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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 841/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 2008/2019 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 22.10.2019,
avente ad oggetto: usucapione;
vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F. ; , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Messina il 10.10.1940 ; , nata a [...] il CodiceFiscale_2 Parte_3
05.06.1956 C.F. ; nato a [...] il [...] C.F. C.F._3 CP_1
nato a [...] il [...] C.F. C.F._4 CP_2 [...]
; (classe 1956), nato a [...] il [...] C.F. C.F._5 CP_3 [...]
; (classe 1960), nato a [...] il [...] C.F. C.F._6 CP_3
; , nata a [...] il [...] C.F. C.F._7 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Alessi, presso il cui studio in C.F._8
Messina, via S. Maria del Selciato n.4, sono elettivamente domiciliati per procura in atti;
- appellanti -
Contro
(c.f. ) e Controparte_4 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona dei rispettivi legali Controparte_5 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Messina (c.f.: , nei cui Uffici, in Via dei Mille is. 221 è ope C.F._9
legis domiciliato;
- appellati –
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 7.11.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2008, gli odierni appellanti convenivano in giudizio l ed il Controparte_5 Controparte_6
al fine di ottenere l'accertamento del loro possesso materiale e giuridico e
[...]
quindi anche del diritto di proprietà per usucapione di un tratto di terreno sito in Messina,
località AZ, a valle della strada statale 113, identificato oggi in catasto al Foglio mappa
21 particelle 443, 444, 445 e porzione della particella 446. A sostegno delle domande esponevano che con atto del 10.6.1919 in notaio , l'allora Persona_1 CP_7
vendette a una zona di arenile demaniale ricadente a valle della
[...] Persona_2
strada statale 113 e una restante parte di arenile la ricevette per successione legittima del proprio genitore con testamento pubblico del 27.12.1987. Con atto di Persona_3
vendita del 28.8.1925 in notaio , , e Persona_4 CP_3 CP_8 CP_9
acquistarono da una porzione di detto terreno, mentre una
[...] Persona_2
successiva porzione venne acquistata sempre da podere con atto notaio Persona_2
del 5.10.1928; gli attori, eredi di , e Persona_1 CP_3 CP_8 CP_9 sostenevano che porzione di quanto venduto dal con regolari atti
[...] CP_7
di acquisto da parte di privati fosse corrispondente a quanto dagli stessi posseduto
ed oggi catastalmente identificato nelle sopra indicate particelle. Esponevano inoltre che in precedenza e segnatamente in data 11/12/1893 era stato redatto un verbale di delimitazione (rep. n. 190, reg. il 24.8.1985 al n. 815, libro II, foglio 49, volume 93) nel quale si identificava l'usurpazione perpetrata da ai danni del demanio, atto da Persona_2
intendersi prodromico alla sdemanializzazione del bene per la sua successiva vendita.
Nonostante ciò e le reiterate richieste rivolte agli organi competenti, gli attori non erano riusciti ad ottenere la voltura dei beni sopra indicati, risultando ancora non già proprietari ma meri aventi causa di un concessionario precario. Ai fini della ricostruzione storica degli eventi, gli attori esponevano inoltre che il territorio a valle della strada statale 113 era stato caratterizzato da arretramento del mare e che, quindi, si erano creati ampi e fertili spazi liberi motivo per il quale i contadini si erano appropriati dell'arenile coltivandolo e traendone i frutti sino a quando, perlappunto nel 1893, era intervenuto il primo verbale di delimitazione finalizzato alla successiva regolarizzazione delle aree in favore dei privati che si rendessero acquirenti delle stesse. Gli attori, comunque, affermavano di avere ormai il possesso dei beni indicati da oltre un ventennio e quindi, avendo inoltre i beni perso la loro caratteristiche di demanialità, anche perché confinanti con fondi privati, chiedeva dichiararsi la maturazione del loro diritto di proprietà per avvenuta usucapione.
Il si costituiva in giudizio eccependo la propria Controparte_6
carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno oggetto di causa ricade nel demanio marittimo regionale. L' si Controparte_5
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in ragione della natura demaniale dei terreni controversi e dell'insussistenza dei presupposti applicativi previsti all'art. 1158 c.c. Espletata ctu ed escussi i testi, con sentenza n.
2008/2019 il Tribunale di Messina evidenziava come la richiesta di declaratoria di usucapione di arenile involge aree facenti parte del demanio marittimo regionale rispetto ai quali la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita ma necessita dell'adozione di in decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica in concreto, della non utilizzabilità della zona per usi pubblici del mare. Escludeva
che in assenza di un decreto ministeriale , avente carattere costitutivo di sdemanializzazione delle aree di cui trattasi, possa verificarsi una sdemanializzazione tacita ai fini dell'usucapione e rigettava la domanda attorea con condanna alle spese .
Con atto di citazione del 17.12.2019, gli originari attori proponeva ricorso in appello avverso la sentenza di prime cure, di cui chiedevano la riforma, con conseguente accoglimento delle domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio. Con comparsa del
4.9.2020, si costituiva in giudizio il il quale ribadiva Controparte_6
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e l' Controparte_5
, il quale rilevava la inammissibilità ed infondatezza del gravame
[...]
avversario, di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Con
provvedimento reso all'udienza del 17.9.2020 la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Indi con ordinanza del 5.12.2023 la Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di produrre copia della CTU espletata in primo grado. Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio la Corte, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 7.11.2024,
assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame gli appellanti hanno censurato l'affermazione del primo giudice secondo la quale la porzione di fondo in loro possesso, oggetto della domanda di acquisto per usucapione e identificata in catasto al foglio mappa 21 particelle 443, 444, 445 e
porzione della particella 446 del Comune di Messina, risultava essere demaniale e, come tale, insuscettibile di essere usucapita.
La tesi degli appellanti si fonda sull'assunto che la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo prima del 1942, anno di entrata in vigore dei vigenti codice civile e codice della navigazione, non fosse sottoposta a particolari formalità e potesse quindi conseguire alla cosiddetta “sdemanializzazione de facto”.
Gli appellanti hanno ripercorso le vicende correlate al progressivo avanzamento della linea di costa verificatosi sin dal 1830 circa e per quasi un secolo in una fascia di territorio del
Comune di Messina tra le contrade LL, AZ e NO. Il ritiro del mare aveva lasciato terreno fertile che era stato oggetto di occupazione da parte dei contadini del posto che avevano ampliato le aree da loro coltivate.
Tale fenomeno aveva indotto le autorità amministrative del tempo ad operare una nuova demarcazione fra l'arenile demaniale e le proprietà private.
Gli appellanti hanno quindi esposto che, essendo proseguito nei decenni successivi il fenomeno del ritiro del mare e dell'avanzamento delle occupazioni da parte dei contadini,
già nel 1915 e nuovamente nel 1917 le Amministrazioni dello Stato avevano effettuato nuovi sopralluoghi e redatto planimetrie aggiornate nelle quali, agli usurpi accertati nel 1893
(colorati in rosso), se ne erano aggiunti altri di maggiore estensione (colorati in giallo quelli accertati nel 1915 ed in verde quelli del 1917). Erano stati così redatti tre elenchi su modulistica denominata mod. 125, in funzione degli atti di vendita che l'Amministrazione
avrebbe fatto negli anni successivi, previa sdemanializzazione dei beni: il primo comprendente 15 lotti usurpati all'epoca della prima legittimazione del 1893; il secondo ed il terzo comprendenti gli usurpi accertati nel 1915 e nel 1917.
Gli appellanti sostengono che porzione di quanto venduto dal con regolari atti di CP_7
acquisto da parte di privati sia corrispondente a quanto dagli stessi posseduto da oltre un ventennio e chiedono la declaratoria di usucapione.
