Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Michele Ruvolo Presidente
Carlo Salvatore Hamel Giudice
Carlo Maria Bucalo Giudice
Dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], con Parte_1
l'Avv. LINARES MARCELLO;
– attore –
CONTRO
nato in ERICE (TP), in [...] Controparte_1
25/01/1964, e , il giorno 07/08/1960 con l'Avv. Controparte_2
VERRO ALDO;
– convenuto –
E
nata ad Erice in [...] Controparte_3
20/12/1965;
– convenuta contumace –
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/04/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Facendo seguito alla sentenza n. 438/2024, va esaminata la domanda di divisione della comunione ereditaria in morte della madre delle parti,
, avanzata dall'attore, con domanda di assegnazione ex Controparte_4
art. 720 cpc di uno dei cespiti immobiliari in comunione.
Per come rappresentato da parte attrice e accertato anche dal CTU,
beni che costituiscono la massa da dividere, in morte di Persona_1
[.
, vanno così individuati:
BENE 1) Lotto di terreno sito sull'Isola di Levanzo, territorio del Comu-
ne di Favignana, esteso mq 19.460 catastali, distinto in Catasto Terreni
del Comune di Favignana al foglio 18 particella 11 (1/3 della Piena pro-
prietà);
BENE 2) Lotto di terreno sito in Erice, esteso 23.290 mq catastali, di-
stinto in Catasto Terreni del Comune di Erice al foglio 188 particella 88
(1/1 della Piena proprietà).
BENE 3) Lotto di terreno sito in Erice, esteso 83 mq catastali, distinto in Catasto Terreni del Comune di Erice al foglio 188 particella 93 (2/3
della proprietà). CP_5
BENE 4) Lotto di terreno sito in Erice, esteso 426 mq catastali, distinto in Catasto Terreni del Comune di Erice al foglio 188 particella 94 (2/3
della proprietà). CP_5
BENE 5) Fabbricato sito in Erice Vicolo Aeronautica n.2, distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Erice al foglio 188 particella 90, cat.
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A/7 (quota di possesso 1/1 della Piena proprietà).
BENE 6) Unità immobiliare di piano seminterrato sita in Erice Vicolo
Aeronautica n.4, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Erice al foglio 188 particella 87 sub. 1 cat. C/6 (1/1 della Piena proprietà).
BENE 7) Unità abitabile di piano terra e primo sita in Erice Vicolo Ae-
ronautica n.4, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Erice al fo-
glio 188 particella 87 sub. 2 cat. A/7 (1/1 della Piena proprietà).
Per come accertato dal CTU, dalla dichiarazione di successione in mor-
te di , risultava intestato alla de cuius un conto corren- Controparte_4
te bancario n. 10642/38 della Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Erice
(TP) Filiale 9542 con un saldo di €. 115.025,15 e un libretto di deposito risparmio ordinario MPS n. 23604 con un saldo di €. 3.974,83. Le parti però non hanno dato conto dell'esistenza attuale di somme sui rapporti bancari indicati, così da ritenersi che tali importi siano stati già previa-
mente divisi tra i germani.
Per quanto riguarda i cespiti immobiliari, sono pervenuti agli odierni proprietari , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_6
[...
• in parte per successione legittima in morte del padre Persona_2
, nato a [...] il [...], deceduto il 18/10/2011 giusta di-
[...]
chiarazione di successione n. 2084, vol. 9990 registrata in Trapani il
06/02/2012 ai nn. 3052/2535.
Si precisa che, con riferimento alla numerazione dei beni sopra ripor-
tata, venivano trasferiti:
• il Bene 1 per 1/3 alla coniuge superstite e 1/6 ciascuno ai quattro fi-
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- 3 - Sezione Civile R.G. n. 2555/2020
gli;
• i Beni 3 e 4 per 1/6 alla coniuge, già proprietaria della metà indivisa,
e per 1/12 a ciascuno dei quattro figli;
• in parte per successione legittima in morte della madre signora
[...]
, nata a [...] il [...], deceduta il 20/10/2013 Persona_3
giusta dichiarazione di successione n. 74, vol.9990, trascritta a Trapani il
24/02/2012 ai nn. 2920/2365.
Si precisa che, con riferimento alla numerazione dei beni sopra ripor-
tata, venivano trasferiti:
o il Bene 1 per 1/12 a ciascuno dei quattro figli;
o i Beni 3 e 4 per 2/12 a ciascuno dei quattro figli;
o i Beni 2, 5, 6 e 7 per 1/4 a ciascuno dei quattro figli.
