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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.648/2022 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 648/2022 del R.G.A.C.
TRA
e rappresentati e difesi, in virtù di procura a Parte_1 Parte_2 margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, dall'avv. Vincenzo
Ferraioli, presso il cui studio in Torre Annunziata, via Carlo Poerio n. 11, elettivamente domiciliano
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, dall'avv. Gianluca Di Lorenzo, con studio in S. NI TE, alla Via Masseria Castello n. 5, ivi elettivamente domiciliata
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 616 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, e chiedevano decidersi la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., e , convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, esponendo che:
[...] essi opponenti erano creditori di - coniuge deceduto di Controparte_2 CP_1
– della somma di € 17.000,00, in virtù della sentenza n. 1618/2015, resa dal
[...]
Tribunale di Torre Annunziata, in forza della quale procedevano al pignoramento di beni 2
personali della odierna opposta (tre appartamenti ed un box, siti in Santa Maria La Carità, via della Visitazione n. 225). Avverso il pignoramento, proponeva opposizione
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, avendo Controparte_1 rinunciato all'eredità del de cuius giusta atto (RG 985/2019) del 31.5.2019 dinanzi al
Cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata. Con ordinanza cautelare collegiale RG
3148/2021, il medesimo Tribunale, in accoglimento del reclamo spiegato avverso il provvedimento ex art. 624 c.p.c. reso dal Giudice dell'esecuzione, sospendeva l'intrapresa espropriazione immobiliare, assegnando termine fino al 30.11.2022 per l'introduzione del giudizio di merito. Eccepivano i creditori l'inefficacia della operata rinuncia all'eredità, intervenuta ben oltre il termine di mesi tre di cui all'art. 485 c.c., con conseguente confusione dei patrimoni, dovendo così rispondere la dei debiti del proprio CP_1 marito. Nel caso di specie, infatti, parte opposta era subentrata nel possesso dei beni del defunto coniuge, non avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario, né tantomeno quest'ultimo era stato redatto nel termine prescritto dall'art. 485 c.p.c., così acquisendo la qualità di erede puro e semplice, essendo del tutto inefficace la rinuncia postuma all'eredità avvenuta, come detto, a distanza di oltre tre anni dal decesso (8.6.2016) di
, richiamando, sul punto, ampia giurisprudenza di merito e di legittimità. Controparte_2
Ferma, infatti, la chiamata all'eredità della , ai sensi dell'art. 460 c.p.c., l'unica CP_1 questione da accertare era se la stessa fosse o meno in possesso dei beni ereditari, il cui onere probatorio gravava su essi creditori, e dalla cui prova discendeva, ipso iure,
l'inefficacia della rinuncia all'eredità del 31.5.2019. Al riguardo, proprio l'azionata sentenza n. 1618/2015 del Tribunale di Torre Annunziata - che aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, intercorso tra e Controparte_2 gli odierni istanti ed avente ad oggetto un terreno agricolo sito in località Cottimo
Superiore di S. NI TE – aveva comportato che detto cespite restasse nel patrimonio del de cuis, divenendo bene ereditario, del quale la ne acquisiva il CP_1 possesso. Quest'ultima, inoltre, dopo il decesso del coniuge aveva continuato ad abitare la casa sita in S. Maria la Carità, acquisendo la piena disponibilità di tutti i beni personali del marito defunto, trovando così piena applicazione la previsione dell'art. 485 c.p.c..
Concludevano, pertanto, gli opponenti, per l'accertamento della inefficacia dell'atto di rinuncia del 31.5.2019 e l'acquisto della qualità di erede puro e semplice della
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla espropriazione CP_1 immobiliare all'origine del presente giudizio.
Si costituiva , contestando nel merito l'opposizione, della quale Controparte_1 chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del giudizio per tardività della sua introduzione, non avendo rispettato gli opponenti il termine perentorio di giorni novanta assegnato dal G.E. con l'ordinanza cautelare di poi gravata, a nulla rilevando il nuovo termine concesso dal Collegio in data 18.10.2021. Precisava l'opposta che CP_2
decedeva poco dopo l'emissione della sentenza n. 1816/2015 del Tribunale di
[...]
