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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
OT. Riccardo Baudinelli -Presidente
OT. Stefano Tarantola -Consigliere
OT. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 664/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) elettivamente domiciliata presso i Parte_1 P.IVA_1
difensori in VIA MALTA 4 16121 GENOVA rappresentata e difesa dagli Avv.ti
CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO e REPETTO ALESSANDRO;
attore in impugnazione nei confronti di
1 (COD. FISC. ) - nato in Controparte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 15/04/1948 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA
XX SETTEMBRE 29/4 GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAMERA
GUGLIELMO e PARODI CHRISTIAN;
convenuto in impugnazione
CONCLUSIONI
Per l'attore in impugnazione : “Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello Parte_1
di Genova, ogni contraria istanza reietta e disattesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 829 e segg. c.p.c. accertare edichiarare la nullità del lodo impugnato emesso dall'Arbitro Ing. in data 5 luglio 2022, mai notificato Persona_1
ed in via rescindente, dichiarare la:
1) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 11, ritenuto che il lodo contiene disposizioni contraddittorie ed in particolare risulterebbe un errore di calcolo nella differenza effettuata dall'arbitro tra i preventivi rettificati dal CTU Ing. (euro Per_1
426.621,00 oltre iva) e gli acconti versati dalla OT. (euro 375.141,61). CP_1
Infatti la differenza ancora dovuta alla ammonta ad euro 51.479,39 oltre iva Pt_1
(euro 62.804,85) e non ad euro 36.096,29 oltre iva (euro 44.037,47) come invece indicato nel lodo.
2) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 11, ritenuto che il lodo contiene disposizioni contraddittorie e in palese violazione delle norme di diritto ed in particolare gli articoli nn. 1382 - 1659 - 1661 c.c. oltre ad essere in contrasto la giurisprudenza di Cassazione sul punto (Cass. Civ. n. 9152/2019 – n. 20484/2011 – n.
7242/2001). 3) Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 12, ritenuto che il lodo non ha pronunciato su una specifica domanda di parte Pt_1
e per l'effetto in riforma dello stesso, accogliere le seguenti conclusioni in via rescissoria: 2 In Via principale nel merito: a) “penale contrattuale”
In totale riforma del lodo impugnato, accertare e dichiarare che, a seguito delle notevoli ed importanti variazioni al progetto richieste dal committente OT. Controparte_1
e stante l'accettazione del termine di consegna del convertitore Asea, successivo alla data prevista per il completamento dei lavorile clausole n. 3 e 15 del contratto di appalto debbano essere dichiarate inefficaci e per l'effetto nessuna penale debba essere riconosciuta al OT;
CP_1
b) “Quantum debeatur”
A seguito delle difese e precisazioni svolte nel presente appello Voglia il Collegio e/o il Giudice Relatore:
- accertare e dichiarare che le somme ancora dovute dal OT. alla per CP_1 Pt_1
i lavori eseguiti, così come accertati e ridotti dal CTU Ing. ammontano ad Per_1
euro 62.804,85 iva inclusa e per l'effetto condannare il OT. a corrispondere CP_1
la predetta cifra a favore della restituendo inoltre quanto già indebitamente Pt_1
ricevuto dalla (euro 19.142,53) inadempimento spontaneo del lodo somme Pt_1
comunque pagate con riserva di ripetizione.
- accertare e dichiarare e quindi condannare il OT. a corrispondere alla CP_1
la somma di euro 4.680,00 così come indicata nelle osservazioni alla CTU Pt_1
depositate dallo scrivente;
In via subordinata a.1) Nella denegata ma non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenesse che le clausole n. 3 e 15 del contratto di appalto avessero mantenuto la loro efficacia, nonostante le notevoli ed importanti variazioni al progetto richieste dal committente OT.
[...]
, si chiede, in parziale riforma del lodo emesso dall'Arbitro Ing. CP_1 Per_1
di rideterminare la penale contrattuale in considerazione della consegna del
[...]
convertitore Asea avvenuta in data 27 giugno 2019 per cause non imputabili alla calcolando quindi l'eventualmente ritardo in 2 gg. (al netto della franchigia) e Pt_1
rideterminando l'eventuale penale in considerazione del fatto che non si sarebbe
3 configurato alcun danno da ritardo in quanto sull'imbarcazione Ashai altre ditte terze incaricate dal OT. stavano completando i loro interventi conclusi in data 15 CP_1
luglio 2019;
In via Istruttoria
Se ritenuto si chiede sin d'ora di rinnovare la CTU tecnica;
Con vittoria di spese sia della fase arbitrale che del presente giudizio di appello oltre accessori di legge;
”
Per il convenuto in opposizione : “Voglia la Corte Ecc.ma -ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla avverso il lodo emesso in data 5 luglio Parte_1
2022 dall'arbitro unico ing. fra tali parti. Persona_1
Vinti spese ed onorari del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lodo definitivo del 5.07.2022 il l'Arbitro IC nella controversia CP_1
contro introdotta con domanda di arbitrato del 4.12.2019 così decideva: Parte_1
4 Avverso tale decisione, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte Pt_1
, con atto notificato in data 29.06.2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Con ordinanza in data 10.02.2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
15.01.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza,
5 con ordinanza depositata il 26.02.2025 visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere
Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'IMPUGNAZIONE È INFONDATA E DEVE
ESSERE RIGETTATA.
LA CORTE OSSERVA PRELIMINARMENTE QUANTO SEGUE:
i) il giudizio arbitrale di cui è causa è stato introdotto sulla base della clausola compromissoria prevista dall'art. 17 del contratto stipulato tra CP_2
in data 23 gennaio 2019 e dunque successiva alle modifiche introdotte alle
[...]
impugnazioni di lodo dal D.l.vo 40/2006;
ii) la clausola compromissoria prevedeva che:
iii) risulta per tabulas, dal tenore letterale della clausola, che non era contemplata la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia.
Occorre pertanto ribadire che nel presente giudizio, non è proponibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, trattandosi di clausola compromissoria successiva alle modifiche introdotte dalla novella del 2006
(art. 24 del D.l.vo. 40 del 2006) (Cass. Sez. U., 09/05/2016, n. 9284, Rv. 639686 – 01).
PRIMO MOTIVO: Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 11, ritenuto che il lodo contiene disposizioni contraddittorie (in particolare specifici errori di calcolo).
6 Secondo l'attore in impugnazione il lodo sarebbe nullo contenendo errori di calcolo che avrebbero determinato una erronea quantificazione del quantum debeatur ai danni dell'appellante.
In particolare, due sono le contraddizioni di cui si duole l'appellante: in primis l'arbitro avrebbe omesso di considerare nel calcolo alcune voci già oggetto di osservazioni alla
CTU; in seconda battuta vi sarebbe una discrasia tra la motivazione ed il dispositivo nel quale sarebbe riportata una somma distinta da quella indicata in motivazione.
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
Trattasi, come si evince dalla lettura del motivo, di questione di fatto relativa al merito della controversia, risolvendosi le doglianze in critiche ai criteri utilizzati dall'arbitro per determinare le somme oggetto di condanna.
L'attore censura il provvedimento in quanto: “A pagina n. 14 del l'Ing. Per_2 Per_1
ha precisato che i lavori effettuati dalla così come quantificati nella CTU Pt_1
redatta da quest'ultimo, ammonterebbero ad euro 409.437,90. Alla luce di tale quantificazione la già nelle osservazioni alla CTU, aveva messo in evidenza Pt_1
l'erronea quantificazione dei conteggi effettuati dall'Ing. che comportavano Per_1
un errore di calcolo in relazione al totale ancora dovuto al cantiere”, dando atto pertanto, come risulta dai documenti allegati ed in particolare dalla CTU e dalle osservazioni alla stessa, del fatto che le medesime censure dedotte erano già state oggetto di considerazioni critiche alla CTU.
Lo stesso CTU, peraltro, dà atto di avere esaminato le osservazioni di parte Pt_1
e delle ragioni per le quali ritiene che le stesse non fossero completamente accoglibili.
L'arbitro IC (che è anche CTU) dà atto, inoltre, di avere rettificato un proprio errore di calcolo proprio sulla base delle predette osservazioni (cfr. Lodo pag. 15):
7 Il dedotto vizio di contraddittorietà della decisione impugnata, pertanto si risolve in una critica al merito del provvedimento come tale non proponibile per le ragioni già indicate in premessa.
Peraltro, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale: “in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n.
11 della medesima disposizione),al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021, Rv. 660406 - 01). In alcuna
8 parte dell'impugnazione l'attore in impugnazione censura la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo limitandosi a criticare il merito della decisione ritenuta contraddittoria anche in virtù dell'erronea applicazione delle norme di diritto, motivo di nullità che, come già visto, non è ammissibile nel presente giudizio, essendo instaurato il giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria che non ha previsto espressamente tale motivo di impugnazione.