Ciò premesso, osserva la Corte che il c.t.u. ing. , anche tramite l'allegata Persona_5 documentazione fotografica oltre che esame della documentazione in atti e dei rogiti di provenienza, nonché rilievo topografico, ha rilevato che il tratto di terreno reclamato dagli attori pare essere compreso in quello individuato con il numero romano LXXX , di cui si è
perso il relativo atto di acquisto, ma nel contratto del 10.6.1919 rogato notaio Per_6
, con il quale ha acquistato porzione del terreno posto più a valle,
[...] Persona_2
viene indicato come confinante a sud lo stesso . Senonchè nell'atto di Persona_2
acquisto rogato notaio del 12.8.2025 tra i dante causa degli odierni Persona_4
appellati e è dato leggere : “si precisa che i sigg.ri e Persona_2 CP_9 CP_3
hanno diritto di chiedere ulteriore legittimazione dell' arenile, pagando il relativo
prezzo, senza alcuna ingerenza o responsabilità del Sig. ed ancora… l'arenile non Per_2
ancora legittimato e di cui pende istanza sotto il nome del Sig. Persona_2
dovrà intendersi di pertinenza anche degli odierni acquirenti e perché le CP_9 CP_3
pratiche svolte dal Sig. furono per nome e conto ed interesse degli odierni Persona_2
acquirenti ed , i quali così restano surrogati in ogni diritto ed azione e CP_9 CP_3
patrimonio e potranno quindi continuare a svolgere in proprio le pratiche relative” .
Ancora rileva che l'Assessorato Territorio e Ambiente di Messina, interpellato dal CTU al fine di rispondere al quesito integrativo del mandato, ossia l'emanazione o meno di provvedimento espresso di sdemanializzazione, afferma che il terreno de quo non è stato interessato da un provvedimento di sdemanializzazione e non è stato istruito alcun provvedimento ai sensi dell'art. 35 del codice della navigazione.
Dalla perizia redatta dal CTU emergono meri indizi sul fatto che l'area già occupata all'epoca del primo atto del 1919 in favore di fosse stata oggetto di una Persona_2
formale sclassificazione da parte dell'autorità demaniale e di una sua riconduzione all'interno del patrimonio dello Stato, suscettibile di essere usucapita da parte del privato.
Di contro la natura demaniale dell'area in questione risulta ampiamente provata dagli atti acquisiti al procedimento di I grado. Ed invero, nella nota dall'Ing. Capo del Genio Civile di Messina si legge che “l'area oggetto dell'odierno giudizio ricade all'interno della
delimitazione Si.De.R.Si. (area demaniale marittima) … . Dette aree potrebbero
eventualmente divenire proprietà privata solamente dopo che, per effetto delle mutate
caratteristiche dei luoghi, l'Amministrazione competente abbia provveduto ad emanare uno
specifico provvedimento amministrativo di sdemanializzazione, ai sensi dell'art.35 c.n. che,
comunque, non ha trovato applicazione nella fattispecie”.
Inoltre, dalla relazione peritale del 14.12.2018, redatta dal CTU ad integrazione della precedente del 27.06.2011, a seguito di una disamina degli atti presso l'Ufficio competente
“Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – dipartimento dell'Ambiente – Ufficio
territoriale – Messina”, risulta che “nelle more del procedimento non è stato emanato
dall'Autorità competente provvedimento espresso di sdemanializzazione dei terreni oggetto
del giudizio” (pag.3). Pertanto, permane la situazione di fatto attestata con nota dall' Ing.
Capo del Genio civile di Messina, ossia che “l'area oggetto dell'odierno giudizio ricade
all'interno della delimitazione Si.De.R.Si. (area demaniale marittima)” quindi sono
“imprescrittibili, inalienabili, inusucapibili e non può essere vantato alcun diritto reale di
godimento da parte di terzi, in assenza di un atto concessorio emesso dall'Autorità
competente”. Ciò detto, la natura di bene del demanio marittimo esclude in radice che le porzioni di terreno controverse possano formare oggetto di possesso utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione (art.1158 c.c.), in assenza di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, che ha carattere costitutivo.
L'accertamento della sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire gli usi pubblici del mare, è riservato a speciali organi amministrativi che vi debbono provvedere sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale dei caratteri naturali di essi, variabili e contingenti, secondo le diverse caratteristiche geofisiche e le varie esigenze locali, in relazione alla diversità degli usi. Pertanto, la circostanza che le aree rivendicate dagli appellati sono ricomprese tra due proprietà private non vale ad escludere ex se l'uso pubblico del mare, in mancanza di un provvedimento espresso della autorità amministrativa competente che esprima la volontà di considerare cessata l'idoneità dei beni in questione agli usi specifici della demanialità marittima.
