Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Verbale di udienza (Proc. R.G.N. 3867/2024)
Oggi 28 maggio 2025, davanti al Giudice dott. Luciano Arcudi, è comparsa tramite collegamento “da remoto” ex art. 127 bis c.p.c., per parte intimante, l'Avv. Fabiola Caccialanza, la quale precisa le conclusioni come da memoria del 16.1.2025, ovvero chiede la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore intimato e la condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere alla data dell'effettivo rilascio, oltre alla rifusione delle spese di lite. Dichiara di rinunciare alla domanda di pagamento degli oneri accessori e della maggiorazione ISTAT, riservandosi di fare eventualmente valere tali crediti in altra sede.
Si richiama inoltre alla nota del 9.5.2025, laddove si evidenziava che il credito ammontava, a tale data, ad € 14.649,13 a titolo di canoni di locazione e spese accessorie non corrisposti a far tempo dal terzo trimestre 2022 al secondo trimestre 2025, precisando che, a tutt'oggi, la morosità persiste.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare ed, all'esito, pronuncia la seguente sentenza,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 3867/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Pambieri e Fabiola Caccialanza,
- intimante -
1
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- intimato contumace -
Conclusioni come da sopra esteso verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con contratto in data 1.5.2018, la sig.ra concedeva in Parte_1 locazione alla sig.ra l'immobile ad uso abitativo sito in Controparte_1
Abbiategrasso, via Binaghi, 24, per un canone, a decorrere dal primo anno, di € 4.800,00 annui, da pagarsi in rate mensili, di pari importo, scadenti il primo giorno di ogni mese. Dolendosi del fatto che la conduttrice era morosa al pagamento dei canoni e delle spese condominiali riferite al periodo dal 3° trimestre 2022 al terzo trimestre 2024, per un importo quantificato in complessivi € 11.007,23, il locatore le intimava lo sfratto per morosità. La notifica presso l'immobile locato, ove l'intimata risultava avere la propria residenza anagrafica, non andava a buon fine, in quanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., riteneva l'intimata irreperibile all'indirizzo stesso. Veniva pertanto rinnovata la notifica stessa ex art. 143 c.p.c. All'udienza del 25.10.2024, il giudice della fase sommaria, preso atto dell'irreperibilità dell'intimata, disponeva la conversione del rito assegnando termine per la notifica del relativo provvedimento ed i termini per il deposito di note integrative. L'intimata non compariva, né si costituiva, neppure nel rito convertito.
2. – Deve ritenersi accertato il dedotto inadempimento al pagamento dei canoni, essendo il creditore onerato unicamente ad allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019).
A norma dell'art. 5 della L. n. 392/1978 - salva la sanatoria prevista dall'art. 55 della stessa legge, nella specie non verificatasi - il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c. In proposito, con riferimento agli immobili ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi delle sopra citate disposizioni (cfr., Cass. n. 23257/2010).
Pertanto, deve essere accolta la domanda di risoluzione e, con essa, quella di rilascio dell'immobile locato in favore dell'intimante. In proposito, si deve rilevare che la riconsegna dell'immobile locato non può, evidentemente, sostanziarsi nel mero fatto di rendersi irreperibile, ma richiede la riconsegna delle chiavi accompagnata dall'inequivoca manifestazione della volontà di reimmettere la locatrice nel possesso del bene medesimo.
2 A norma dell'art. 56 L. n. 392/1978 deve essere fissato termine dilatorio per l'esecuzione del rilascio, che, avuto riguardo alle peculiarità del caso, si reputa equo fissare al 20.6.2025.
3. – I canoni pregressi sono dovuti quale corrispettivo contrattuale fino alla notifica dell'atto di intimazione e, quale indennità ex art. 1591 c.c., per il periodo ad essa successivo (arg. art. 1453 comma 3° c.c.), fino all'effettivo rilascio. Il periodo di riferimento va dal 1.4.2022 fino alla data odierna del 28.5.2025, ovvero 37 mesi + 28 giorni, per un importo di € 15.161,30.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valore medio fasi di studio ed introduttiva e minimo fase decisionale). In proposito si ritiene che, per evitare ingiustificate duplicazioni, la fase di studio e quella introduttiva debbano essere liquidate unitariamente (quindi, una sola volta, per comprendervi tanto il procedimento di convalida quanto il giudizio di merito nel rito convertito).
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara la risoluzione per inadempimento dell'intimata CP_1
del contratto di locazione per cui è causa;
[...]
II. condanna la stessa intimata a rilasciare l'immobile che ne costituisce oggetto in favore dell'intimante, disponendo che l'esecuzione abbia inizio non prima del 20.6.2025;
III. dichiara tenuta e condanna l'intimata al pagamento in favore dell'intimante dell'importo di € 15.161,30, oltre l'indennità ex art. 1591 c.c., da computarsi sulla base del canone contrattuale, a decorrere dal 29.5.2025 fino all'effettivo rilascio;
IV. condanna l'intimata alla rifusione in favore dell'intimante delle spese di lite, che liquida, per esborsi, in € 53,20 per spese di notifica oltre c.u. e marca, e, per compenso di difensore, in complessivi € 2.500,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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