2 in Nigeria) di comunicargli con precisione i dati per effettuare il pagamento;
[...]
h) in data 4.10.2018 il sig. contattava la e riceveva in pari Pt_3 CP_2 data una comunicazione “apparentemente a firma del suo socio legale rappresentante sig. contenente i dati per effettuare il pagamento;
i) la Pt_4 suddetta comunicazione “non è mai stata inviata dal sig. ; l) i dati per il Pt_4 pagamento (che indicavano come beneficiaria la società con sede in Pt_5
CASAPESENNA) venivano utilizzati dal sig. per procedere al pagamento Pt_6
a mezzo bonifico in data 4-5.10.2018, ma tale pagamento avveniva a favore “di un soggetto diverso dalla (…) e poi rivelatosi un soggetto dietro cui, in Parte_7 realtà, si celava l'odierno convenuto, evidentemente impossessatosi della identità informatica di quest'ultima”; m) ricevuta la documentazione relativa al secondo pagamento i referenti della verificavano la non corrispondenza dei CP_2 dati relativi al primo bonifico e quelli relativi al secondo bonifico e dunque chiedevano immediatamente spiegazione di questa circostanza al sig. ; n) Pt_6 quest'ultimo riferiva di aver ricevuto i dati indicati proprio da un referente della o) pertanto, i sig.ri e CP_2 Pt_4 Parte_8
(referenti della si rendevano conto del fatto che le comunicazioni CP_2 ricevute dal sig. non erano agli stessi riferibili (né erano riferibili ad alcun Pt_6 altro addetto della e pertanto sporgevano denuncia-querela CP_2 dell'accaduto; p) all'esito delle investigazioni veniva aperto un procedimento penale nei confronti del sig. per il reato di intercettazione Controparte_1 fraudolenta di comunicazioni informatiche e per quello di truffa;
q) all'esito dell'udienza preliminare del 16.7.2021 (alla quale la si costituiva parte civile) il Pt_1
GUP Trib. Napoli disponeva il rinvio a giudizio del sig. ; r) Controparte_1 all'esito dell'udienza dibattimentale, all'imputato veniva comminata ex art. 444 c.p.p. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione (oltre ad una pena pecuniaria).
3. In punto di diritto, parte attrice chiede al convenuto il risarcimento del danno, pari ad euro 90.139,13 (importo del bonifico effettuato in favore di un soggetto diverso da quello legittimato a ricevere il pagamento) oltre al danno non patrimoniale, stimato in euro 10.000,00, nonché la condanna al pagamento (previa loro liquidazione) delle spese sostenute dall'attrice per la costituzione di parte civile.
4. Si è costituito il sig. che ha contraddetto a tutto Controparte_1
l'avverso dedotto;
in specie, ha preliminarmente eccepito la violazione dell'art, 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando che la sentenza di patteggiamento non può vincolare il giudice civile in un giudizio risarcitorio né determinare l'inversione dell'onere della prova.
5. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI: a) rigettava le richieste di prova testimoniale di parte attrice, in quanto relative a profili già provati in via documentale o non contestati;
b) disponeva ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 24207/2019; successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2025; in tale circostanza, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità; la causa veniva trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti si riportavano ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e ribadivano le rispettive domande e/o eccezioni.
6. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
7. In primo luogo, va disattesa la preliminare eccezione del convenuto in quanto non si verte in alcuna delle materie contemplate dalla richiamata disposizione.
8. Secondariamente, si deve osservare che, se è vero, come rileva il convenuto, che le statuizioni rese a seguito del c.d. patteggiamento non hanno efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile (teso in questo caso ad ottenere il risarcimento del danno), è pur vero che, secondo la più recente giurisprudenza, tale sentenza può
“può costituire un elemento di prova per il giudice di merito investito di un successivo giudizio di responsabilità civile” (Cass. 27.6.2024, n. 17807).