In mancanza di uno specifico provvedimento amministrativo di sdemanializzazione del bene demaniale marittimo in oggetto, la cui prova ex art. 2697 c.c. grava in capo alla parte attrice,
non sussistono i presupposti per l'esame della domanda di usucapione. In ogni caso, non sussistono i presupposti soggettivi richiesti dall'art. 1158 c.c. ossia l'animus possidendi,
essendo gli appellanti ben consapevoli, sulla scorta dei titoli di provenienza in loro possesso che non era ancora legittimato a disporre dell'arenile e Testimone_1
dunque a trasmetterne il possesso, ma semmai una mera detenzione. ( “si precisa che i
sigg.ri e hanno diritto di chiedere ulteriore legittimazione dell' arenile, CP_9 CP_3
pagando il relativo prezzo, senza alcuna ingerenza o responsabilità del Sig. ed Per_2
ancora… l'arenile non ancora legittimato e di cui pende istanza sotto il nome del Sig.
dovrà intendersi di pertinenza anche degli odierni acquirenti Persona_2 CP_9
e perché le pratiche svolte dal Sig. furono per nome e conto ed CP_3 Persona_2
interesse degli odierni acquirenti ed , i quali così restano surrogati in ogni CP_9 CP_3
diritto ed azione e patrimonio e potranno quindi continuare a svolgere in proprio le pratiche
relative”, vedi atto acquisto rogato notaio del 12.8.2025 tra i dante causa Persona_4
degli odierni appellati e ) Persona_2
L'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_10
in primo grado e riproposta in sede di gravame, resta assorbita dal rigetto del
[...]
gravame. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 841/2020 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 2008/2019 resa dal Tribunale di Messina,
pubblicata il 22.10.2019, avente ad oggetto: usucapione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore del Controparte_6
e dell' in persona dei rispettivi
[...] Controparte_11
legali rappresentati pro tempore, delle spese del presente grado, che liquida, in euro
2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 841/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 2008/2019 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 22.10.2019,
avente ad oggetto: usucapione;
vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F. ; , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Messina il 10.10.1940 ; , nata a [...] il CodiceFiscale_2 Parte_3
05.06.1956 C.F. ; nato a [...] il [...] C.F. C.F._3 CP_1
nato a [...] il [...] C.F. C.F._4 CP_2 [...]
; (classe 1956), nato a [...] il [...] C.F. C.F._5 CP_3 [...]
; (classe 1960), nato a [...] il [...] C.F. C.F._6 CP_3
; , nata a [...] il [...] C.F. C.F._7 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Alessi, presso il cui studio in C.F._8
Messina, via S. Maria del Selciato n.4, sono elettivamente domiciliati per procura in atti;
- appellanti -
Contro
(c.f. ) e Controparte_4 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona dei rispettivi legali Controparte_5 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Messina (c.f.: , nei cui Uffici, in Via dei Mille is. 221 è ope C.F._9
legis domiciliato;
- appellati –
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 7.11.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2008, gli odierni appellanti convenivano in giudizio l ed il Controparte_5 Controparte_6
al fine di ottenere l'accertamento del loro possesso materiale e giuridico e
[...]
quindi anche del diritto di proprietà per usucapione di un tratto di terreno sito in Messina,
località AZ, a valle della strada statale 113, identificato oggi in catasto al Foglio mappa
21 particelle 443, 444, 445 e porzione della particella 446. A sostegno delle domande esponevano che con atto del 10.6.1919 in notaio , l'allora Persona_1 CP_7
vendette a una zona di arenile demaniale ricadente a valle della
[...] Persona_2
strada statale 113 e una restante parte di arenile la ricevette per successione legittima del proprio genitore con testamento pubblico del 27.12.1987. Con atto di Persona_3
vendita del 28.8.1925 in notaio , , e Persona_4 CP_3 CP_8 CP_9
acquistarono da una porzione di detto terreno, mentre una
[...] Persona_2
successiva porzione venne acquistata sempre da podere con atto notaio Persona_2
del 5.10.1928; gli attori, eredi di , e Persona_1 CP_3 CP_8 CP_9 sostenevano che porzione di quanto venduto dal con regolari atti
[...] CP_7
di acquisto da parte di privati fosse corrispondente a quanto dagli stessi posseduto
ed oggi catastalmente identificato nelle sopra indicate particelle. Esponevano inoltre che in precedenza e segnatamente in data 11/12/1893 era stato redatto un verbale di delimitazione (rep. n. 190, reg. il 24.8.1985 al n. 815, libro II, foglio 49, volume 93) nel quale si identificava l'usurpazione perpetrata da ai danni del demanio, atto da Persona_2
intendersi prodromico alla sdemanializzazione del bene per la sua successiva vendita.