Torre Annunziata, non lasciando alcun bene mobile, immobile o mobile registrato di sua proprietà. Per tale motivo, non essendo nel possesso di alcun bene di proprietà del de cuius, ne restava vedova ma non certo erede, giammai essendo entrata nel possesso o nella proprietà di alcun bene appartenuto al defunto marito. I beni oggetto dell'espropriazione immobiliare intrapresa in suo danno, infatti, erano esclusi dal vincolo di comunione legale tra i coniugi, e in nessun modo erano mai entrati nella titolarità di . Controparte_2
Quanto al terreno agricolo sito in S. NI TE, era noto agli opponenti che lo stesso era già stato venduto ad altri soggetti ben prima del decesso del con conseguente CP_2 impossibilità che rientrasse nel possesso di essa opposta. Il tutto era stato ampiamente chiarito dal Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza cautelare del 6.10.2021, così concludendo per l'integrale rigetto della spiegata opposizione.
Prodotta documentazione, assegnata la causa allo scrivente in data 28.5.2025 e disattese le istanze istruttorie, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'asserita inammissibilità dell'odierno giudizio di merito, introdotto dal creditore procedente in forza del provvedimento reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 6.10/18.10.2021, avendone parte opposta eccepito la sua tardività, attesa la mancata osservanza del termine perentorio di giorni sessanta, assegnato dal
Giudice dell'esecuzione all'esito della fase cautelare di primo grado, con ordinanza del
16.5.2021. In proposito, osserva lo scrivente che quando l'istanza di sospensione sia stata rigettata dal Giudice dell'esecuzione – come nel caso di specie – ed avverso di essa il creditore abbia proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., il creditore opposto(nella fase cautelare), prima della scadenza del termine già fissato dal primo
Giudice ai sensi dell'art. 616 c.p.c., non è in grado di conoscere l'esito del giudizio di
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
reclamo e potrebbe essere indotto, a soli fini cautelativi, ad introdurre comunque la causa di merito, in parte vanificando la previsione di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c.. A parere di chi scrive, pur nel silenzio normativo ed in presenza di indirizzi interpretativi diversi, deve ritenersi corretta, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, l'attesa del “giudicato cautelare”, al cui esito entrambe le parti avranno la possibilità di compiutamente valutare la linea difensiva da adottare, tenuto presente la disposizione dell'art. 624 comma 3 c.p.c..
Nella fattispecie in esame, inoltre, la specifica istanza rivolta dal creditore procedente al collegio, ed il provvedimento dallo stesso reso in data 18.10.2021 (da considerarsi parte integrante dell'ordinanza del 6.10.2021) sembra sgombrare il campo da dubbi di sorta, avendo il Tribunale “ribaltato” la decisione cautelare di primo grado, in presenza della quale alcun interesse ad introdurre il giudizio di merito poteva essere riconosciuta in capo al creditore procedente, essendo stata rigettata la domanda cautelare di sospensiva dell'esecuzione, suscettibile di divenire definitiva in assenza di reclamo. L'eccezione di inammissibilità, pertanto, non può che essere disattesa.
Tanto premesso, e venendo all'esame del merito dell'odierna controversia, rileva lo scrivente che e , quale primo motivo oppositorio, hanno Parte_1 Parte_2 eccepito l'inefficacia della rinuncia all'eredità, per come operata dalla in data CP_1
31.5.2019, e ciò per violazione della previsione di cui all'art. 485 c.c. In particolare, secondo gli opponenti, , per effetto del decesso del coniuge, era entrata Controparte_1 nel possesso del terreno agricolo sito in S. NI TE, località Cottimo Superiore, promesso in vendita da ad essi opponenti, all'origine della sentenza n. Controparte_2
1518/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso inter partes, così acquisendo la qualità di erede a tutti gli effetti. La domanda, sul punto, è infondata. Rileva, anzitutto, questo
Giudice che “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.” (Cass. 30.8.2018 n. 21436; conf.
Cass. 30.4.2010 n. 10525). Facendo applicazione, al caso in oggetto, dei principi normativi e giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi, come detto, al rigetto della domanda proposta dagli opponenti, nulla questi ultimi avendo documentato e/o altrimenti provato circa il preteso acquisito della qualità di erede, ai sensi dell'art. 485
c.c., da parte della coniuge del de cuis Coppola. Rileva, altresì, lo scrivente che, contrariamente a quanto infondatamente eccepito dagli opponenti, e sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla difesa della opposta (cfr. doc. sub. n 5), CP_1 si evince che , in data anteriore al suo decesso e, segnatamente, in data Controparte_2
9.12.2010, con atto per notar trasferiva la proprietà del terreno in questione Persona_1
– rectius, della originaria particella n. 558 - in favore di e Parte_3 CP_3
Risulta parimenti documentata la soppressione della particella n. 558 e,
[...] unitamente alle particelle 551 e 552, la costituzione della particella 920, di poi soppressa, da cui derivavano le particelle da 921 a 927 sempre del foglio 10. Infine, venivano soppresse le particelle da 924 a 927 e costituita la particella 948, venduta con il menzionato atto per notar Risultano ugualmente vendute, in epoca antecedente al decesso di Per_1
, le particelle 922 e 923 del foglio 10, in favore di Controparte_2 Persona_2
con atto per notar del 21.7.2011. Sempre dalla documentazione versata
[...] Per_1 in atti dall'opposta, si ricava che la residua particella 550, oggetto del contratto preliminare di compravendita con i resistenti (cfr. doc. sub n. 7 allegato alla memoria Pt_1 istruttoria), non si era mai appartenuta a , né i promissari acquirenti, oggi Controparte_2 opponenti, hanno prodotto documentazione di segno contrario.
Per effetto della richiamata prova documentale, deve, dunque, escludersi che CP_1
si divenuta erede di relativamente al terreno sito in S. NI
[...] Controparte_2
TE, avendone il dismesso la proprietà in epoca anteriore al suo decesso, CP_2 restando così del tutto indimostrata l'asserita acquisizione della qualità di erede “puro e semplice” in capo alla , come preteso da parte opponente. E' appena il caso di CP_1 rilevare, inoltre, che, in ragione della dimostrata prova della altrui proprietà del terreno sito in S. NI TE, con conseguente sua esclusione dal novero dei beni ereditari, alcuna “confusione” tra il patrimonio della e quello del coniuge defunto – CP_1
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peraltro oggetto di specifico atto di rinuncia – può dirsi verificato nel caso in esame, restando così privo di giuridico fondamento il pignoramento operato sui beni personali di
, sull'erroneo presupposto dell'inefficacia, ex art. 485 c.c., dell'atto di Controparte_1 rinuncia, e dello (insussistente ed indimostrato) acquisto della qualità di erede in capo alla stessa. Inoltre, dalla relazione notarile prodotta agli atti della procedura espropriativa immobiliare RGE 144/2020, si evince che gli ulteriori beni immobili pignorati in danno della odierna resistente, ivi compresa la casa coniugale, si appartenevano in proprietà esclusiva della stessa, trattandosi di beni personali ricevuti in donazione-divisione in epoca successiva al matrimonio ed esclusi dalla comunione legale, giusta la previsione di cui all'art. 179 c.c.. Né, infine, risulta documentata in atti la proprietà dei beni mobili in essa presenti, in favore di , così da potere ipotizzare il possesso di beni Controparte_2 ereditari da parte della . La domanda, pertanto, non può che essere rigettata. CP_1
La complessità della materia trattata – come già rilevato in sede cautelare – costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di , con atto di citazione in opposizione ex art. 616 regolarmente Controparte_1 notificato, così provvede a) rigetta l'opposizione proposta;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.11.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 648/2022 del R.G.A.C.
TRA
e rappresentati e difesi, in virtù di procura a Parte_1 Parte_2 margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, dall'avv. Vincenzo
Ferraioli, presso il cui studio in Torre Annunziata, via Carlo Poerio n. 11, elettivamente domiciliano
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, dall'avv. Gianluca Di Lorenzo, con studio in S. NI TE, alla Via Masseria Castello n. 5, ivi elettivamente domiciliata
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 616 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, e chiedevano decidersi la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., e , convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, esponendo che:
[...] essi opponenti erano creditori di - coniuge deceduto di Controparte_2 CP_1
– della somma di € 17.000,00, in virtù della sentenza n. 1618/2015, resa dal
[...]
Tribunale di Torre Annunziata, in forza della quale procedevano al pignoramento di beni 2
personali della odierna opposta (tre appartamenti ed un box, siti in Santa Maria La Carità, via della Visitazione n. 225). Avverso il pignoramento, proponeva opposizione
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, avendo Controparte_1 rinunciato all'eredità del de cuius giusta atto (RG 985/2019) del 31.5.2019 dinanzi al
Cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata. Con ordinanza cautelare collegiale RG
3148/2021, il medesimo Tribunale, in accoglimento del reclamo spiegato avverso il provvedimento ex art. 624 c.p.c. reso dal Giudice dell'esecuzione, sospendeva l'intrapresa espropriazione immobiliare, assegnando termine fino al 30.11.2022 per l'introduzione del giudizio di merito. Eccepivano i creditori l'inefficacia della operata rinuncia all'eredità, intervenuta ben oltre il termine di mesi tre di cui all'art. 485 c.c., con conseguente confusione dei patrimoni, dovendo così rispondere la dei debiti del proprio CP_1 marito. Nel caso di specie, infatti, parte opposta era subentrata nel possesso dei beni del defunto coniuge, non avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario, né tantomeno quest'ultimo era stato redatto nel termine prescritto dall'art. 485 c.p.c., così acquisendo la qualità di erede puro e semplice, essendo del tutto inefficace la rinuncia postuma all'eredità avvenuta, come detto, a distanza di oltre tre anni dal decesso (8.6.2016) di
, richiamando, sul punto, ampia giurisprudenza di merito e di legittimità. Controparte_2
Ferma, infatti, la chiamata all'eredità della , ai sensi dell'art. 460 c.p.c., l'unica CP_1 questione da accertare era se la stessa fosse o meno in possesso dei beni ereditari, il cui onere probatorio gravava su essi creditori, e dalla cui prova discendeva, ipso iure,
l'inefficacia della rinuncia all'eredità del 31.5.2019. Al riguardo, proprio l'azionata sentenza n. 1618/2015 del Tribunale di Torre Annunziata - che aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, intercorso tra e Controparte_2 gli odierni istanti ed avente ad oggetto un terreno agricolo sito in località Cottimo
Superiore di S. NI TE – aveva comportato che detto cespite restasse nel patrimonio del de cuis, divenendo bene ereditario, del quale la ne acquisiva il CP_1 possesso. Quest'ultima, inoltre, dopo il decesso del coniuge aveva continuato ad abitare la casa sita in S. Maria la Carità, acquisendo la piena disponibilità di tutti i beni personali del marito defunto, trovando così piena applicazione la previsione dell'art. 485 c.p.c..
Concludevano, pertanto, gli opponenti, per l'accertamento della inefficacia dell'atto di rinuncia del 31.5.2019 e l'acquisto della qualità di erede puro e semplice della
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla espropriazione CP_1 immobiliare all'origine del presente giudizio.
Si costituiva , contestando nel merito l'opposizione, della quale Controparte_1 chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del giudizio per tardività della sua introduzione, non avendo rispettato gli opponenti il termine perentorio di giorni novanta assegnato dal G.E. con l'ordinanza cautelare di poi gravata, a nulla rilevando il nuovo termine concesso dal Collegio in data 18.10.2021. Precisava l'opposta che CP_2
decedeva poco dopo l'emissione della sentenza n. 1816/2015 del Tribunale di
[...]
Torre Annunziata, non lasciando alcun bene mobile, immobile o mobile registrato di sua proprietà. Per tale motivo, non essendo nel possesso di alcun bene di proprietà del de cuius, ne restava vedova ma non certo erede, giammai essendo entrata nel possesso o nella proprietà di alcun bene appartenuto al defunto marito. I beni oggetto dell'espropriazione immobiliare intrapresa in suo danno, infatti, erano esclusi dal vincolo di comunione legale tra i coniugi, e in nessun modo erano mai entrati nella titolarità di . Controparte_2
Quanto al terreno agricolo sito in S. NI TE, era noto agli opponenti che lo stesso era già stato venduto ad altri soggetti ben prima del decesso del con conseguente CP_2 impossibilità che rientrasse nel possesso di essa opposta. Il tutto era stato ampiamente chiarito dal Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza cautelare del 6.10.2021, così concludendo per l'integrale rigetto della spiegata opposizione.
Prodotta documentazione, assegnata la causa allo scrivente in data 28.5.2025 e disattese le istanze istruttorie, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'asserita inammissibilità dell'odierno giudizio di merito, introdotto dal creditore procedente in forza del provvedimento reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 6.10/18.10.2021, avendone parte opposta eccepito la sua tardività, attesa la mancata osservanza del termine perentorio di giorni sessanta, assegnato dal
Giudice dell'esecuzione all'esito della fase cautelare di primo grado, con ordinanza del
16.5.2021. In proposito, osserva lo scrivente che quando l'istanza di sospensione sia stata rigettata dal Giudice dell'esecuzione – come nel caso di specie – ed avverso di essa il creditore abbia proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., il creditore opposto(nella fase cautelare), prima della scadenza del termine già fissato dal primo
Giudice ai sensi dell'art. 616 c.p.c., non è in grado di conoscere l'esito del giudizio di
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
reclamo e potrebbe essere indotto, a soli fini cautelativi, ad introdurre comunque la causa di merito, in parte vanificando la previsione di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c.. A parere di chi scrive, pur nel silenzio normativo ed in presenza di indirizzi interpretativi diversi, deve ritenersi corretta, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, l'attesa del “giudicato cautelare”, al cui esito entrambe le parti avranno la possibilità di compiutamente valutare la linea difensiva da adottare, tenuto presente la disposizione dell'art. 624 comma 3 c.p.c..
Nella fattispecie in esame, inoltre, la specifica istanza rivolta dal creditore procedente al collegio, ed il provvedimento dallo stesso reso in data 18.10.2021 (da considerarsi parte integrante dell'ordinanza del 6.10.2021) sembra sgombrare il campo da dubbi di sorta, avendo il Tribunale “ribaltato” la decisione cautelare di primo grado, in presenza della quale alcun interesse ad introdurre il giudizio di merito poteva essere riconosciuta in capo al creditore procedente, essendo stata rigettata la domanda cautelare di sospensiva dell'esecuzione, suscettibile di divenire definitiva in assenza di reclamo. L'eccezione di inammissibilità, pertanto, non può che essere disattesa.
Tanto premesso, e venendo all'esame del merito dell'odierna controversia, rileva lo scrivente che e , quale primo motivo oppositorio, hanno Parte_1 Parte_2 eccepito l'inefficacia della rinuncia all'eredità, per come operata dalla in data CP_1
31.5.2019, e ciò per violazione della previsione di cui all'art. 485 c.c. In particolare, secondo gli opponenti, , per effetto del decesso del coniuge, era entrata Controparte_1 nel possesso del terreno agricolo sito in S. NI TE, località Cottimo Superiore, promesso in vendita da ad essi opponenti, all'origine della sentenza n. Controparte_2
1518/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso inter partes, così acquisendo la qualità di erede a tutti gli effetti. La domanda, sul punto, è infondata. Rileva, anzitutto, questo
Giudice che “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.” (Cass. 30.8.2018 n. 21436; conf.