Sin d'ora va detto che i convenuti costituiti si sono opposti, già in sede di comparsa di risposta, alla divisione unitaria delle due masse ereditarie in morte della madre ed in morte del padre.
Così l'esistenza di diversi titoli provenienza dei beni oggetto della mas-
sa ereditaria potrebbe essere ostativa all'accoglimento della domanda at-
torea, anche in ragione del fatto che parte attrice non risulta aver esteso la domanda di divisione anche alla massa del padre in maniera esplicita,
segnalando l'eventuale esistenza di altri cespiti rientrante in tale massa ereditaria.
Va detto però che di recente la giurisprudenza di legittimità sembra aver adottato una linea più elastica sul punto (cfr. Cassazione civile sez.
II, 11/09/2020, n.18910), per la quale “In tema di giudizio divisorio aven-
te ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divi-
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sione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifesta-
to dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento uni-
tario divisionale”.
Ma anche a voler valorizzare l'assenza di interesse dei convenuti ad opporsi alla unica divisione di masse plurime, come da progetto di divi-
sione operato dal CTU, occorre considerare che l'esperto nominato dal
Giudice ha evidenziato che sui beni da separare sussistono difformità ur-
banistiche che si traducono in corrispondenti difformità catastali rilevanti ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 52 del 1985.
In particolare, il CTU ha ravvisato:
- in merito al terreno di Erice f.188 particelle 89, 93 e 94, l'insistenza di un corpo destinato a magazzino, adiacente ad una cisterna di antica costruzione, in assenza di titolo concessorio, rappresentando la necessità
di procedere alla rimessione in pristino (circostanza ostativa alla divisione ai sensi della Cass. S.U. n. 25021/2019, non esistendo un titolo neppure astrattamente riferibile all'immobile, con conseguente applicabilità
dell'art. 40 l. 47 del 1985);
- in merito al fabbricato iscritto al NCEU di Favignana f. 188 part. 90,
è stato oggetto di rilascio di Concessione edilizia in sanatoria ai sensi del-
la L. 724/94, rilasciata in data 21/05/2015 al n.536/2015, in testa ai germani , eredi di che aveva presentato istan- Pt_1 Controparte_4
za il 03/03/1995.In occasione del sopralluogo peritale, però, è stato ri-
scontrato che, rispetto al progetto approvato sanatoria e a quanto raffigu-
rato nella planimetria catastale, al piano terra sono stati eliminati i tra-
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mezzi che delimitavano il bagno ed il disimpegno, annettendo la superficie alla cucina. Il wc è stato ricavato nell'originario riposto, che però ha un'altezza utile di 1,90 m”.
La mancata conformità dello stato di fatto dell'immobile sopra indicato alla planimetria catastale è causa di inammissibilità della domanda di di-
visione per come di seguito si argomenterà.
In punto di diritto, occorre richiamare la disposizione normativa di cui all'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52/1985 che prescrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il tra-
sferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devo-
no contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità
allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilita-
to alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari ca-
tastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobilia-
ri".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale prevista dall'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 della legge n.
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52 del 1985, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento (o dell'atto di scioglimento della comunione) (cfr. Cass., n.
18043/2020; Cass. n. 17990/2016).
A fronte del rilievo formulato dal Giudice circa l'esistenza di elementi ostativi alla divisione del compendio immobiliare, l'attore ha insistito sulla domanda di divisione universale chiedendo l'attribuzione in via solitaria di una serie di beni, mentre i convenuti costituiti si sono opposti in toto alla divisione.
Applicando tali principi al caso di specie deve pertanto affermarsi che l'accertamento di irregolarità catastali rilevanti – che incidono sulla rendi-
ta catastale dei beni da dividere- impone di ritenere carente una condi-
zione dell'azione sotto il profilo della violazione dell'art. 29 comma 1 bis della legge 52 del 1985. Risulta poi insufficiente l'incarico conferito al tecnico da parte attrice in data 20.1.2025 in assenza di riscontri sull'effettiva regolarizzazione dei cespiti.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.
civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquida-
no, come in dispositivo.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando a se- guito della sentenza n. 438/2024, emessa in data 14-18.6.2024;
Dichiara inammissibile la domanda di divisione.
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condanna parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio in favo-
re dei convenuti costituiti, liquidate, in complessivi euro 2340,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti;
spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Trapani in data 26/05/2025.
Il Giudice rel.
Carlo Salvatore Hamel
Il Presidente
Michele Ruvolo
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