Nonostante ciò e le reiterate richieste rivolte agli organi competenti, gli attori non erano riusciti ad ottenere la voltura dei beni sopra indicati, risultando ancora non già proprietari ma meri aventi causa di un concessionario precario. Ai fini della ricostruzione storica degli eventi, gli attori esponevano inoltre che il territorio a valle della strada statale 113 era stato caratterizzato da arretramento del mare e che, quindi, si erano creati ampi e fertili spazi liberi motivo per il quale i contadini si erano appropriati dell'arenile coltivandolo e traendone i frutti sino a quando, perlappunto nel 1893, era intervenuto il primo verbale di delimitazione finalizzato alla successiva regolarizzazione delle aree in favore dei privati che si rendessero acquirenti delle stesse. Gli attori, comunque, affermavano di avere ormai il possesso dei beni indicati da oltre un ventennio e quindi, avendo inoltre i beni perso la loro caratteristiche di demanialità, anche perché confinanti con fondi privati, chiedeva dichiararsi la maturazione del loro diritto di proprietà per avvenuta usucapione.
Il si costituiva in giudizio eccependo la propria Controparte_6
carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno oggetto di causa ricade nel demanio marittimo regionale. L' si Controparte_5
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in ragione della natura demaniale dei terreni controversi e dell'insussistenza dei presupposti applicativi previsti all'art. 1158 c.c. Espletata ctu ed escussi i testi, con sentenza n.
2008/2019 il Tribunale di Messina evidenziava come la richiesta di declaratoria di usucapione di arenile involge aree facenti parte del demanio marittimo regionale rispetto ai quali la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita ma necessita dell'adozione di in decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica in concreto, della non utilizzabilità della zona per usi pubblici del mare. Escludeva
che in assenza di un decreto ministeriale , avente carattere costitutivo di sdemanializzazione delle aree di cui trattasi, possa verificarsi una sdemanializzazione tacita ai fini dell'usucapione e rigettava la domanda attorea con condanna alle spese .
Con atto di citazione del 17.12.2019, gli originari attori proponeva ricorso in appello avverso la sentenza di prime cure, di cui chiedevano la riforma, con conseguente accoglimento delle domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio. Con comparsa del
4.9.2020, si costituiva in giudizio il il quale ribadiva Controparte_6
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e l' Controparte_5
, il quale rilevava la inammissibilità ed infondatezza del gravame
[...]
avversario, di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Con
provvedimento reso all'udienza del 17.9.2020 la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Indi con ordinanza del 5.12.2023 la Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di produrre copia della CTU espletata in primo grado. Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio la Corte, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 7.11.2024,
assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame gli appellanti hanno censurato l'affermazione del primo giudice secondo la quale la porzione di fondo in loro possesso, oggetto della domanda di acquisto per usucapione e identificata in catasto al foglio mappa 21 particelle 443, 444, 445 e
porzione della particella 446 del Comune di Messina, risultava essere demaniale e, come tale, insuscettibile di essere usucapita.
La tesi degli appellanti si fonda sull'assunto che la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo prima del 1942, anno di entrata in vigore dei vigenti codice civile e codice della navigazione, non fosse sottoposta a particolari formalità e potesse quindi conseguire alla cosiddetta “sdemanializzazione de facto”.