9. Dagli elementi documentali offerti da parte attrice a fondamento della domanda
– le cui risultanze non sono mai state specificamente contestate dal convenuto – emerge che, effettivamente, il pagamento di euro 90.139,13 da parte della odierna attrice avvenne verso delle coordinate bancarie diverse da quelle del “reale” destinatario del pagamento stesso e viceversa riferibili alla società di cui Pt_5 il era (come risulta provato in via documentale) amministratore unico;
CP_1 inoltre, a seguito della acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 24207/2019, è emerso che: 1) in sede di SIT, l'odierno convenuto ha dichiarato di essere l'unico utilizzatore del conto verso cui il bonifico fu effettuato;
2) che l'accredito sul conto della somma di euro 90.000,00 (e non di euro 90.139,13) fu fatto da altra società per l'acquisto di macchinari, per i quali però, come emerge dalle dichiarazioni rese nella stessa sede, non furono mai consegnati nel mentre il riferiva CP_1 di non essere in grado di fornire ulteriori indicazioni relativamente all'identità ed ai recapiti della persona che lo contattò per tale compravendita (elementi, questi ultimi, che vanno a suffragare, unitamente alle risultanze documentali raccolte nello stesso procedimento relative ai movimenti bancari, che tale operazione di compravendita, o quanto meno il pagamento del prezzo relativo alla stessa, peraltro di rilevante importo, non ebbe mai luogo). 10. Nel procedimento di indagine in sostanza è emerso: a) che il CP_1 era colui che aveva accesso al conto della;
b) che le giustificazioni Pt_5 addotte a sostegno dei movimenti registrati in entrata sono sconfessate dalle risultanze documentali e la giustificazione alternativa fornita si mostra non provata e, comunque, per quanto detto, poco credibile.
11. Tali elementi sono ulteriormente avvalorati dal tenore della sentenza di patteggiamento (valevole, insieme ad altri, come elemento di prova nel presente giudizio) laddove emerge l'evidenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati perpetrati, specie quanto al reato di truffa (per il quale fu contestata anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità), ai danni dell'odierna attrice.
12. Il riferito materiale probatorio acquista rilievo nella presente sede per affermare la sussistenza della responsabilità civile del convenuto rispetto alla somma di euro 90.139,13, sussistendo – anche ai fini che qui interessano – la condotta decettiva (fatto illecito), il danno patrimoniale (come risultante anche dal campo di imputazione) e il nesso tra l'uno e l'altro.
13. Conseguentemente, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 90.139,13.
Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento (4.10.2018), e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
14. Non può essere accolta la domanda relativa al danno non patrimoniale asseritamente subito, siccome l'allegazione di parte attrice, sotto questo profilo, si mostra del tutto carente.
15. Non può inoltre trovare accoglimento la domanda relativa alla liquidazione delle spese per la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale in quanto tale attività, secondo quanto previsto (con specifico riferimento al c.d. patteggiamento), dall'art. 444, comma 2, c.p.p., è riservata al Giudice penale;
d'altro canto, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione di quest'ultima sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena” (Cass. pen. 5.9.2024, n. 13915); ebbene, la circostanza che nel caso specifico il Giudice del patteggiamento si sia limitato a
“condannare” senza contestualmente liquidare l'importo dovuto (che di per sé considerata avvalora comunque l'assunto circa la competenza esclusiva di tale Giudice in merito a tale profilo) dovrà trovare rimedio nell'ambito degli strumenti attivabili alla stregua del codice di procedura penale (ad esempio in sede di incidente di esecuzione).
16. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Quanto alla relativa determinazione, va preliminarmente dato atto dell'orientamento secondo cui “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 27.7.2023, n. 22762).
Ebbene, pur avendo il difensore correttamente individuato lo scaglione di riferimento, deve ritenersi che, dato il carattere documentale della causa e la non complessità degli accertamenti compiuti, sull'importo così determinato possa essere applicata la riduzione del 40% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014.
In definitiva, le spese sono liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11618/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto CONDANNA il sig. al pagamento in favore Controparte_1 della controparte a titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di euro 90.139,13, oltre interessi e rivalutazione determinati come in parte motiva;
B) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore della controparte, spese liquidate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ANNA MARIA BIGON per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, l'11.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11618/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANNA MARIA BIGON (CF: , la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._1
PEC indicato in atti
ATTORE
e
(CF: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MARIO CALIENDO (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società
[...]