Cass. 30.4.2010 n. 10525). Facendo applicazione, al caso in oggetto, dei principi normativi e giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi, come detto, al rigetto della domanda proposta dagli opponenti, nulla questi ultimi avendo documentato e/o altrimenti provato circa il preteso acquisito della qualità di erede, ai sensi dell'art. 485
c.c., da parte della coniuge del de cuis Coppola. Rileva, altresì, lo scrivente che, contrariamente a quanto infondatamente eccepito dagli opponenti, e sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla difesa della opposta (cfr. doc. sub. n 5), CP_1 si evince che , in data anteriore al suo decesso e, segnatamente, in data Controparte_2
9.12.2010, con atto per notar trasferiva la proprietà del terreno in questione Persona_1
– rectius, della originaria particella n. 558 - in favore di e Parte_3 CP_3
Risulta parimenti documentata la soppressione della particella n. 558 e,
[...] unitamente alle particelle 551 e 552, la costituzione della particella 920, di poi soppressa, da cui derivavano le particelle da 921 a 927 sempre del foglio 10. Infine, venivano soppresse le particelle da 924 a 927 e costituita la particella 948, venduta con il menzionato atto per notar Risultano ugualmente vendute, in epoca antecedente al decesso di Per_1
, le particelle 922 e 923 del foglio 10, in favore di Controparte_2 Persona_2
con atto per notar del 21.7.2011. Sempre dalla documentazione versata
[...] Per_1 in atti dall'opposta, si ricava che la residua particella 550, oggetto del contratto preliminare di compravendita con i resistenti (cfr. doc. sub n. 7 allegato alla memoria Pt_1 istruttoria), non si era mai appartenuta a , né i promissari acquirenti, oggi Controparte_2 opponenti, hanno prodotto documentazione di segno contrario.
Per effetto della richiamata prova documentale, deve, dunque, escludersi che CP_1
si divenuta erede di relativamente al terreno sito in S. NI
[...] Controparte_2
TE, avendone il dismesso la proprietà in epoca anteriore al suo decesso, CP_2 restando così del tutto indimostrata l'asserita acquisizione della qualità di erede “puro e semplice” in capo alla , come preteso da parte opponente. E' appena il caso di CP_1 rilevare, inoltre, che, in ragione della dimostrata prova della altrui proprietà del terreno sito in S. NI TE, con conseguente sua esclusione dal novero dei beni ereditari, alcuna “confusione” tra il patrimonio della e quello del coniuge defunto – CP_1
Proc. n. 648/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
peraltro oggetto di specifico atto di rinuncia – può dirsi verificato nel caso in esame, restando così privo di giuridico fondamento il pignoramento operato sui beni personali di
, sull'erroneo presupposto dell'inefficacia, ex art. 485 c.c., dell'atto di Controparte_1 rinuncia, e dello (insussistente ed indimostrato) acquisto della qualità di erede in capo alla stessa. Inoltre, dalla relazione notarile prodotta agli atti della procedura espropriativa immobiliare RGE 144/2020, si evince che gli ulteriori beni immobili pignorati in danno della odierna resistente, ivi compresa la casa coniugale, si appartenevano in proprietà esclusiva della stessa, trattandosi di beni personali ricevuti in donazione-divisione in epoca successiva al matrimonio ed esclusi dalla comunione legale, giusta la previsione di cui all'art. 179 c.c.. Né, infine, risulta documentata in atti la proprietà dei beni mobili in essa presenti, in favore di , così da potere ipotizzare il possesso di beni Controparte_2 ereditari da parte della . La domanda, pertanto, non può che essere rigettata. CP_1
La complessità della materia trattata – come già rilevato in sede cautelare – costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di , con atto di citazione in opposizione ex art. 616 regolarmente Controparte_1 notificato, così provvede a) rigetta l'opposizione proposta;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.11.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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