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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/11/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G 208 /2022 cui è riunito il giudizio n. 280/2022 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti dall' e Pt_1
dall' nei confronti della (già Parte_2 CP_1
, con ricorsi depositati rispettivamente in data 4.3.2022 e CP_2
15.3.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 15.2.2022, così
provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti, rigettando ogni residua domanda da parte dell' ; Parte_2
- compensa integralmente le spese processuali del doppio grado del giudizio tra società appellata e la predetta;
Parte_2
- condanna l' al pagamento in favore della società appellata, con Pt_1
distrazione, di due terzi delle spese processuali del doppio grado, quantificate,
per l'intero, in complessivi € 15.000,00 quanto al primo grado ed in €
24.000,00 complessivi quanto al presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
compensando tra le parti il residuo terzo.
-pone definitivamente ed interamente a carico dell le spese di CTU. Pt_1
Così deciso in Bari il 11/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti dall' e Pt_1
dall' nei confronti della (già Parte_2 CP_1
, con ricorsi depositati rispettivamente in data 4.3.2022 e CP_2
15.3.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 15.2.2022, così
provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti, rigettando ogni residua domanda da parte dell' ; Parte_2
- compensa integralmente le spese processuali del doppio grado del giudizio tra società appellata e la predetta;
Parte_2
- condanna l' al pagamento in favore della società appellata, con Pt_1
distrazione, di due terzi delle spese processuali del doppio grado, quantificate,
per l'intero, in complessivi € 15.000,00 quanto al primo grado ed in €
24.000,00 complessivi quanto al presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
compensando tra le parti il residuo terzo.
-pone definitivamente ed interamente a carico dell le spese di CTU. Pt_1
Così deciso in Bari il 11/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria AN