(d'ora in poi, anche solo: ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 il sig. per sentire accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1 accertare e dichiarare, in via preliminare, i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, quantificati in complessivi € 100.139,13 (di cui € 90.139,13 per danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno morale) o in quella diversa cifra maggiore o minore che sarà riconosciuta anche in via equitativa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e liquidare in € 6.941,00, o in quella diversa cifra maggiore o minore di giustizia, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, le spese sostenute dalla società attrice per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5151/20 R.G. GIP del Tribunale di Napoli e n. 3012/2021 R.G. DIB dell'intestato Tribunale di Napoli Nord;
il tutto, comunque, entro il limite di valore di € 260.000,00
2. In punto di premessa, parte attrice rileva che: a) la società e la società Pt_1
(d'ora in poi, anche solo: , nel giugno Controparte_2 CP_2 del 2018, stipulavano un contratto di fornitura di merce;
b) in base a tale contratto la si impegnava a fornire alla tutto il materiale necessario per la CP_2 Pt_1 realizzazione di un capannone industriale in LAGOS (Nigeria), destinato all'utilizzo finale da parte della COCA COLA COMPANY;
c) il corrispettivo di tale fornitura veniva pattuito in euro 152.546,23; d) tale somma doveva essere corrisposta dalla in Pt_1 due tranches: c1) il primo versamento, di euro 62.407,10 prima dell'inizio della produzione del materiale in questione;
c2) il secondo versamento, di euro 90319,13, prima della spedizione della merce;
d) il primo di tali pagamenti avveniva regolarmente;
e) una volta che la merce era disponibile per la spedizione la Pt_1 effettuava anche il pagamento del saldo e, su richiesta della che CP_2 aveva riscontrato il ritardo dello stesso, trasmetteva a quest'ultima copia dell'ordine di pagamento fornitole dalla Banca Guaranty Trust Bank PLC;
f) tale ordine di pagamento era ripetuto in effetti due volte dalla posto che il primo ordine di Pt_1 pagamento era stato rifiutato dalla banca per mancata corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e l'IBAN; g) a fronte di questo rifiuto il sig.
[...]
(per la richiedeva al sig. (referente della Pt_2 Pt_1 Parte_3 CP_2 in Nigeria) di comunicargli con precisione i dati per effettuare il pagamento;
[...]
h) in data 4.10.2018 il sig. contattava la e riceveva in pari Pt_3 CP_2 data una comunicazione “apparentemente a firma del suo socio legale rappresentante sig. contenente i dati per effettuare il pagamento;
i) la Pt_4 suddetta comunicazione “non è mai stata inviata dal sig. ; l) i dati per il Pt_4 pagamento (che indicavano come beneficiaria la società con sede in Pt_5
CASAPESENNA) venivano utilizzati dal sig. per procedere al pagamento Pt_6
a mezzo bonifico in data 4-5.10.2018, ma tale pagamento avveniva a favore “di un soggetto diverso dalla (…) e poi rivelatosi un soggetto dietro cui, in Parte_7 realtà, si celava l'odierno convenuto, evidentemente impossessatosi della identità informatica di quest'ultima”; m) ricevuta la documentazione relativa al secondo pagamento i referenti della verificavano la non corrispondenza dei CP_2 dati relativi al primo bonifico e quelli relativi al secondo bonifico e dunque chiedevano immediatamente spiegazione di questa circostanza al sig. ; n) Pt_6 quest'ultimo riferiva di aver ricevuto i dati indicati proprio da un referente della o) pertanto, i sig.ri e CP_2 Pt_4 Parte_8
(referenti della si rendevano conto del fatto che le comunicazioni CP_2 ricevute dal sig. non erano agli stessi riferibili (né erano riferibili ad alcun Pt_6 altro addetto della e pertanto sporgevano denuncia-querela CP_2 dell'accaduto; p) all'esito delle investigazioni veniva aperto un procedimento penale nei confronti del sig. per il reato di intercettazione Controparte_1 fraudolenta di comunicazioni informatiche e per quello di truffa;
q) all'esito dell'udienza preliminare del 16.7.2021 (alla quale la si costituiva parte civile) il Pt_1
GUP Trib. Napoli disponeva il rinvio a giudizio del sig. ; r) Controparte_1 all'esito dell'udienza dibattimentale, all'imputato veniva comminata ex art. 444 c.p.p. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione (oltre ad una pena pecuniaria).
3. In punto di diritto, parte attrice chiede al convenuto il risarcimento del danno, pari ad euro 90.139,13 (importo del bonifico effettuato in favore di un soggetto diverso da quello legittimato a ricevere il pagamento) oltre al danno non patrimoniale, stimato in euro 10.000,00, nonché la condanna al pagamento (previa loro liquidazione) delle spese sostenute dall'attrice per la costituzione di parte civile.
4. Si è costituito il sig. che ha contraddetto a tutto Controparte_1
l'avverso dedotto;
in specie, ha preliminarmente eccepito la violazione dell'art, 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando che la sentenza di patteggiamento non può vincolare il giudice civile in un giudizio risarcitorio né determinare l'inversione dell'onere della prova.
5. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI: a) rigettava le richieste di prova testimoniale di parte attrice, in quanto relative a profili già provati in via documentale o non contestati;
b) disponeva ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 24207/2019; successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2025; in tale circostanza, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità; la causa veniva trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti si riportavano ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e ribadivano le rispettive domande e/o eccezioni.
6. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
7. In primo luogo, va disattesa la preliminare eccezione del convenuto in quanto non si verte in alcuna delle materie contemplate dalla richiamata disposizione.
