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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2924/2023
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2924/2023 promossa da
Parte_1
OPPONENTE contro
CP_1 Controparte_2
OPPOSTA
All'udienza del 13 febbraio 2025, il Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“3. Nel merito, per le ragioni più sopra esposte, voglia l'Ill.mo Giudice, in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento e/o l'archiviazione dell'Ordinanza ingiunzione n.
478/23-VET notificata il 06/11/2023 emessa da Parte_2
4. In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, si chiede che l'Ill.mo Giudice disponga la riduzione della sanzione alla misura minima di legge.
5. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite.”
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: in via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in ogni sua pagina 1 di 10 parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione n. 478/2023 VET nell'importo in essa descritto. Con ogni Contr riserva di produrre, dedurre ed argomentare. Con vittoria di onorari per la resistente della
” CP_2
Il Giudice, dato atto, pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo n. 150/1, allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2924/2023 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. FERRATO Parte_3
ALESSANDRO e dall'avv. BOVOLO DIONIGI
OPPONENTE
contro
rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. FACCIOLI FAUSTA e dall'avv.
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
pagina 3 di 10 con ricorso depositato il 5.12.2023 la società proponeva opposizione Parte_4
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 478/2023-VET, emessa da in data Controparte_3
31.10.20223 e notificata in data 06.11.2023, allegando: che in data 21/05/2020 con verbale di contestazione di violazione amministrativa S.P.V. n. 62/2020/VA, redatto dal personale
Contr veterinario incaricato dall' della era stato alla stessa contestato, in qualità di CP_2
obbligato in solido, la presunta violazione del D.d.s. 15 giugno 2009 – n. 5923 – All. A capitolo 2, punto 8 ed al capitolo 3, punto c) […], sanzionato ai sensi del Dlgs 9 luglio 2003,
n. 225, art. 16 – comma 1, redatto all'esito di un controllo eseguito presso lo stabilimento del in Vladana (MN), Via I Maggio;
che con l'ordinanza ingiunzione qui Parte_5
impugnata l'opposta aveva quindi contestato che “dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati” e che “qualora il macello non disponga di idoneo impianto di lavaggio e disinfezione, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio
Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze;
in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un veterinario ufficiale”; che nel caso di specie, in sede di una verifica della modalità di conduzione allo scarico di suini presso il macello Parte_6
sito in Viadana (MN), “(come da verbale 01AT/2020, redatto in data 05/03/2020 e
[...] presente agli atti) … il Sig. “dopo aver terminato lo scarico e aver effettuato la Pt_7
pesatura del mezzo e dopo aver rimosso il rimorchio ha effettuato il lavaggio della sola motrice, cui non ha fatto seguito la disinfezione della stessa, prima dell'uscita dall'impianto di macellazione verso un nuovo carico di animali”, con intimazione del Parte_6 pagamento della somma complessiva di € 3.098,00 + € 51,10 a titolo di spese di procedimento e notifica.
L'opponente allegava l'illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi: alla ricorrente era stata contestata la violazione del D.d.s. 15 giugno 2009 – n. 5923, definito come piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino;
il citato regolamento, all'art. 3, per le ipotesi di inosservanza delle misure sanitarie disposte dal decreto stesso, ai pagina 4 di 10 fini dell'applicazione della corrispondente misura punitiva, opera un richiamo all'art. 16 del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 196, il quale però non prevede alcun tipo di sanzione, trattandosi di una normativa di riforma del R.D. 1265 del 1934 e della L. 397 del 1976, in attuazione della direttiva 97/12/CE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
Contr intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
che l' a cui probabilmente è nota la lacuna appena citata, a fronte della contestata violazione non aveva applicato infatti la succitata disposizione richiamata dal D.d.s., ma l'art. 16 del D. Lgs. 225/2003, che prevede una sanzione amministrativa di importo da determinarsi tra € 1.549,37 ad € 9.296,22 e punisce colui che “viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie elencate nell'allegato 1 al presente decreto”; che non era dato tuttavia Contr comprendere secondo quale processo logico-giuridico l' abbia rilevato un comportamento ritenuto illegittimo sulla base del D.d.s. 5923 del 2009, sanzionando lo stesso con l'applicazione di una norma che non è presente nel predetto Decreto regionale, né in qualche modo ivi richiamata, con conseguente vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
che inoltre, al momento dell'emanazione dell'Ordinanza-ingiunzione n.
478/2023-VET, sia l'art. 16 del D. Lgs. 196 del 1999, sia l'art. 16 del D. Lgs. 225/2003 risultavano essere stati abrogati ad opera, rispettivamente, del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, e del D. Lgs. 136 del 5 agosto 2022, per cui appariva evidente l'illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione opposta che, al fine di sanzionare il trasgressore e l'obbligato in solido, dapprima applica il decreto del Dirigente dell'unità organizzativa veterinaria, il quale richiama una normativa - oggi abrogata - che non prevede una sanzione di importo compreso tra € 1.549,37 ad € 9.296,22, salvo poi stabilire, in modo arbitrario e privo di motivazione alcuna,
l'applicazione del D. Lgs. 225 del 2003, il quale non solo punisce una condotta diversa rispetto a quella accertata dal personale incaricato, ma oltre tutto risulta anch'esso abrogato.
L'opponente concludeva chiedendo l'annullamento della citata ordinanza ingiunzione o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
L'amministrazione opposta si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, precisando che: i ricorrenti non pagina 5 di 10 avevano negato né contestato la sussistenza del comportamento violativo da cui era scaturita la contestazione della violazione, il quale pertanto doveva ritenersi pacifico ex art. 115 cpc.; che nel caso di specie nel verbale di contestazione era descritto in modo chiaro il comportamento materiale accertato e l'indicazione delle disposizioni violate, indicando per mero errore materiale quale fonte normativa della sanzione applicabile il D.Lgs. 225/2003 anziché D.Lgs. 196/1999, errore che, di per sé, non era causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, né lesivo del diritto di difesa, purchè, come avvenuto, nel verbale sia correttamente indicata la condotta materiale che integra la violazione e potendo gli elementi mancanti essere conosciuti con l'ordinaria diligenza (ex pluribus Cass. Civ. n. 1412/2007) e l'errore circa la individuazione della norma non abbia in concreto implicato un pregiudizio al diritto di difesa del trasgressore in relazione alle facoltà accordate dalla legge n. 689/1981 (Cass. Civ. 8885/2009).
Quanto al primo motivo di opposizione rilevava che il decreto regionale n. 5923 del 15.6.2009 richiama nel preambolo l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.4.2008 “Misure di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”, che dispone una serie di misure igienico sanitarie dirette alla prevenzione, eradicazione e sorveglianza della peste suina, ordinando alle regioni (ART. 1) di adottare per il proprio ambito territoriale un piano regionale di prevenzione e controllo;
che a propria volta Regione
RD ha regolamentato la materia con il sopra indicato piano regionale territoriale;
che trattandosi di disposizioni regolamentazioni, legittimamente emanate nell'alveo di attribuzione del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 “Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997
n. 59”, la parte sanzionatoria è stata demandata all'art. 358 R.D. n. 1265 del 27.7.1934 – testo unico delle leggi sanitarie – richiamato nell'art. 16 D.LGS. 196/1999, che ha modificato l'entità della sanzione pecuniaria in esso stabilita;
che il citato art. 358 è norma da applicarsi in via sussidiaria per quelle disposizioni regolamentari che in quanto tali non introducono disposizioni sanzionatorie.
pagina 6 di 10 Quanto al secondo motivo ne contestava la fondatezza, rilevando che l'intervenuta abrogazione in epoca successiva all'accertamento e contestazione dei fatti delle suddette norme non pregiudicava in alcun modo la validità e l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata per effetto del principio “tempus regit actum”.
Contestando anche che nel caso non sussistevano i presupposti per l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, concludeva come in epigrafe riportato.
Ciò premesso, rileva quanto segue:
Come rilevato da parte opposta è pacifica la commissione, da parte di Parte_8
conducente del mezzo di proprietà della società opponente, del fatto contestato (avendo questi, “dopo aver terminato lo scarico (di suini, n.d.r.) e aver effettuato la pesatura del mezzo e dopo aver rimosso il rimorchio ha effettuato il lavaggio della sola motrice, cui non ha fatto seguito la disinfezione della stessa, prima dell'uscita dall'impianto di macellazione Parte_6 verso un nuovo carico di animali”, in violazione di quanto previsto dal D.d.s. 15 giugno
[...]
2009 – n. 5923 – All. A capitolo 2, punto 8 e capitolo 3, punto c) (“dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati” - “qualora il macello non disponga di idoneo impianto di lavaggio e disinfezione, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del
Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze;
in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un veterinario ufficiale”), normativa regolamentare con cui è stato approvato il piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino e che, all'art. 3, stabilisce “che in caso di violazione alla misure sanitarie disposte dal presente decreto si applica l'art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999 n. 196”;
l'art. 16 comma 1 e 2 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (all'epoca vigente), ha disposto che
"1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato.
2. All'articolo 38 della pagina 7 di 10 legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".
Pur se con formulazione non chiaramente espressa, il rimando, da parte dell'art. 3 del D.d.s.
15 giugno 2009 – n. 5923, quale norma sanzionatoria, al fine di determinare la misura delle sanzioni applicabili, all'art. 16 del d.lgs. n. 196/99, non può che interpretarsi come applicazione, alle violazioni delle misure sanitarie previste dal suddetto piano di prevenzione e controllo, della sanzione prevista dall'art. 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), norma generale di determinazione delle sanzioni applicabili nelle ipotesi in cui non sia prevista specifica sanzione diversa, come modificato dal D.Lgs. n. 196/99 (non vertendosi in materia disciplinata dalla l,n. 397/76: “Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri
Stati membri della Comunità economica europea”), ossia con la “sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni salvo che il fatto costituisca reato”, come peraltro sostenuto da parte opposta.
Pur essendo stata la misura della sanzione applicabile (sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 1.549,00 ad € 9.296,00) correttamente individuata nell'ordinanza ingiunzione impugnata, nel provvedimento è stato però ripetuto lo stesso errore già presente nel verbale di contestazione, essendo stata richiamata, quale norma sanzionatoria, “l'art. 16 comma 1 del
D.lgs. n. 225/2003” che reca “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” e che all'art. 16, comma 1 citato prevede che “1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I al presente decreto o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie in questione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22”, normativa che disciplina quindi materia diversa, anziché l'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.
pagina 8 di 10 196/99 o, meglio, l'art. 385 secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 196/99.
Non può ritenersi, come affermato da parte opposta, che la suddetta erronea indicazione debba considerarsi mero errore materiale, che non inficia la validità del provvedimento.
La giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata da parte opposta, è relativa all'applicazione, nell'ordinanza ingiunzione, di norme diverse o erroneamente indicate e corrette con il provvedimento con cui si conclude il procedimento amministrativo, da quelle indicate nel verbale di contestazione, purchè la diversa o erronea indicazione in quest'ultimo atto non abbia pregiudicato il diritto di difesa nell'ambito del suddetto procedimento, ossia la facoltà per il trasgressore di presentare scritti difensivi e di richiedere l'audizione avanti all'autorità competente.
L'erronea indicazione invece contenuta nell'ordinanza ingiunzione della norma sanzionatoria si traduce in una insufficiente motivazione della sanzione irrogata, che deriva in realtà da altra e diversa normativa, e che non consente quindi al destinatario del provvedimento di effettuare una corretta verifica fra la suddetta sanzione, come applicata, e il fatto addebitato, a nulla rilevando, nel caso di specie, che la norma che avrebbe dovuto essere applicata e quella erroneamente indicata prevedano sanzioni pecuniarie della medesima entità.
L'opposizione deve essere quindi accolta, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del modesto valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, in assenza di fase istruttoria, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
pagina 9 di 10 accoglie la proposta opposizione e per l'effetto annulla l'Ordinanza ingiunzione n. 478/23-
VET notificata il 06/11/2023 emessa da nei confronti di parte opponente. Parte_2
Dichiara tenuta e condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opponente, che si liquidano in complessivi € 125,00 per spese ed € 875,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 6 D.Lvo n. 150/11.
