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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15175/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Controparte_1 studio dell'avv. GILI ANNARITA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
09/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato in data [...] a [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...] in data [...].
Con ricorso depositato il 19/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via Verolengo 193, con il mobilio ivi presente, alla IG.ra
, che vi risiederà insieme ai figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2
DISPONE che i figli e rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Questi Per_1 Per_2 ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi e congiuntamente adotteranno le decisioni relative alla loro istruzione, educazione e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dal genitore con il quale i minori si troveranno in quel momento;
DISPONE che i figli e avranno la residenza presso la madre (Torino, via Verolengo Per_1 Per_2
193);
DÀ ATTO che la IG.ra e il IG. s'impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 CP_1 contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altra alla presenza dei minori;
DÀ ATTO che i genitori s'impegnano a consentire, per i minori, il mantenimento dei rapporti con le reciproche famiglie d'origine;
DISPONE che il IG. entro il 5 di ogni mese, versi alla IG.ra € 200,00 al mese CP_1 Parte_1 (pari a € 100,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori. Il suddetto importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale automatica in base al 100% degli indici ISTAT;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
DISPONE che ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative per i figli, previamente concordate (qualora non necessitate) e in ogni caso documentate;
DISPONE per ogni questione relativa alle spese ordinarie e/o straordinarie dei figli, le parti richiamano integralmente il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
pagina 2 di 3 DISPONE che il IG. possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi da prendersi CP_1 liberamente dai genitori. In assenza di accordo, il diritto di visita del padre nei confronti dei minori sarà esercitato secondo il seguente calendario: Avv. Annarita Gili Corso Giovanni Lanza 14/A – 10131 Torino Tel+Fax 011/8130789 2 − infra-settimana: lunedì e mercoledì Email_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 21.00 con accompagnamento dalla madre. Si precisa che i minori dovranno rientrare dalla madre avendo già cenato presso il padre;
− fine settimana: ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10.30 con prelevamento presso la casa materna, fino alla domenica successiva alle ore 18.30 con accompagnamento presso la madre;
− vacanze di Natale: negli anni dispari, i minori trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre e il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre;
viceversa negli anni pari;
− vacanze di Pasqua: negli anni dispari, i minori trascorreranno le vacanze di Pasqua con il padre e negli anni pari con la madre;
− altre festività, ponti infra annuali e compleanno dei figli: verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza nel corso dello stesso anno;
− vacanze estive: due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori.
Entrambi i periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DÀ ATTO che, a partire da maggio 2024, la IG.ra si fa carico del pagamento dell'intera rata Parte_1 del mutuo gravante sull'ex casa coniugale;
DÀ ATTO che le spese condominiali ordinarie, le spese per il riscaldamento, oltre quelle per le utenze domestiche, la TARI e le spese per la manutenzione ordinaria saranno interamente a carico della IG.ra
. Le spese condominiali straordinarie e le spese per la manutenzione straordinaria del Parte_1 suddetto alloggio (queste ultime da concordare tra le parti e da documentare), invece, saranno divise tra i coniugi al 50%; N. dopo che il mutuo gravante sull'ex casa coniugale sarà stato estinto, i coniugi s'impegnano a mettere in vendita la predetta abitazione e divideranno tra di loro il ricavato, in proporzione all'apporto economico che ciascuno di essi avrà dato per l'acquisto del suddetto immobile;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla uno dall'altro, avendo già definito ogni rapporto economico e\o patrimoniale tra loro esistente;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che le condizioni ora elencate saranno efficaci a partire dal giorno del deposito del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15175/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Controparte_1 studio dell'avv. GILI ANNARITA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
09/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato in data [...] a [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...] in data [...].
Con ricorso depositato il 19/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via Verolengo 193, con il mobilio ivi presente, alla IG.ra
, che vi risiederà insieme ai figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2
DISPONE che i figli e rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Questi Per_1 Per_2 ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi e congiuntamente adotteranno le decisioni relative alla loro istruzione, educazione e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dal genitore con il quale i minori si troveranno in quel momento;
DISPONE che i figli e avranno la residenza presso la madre (Torino, via Verolengo Per_1 Per_2
193);
DÀ ATTO che la IG.ra e il IG. s'impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 CP_1 contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altra alla presenza dei minori;
DÀ ATTO che i genitori s'impegnano a consentire, per i minori, il mantenimento dei rapporti con le reciproche famiglie d'origine;
DISPONE che il IG. entro il 5 di ogni mese, versi alla IG.ra € 200,00 al mese CP_1 Parte_1 (pari a € 100,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori. Il suddetto importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale automatica in base al 100% degli indici ISTAT;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
DISPONE che ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative per i figli, previamente concordate (qualora non necessitate) e in ogni caso documentate;
DISPONE per ogni questione relativa alle spese ordinarie e/o straordinarie dei figli, le parti richiamano integralmente il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
pagina 2 di 3 DISPONE che il IG. possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi da prendersi CP_1 liberamente dai genitori. In assenza di accordo, il diritto di visita del padre nei confronti dei minori sarà esercitato secondo il seguente calendario: Avv. Annarita Gili Corso Giovanni Lanza 14/A – 10131 Torino Tel+Fax 011/8130789 2 − infra-settimana: lunedì e mercoledì Email_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 21.00 con accompagnamento dalla madre. Si precisa che i minori dovranno rientrare dalla madre avendo già cenato presso il padre;
− fine settimana: ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10.30 con prelevamento presso la casa materna, fino alla domenica successiva alle ore 18.30 con accompagnamento presso la madre;
− vacanze di Natale: negli anni dispari, i minori trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre e il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre;
viceversa negli anni pari;
− vacanze di Pasqua: negli anni dispari, i minori trascorreranno le vacanze di Pasqua con il padre e negli anni pari con la madre;
− altre festività, ponti infra annuali e compleanno dei figli: verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza nel corso dello stesso anno;
− vacanze estive: due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori.
Entrambi i periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DÀ ATTO che, a partire da maggio 2024, la IG.ra si fa carico del pagamento dell'intera rata Parte_1 del mutuo gravante sull'ex casa coniugale;
DÀ ATTO che le spese condominiali ordinarie, le spese per il riscaldamento, oltre quelle per le utenze domestiche, la TARI e le spese per la manutenzione ordinaria saranno interamente a carico della IG.ra
. Le spese condominiali straordinarie e le spese per la manutenzione straordinaria del Parte_1 suddetto alloggio (queste ultime da concordare tra le parti e da documentare), invece, saranno divise tra i coniugi al 50%; N. dopo che il mutuo gravante sull'ex casa coniugale sarà stato estinto, i coniugi s'impegnano a mettere in vendita la predetta abitazione e divideranno tra di loro il ricavato, in proporzione all'apporto economico che ciascuno di essi avrà dato per l'acquisto del suddetto immobile;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla uno dall'altro, avendo già definito ogni rapporto economico e\o patrimoniale tra loro esistente;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che le condizioni ora elencate saranno efficaci a partire dal giorno del deposito del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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