8. Secondariamente, si deve osservare che, se è vero, come rileva il convenuto, che le statuizioni rese a seguito del c.d. patteggiamento non hanno efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile (teso in questo caso ad ottenere il risarcimento del danno), è pur vero che, secondo la più recente giurisprudenza, tale sentenza può
“può costituire un elemento di prova per il giudice di merito investito di un successivo giudizio di responsabilità civile” (Cass. 27.6.2024, n. 17807).
9. Dagli elementi documentali offerti da parte attrice a fondamento della domanda
– le cui risultanze non sono mai state specificamente contestate dal convenuto – emerge che, effettivamente, il pagamento di euro 90.139,13 da parte della odierna attrice avvenne verso delle coordinate bancarie diverse da quelle del “reale” destinatario del pagamento stesso e viceversa riferibili alla società di cui Pt_5 il era (come risulta provato in via documentale) amministratore unico;
CP_1 inoltre, a seguito della acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 24207/2019, è emerso che: 1) in sede di SIT, l'odierno convenuto ha dichiarato di essere l'unico utilizzatore del conto verso cui il bonifico fu effettuato;
2) che l'accredito sul conto della somma di euro 90.000,00 (e non di euro 90.139,13) fu fatto da altra società per l'acquisto di macchinari, per i quali però, come emerge dalle dichiarazioni rese nella stessa sede, non furono mai consegnati nel mentre il riferiva CP_1 di non essere in grado di fornire ulteriori indicazioni relativamente all'identità ed ai recapiti della persona che lo contattò per tale compravendita (elementi, questi ultimi, che vanno a suffragare, unitamente alle risultanze documentali raccolte nello stesso procedimento relative ai movimenti bancari, che tale operazione di compravendita, o quanto meno il pagamento del prezzo relativo alla stessa, peraltro di rilevante importo, non ebbe mai luogo). 10. Nel procedimento di indagine in sostanza è emerso: a) che il CP_1 era colui che aveva accesso al conto della;
b) che le giustificazioni Pt_5 addotte a sostegno dei movimenti registrati in entrata sono sconfessate dalle risultanze documentali e la giustificazione alternativa fornita si mostra non provata e, comunque, per quanto detto, poco credibile.
11. Tali elementi sono ulteriormente avvalorati dal tenore della sentenza di patteggiamento (valevole, insieme ad altri, come elemento di prova nel presente giudizio) laddove emerge l'evidenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati perpetrati, specie quanto al reato di truffa (per il quale fu contestata anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità), ai danni dell'odierna attrice.
12. Il riferito materiale probatorio acquista rilievo nella presente sede per affermare la sussistenza della responsabilità civile del convenuto rispetto alla somma di euro 90.139,13, sussistendo – anche ai fini che qui interessano – la condotta decettiva (fatto illecito), il danno patrimoniale (come risultante anche dal campo di imputazione) e il nesso tra l'uno e l'altro.
13. Conseguentemente, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 90.139,13.
Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento (4.10.2018), e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
14. Non può essere accolta la domanda relativa al danno non patrimoniale asseritamente subito, siccome l'allegazione di parte attrice, sotto questo profilo, si mostra del tutto carente.
15. Non può inoltre trovare accoglimento la domanda relativa alla liquidazione delle spese per la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale in quanto tale attività, secondo quanto previsto (con specifico riferimento al c.d. patteggiamento), dall'art. 444, comma 2, c.p.p., è riservata al Giudice penale;
d'altro canto, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione di quest'ultima sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena” (Cass. pen. 5.9.2024, n. 13915); ebbene, la circostanza che nel caso specifico il Giudice del patteggiamento si sia limitato a
“condannare” senza contestualmente liquidare l'importo dovuto (che di per sé considerata avvalora comunque l'assunto circa la competenza esclusiva di tale Giudice in merito a tale profilo) dovrà trovare rimedio nell'ambito degli strumenti attivabili alla stregua del codice di procedura penale (ad esempio in sede di incidente di esecuzione).
16. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Quanto alla relativa determinazione, va preliminarmente dato atto dell'orientamento secondo cui “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 27.7.2023, n. 22762).
Ebbene, pur avendo il difensore correttamente individuato lo scaglione di riferimento, deve ritenersi che, dato il carattere documentale della causa e la non complessità degli accertamenti compiuti, sull'importo così determinato possa essere applicata la riduzione del 40% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014.
In definitiva, le spese sono liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11618/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto CONDANNA il sig. al pagamento in favore Controparte_1 della controparte a titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di euro 90.139,13, oltre interessi e rivalutazione determinati come in parte motiva;
B) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore della controparte, spese liquidate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ANNA MARIA BIGON per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, l'11.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta