Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/1975, n. 2201
CASS
Sentenza 3 giugno 1975

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La mancata specificazione delle somme attribuite rispettivamente a titolo di rimborso delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, non vizia la sentenza per il capo relativo all'Onere delle spese giudiziali, se la liquidazione stessa sia stata fatta con implicito riferimento alla nota presentata dalla parte vittoriosa. ( Conf 751/69, mass n 339058).*

L'art 331 cod proc civ collega la necessita dell'integrazione del contraddittorio all'inscindibilita della causa, cioe alla inscindibilita della controversia che, sottoposta al primo giudice, e stata da questo risolta in un modo determinato, cui si muove censura. Nell'ipotesi di appello a giudice funzionalmente incompetente, il rilievo dell'incompetenza del giudice della impugnazione non e collegato alla causa - scindibile o inscindibile che sia - che ha formato oggetto del precedente giudizio, donde l'inapplicabilita dell'art 331 cod proc civ, e l'insussistenza della nullita della sentenza del giudice di appello che abbia dichiarato la propria incompetenza senza, preventivamente disporre l'integrazione del contraddittorio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/1975, n. 2201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2201
    Data del deposito : 3 giugno 1975

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