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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Cantore Presidente dott.ssa Sandra Moselli Giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2762/2021 r.g., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ippedico;
Parte_1
- ricorrente e resistente in via riconvenzionale -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Porcelli;
Controparte_1
- resistente e ricorrente in via riconvenzionale - nonché
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- interventore ex lege -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.5.2021, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 16.7.1988, che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nati i figli , nato il [...], , nata il Per_1 Per_2
30.12.1992, e , nato il [...], deduceva di essere legalmente separato Persona_3 dalla coniuge resistente giusta decreto di omologa dei patti della separazione emesso da
1 questo Tribunale il 27.9.2016, depositato in data 12.10.2016, e che i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati, né si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Adduceva che, rispetto al tempo della separazione, fossero mutate le proprie condizioni di salute tanto che, dal mese gennaio 2017, non poteva più svolgere attività lavorativa, ragione per cui percepiva l'assegno di invalidità pari a € 851,97, costituente la sua unica fonte di reddito;
in ragione di tanto, erano divenute insostenibili le condizioni economiche della separazione.
Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con disporsi la revoca dell'assegno di Controparte_1 mantenimento a favore della moglie e dell'obbligo di trasferimento in favore della stessa della quota parte, pari al 50%, di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale a titolo gratuito, al fine della contribuzione una tantum al mantenimento del figlio minore, lasciando invariato l'obbligo e la misura relativamente all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore , con condanna, in ogni caso, di controparte al Persona_3 pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.9.2021, si costituiva in giudizio
[...]
che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, chiedeva il rigetto delle domande spiegate da parte ricorrente in ordine ai rapporti economici tra i coniugi.
All'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente vicario del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, confermava le condizioni della separazione e nominava il giudice istruttore innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Instaurata la fase dinanzi al giudice istruttore, comunicati gli atti al PM in sede (come da attestazione della Cancelleria del 17.9.2021) e depositate le memorie integrative, all'udienza del 7.12.2022, la resistente chiedeva emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n.
898/1970, e l'ammissione delle richieste istruttorie formulate.
La causa era, quindi, riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26.7.2019).
Con sentenza non definitiva n. 1938/2022 del 13.12.2022 (pubblicata il 27.12.2022) era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario. Con separata ordinanza, emessa in pari data, era disposta la prosecuzione della causa dinanzi al G.I. sulle altre questioni prospettate dalle parti.
2 La causa era istruita con produzione documentale e, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024, con provvedimento del 31.12.2024 era trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il
25.3.2025.
Motivi della decisione
Come risulta dalla narrativa che precede, con la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio è stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Nulla va più disposto in merito alle modalità di affidamento del figlio più piccolo della coppia, , divenuto maggiorenne. Le parti non disquisiscono in merito Persona_3 all'obbligo del padre di continuare a contribuire al mantenimento del ragazzo, obbligo riconosciuto anche dal ha poco più di diciannove anni, per cui, Parte_1 Persona_3 per la giovane età, non si può a lui imputare alcuna colpevole inerzia nel rendersi autonomo;
l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Il quantum del mantenimento per il ragazzo, in ragione della situazione economica del padre, percettore di una pensione di importo inferiore ai mille euro (€ 950,00 circa), va contenuto nella misura già concordata dalle parti in sede di separazione consensuale per
€ 200,00, oltre adeguamenti annuali Istat. Non è possibile accogliere la richiesta della di rideterminazione in aumento del mantenimento nella misura di € CP_1
600,00 mensili, somma non compatibile con la disponibilità economica del genitore onerato.
Va confermato a carico dei genitori l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie per il ragazzo, come da Protocollo in vigore nel Tribunale di Trani.
Non è discusso che il ragazzo conviva con la madre, per cui va confermata anche la assegnazione alla stessa della casa coniugale, invero già di proprietà esclusiva della stessa.