Quanto alla “contraddittorietà” tra la motivazione ed il dispositivo le somme indicate dall'arbitro come dovute in motivazione (euro 411.237,90 oltre iva dovuto all'impresa, sottratto euro 375.141,61 quanto pagato da e pertanto per differenza euro CP_1
36.096,29) corrispondono a quanto indicato nel dispositivo ovvero euro 36.096,29, non trovando applicazione nel caso di specie neppure il rimedio previsto dall'art. 826 c.p.c.
(correzione del lodo per errori materiali o di calcolo).
SECONDO MOTIVO: Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 11, ritenuto che il lodo contiene disposizioni contraddittorie e in palese violazione delle norme di diritto ed in particolare gli articoli nn. 1382 - 1659 - 1661 c.c.
L'appellante censura il provvedimento laddove l'Arbitro ha ritenuto sussistente un ritardo imputabile a e disponendo l'applicazione della penale, criticando “il Pt_1
ragionamento effettuato dall'arbitro” in quanto “lacunoso e contraddittorio rispetto al ragionamento di diritto effettuato nella motivazione del lodo e nella CTU” (atto appello pag. 13).
Il motivo a parere della Corte non è accoglibile per le ragioni indicate in premessa.
Occorre infatti ribadire che nel presente giudizio, non è proponibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, trattandosi di arbitrato introdotto in relazione a clausola compromissoria successiva alle modifiche introdotte dalla novella del 2006 (art. 24 del D.l.vo. 40 del 2006) (Cass. Sez. U.,
09/05/2016, n. 9284, Rv. 639686 – 01).
9 Le censure dispiegate avverso il provvedimento in ordine all'applicabilità della penale si risolvono in censure di fatto al provvedimento ed alla ritenuta erroneità nell'applicazione di norme di diritto come peraltro indicato espressamente dallo stesso appellante (“Si chiede quindi che, stante la dedotta violazione la Corte voglia dichiarane la nullità a termini dell'art. 829 C.p.c. n 11 e comma 3 (violazione delle norme di diritto”).
TERZO MOTIVO: Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 12, ritenuto che il lodo non ha pronunciato su una specifica domanda di parte Pt_1
Per l'attore in impugnazione il lodo sarebbe nullo ex art. 829 n. 12 (omessa pronuncia) in quanto “L'Arbitro ha (…) omesso di pronunciarsi sulla richiesta della Pt_1
relativa alla previsione contrattuale del versamento del 10% delle lavorazioni affidate dalla committenza a ditte terze.
La domanda infatti è stata respinta sulla circostanza errata che le memorie di precisazione delle domande avrebbero avuto carattere perentorio e quindi la richiesta sarebbe stata tardiva”.
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
Dalla stessa lettura del motivo si evince che i) “Mostes nel procedimento arbitrale formulava la seguente domanda: “riconoscimento, come contrattualmente previsto, della percentuale del 10% dei costi di mano d'opera relativi ai lavori commissionati direttamente a terzi dal OT. ”; ii) “L'arbitro sulla stessa, ha così statuito (cfr. CP_1
pag. 15) che: “seppure detta voce sia stata presa in considerazione nella perizia depositata dal CTU, al fine di fornire ogni elemento di valutazione, la relativa domanda avanzata da per la prima volta nelle osservazioni alla bozza di relazione Parte_1
redatta da CTU è per tale motivo tardiva ed inammissibile” (impugnazione pag. 18 ed s.); iii) come dedotto dallo stesso attore l'“arbitrato e quindi il conseguente lodo sia stato svolto ritualmente e deciso secondo diritto rendendo applicabili le norme del
10 codice di procedura civile e quindi anche quelle relative ai mezzi di impugnazione del lodo a termini dell'art. 829 c.p.c.” (impugnazione pag. 7).
Nella specie dalla lettura del provvedimento impugnato e dello stesso appello emerge che l'arbitro ha esaminato la domanda, salvo ritenerla tardivamente proposta, il che esclude la sussistenza del vizio dedotto.
Il motivo censura, pertanto, una omessa pronuncia (astrattamente riconducibile al vizio di cui all'art 829 n. 12) che peraltro è insussistente.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'IMPUGNAZIONE
DEVE ESSERE RIGETTATA.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte Pt_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore
[...]
della parte , ritenendo, quanto alla misura della Controparte_1
liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
e quindi complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
11
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'impugnazione proposta da avverso il lodo pronunciato inter Parte_1
partes;
2) condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte;
Controparte_1
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 14.05.2025
Il Consigliere estensore
OT. Francesca Traverso
Il Presidente
OT. Riccardo Baudinelli
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