Gli appellanti hanno ripercorso le vicende correlate al progressivo avanzamento della linea di costa verificatosi sin dal 1830 circa e per quasi un secolo in una fascia di territorio del
Comune di Messina tra le contrade LL, AZ e NO. Il ritiro del mare aveva lasciato terreno fertile che era stato oggetto di occupazione da parte dei contadini del posto che avevano ampliato le aree da loro coltivate.
Tale fenomeno aveva indotto le autorità amministrative del tempo ad operare una nuova demarcazione fra l'arenile demaniale e le proprietà private.
Gli appellanti hanno quindi esposto che, essendo proseguito nei decenni successivi il fenomeno del ritiro del mare e dell'avanzamento delle occupazioni da parte dei contadini,
già nel 1915 e nuovamente nel 1917 le Amministrazioni dello Stato avevano effettuato nuovi sopralluoghi e redatto planimetrie aggiornate nelle quali, agli usurpi accertati nel 1893
(colorati in rosso), se ne erano aggiunti altri di maggiore estensione (colorati in giallo quelli accertati nel 1915 ed in verde quelli del 1917). Erano stati così redatti tre elenchi su modulistica denominata mod. 125, in funzione degli atti di vendita che l'Amministrazione
avrebbe fatto negli anni successivi, previa sdemanializzazione dei beni: il primo comprendente 15 lotti usurpati all'epoca della prima legittimazione del 1893; il secondo ed il terzo comprendenti gli usurpi accertati nel 1915 e nel 1917.
Gli appellanti sostengono che porzione di quanto venduto dal con regolari atti di CP_7
acquisto da parte di privati sia corrispondente a quanto dagli stessi posseduto da oltre un ventennio e chiedono la declaratoria di usucapione.
Ciò premesso, osserva la Corte che il c.t.u. ing. , anche tramite l'allegata Persona_5 documentazione fotografica oltre che esame della documentazione in atti e dei rogiti di provenienza, nonché rilievo topografico, ha rilevato che il tratto di terreno reclamato dagli attori pare essere compreso in quello individuato con il numero romano LXXX , di cui si è
perso il relativo atto di acquisto, ma nel contratto del 10.6.1919 rogato notaio Per_6
, con il quale ha acquistato porzione del terreno posto più a valle,
[...] Persona_2
viene indicato come confinante a sud lo stesso . Senonchè nell'atto di Persona_2
acquisto rogato notaio del 12.8.2025 tra i dante causa degli odierni Persona_4
appellati e è dato leggere : “si precisa che i sigg.ri e Persona_2 CP_9 CP_3
hanno diritto di chiedere ulteriore legittimazione dell' arenile, pagando il relativo
prezzo, senza alcuna ingerenza o responsabilità del Sig. ed ancora… l'arenile non Per_2
ancora legittimato e di cui pende istanza sotto il nome del Sig. Persona_2
dovrà intendersi di pertinenza anche degli odierni acquirenti e perché le CP_9 CP_3
pratiche svolte dal Sig. furono per nome e conto ed interesse degli odierni Persona_2
acquirenti ed , i quali così restano surrogati in ogni diritto ed azione e CP_9 CP_3
patrimonio e potranno quindi continuare a svolgere in proprio le pratiche relative” .
Ancora rileva che l'Assessorato Territorio e Ambiente di Messina, interpellato dal CTU al fine di rispondere al quesito integrativo del mandato, ossia l'emanazione o meno di provvedimento espresso di sdemanializzazione, afferma che il terreno de quo non è stato interessato da un provvedimento di sdemanializzazione e non è stato istruito alcun provvedimento ai sensi dell'art. 35 del codice della navigazione.
Dalla perizia redatta dal CTU emergono meri indizi sul fatto che l'area già occupata all'epoca del primo atto del 1919 in favore di fosse stata oggetto di una Persona_2
formale sclassificazione da parte dell'autorità demaniale e di una sua riconduzione all'interno del patrimonio dello Stato, suscettibile di essere usucapita da parte del privato.