In adempimento degli impegni assunti con la separazione, il trasferiva la propria Parte_1 quota di proprietà della casa familiare alla . Nel presente giudizio (come, già CP_1 nel giudizio instaurato davanti al Collegio ex artt. 710 e 711 c.p.c.) il ricorrente ha domandato di revocare l'obbligo di trasferimento in favore della resistente della quota
3 parte, pari al 50%, di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale a titolo gratuito, al fine della contribuzione una tantum al mantenimento del figlio minore.
La domanda risulta sostanzialmente rinunciata, riconoscendo lo stesso ricorrente, nella comparsa conclusionale, l'inammissibilità di tale domanda, come rilevato dal Collegio con provvedimento del 16.10.2018 (pubbl. il 27.11.2018), confermato dalla Corte di Appello di Bari, in cui si legge, condivisibilmente, che “costituisce insegnamento granitico della
Suprema Corte quello a mente del quale, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. civ.
16909/15)”.
Unica questione su cui le parti hanno continuato a disquisire è il diritto della resistente al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Orbene, il vaglio del Tribunale in sede di giudizio di divorzio per valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere alla parte che lo chiede l'assegno ex art. 5 l.div. non attiene alle modifiche intervenute dopo la separazione, diversi sono, infatti, i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., da quelli per riconoscere l'assegno divorzile.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Diversa è la solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Giova infatti rammentare che la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11.7.2018, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504
4 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29
Cost, e ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Così facendo l'elemento contributivo- compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a
5 ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare.
Applicando tali principi, osserva il Collegio che, nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a riconoscere nei propri atti difensivi che era assunta di comune accordo tra i coniugi la decisione che la si sarebbe in costanza di matrimonio dedicata alla CP_1 famiglia, senza prestazione di una attività lavorativa esterna (pur avendo lavorato in precedenza presso un tomaificio). Per una scelta familiare, dunque, la resistente non aveva coltivato il proprio inserimento nel mercato del lavoro.
A seguito della separazione, dopo ventotto anni di convivenza matrimoniale, come argomentava chiaramente la Corte di Appello di Bari, nel decreto del 27.9.2019, pubblicata il 4.10.2019, “la , essendo nata il [...], è ormai una donna CP_1 di 53 anni compiuti, che, essendo priva, a quanto consta, di qualsiasi pregressa esperienza lavorativa, deve ragionevolmente presumersi ben difficilmente in grado di reperire ora un'occupazione in grado di assicurarle un reddito in proprio, tanto che all'atto della separazione consensuale, quando ella aveva compiuto da poco 50 anni, fu concordato un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 400,00 mensili”.
Ancor più alla attualità tanto deve ritenersi considerando che la resistente ha 59 anni.
Ciò posto, in funzione assistenziale e compensativa, considerando il reddito mensile da pensione del e degli esborsi per il proprio mantenimento, congruo si reputa Parte_1 stabilire l'assegno divorzile a favore della nella misura di € 100,00 oltre CP_1 adeguamenti annuali Istat.
Non può accogliersi la domanda della nell'importo richiesto di € 600,00 CP_1 mensili. Peraltro, la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28.2.2020).
6 Le spese di lite meritano integrale compensazione, visto l'esito del giudizio, con accoglimento sì della domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente, ma in importo notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto, così come in importo inferiore rispetto alla domanda della è stabilito il contributo al CP_1 mantenimento del figlio da parte del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 28.5.2021 da nei confronti di Parte_1
, nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, Controparte_1 garantito l'intervento in causa del P.M., vista la sentenza parziale n. 1938/2022, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
- revoca l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha confermato le condizioni della separazione in merito alle modalità di affidamento di , divenuto Persona_3 maggiorenne;
- conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla la somma CP_1 mensile di € 200,00 per il contributo al mantenimento , oltre Persona_3 adeguamenti annuali Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2016, come concordato in sede di separazione;
- conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio , secondo il Protocollo Persona_3 in vigore in questo Tribunale;
- conferma la assegnazione alla della casa familiare;
CP_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda ex art. 5 l.div. della e, Parte_2 per l'effetto, pone a carico del l'obbligo di versare alla resistente a titolo di Parte_1 assegno divorzile la somma mensile di € 100,00 oltre adeguamenti annuali Istat;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 13.5.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il giudice rel. Il presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Cantore Presidente dott.ssa Sandra Moselli Giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2762/2021 r.g., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ippedico;
Parte_1
- ricorrente e resistente in via riconvenzionale -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Porcelli;
Controparte_1
- resistente e ricorrente in via riconvenzionale - nonché
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- interventore ex lege -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.5.2021, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 16.7.1988, che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nati i figli , nato il [...], , nata il Per_1 Per_2
30.12.1992, e , nato il [...], deduceva di essere legalmente separato Persona_3 dalla coniuge resistente giusta decreto di omologa dei patti della separazione emesso da
1 questo Tribunale il 27.9.2016, depositato in data 12.10.2016, e che i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati, né si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Adduceva che, rispetto al tempo della separazione, fossero mutate le proprie condizioni di salute tanto che, dal mese gennaio 2017, non poteva più svolgere attività lavorativa, ragione per cui percepiva l'assegno di invalidità pari a € 851,97, costituente la sua unica fonte di reddito;
in ragione di tanto, erano divenute insostenibili le condizioni economiche della separazione.
Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con disporsi la revoca dell'assegno di Controparte_1 mantenimento a favore della moglie e dell'obbligo di trasferimento in favore della stessa della quota parte, pari al 50%, di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale a titolo gratuito, al fine della contribuzione una tantum al mantenimento del figlio minore, lasciando invariato l'obbligo e la misura relativamente all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore , con condanna, in ogni caso, di controparte al Persona_3 pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.9.2021, si costituiva in giudizio
[...]
che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, chiedeva il rigetto delle domande spiegate da parte ricorrente in ordine ai rapporti economici tra i coniugi.
All'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente vicario del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, confermava le condizioni della separazione e nominava il giudice istruttore innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Instaurata la fase dinanzi al giudice istruttore, comunicati gli atti al PM in sede (come da attestazione della Cancelleria del 17.9.2021) e depositate le memorie integrative, all'udienza del 7.12.2022, la resistente chiedeva emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n.
898/1970, e l'ammissione delle richieste istruttorie formulate.
La causa era, quindi, riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26.7.2019).
Con sentenza non definitiva n. 1938/2022 del 13.12.2022 (pubblicata il 27.12.2022) era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario. Con separata ordinanza, emessa in pari data, era disposta la prosecuzione della causa dinanzi al G.I. sulle altre questioni prospettate dalle parti.
2 La causa era istruita con produzione documentale e, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024, con provvedimento del 31.12.2024 era trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il
25.3.2025.
Motivi della decisione
Come risulta dalla narrativa che precede, con la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio è stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Nulla va più disposto in merito alle modalità di affidamento del figlio più piccolo della coppia, , divenuto maggiorenne. Le parti non disquisiscono in merito Persona_3 all'obbligo del padre di continuare a contribuire al mantenimento del ragazzo, obbligo riconosciuto anche dal ha poco più di diciannove anni, per cui, Parte_1 Persona_3 per la giovane età, non si può a lui imputare alcuna colpevole inerzia nel rendersi autonomo;
l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Il quantum del mantenimento per il ragazzo, in ragione della situazione economica del padre, percettore di una pensione di importo inferiore ai mille euro (€ 950,00 circa), va contenuto nella misura già concordata dalle parti in sede di separazione consensuale per
€ 200,00, oltre adeguamenti annuali Istat. Non è possibile accogliere la richiesta della di rideterminazione in aumento del mantenimento nella misura di € CP_1
600,00 mensili, somma non compatibile con la disponibilità economica del genitore onerato.
Va confermato a carico dei genitori l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie per il ragazzo, come da Protocollo in vigore nel Tribunale di Trani.
Non è discusso che il ragazzo conviva con la madre, per cui va confermata anche la assegnazione alla stessa della casa coniugale, invero già di proprietà esclusiva della stessa.
In adempimento degli impegni assunti con la separazione, il trasferiva la propria Parte_1 quota di proprietà della casa familiare alla . Nel presente giudizio (come, già CP_1 nel giudizio instaurato davanti al Collegio ex artt. 710 e 711 c.p.c.) il ricorrente ha domandato di revocare l'obbligo di trasferimento in favore della resistente della quota
3 parte, pari al 50%, di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale a titolo gratuito, al fine della contribuzione una tantum al mantenimento del figlio minore.
La domanda risulta sostanzialmente rinunciata, riconoscendo lo stesso ricorrente, nella comparsa conclusionale, l'inammissibilità di tale domanda, come rilevato dal Collegio con provvedimento del 16.10.2018 (pubbl. il 27.11.2018), confermato dalla Corte di Appello di Bari, in cui si legge, condivisibilmente, che “costituisce insegnamento granitico della
Suprema Corte quello a mente del quale, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. civ.
16909/15)”.
Unica questione su cui le parti hanno continuato a disquisire è il diritto della resistente al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Orbene, il vaglio del Tribunale in sede di giudizio di divorzio per valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere alla parte che lo chiede l'assegno ex art. 5 l.div. non attiene alle modifiche intervenute dopo la separazione, diversi sono, infatti, i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., da quelli per riconoscere l'assegno divorzile.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Diversa è la solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Giova infatti rammentare che la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11.7.2018, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504
4 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29
Cost, e ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Così facendo l'elemento contributivo- compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a
5 ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare.
Applicando tali principi, osserva il Collegio che, nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a riconoscere nei propri atti difensivi che era assunta di comune accordo tra i coniugi la decisione che la si sarebbe in costanza di matrimonio dedicata alla CP_1 famiglia, senza prestazione di una attività lavorativa esterna (pur avendo lavorato in precedenza presso un tomaificio). Per una scelta familiare, dunque, la resistente non aveva coltivato il proprio inserimento nel mercato del lavoro.
A seguito della separazione, dopo ventotto anni di convivenza matrimoniale, come argomentava chiaramente la Corte di Appello di Bari, nel decreto del 27.9.2019, pubblicata il 4.10.2019, “la , essendo nata il [...], è ormai una donna CP_1 di 53 anni compiuti, che, essendo priva, a quanto consta, di qualsiasi pregressa esperienza lavorativa, deve ragionevolmente presumersi ben difficilmente in grado di reperire ora un'occupazione in grado di assicurarle un reddito in proprio, tanto che all'atto della separazione consensuale, quando ella aveva compiuto da poco 50 anni, fu concordato un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 400,00 mensili”.
Ancor più alla attualità tanto deve ritenersi considerando che la resistente ha 59 anni.
Ciò posto, in funzione assistenziale e compensativa, considerando il reddito mensile da pensione del e degli esborsi per il proprio mantenimento, congruo si reputa Parte_1 stabilire l'assegno divorzile a favore della nella misura di € 100,00 oltre CP_1 adeguamenti annuali Istat.
Non può accogliersi la domanda della nell'importo richiesto di € 600,00 CP_1 mensili. Peraltro, la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28.2.2020).
6 Le spese di lite meritano integrale compensazione, visto l'esito del giudizio, con accoglimento sì della domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente, ma in importo notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto, così come in importo inferiore rispetto alla domanda della è stabilito il contributo al CP_1 mantenimento del figlio da parte del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 28.5.2021 da nei confronti di Parte_1
, nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, Controparte_1 garantito l'intervento in causa del P.M., vista la sentenza parziale n. 1938/2022, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
- revoca l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha confermato le condizioni della separazione in merito alle modalità di affidamento di , divenuto Persona_3 maggiorenne;
- conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla la somma CP_1 mensile di € 200,00 per il contributo al mantenimento , oltre Persona_3 adeguamenti annuali Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2016, come concordato in sede di separazione;
- conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio , secondo il Protocollo Persona_3 in vigore in questo Tribunale;
- conferma la assegnazione alla della casa familiare;
CP_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda ex art. 5 l.div. della e, Parte_2 per l'effetto, pone a carico del l'obbligo di versare alla resistente a titolo di Parte_1 assegno divorzile la somma mensile di € 100,00 oltre adeguamenti annuali Istat;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 13.5.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il giudice rel. Il presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
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