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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2024, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Francesco Cislaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. 34814/2018, avente ad oggetto risarcimento lesioni personali da sinistro stradale, riservata in decisione all'udienza del 15.09.2023, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
tra
, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ferraioli, C.F. , giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Torre del Greco (Na), alla via
Alcide De Gasperi n.32, attrice
e
, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, C.F. , giusta C.F._3
procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via S.
Tommaso d'Aquino n. 15
convenuta nonché
, residente in [...], Controparte_2
80010;
convenuta contumace
1 CONCLUSIONI: con note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 15
settembre 2023 l'attrice e la convenuta compagnia assicurativa precisavano le rispettive conclusioni.
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, con comparsa di riassunzione, (a Parte_1
seguito di ordinanza del 09 settembre 2018, depositata il giorno 11 settembre
2018, dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Grimaldi, con la quale era disposta la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Napoli con cancellazione della causa dal ruolo, a seguito dell'eccepita connessione della stessa causa con altro giudizio pendente innanzi il Tribunale recante n. R.G.
4441/2018 ed assegnato alla IX sezione Dott.ssa Di Tonto) innanzi al
Tribunale di Napoli, nonché la società Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., per sentirli condannare, in solido tra loro, al
[...]
risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante come riportati in atti e come 2 specificati nella documentazione medica depositata, per complessivi
€.5.200,00 e/o per quella maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. In particolare, parte attrice esponeva che: “allorquando
l'istante , si trovava quale trasportata a bordo del Parte_1
ciclomotore Piaggio Liberty Tg. X7M8F9, di proprietà di CP_2
, assicurato per la R.C.A. con la pativa lesioni
[...] Controparte_3
personali a seguito del sinistro verificatosi il giorno 10 agosto 2016, alle ore
11.00 circa in Ercolano (Na), alla Via Benedetto Cozzolino, allorquando
l'autovettura modello Smart Fortwo, proveniente da Torre del Greco in
direzione Napoli, targata (con targa di prova) E/GMA2016 ed assicurata per
la con le da tergo, ha sorpassato il predetto CP_4 Controparte_5
ciclomotore che percorreva regolarmente la predetta via Benedetto
Cozzolino nello stesso senso di marcia per poi svoltare repentinamente a
destra, imboccando via Barcaiola, così “tagliando” la strada allo stesso ciclomotore, all'atto del sorpasso e nello svoltare a destra, l'autovettura
Smart Fortwo ha urtato il ciclomotore che ha sbandato, ragion per cui il
conducente ha perso il controllo del ciclomotore che si è piegato sul lato
sinistro, cosicché il terzo trasportato, , è stata scaraventata Parte_1
rovinosamente al suolo;
a seguito dell'evento dannoso per l'istante
, si sono rese necessarie immediatamente le cure mediche Parte_1
presso il P.O. “ ” di Boscotrecase ove le Organizzazione_1
sono state riscontrate lesioni personali diagnosticate in “sublussazione tipo astagalica con sospetta frattura” cui è seguito ricovero ospedaliero”.
3 2. La compagnia , in persona del l.r.p.t., si costituiva in Controparte_3
giudizio ed eccepiva la prescrizione del diritto che parte attrice intende far valere nei confronti della convenuta società assicurativa;
eccepiva, altresì, la improponibilità della domanda così proposta dall'attrice, nonché la genericità
e conseguente nullità della domanda ex. art. 164 c.p.c. e 163 n. 3 c.p.c.
Inoltre, la compagnia assicurativa convenuta, eccepiva che il ciclomotore sul quale viaggiava come trasportata l'istante non risultava Parte_1
abilitato per il trasporto di altra persona oltre al conducente e pertanto la scelta di trasportare altro soggetto operata dal conducente è da considerarsi,
secondo la convenuta compagnia, fatto colposo sanzionabile, sotto il profilo civilistico, a memoria dell'art. dell'art.1227, comma 1, c.c. in combinato disposto con l'art. 2054 c.c. Pertanto, costituendosi, la compagnia assicurativa , chiedeva, all'on. Tribunale adito, accogliersi le CP_3
seguenti conclusioni: “rigettare la domanda proposta perché inammissibile,
improponibile, e, comunque infondata in fatto ed in diritto, in via gradata,
applicare al caso in esame la fattispecie di cui all'art. 2054 II comma c.c. e/o dichiarare la corresponsabilità dell'istante nella determinazione del sinistro per cui è causa, riducendo proporzionalmente l'entità del risarcimento ex.
art. 1227 c.c., nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre
in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte,
perché sperequate in eccesso, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari,
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
3. Nel corso dell'istruttoria, sono stati concessi i termini per le memorie ex. art. 183 6° comma, sono state espletate due prove testimoniali, è stato dato
4 incarico di eseguire una CTU medico-legale sulla persona di Parte_1
ad opera del Dott. . Persona_1
4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto che parte attrice intende far valere nei confronti della poiché in Controparte_3
Org atti vi è documentazione attestante l'invio delle raccomandate inviate alla compagnia assicurativa interruttive della Controparte_3
prescrizione. Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di genericità e conseguente nullità della domanda attrice sollevata da parte convenuta.
Invero, occorre rimarcare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr Cass. civ., sent. n. 27670 del
21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013). Nel caso in esame, parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente stradale, la sua dinamica e le lesioni di cui ha richiesto il ristoro, di talché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di
5 approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ.,
sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”). Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda, giacché la stessa è stata preceduta da lettera raccomandata A/R e di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, la quale rispetta i requisiti minimi di contenuto fissati dalla normativa di settore.
Ininfluente ai fini della decisione è il generico disconoscimento della conformità all'originale della documentazione depositata da parte attrice.
Affinché la conformità di una copia all'originale possa ritenersi validamente contestata, infatti, occorre che la parte che opera il disconoscimento indichi con precisione gli elementi in forza dei quali ritenga la copia prodotta non genuina o alterata rispetto all'originale, ove la doglianza inerente la produzione di copie fotostatiche prive di attestazione di conformità
all'originale non integra contestazione specifica, atta a far venire meno o a ridimensionare probatoria che alle copie fotostatiche è attribuita dall'art. 2719 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ., ord. n. 29993 del 13.12.2017, secondo
6 cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali 'impugno e contesto' ovvero 'contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante', ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Cass. civ., sent. n. 27633 del 30.10.2018; Cass. civ., sent. n.
16557 del 20.06.2019; Cass. civ., ord. n. 14279 del 25.05.2021; Cass. civ.,
sent. n. 40750 del 20.12.2021).
Provata è sia la titolarità passiva del rapporto controverso con il deposito di visura targa del ciclomotore tg. CX7M8F9, modello Piaggio, rilasciato dal dalla quale risulta che, la Controparte_6
proprietaria del ciclomotore sul quale viaggiava come trasportata l'istante
, fosse che la sussistenza di contratto di Parte_1 Controparte_2
assicurazione obbligatoria per la R.C.A. con la compagnia di assicurazione convenuta, la quale non ha specificamente contestato tale presupposto costitutivo della domanda nelle proprie difese. La prova della titolarità attiva
è, invece, stata affidata alle risultanze della prova testimoniale.
5. Passando all'esame, nel merito, la domanda risarcitoria dell'attrice, terza trasportata, contro la proprietaria del ciclomotore sul quale viaggiava al momento dell'incidente e contro la compagnia assicurativa del medesimo, si qualifica giuridicamente come azione prevista dall'art. 141 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. L'azione anzidetta introduce un giudizio senza responsabilità: lo chiarisce univocamente la norma laddove recita che: “salva
7 l'ipotesi del sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale
era a bordo al momento del sinistro … a prescindere dall'accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”… Nel merito,
ritiene il Tribunale che l'attrice abbia fornito la prova su di lei incombente.
Esaminando le risultanze probatorie, va rimarcato che le due testimoni di parte attrice ascoltate in ordine alla dinamica dell'incidente stradale hanno affermato - con dichiarazioni della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto concordanti fra loro e prive di contraddizioni intrinseche -
che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione,
[...]
, allorquando si trovava, in qualità di terza trasportata, a bordo del Parte_1
ciclomotore tg. CX7M8F9 fu scaraventata al suolo patendo lesioni personali.
In particolare, all'udienza del 26.04.2022, la testimone escussa, Tes_1
quanto alla dinamica dell'incidente, ha riferito: “è vero, era una
[...]
giornata di agosto di circa sei anni fa. Io ero alla guida della mia macchina
(una smart) percorrevo la via Benedetto Cozzolino in direzione Cercola/
Napoli, erano le 10.30 /11 circa, allorquando vidi una Smart nera che
percorreva la stessa strada nella mia stessa direzione e questa era preceduta
da un Piaggio Liberty grigio con 2 persone a bordo. Io ero a circa 7/10
metri dalla smart e nessun'altra vettura si frapponeva tra me e questa. Io ero sola in macchina. Non ricordo le targhe… È vero, alla guida del Piaggio
c'era un uomo… non ricordo la targa della Smart, ma ben ricordo che aveva una targa di prova. Vidi che la Smart dapprima cerco' il sorpasso del
ciclomotore sulla sinistra, poi tentò di immettersi in un vicoletto posto alla
8 destra della strada e nel fare questa manovra taglio' la strada al , CP_7
impattandolo …ricordo che caddero entrambe le persone a bordo del ciclomotore. Non ricordo su che lato sono cadute... Dopo l'impatto io parcheggiai un po' più avanti. Mi avvicinai alla sola signora caduta;
riverso
a terra c'era anche un altro signore, che era alla guida del motociclo, il quale sembrava privo di sensi. Invece la signora era vigile. Si formo' un
capannello di persone. Intervennero due ambulanze, non chiamate da me;
io
chiamai la figlia della signora infortunata su richiesta di costei, visto che mi
ero fermata per chiederle se avesse bisogno di aiuto”.
Alla stessa udienza del 26.04.2022 l'altra teste escussa, , ha Testimone_2
così riferito in merito alla dinamica del sinistro: “…Indifferente. Ho conosciuto
in occasione del sinistro che la ha riguardata… era una giornata Parte_1
di agosto del 2016. Io ero a piedi sul marciapiede destro della via Benedetto
Cozzolino in direzione Torre del Greco, erano le 10/10.30 circa, avevo comprato
cibo per cani da un grossista nelle vicinanze, allorquando vidi una Smart nera
che percorreva la stessa strada nella direzione opposta alla mia ed era preceduta
da un Piaggio Liberty grigio con 2 persone a bordo, un uomo e una donna. Io ero
sola in quel momento. Non ricordo le targhe, ricordo solo che la smart nera
aveva una “borsetta” come targa, come se fosse una targa di prova. È vero…Vidi che la Smart dapprima si allargò sulla sinistra e accelerando, arrivata all'altezza
del ciclomotore, sterzò a destra credo tentando di immettersi in un vicolo laterale
e nel fare questa manovra taglio' la strada al , impattandolo.; CP_7
Sicuramente la Smart si immise nel vicoletto laterale senza prestare alcun
soccorso, non so se detto vicolo si chiami via Barcaiola… ricordo che la
9 macchina impattò il sul fianco sinistro di detto ciclomotore;
a seguito CP_7
della sbandamento di cui sopra, il conducente del ciclomotore ne ha perso il
controllo che si è riversato sul lato sinistro;
ricordo che le persone a bordo del
ciclomotore fecero un volo… Dopo l'impatto io mi avvicinai;
riverso a terra c'era un uomo privo di sensi. Invece l'altra passeggera era vigile. Si formo' un
capannello di persone. Vidi che la attrice diede il suo telefono ad una persona,
credo la signora che ha appena testimoniato, per chiamare i parenti. Ricordo che
la signora chiamo' più volte. Intervennero due ambulanze…La signora lamentava dolori a fianchi e gambe”. È stata fornita, con le dichiarazioni testimoniali predette, concordanti quanto alla dinamica dell'evento, piena prova del fatto che il sinistro si sia verificato, essendo il nucleo centrale delle deposizioni testimoniali concordante e coincidente con la descrizione dei fatti operata nell'atto di citazione.
6. Accertato l'effettivo accadimento del sinistro nonché il nesso di causalità tra il medesimo e i danni lamentati, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa, sin dalla costituzione in giudizio, avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in combinato disposto con l'art. 2054 c.c.
e quindi la sussistenza del fatto colposo del danneggiato tale da escludere o quantomeno diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti.
L'eccezione della convenuta si fonda sulla configurabilità nel caso di specie di un trasporto contra legem, trattandosi di un trasporto di ulteriore persona oltre al conducente su un ciclomotore 50 cc, non abilitato per il trasporto di altra persona oltre al conducente.
10 In proposito il giudice ritiene di non discostarsi dall'orientamento in forza del quale “la presenza indebita di una seconda persona su un ciclomotore, non è di
per sé sufficiente per addebitare parte della responsabilità del sinistro alla
condotta colposa del danneggiato, occorrendo aver riguardo alla dinamica del
sinistro ed accertare se tale presenza – avendo reso il mezzo più instabile, la
circolazione più pericolosa per altri fattori – abbia avuto un effettivo rilievo
causale sul verificarsi dell'evento” (Cass. Civ. 08.04.2010 n. 8366; sentenza n.
819 del 2019 del Tribunale di Pisa).
Orbene, nella vicenda che ci occupa, non è emersa in giudizio alcuna prova che la presenza della trasportata sul ciclomotore abbia avuto una effettiva incidenza causale sul verificarsi del sinistro e, anzi, la dinamica dell'evento dannoso ricostruita sulla base delle risultanze in atti e delle deposizioni testimoniali
(l'autovettura Fortwo superava da tergo il ciclomotore sul quale viaggiava Org_3
nella qualità di trasportata l'istante e nel rientrare “tagliava” la Parte_1
strada al ciclomotore, impattandolo e per l'effetto ne provocava la caduta al suolo unitamente al conducente) porta, invero, ad escludere una tale eventualità.
Applicando tali principi al caso di specie e tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del sinistro, va evidenziato che il comportamento della non Parte_1
ha influito al verificarsi dell'evento dannoso, poiché la presenza di uno o due persone sul ciclomotore non avrebbe, nel caso di specie, influito sulla stabilità del mezzo né sulla sua capacità di frenata, poiché il ciclomotore Piaggio Liberty tg.
X7M8F9 sul quale viaggiava nella qualità di trasportata l'attrice è Parte_1
stato impattato dall'autovettura Smart Fortwo tg. E/GMA2016 e per l'effetto dell'impatto, il conducente dello stesso rovinava al suolo unitamente al
11 conducente. Pertanto, la domanda risarcitoria dell'istante andrà Parte_1
accolta in quanto fondata in fatto ed in diritto.
7. Per quanto concerne le conseguenze dannose subite dall'attrice e la valutazione della sussistenza del nesso causale, occorre fare riferimento alle risultanze della consulenza medico-legale espletata, nella quale il dott. ha così Persona_1
statuito: “Il quadro in oggetto è in rapporto unico, diretto ed esclusivo con
l'evento traumatico che ne è l'unica causa. Pertanto, si può addivenire alla seguente diagnosi medico legale: “Esiti di sublussazione tibioastragalica sn.”
Tali postumi, valutati dal punto di vista del danno biologico, cioè del danno
incidente sulla complessiva integrità psicofisica del soggetto, vista l'età del
soggetto, il sesso, le comuni occupazioni, vanno valutati in misura del 1,5%.
L'inabilità temporanea parziale, mediamente valutabile al 75 %, ha inciso per giorni dieci. L'inabilità temporanea parziale, ulteriormente decrescente e
valutabile al 50% ha inciso per giorni trenta, il sinistro in oggetto ha determinato
un esito di sublussazione tibioastragalica sn. E' rispettato il nesso causale per
concordanza tra le modalità del sinistro e le lesioni riportate., allo stato
residuano i postumi descritti nell'esame clinico obiettivo e consistenti in esiti
soggettivi algici della caviglia sn., Gli esiti su descritti sono da valutarsi quale
danno biologico, cioè quale danno incidente sulla complessiva integrità
psicofisica del soggetto, valutata l'età del soggetto, il sesso, e le comuni
occupazioni, in misura del 1,5%., Gli esiti su descritti non determinano
ripercussioni significative sulla capacità lavorativa specifica. L'inabilità
temporanea parziale, mediamente decrescente e valutabile al 75%, si è protratta
per dieci giorni. L'inabilità temporanea parziale, ulteriormente decrescente e
12 valutabile al 50% si è protratta per trenta giorni. Non sussistono danni estetici e
non vi sono indicazioni all'esecuzione di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva. Non sono presenti in fascicolo spese mediche documentate”.
Il consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del
1,5%, successivo ad un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni e di I.T.P. al 50% di ulteriori trenta giorni. Si recepiscono le corrette conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio in tema di nesso causale e di stima del danno, non specificamente contestate dai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno deve essere accolta.
Passando alla quantificazione del danno, il danno biologico va individuato nella
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che peraltro possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008). Ciò posto,
occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del danno biologico di lieve entità, in base all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, aggiornate al D.M. 16/10/2023. In applicazione dei
13 criteri della predetta Tabella, tenuto conto delle risultanze della CTU e tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (44 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 1.228,53 per il danno biologico, di € 411,00 per i dieci giorni di invalidità temporanea al 75% e di € 822,00 per i trenta giorni di invalidità temporanea al 50%, per un totale di € 1.233,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito, per un totale complessivo di €
2.461,53.
Quanto al danno morale soggettivo, giova ricordare, che esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo,
uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass.
civ., 25164 del 10.11.2020). Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo né ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già
liquidato nelle suindicate tabelle.
14 Infine, si richiama l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già
rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (10 agosto 2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Org_4
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo,
intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo,
dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
15 8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad €
5.200,00, applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori inferiori a quelli medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Ferraioli Vincenzo, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Vengono riconosciute come dovute, oltre alle ulteriori spese documentate, quelle sole spese del contributo unificato che avrebbe dovuto essere versato in ragione del valore della domanda, così come accolta. Le spese della consulenza d'ufficio seguono la soccombenza e sono poste, in solido, a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della nonché di
[...] Controparte_3 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1- dichiara la contumacia di Controparte_2
2 – accoglie la domanda risarcitoria proposta dall'istante e, per Parte_1
l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., a pagare a Controparte_3
favore di , a titolo risarcimento danni, la somma complessiva di € Parte_1
2.461,53, oltre accessori come in motivazione;
16 3- condanna la , in persona del l.r.p.t., a pagare a Controparte_3 Parte_1
le spese del presente giudizio che complessivamente si liquidano in € 200
[...]
per spese ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. Ferraioli
Vincenzo dichiaratosi anticipatario;
4- pone definitivamente le spese di CTU medica, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico di e, per l'effetto, condanna detta Controparte_8
società al rimborso in favore della parte attrice di quanto versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Così deciso in Napoli, il 06.02.2024
Il giudice
dott. Francesco Cislaghi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Francesco Cislaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. 34814/2018, avente ad oggetto risarcimento lesioni personali da sinistro stradale, riservata in decisione all'udienza del 15.09.2023, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
tra
, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ferraioli, C.F. , giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Torre del Greco (Na), alla via
Alcide De Gasperi n.32, attrice
e
, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, C.F. , giusta C.F._3
procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via S.
Tommaso d'Aquino n. 15
convenuta nonché
, residente in [...], Controparte_2
80010;
convenuta contumace
1 CONCLUSIONI: con note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 15
settembre 2023 l'attrice e la convenuta compagnia assicurativa precisavano le rispettive conclusioni.
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, con comparsa di riassunzione, (a Parte_1
seguito di ordinanza del 09 settembre 2018, depositata il giorno 11 settembre
2018, dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Grimaldi, con la quale era disposta la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Napoli con cancellazione della causa dal ruolo, a seguito dell'eccepita connessione della stessa causa con altro giudizio pendente innanzi il Tribunale recante n. R.G.
4441/2018 ed assegnato alla IX sezione Dott.ssa Di Tonto) innanzi al
Tribunale di Napoli, nonché la società Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., per sentirli condannare, in solido tra loro, al
[...]
risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante come riportati in atti e come 2 specificati nella documentazione medica depositata, per complessivi
€.5.200,00 e/o per quella maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. In particolare, parte attrice esponeva che: “allorquando
l'istante , si trovava quale trasportata a bordo del Parte_1
ciclomotore Piaggio Liberty Tg. X7M8F9, di proprietà di CP_2
, assicurato per la R.C.A. con la pativa lesioni
[...] Controparte_3
personali a seguito del sinistro verificatosi il giorno 10 agosto 2016, alle ore
11.00 circa in Ercolano (Na), alla Via Benedetto Cozzolino, allorquando
l'autovettura modello Smart Fortwo, proveniente da Torre del Greco in
direzione Napoli, targata (con targa di prova) E/GMA2016 ed assicurata per
la con le da tergo, ha sorpassato il predetto CP_4 Controparte_5
ciclomotore che percorreva regolarmente la predetta via Benedetto
Cozzolino nello stesso senso di marcia per poi svoltare repentinamente a
destra, imboccando via Barcaiola, così “tagliando” la strada allo stesso ciclomotore, all'atto del sorpasso e nello svoltare a destra, l'autovettura
Smart Fortwo ha urtato il ciclomotore che ha sbandato, ragion per cui il
conducente ha perso il controllo del ciclomotore che si è piegato sul lato
sinistro, cosicché il terzo trasportato, , è stata scaraventata Parte_1
rovinosamente al suolo;
a seguito dell'evento dannoso per l'istante
, si sono rese necessarie immediatamente le cure mediche Parte_1
presso il P.O. “ ” di Boscotrecase ove le Organizzazione_1
sono state riscontrate lesioni personali diagnosticate in “sublussazione tipo astagalica con sospetta frattura” cui è seguito ricovero ospedaliero”.
3 2. La compagnia , in persona del l.r.p.t., si costituiva in Controparte_3
giudizio ed eccepiva la prescrizione del diritto che parte attrice intende far valere nei confronti della convenuta società assicurativa;
eccepiva, altresì, la improponibilità della domanda così proposta dall'attrice, nonché la genericità
e conseguente nullità della domanda ex. art. 164 c.p.c. e 163 n. 3 c.p.c.
Inoltre, la compagnia assicurativa convenuta, eccepiva che il ciclomotore sul quale viaggiava come trasportata l'istante non risultava Parte_1
abilitato per il trasporto di altra persona oltre al conducente e pertanto la scelta di trasportare altro soggetto operata dal conducente è da considerarsi,
secondo la convenuta compagnia, fatto colposo sanzionabile, sotto il profilo civilistico, a memoria dell'art. dell'art.1227, comma 1, c.c. in combinato disposto con l'art. 2054 c.c. Pertanto, costituendosi, la compagnia assicurativa , chiedeva, all'on. Tribunale adito, accogliersi le CP_3
seguenti conclusioni: “rigettare la domanda proposta perché inammissibile,
improponibile, e, comunque infondata in fatto ed in diritto, in via gradata,
applicare al caso in esame la fattispecie di cui all'art. 2054 II comma c.c. e/o dichiarare la corresponsabilità dell'istante nella determinazione del sinistro per cui è causa, riducendo proporzionalmente l'entità del risarcimento ex.
art. 1227 c.c., nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre
in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte,
perché sperequate in eccesso, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari,
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
3. Nel corso dell'istruttoria, sono stati concessi i termini per le memorie ex. art. 183 6° comma, sono state espletate due prove testimoniali, è stato dato
4 incarico di eseguire una CTU medico-legale sulla persona di Parte_1
ad opera del Dott. . Persona_1
4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto che parte attrice intende far valere nei confronti della poiché in Controparte_3
Org atti vi è documentazione attestante l'invio delle raccomandate inviate alla compagnia assicurativa interruttive della Controparte_3
prescrizione. Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di genericità e conseguente nullità della domanda attrice sollevata da parte convenuta.
Invero, occorre rimarcare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr Cass. civ., sent. n. 27670 del
21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013). Nel caso in esame, parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente stradale, la sua dinamica e le lesioni di cui ha richiesto il ristoro, di talché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di
5 approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ.,
sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”). Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda, giacché la stessa è stata preceduta da lettera raccomandata A/R e di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, la quale rispetta i requisiti minimi di contenuto fissati dalla normativa di settore.
Ininfluente ai fini della decisione è il generico disconoscimento della conformità all'originale della documentazione depositata da parte attrice.
Affinché la conformità di una copia all'originale possa ritenersi validamente contestata, infatti, occorre che la parte che opera il disconoscimento indichi con precisione gli elementi in forza dei quali ritenga la copia prodotta non genuina o alterata rispetto all'originale, ove la doglianza inerente la produzione di copie fotostatiche prive di attestazione di conformità
all'originale non integra contestazione specifica, atta a far venire meno o a ridimensionare probatoria che alle copie fotostatiche è attribuita dall'art. 2719 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ., ord. n. 29993 del 13.12.2017, secondo
6 cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali 'impugno e contesto' ovvero 'contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante', ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Cass. civ., sent. n. 27633 del 30.10.2018; Cass. civ., sent. n.
16557 del 20.06.2019; Cass. civ., ord. n. 14279 del 25.05.2021; Cass. civ.,
sent. n. 40750 del 20.12.2021).
Provata è sia la titolarità passiva del rapporto controverso con il deposito di visura targa del ciclomotore tg. CX7M8F9, modello Piaggio, rilasciato dal dalla quale risulta che, la Controparte_6
proprietaria del ciclomotore sul quale viaggiava come trasportata l'istante
, fosse che la sussistenza di contratto di Parte_1 Controparte_2
assicurazione obbligatoria per la R.C.A. con la compagnia di assicurazione convenuta, la quale non ha specificamente contestato tale presupposto costitutivo della domanda nelle proprie difese. La prova della titolarità attiva
è, invece, stata affidata alle risultanze della prova testimoniale.
5. Passando all'esame, nel merito, la domanda risarcitoria dell'attrice, terza trasportata, contro la proprietaria del ciclomotore sul quale viaggiava al momento dell'incidente e contro la compagnia assicurativa del medesimo, si qualifica giuridicamente come azione prevista dall'art. 141 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. L'azione anzidetta introduce un giudizio senza responsabilità: lo chiarisce univocamente la norma laddove recita che: “salva
7 l'ipotesi del sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale
era a bordo al momento del sinistro … a prescindere dall'accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”… Nel merito,
ritiene il Tribunale che l'attrice abbia fornito la prova su di lei incombente.
Esaminando le risultanze probatorie, va rimarcato che le due testimoni di parte attrice ascoltate in ordine alla dinamica dell'incidente stradale hanno affermato - con dichiarazioni della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto concordanti fra loro e prive di contraddizioni intrinseche -
che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione,
[...]
, allorquando si trovava, in qualità di terza trasportata, a bordo del Parte_1
ciclomotore tg. CX7M8F9 fu scaraventata al suolo patendo lesioni personali.
In particolare, all'udienza del 26.04.2022, la testimone escussa, Tes_1
quanto alla dinamica dell'incidente, ha riferito: “è vero, era una
[...]
giornata di agosto di circa sei anni fa. Io ero alla guida della mia macchina
(una smart) percorrevo la via Benedetto Cozzolino in direzione Cercola/
Napoli, erano le 10.30 /11 circa, allorquando vidi una Smart nera che
percorreva la stessa strada nella mia stessa direzione e questa era preceduta
da un Piaggio Liberty grigio con 2 persone a bordo. Io ero a circa 7/10
metri dalla smart e nessun'altra vettura si frapponeva tra me e questa. Io ero sola in macchina. Non ricordo le targhe… È vero, alla guida del Piaggio
c'era un uomo… non ricordo la targa della Smart, ma ben ricordo che aveva una targa di prova. Vidi che la Smart dapprima cerco' il sorpasso del
ciclomotore sulla sinistra, poi tentò di immettersi in un vicoletto posto alla
8 destra della strada e nel fare questa manovra taglio' la strada al , CP_7
impattandolo …ricordo che caddero entrambe le persone a bordo del ciclomotore. Non ricordo su che lato sono cadute... Dopo l'impatto io parcheggiai un po' più avanti. Mi avvicinai alla sola signora caduta;
riverso
a terra c'era anche un altro signore, che era alla guida del motociclo, il quale sembrava privo di sensi. Invece la signora era vigile. Si formo' un
capannello di persone. Intervennero due ambulanze, non chiamate da me;
io
chiamai la figlia della signora infortunata su richiesta di costei, visto che mi
ero fermata per chiederle se avesse bisogno di aiuto”.
Alla stessa udienza del 26.04.2022 l'altra teste escussa, , ha Testimone_2
così riferito in merito alla dinamica del sinistro: “…Indifferente. Ho conosciuto
in occasione del sinistro che la ha riguardata… era una giornata Parte_1
di agosto del 2016. Io ero a piedi sul marciapiede destro della via Benedetto
Cozzolino in direzione Torre del Greco, erano le 10/10.30 circa, avevo comprato
cibo per cani da un grossista nelle vicinanze, allorquando vidi una Smart nera
che percorreva la stessa strada nella direzione opposta alla mia ed era preceduta
da un Piaggio Liberty grigio con 2 persone a bordo, un uomo e una donna. Io ero
sola in quel momento. Non ricordo le targhe, ricordo solo che la smart nera
aveva una “borsetta” come targa, come se fosse una targa di prova. È vero…Vidi che la Smart dapprima si allargò sulla sinistra e accelerando, arrivata all'altezza
del ciclomotore, sterzò a destra credo tentando di immettersi in un vicolo laterale
e nel fare questa manovra taglio' la strada al , impattandolo.; CP_7
Sicuramente la Smart si immise nel vicoletto laterale senza prestare alcun
soccorso, non so se detto vicolo si chiami via Barcaiola… ricordo che la
9 macchina impattò il sul fianco sinistro di detto ciclomotore;
a seguito CP_7
della sbandamento di cui sopra, il conducente del ciclomotore ne ha perso il
controllo che si è riversato sul lato sinistro;
ricordo che le persone a bordo del
ciclomotore fecero un volo… Dopo l'impatto io mi avvicinai;
riverso a terra c'era un uomo privo di sensi. Invece l'altra passeggera era vigile. Si formo' un
capannello di persone. Vidi che la attrice diede il suo telefono ad una persona,
credo la signora che ha appena testimoniato, per chiamare i parenti. Ricordo che
la signora chiamo' più volte. Intervennero due ambulanze…La signora lamentava dolori a fianchi e gambe”. È stata fornita, con le dichiarazioni testimoniali predette, concordanti quanto alla dinamica dell'evento, piena prova del fatto che il sinistro si sia verificato, essendo il nucleo centrale delle deposizioni testimoniali concordante e coincidente con la descrizione dei fatti operata nell'atto di citazione.
6. Accertato l'effettivo accadimento del sinistro nonché il nesso di causalità tra il medesimo e i danni lamentati, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa, sin dalla costituzione in giudizio, avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in combinato disposto con l'art. 2054 c.c.
e quindi la sussistenza del fatto colposo del danneggiato tale da escludere o quantomeno diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti.
L'eccezione della convenuta si fonda sulla configurabilità nel caso di specie di un trasporto contra legem, trattandosi di un trasporto di ulteriore persona oltre al conducente su un ciclomotore 50 cc, non abilitato per il trasporto di altra persona oltre al conducente.
10 In proposito il giudice ritiene di non discostarsi dall'orientamento in forza del quale “la presenza indebita di una seconda persona su un ciclomotore, non è di
per sé sufficiente per addebitare parte della responsabilità del sinistro alla
condotta colposa del danneggiato, occorrendo aver riguardo alla dinamica del
sinistro ed accertare se tale presenza – avendo reso il mezzo più instabile, la
circolazione più pericolosa per altri fattori – abbia avuto un effettivo rilievo
causale sul verificarsi dell'evento” (Cass. Civ. 08.04.2010 n. 8366; sentenza n.
819 del 2019 del Tribunale di Pisa).
Orbene, nella vicenda che ci occupa, non è emersa in giudizio alcuna prova che la presenza della trasportata sul ciclomotore abbia avuto una effettiva incidenza causale sul verificarsi del sinistro e, anzi, la dinamica dell'evento dannoso ricostruita sulla base delle risultanze in atti e delle deposizioni testimoniali
(l'autovettura Fortwo superava da tergo il ciclomotore sul quale viaggiava Org_3
nella qualità di trasportata l'istante e nel rientrare “tagliava” la Parte_1
strada al ciclomotore, impattandolo e per l'effetto ne provocava la caduta al suolo unitamente al conducente) porta, invero, ad escludere una tale eventualità.
Applicando tali principi al caso di specie e tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del sinistro, va evidenziato che il comportamento della non Parte_1
ha influito al verificarsi dell'evento dannoso, poiché la presenza di uno o due persone sul ciclomotore non avrebbe, nel caso di specie, influito sulla stabilità del mezzo né sulla sua capacità di frenata, poiché il ciclomotore Piaggio Liberty tg.
X7M8F9 sul quale viaggiava nella qualità di trasportata l'attrice è Parte_1
stato impattato dall'autovettura Smart Fortwo tg. E/GMA2016 e per l'effetto dell'impatto, il conducente dello stesso rovinava al suolo unitamente al
11 conducente. Pertanto, la domanda risarcitoria dell'istante andrà Parte_1
accolta in quanto fondata in fatto ed in diritto.
7. Per quanto concerne le conseguenze dannose subite dall'attrice e la valutazione della sussistenza del nesso causale, occorre fare riferimento alle risultanze della consulenza medico-legale espletata, nella quale il dott. ha così Persona_1
statuito: “Il quadro in oggetto è in rapporto unico, diretto ed esclusivo con
l'evento traumatico che ne è l'unica causa. Pertanto, si può addivenire alla seguente diagnosi medico legale: “Esiti di sublussazione tibioastragalica sn.”
Tali postumi, valutati dal punto di vista del danno biologico, cioè del danno
incidente sulla complessiva integrità psicofisica del soggetto, vista l'età del
soggetto, il sesso, le comuni occupazioni, vanno valutati in misura del 1,5%.
L'inabilità temporanea parziale, mediamente valutabile al 75 %, ha inciso per giorni dieci. L'inabilità temporanea parziale, ulteriormente decrescente e
valutabile al 50% ha inciso per giorni trenta, il sinistro in oggetto ha determinato
un esito di sublussazione tibioastragalica sn. E' rispettato il nesso causale per
concordanza tra le modalità del sinistro e le lesioni riportate., allo stato
residuano i postumi descritti nell'esame clinico obiettivo e consistenti in esiti
soggettivi algici della caviglia sn., Gli esiti su descritti sono da valutarsi quale
danno biologico, cioè quale danno incidente sulla complessiva integrità
psicofisica del soggetto, valutata l'età del soggetto, il sesso, e le comuni
occupazioni, in misura del 1,5%., Gli esiti su descritti non determinano
ripercussioni significative sulla capacità lavorativa specifica. L'inabilità
temporanea parziale, mediamente decrescente e valutabile al 75%, si è protratta
per dieci giorni. L'inabilità temporanea parziale, ulteriormente decrescente e
12 valutabile al 50% si è protratta per trenta giorni. Non sussistono danni estetici e
non vi sono indicazioni all'esecuzione di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva. Non sono presenti in fascicolo spese mediche documentate”.
Il consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del
1,5%, successivo ad un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni e di I.T.P. al 50% di ulteriori trenta giorni. Si recepiscono le corrette conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio in tema di nesso causale e di stima del danno, non specificamente contestate dai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno deve essere accolta.
Passando alla quantificazione del danno, il danno biologico va individuato nella
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che peraltro possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008). Ciò posto,
occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del danno biologico di lieve entità, in base all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, aggiornate al D.M. 16/10/2023. In applicazione dei
13 criteri della predetta Tabella, tenuto conto delle risultanze della CTU e tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (44 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 1.228,53 per il danno biologico, di € 411,00 per i dieci giorni di invalidità temporanea al 75% e di € 822,00 per i trenta giorni di invalidità temporanea al 50%, per un totale di € 1.233,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito, per un totale complessivo di €
2.461,53.
Quanto al danno morale soggettivo, giova ricordare, che esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo,
uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass.
civ., 25164 del 10.11.2020). Nel caso in oggetto, non si ritiene di procedere al riconoscimento del danno morale soggettivo né ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari (sul punto la domanda è del tutto carente in termini di allegazioni e prove), che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già
liquidato nelle suindicate tabelle.
14 Infine, si richiama l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già
rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (10 agosto 2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Org_4
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo,
intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo,
dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
15 8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad €
5.200,00, applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori inferiori a quelli medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Ferraioli Vincenzo, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Vengono riconosciute come dovute, oltre alle ulteriori spese documentate, quelle sole spese del contributo unificato che avrebbe dovuto essere versato in ragione del valore della domanda, così come accolta. Le spese della consulenza d'ufficio seguono la soccombenza e sono poste, in solido, a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della nonché di
[...] Controparte_3 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1- dichiara la contumacia di Controparte_2
2 – accoglie la domanda risarcitoria proposta dall'istante e, per Parte_1
l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., a pagare a Controparte_3
favore di , a titolo risarcimento danni, la somma complessiva di € Parte_1
2.461,53, oltre accessori come in motivazione;
16 3- condanna la , in persona del l.r.p.t., a pagare a Controparte_3 Parte_1
le spese del presente giudizio che complessivamente si liquidano in € 200
[...]
per spese ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. Ferraioli
Vincenzo dichiaratosi anticipatario;
4- pone definitivamente le spese di CTU medica, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico di e, per l'effetto, condanna detta Controparte_8
società al rimborso in favore della parte attrice di quanto versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Così deciso in Napoli, il 06.02.2024
Il giudice
dott. Francesco Cislaghi
17