Di contro la natura demaniale dell'area in questione risulta ampiamente provata dagli atti acquisiti al procedimento di I grado. Ed invero, nella nota dall'Ing. Capo del Genio Civile di Messina si legge che “l'area oggetto dell'odierno giudizio ricade all'interno della
delimitazione Si.De.R.Si. (area demaniale marittima) … . Dette aree potrebbero
eventualmente divenire proprietà privata solamente dopo che, per effetto delle mutate
caratteristiche dei luoghi, l'Amministrazione competente abbia provveduto ad emanare uno
specifico provvedimento amministrativo di sdemanializzazione, ai sensi dell'art.35 c.n. che,
comunque, non ha trovato applicazione nella fattispecie”.
Inoltre, dalla relazione peritale del 14.12.2018, redatta dal CTU ad integrazione della precedente del 27.06.2011, a seguito di una disamina degli atti presso l'Ufficio competente
“Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – dipartimento dell'Ambiente – Ufficio
territoriale – Messina”, risulta che “nelle more del procedimento non è stato emanato
dall'Autorità competente provvedimento espresso di sdemanializzazione dei terreni oggetto
del giudizio” (pag.3). Pertanto, permane la situazione di fatto attestata con nota dall' Ing.
Capo del Genio civile di Messina, ossia che “l'area oggetto dell'odierno giudizio ricade
all'interno della delimitazione Si.De.R.Si. (area demaniale marittima)” quindi sono
“imprescrittibili, inalienabili, inusucapibili e non può essere vantato alcun diritto reale di
godimento da parte di terzi, in assenza di un atto concessorio emesso dall'Autorità
competente”. Ciò detto, la natura di bene del demanio marittimo esclude in radice che le porzioni di terreno controverse possano formare oggetto di possesso utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione (art.1158 c.c.), in assenza di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, che ha carattere costitutivo.
L'accertamento della sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire gli usi pubblici del mare, è riservato a speciali organi amministrativi che vi debbono provvedere sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale dei caratteri naturali di essi, variabili e contingenti, secondo le diverse caratteristiche geofisiche e le varie esigenze locali, in relazione alla diversità degli usi. Pertanto, la circostanza che le aree rivendicate dagli appellati sono ricomprese tra due proprietà private non vale ad escludere ex se l'uso pubblico del mare, in mancanza di un provvedimento espresso della autorità amministrativa competente che esprima la volontà di considerare cessata l'idoneità dei beni in questione agli usi specifici della demanialità marittima.
In mancanza di uno specifico provvedimento amministrativo di sdemanializzazione del bene demaniale marittimo in oggetto, la cui prova ex art. 2697 c.c. grava in capo alla parte attrice,
non sussistono i presupposti per l'esame della domanda di usucapione. In ogni caso, non sussistono i presupposti soggettivi richiesti dall'art. 1158 c.c. ossia l'animus possidendi,
essendo gli appellanti ben consapevoli, sulla scorta dei titoli di provenienza in loro possesso che non era ancora legittimato a disporre dell'arenile e Testimone_1
dunque a trasmetterne il possesso, ma semmai una mera detenzione. ( “si precisa che i
sigg.ri e hanno diritto di chiedere ulteriore legittimazione dell' arenile, CP_9 CP_3
pagando il relativo prezzo, senza alcuna ingerenza o responsabilità del Sig. ed Per_2
ancora… l'arenile non ancora legittimato e di cui pende istanza sotto il nome del Sig.
dovrà intendersi di pertinenza anche degli odierni acquirenti Persona_2 CP_9
e perché le pratiche svolte dal Sig. furono per nome e conto ed CP_3 Persona_2
interesse degli odierni acquirenti ed , i quali così restano surrogati in ogni CP_9 CP_3
diritto ed azione e patrimonio e potranno quindi continuare a svolgere in proprio le pratiche
relative”, vedi atto acquisto rogato notaio del 12.8.2025 tra i dante causa Persona_4
degli odierni appellati e ) Persona_2
L'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_10
in primo grado e riproposta in sede di gravame, resta assorbita dal rigetto del
[...]
gravame. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 841/2020 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 2008/2019 resa dal Tribunale di Messina,
pubblicata il 22.10.2019, avente ad oggetto: usucapione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore del Controparte_6
e dell' in persona dei rispettivi
[...] Controparte_11
legali rappresentati pro tempore, delle spese del presente grado, che liquida, in euro
2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)