Mantova, 13/02/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 10 di 10
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2924/2023 promossa da
Parte_1
OPPONENTE contro
CP_1 Controparte_2
OPPOSTA
All'udienza del 13 febbraio 2025, il Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“3. Nel merito, per le ragioni più sopra esposte, voglia l'Ill.mo Giudice, in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento e/o l'archiviazione dell'Ordinanza ingiunzione n.
478/23-VET notificata il 06/11/2023 emessa da Parte_2
4. In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, si chiede che l'Ill.mo Giudice disponga la riduzione della sanzione alla misura minima di legge.
5. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite.”
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: in via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in ogni sua pagina 1 di 10 parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione n. 478/2023 VET nell'importo in essa descritto. Con ogni Contr riserva di produrre, dedurre ed argomentare. Con vittoria di onorari per la resistente della
” CP_2
Il Giudice, dato atto, pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo n. 150/1, allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2924/2023 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. FERRATO Parte_3
ALESSANDRO e dall'avv. BOVOLO DIONIGI
OPPONENTE
contro
rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. FACCIOLI FAUSTA e dall'avv.
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
pagina 3 di 10 con ricorso depositato il 5.12.2023 la società proponeva opposizione Parte_4
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 478/2023-VET, emessa da in data Controparte_3
31.10.20223 e notificata in data 06.11.2023, allegando: che in data 21/05/2020 con verbale di contestazione di violazione amministrativa S.P.V. n. 62/2020/VA, redatto dal personale
Contr veterinario incaricato dall' della era stato alla stessa contestato, in qualità di CP_2
obbligato in solido, la presunta violazione del D.d.s. 15 giugno 2009 – n. 5923 – All. A capitolo 2, punto 8 ed al capitolo 3, punto c) […], sanzionato ai sensi del Dlgs 9 luglio 2003,
n. 225, art. 16 – comma 1, redatto all'esito di un controllo eseguito presso lo stabilimento del in Vladana (MN), Via I Maggio;
che con l'ordinanza ingiunzione qui Parte_5
impugnata l'opposta aveva quindi contestato che “dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati” e che “qualora il macello non disponga di idoneo impianto di lavaggio e disinfezione, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio
Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze;
in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un veterinario ufficiale”; che nel caso di specie, in sede di una verifica della modalità di conduzione allo scarico di suini presso il macello Parte_6
sito in Viadana (MN), “(come da verbale 01AT/2020, redatto in data 05/03/2020 e
[...] presente agli atti) … il Sig. “dopo aver terminato lo scarico e aver effettuato la Pt_7
pesatura del mezzo e dopo aver rimosso il rimorchio ha effettuato il lavaggio della sola motrice, cui non ha fatto seguito la disinfezione della stessa, prima dell'uscita dall'impianto di macellazione verso un nuovo carico di animali”, con intimazione del Parte_6 pagamento della somma complessiva di € 3.098,00 + € 51,10 a titolo di spese di procedimento e notifica.
L'opponente allegava l'illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi: alla ricorrente era stata contestata la violazione del D.d.s. 15 giugno 2009 – n. 5923, definito come piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino;
il citato regolamento, all'art. 3, per le ipotesi di inosservanza delle misure sanitarie disposte dal decreto stesso, ai pagina 4 di 10 fini dell'applicazione della corrispondente misura punitiva, opera un richiamo all'art. 16 del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 196, il quale però non prevede alcun tipo di sanzione, trattandosi di una normativa di riforma del R.D. 1265 del 1934 e della L. 397 del 1976, in attuazione della direttiva 97/12/CE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
Contr intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
che l' a cui probabilmente è nota la lacuna appena citata, a fronte della contestata violazione non aveva applicato infatti la succitata disposizione richiamata dal D.d.s., ma l'art. 16 del D. Lgs. 225/2003, che prevede una sanzione amministrativa di importo da determinarsi tra € 1.549,37 ad € 9.296,22 e punisce colui che “viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie elencate nell'allegato 1 al presente decreto”; che non era dato tuttavia Contr comprendere secondo quale processo logico-giuridico l' abbia rilevato un comportamento ritenuto illegittimo sulla base del D.d.s. 5923 del 2009, sanzionando lo stesso con l'applicazione di una norma che non è presente nel predetto Decreto regionale, né in qualche modo ivi richiamata, con conseguente vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
che inoltre, al momento dell'emanazione dell'Ordinanza-ingiunzione n.
478/2023-VET, sia l'art. 16 del D. Lgs. 196 del 1999, sia l'art. 16 del D. Lgs. 225/2003 risultavano essere stati abrogati ad opera, rispettivamente, del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, e del D. Lgs. 136 del 5 agosto 2022, per cui appariva evidente l'illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione opposta che, al fine di sanzionare il trasgressore e l'obbligato in solido, dapprima applica il decreto del Dirigente dell'unità organizzativa veterinaria, il quale richiama una normativa - oggi abrogata - che non prevede una sanzione di importo compreso tra € 1.549,37 ad € 9.296,22, salvo poi stabilire, in modo arbitrario e privo di motivazione alcuna,
l'applicazione del D. Lgs. 225 del 2003, il quale non solo punisce una condotta diversa rispetto a quella accertata dal personale incaricato, ma oltre tutto risulta anch'esso abrogato.
L'opponente concludeva chiedendo l'annullamento della citata ordinanza ingiunzione o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
L'amministrazione opposta si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, precisando che: i ricorrenti non pagina 5 di 10 avevano negato né contestato la sussistenza del comportamento violativo da cui era scaturita la contestazione della violazione, il quale pertanto doveva ritenersi pacifico ex art. 115 cpc.; che nel caso di specie nel verbale di contestazione era descritto in modo chiaro il comportamento materiale accertato e l'indicazione delle disposizioni violate, indicando per mero errore materiale quale fonte normativa della sanzione applicabile il D.Lgs. 225/2003 anziché D.Lgs. 196/1999, errore che, di per sé, non era causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, né lesivo del diritto di difesa, purchè, come avvenuto, nel verbale sia correttamente indicata la condotta materiale che integra la violazione e potendo gli elementi mancanti essere conosciuti con l'ordinaria diligenza (ex pluribus Cass. Civ. n. 1412/2007) e l'errore circa la individuazione della norma non abbia in concreto implicato un pregiudizio al diritto di difesa del trasgressore in relazione alle facoltà accordate dalla legge n. 689/1981 (Cass. Civ. 8885/2009).
Quanto al primo motivo di opposizione rilevava che il decreto regionale n. 5923 del 15.6.2009 richiama nel preambolo l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.4.2008 “Misure di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”, che dispone una serie di misure igienico sanitarie dirette alla prevenzione, eradicazione e sorveglianza della peste suina, ordinando alle regioni (ART. 1) di adottare per il proprio ambito territoriale un piano regionale di prevenzione e controllo;
che a propria volta Regione
RD ha regolamentato la materia con il sopra indicato piano regionale territoriale;
che trattandosi di disposizioni regolamentazioni, legittimamente emanate nell'alveo di attribuzione del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 “Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997
n. 59”, la parte sanzionatoria è stata demandata all'art. 358 R.D. n. 1265 del 27.7.1934 – testo unico delle leggi sanitarie – richiamato nell'art. 16 D.LGS. 196/1999, che ha modificato l'entità della sanzione pecuniaria in esso stabilita;
che il citato art. 358 è norma da applicarsi in via sussidiaria per quelle disposizioni regolamentari che in quanto tali non introducono disposizioni sanzionatorie.
pagina 6 di 10 Quanto al secondo motivo ne contestava la fondatezza, rilevando che l'intervenuta abrogazione in epoca successiva all'accertamento e contestazione dei fatti delle suddette norme non pregiudicava in alcun modo la validità e l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata per effetto del principio “tempus regit actum”.
Contestando anche che nel caso non sussistevano i presupposti per l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, concludeva come in epigrafe riportato.
Ciò premesso, rileva quanto segue:
Come rilevato da parte opposta è pacifica la commissione, da parte di Parte_8
conducente del mezzo di proprietà della società opponente, del fatto contestato (avendo questi, “dopo aver terminato lo scarico (di suini, n.d.r.) e aver effettuato la pesatura del mezzo e dopo aver rimosso il rimorchio ha effettuato il lavaggio della sola motrice, cui non ha fatto seguito la disinfezione della stessa, prima dell'uscita dall'impianto di macellazione Parte_6 verso un nuovo carico di animali”, in violazione di quanto previsto dal D.d.s. 15 giugno
[...]
2009 – n. 5923 – All. A capitolo 2, punto 8 e capitolo 3, punto c) (“dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati” - “qualora il macello non disponga di idoneo impianto di lavaggio e disinfezione, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del
Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze;
in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un veterinario ufficiale”), normativa regolamentare con cui è stato approvato il piano regionale di prevenzione e controllo della malattia vescicolare del suino e che, all'art. 3, stabilisce “che in caso di violazione alla misure sanitarie disposte dal presente decreto si applica l'art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999 n. 196”;
l'art. 16 comma 1 e 2 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (all'epoca vigente), ha disposto che
"1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato.
2. All'articolo 38 della pagina 7 di 10 legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".
Pur se con formulazione non chiaramente espressa, il rimando, da parte dell'art. 3 del D.d.s.
15 giugno 2009 – n. 5923, quale norma sanzionatoria, al fine di determinare la misura delle sanzioni applicabili, all'art. 16 del d.lgs. n. 196/99, non può che interpretarsi come applicazione, alle violazioni delle misure sanitarie previste dal suddetto piano di prevenzione e controllo, della sanzione prevista dall'art. 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), norma generale di determinazione delle sanzioni applicabili nelle ipotesi in cui non sia prevista specifica sanzione diversa, come modificato dal D.Lgs. n. 196/99 (non vertendosi in materia disciplinata dalla l,n. 397/76: “Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri
Stati membri della Comunità economica europea”), ossia con la “sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni salvo che il fatto costituisca reato”, come peraltro sostenuto da parte opposta.
Pur essendo stata la misura della sanzione applicabile (sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 1.549,00 ad € 9.296,00) correttamente individuata nell'ordinanza ingiunzione impugnata, nel provvedimento è stato però ripetuto lo stesso errore già presente nel verbale di contestazione, essendo stata richiamata, quale norma sanzionatoria, “l'art. 16 comma 1 del
D.lgs. n. 225/2003” che reca “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” e che all'art. 16, comma 1 citato prevede che “1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I al presente decreto o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie in questione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22”, normativa che disciplina quindi materia diversa, anziché l'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.
pagina 8 di 10 196/99 o, meglio, l'art. 385 secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 196/99.
Non può ritenersi, come affermato da parte opposta, che la suddetta erronea indicazione debba considerarsi mero errore materiale, che non inficia la validità del provvedimento.
La giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata da parte opposta, è relativa all'applicazione, nell'ordinanza ingiunzione, di norme diverse o erroneamente indicate e corrette con il provvedimento con cui si conclude il procedimento amministrativo, da quelle indicate nel verbale di contestazione, purchè la diversa o erronea indicazione in quest'ultimo atto non abbia pregiudicato il diritto di difesa nell'ambito del suddetto procedimento, ossia la facoltà per il trasgressore di presentare scritti difensivi e di richiedere l'audizione avanti all'autorità competente.
L'erronea indicazione invece contenuta nell'ordinanza ingiunzione della norma sanzionatoria si traduce in una insufficiente motivazione della sanzione irrogata, che deriva in realtà da altra e diversa normativa, e che non consente quindi al destinatario del provvedimento di effettuare una corretta verifica fra la suddetta sanzione, come applicata, e il fatto addebitato, a nulla rilevando, nel caso di specie, che la norma che avrebbe dovuto essere applicata e quella erroneamente indicata prevedano sanzioni pecuniarie della medesima entità.
L'opposizione deve essere quindi accolta, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del modesto valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, in assenza di fase istruttoria, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
pagina 9 di 10 accoglie la proposta opposizione e per l'effetto annulla l'Ordinanza ingiunzione n. 478/23-
VET notificata il 06/11/2023 emessa da nei confronti di parte opponente. Parte_2
Dichiara tenuta e condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opponente, che si liquidano in complessivi € 125,00 per spese ed € 875,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 6 D.Lvo n. 150/11.
Mantova, 13/02/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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