Art. 3.
Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e' sostituito dal seguente:
"I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica".
Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e' sostituito dal seguente:
"I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica".