Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2957 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA ROMANO P.CO LORENZO, 18 82011 AIROLA Italia presso lo studio dell'Avv.TERESA MECCARIELLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
(P.IVA: , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Rutigliano (BA), alla C.da Parco Via Nuova, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Gentile Parte_2
(C.F.: , pec: C.F._1
, in virtù di mandato rilasciato in Email_1 calce al presente atto giusta procura ad litem apposta su foglio separato al presente atto ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2001 e s.m., contenente, altresì, elezione di domicilio presso il domicilio digitale (ex art. 16 sexies D. Lgs 179/2012), costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in subordine e in Email_1 alternativa, presso il suo studio, sito in Bari, alla Via Dante Alighieri n. 25
, in persona del legale Controparte_3 rapp. p.t.
in persona del legale rapp. p.t. Controparte_4
1
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/07/2024 Parte_1 conveniva in giudizio , Controparte_3
e Controparte_1 Controparte_4 esponendo di aver lavorato, con rapporto di natura
[...] subordinata, a tempo pieno e indeterminato, unico e continuo, a decorrere dal 01.08.2019 e sino al 24.10.2023 (risoluzione formalizzata in data 31.10.2023), alle dipendenze delle convenute società, osservando turni di lavoro di minimo n. 9 ore al giorno, in turni dalle ore 6:00 alle ore 18:30, con pausa di un'ora (dalle 13:00 alle 14:00) e con notturni non intervallati da smonto e riposo, dal lunedì al venerdi;
il sabato dalle ore 6:00 alle 13:30.; di aver sempre operato, anche prima dell'assunzione presso il medesimo deposito/cantiere alla via Caracciano di Airola, con le medesime mansioni e qualifiche anche se formalmente alle dipendenze di altre società/cooperative/ditte facenti capo alla società GS Carrefour, cui era subentrata a partire dal 17.01.2022; Controparte_1 che da ultimo veniva assunto dalla con Controparte_4 contratto a tempo indeterminato part time e inquadrato con la qualifica di “operaio”- liv. “6” del contratto collettivo nazionale Trasporto e Logistica, con mansioni di “addetto alla logistica di magazzino”, pur avendo svolto anche altre mansioni come quelle di pulizia locali, organizzazione reparto, guida muletto;
che ad
[...]
era stato assegnato il servizio da CP_4 [...]
; che il 24.10.2023, 25.10.2023, Controparte_3
26.10.2023 si recava al lavoro, e gli veniva impedito l'accesso dai dirigenti sulla base di una lista di “ammessi” e tanto in CP_1 assenza di un formale provvedimento di licenziamento e/o di qualsiasi altra comunicazione;
che in data 3.11.2023 perveniva lettera di che comunicava formalmente la Controparte_4 risoluzione del rapporto di lavoro;
che, anche se vi era stato il formale passaggio da un contratto all'altro e da una parte datoriale all'altra, da ultimo, con le quattro cooperative operanti sulla piattaforma di via Caracciano ossia , LOGISTICA E Controparte_4
SERVIZI, ITALIA LOGISTICA, SERVICE COMPANY, in realtà si trattava di cooperative gestite di fatto da , allo scopo di CP_1
2 occultare il reale centro di imputazione datoriale che andava radicato in capo a . Parte_3
Concludeva chiedendo1)- accertare e dichiarare che tra le convenute società tutte Controparte_5
) sussiste un unico centro di interessi e di
[...] imputazione datoriale, con i caratteri della unicità e continuità, del rapporto/contratto di lavoro in regime di subordinazione a tempo indeterminato e a tempo pieno e comunque alle condizioni vigenti alla data di licenziamento, con la suindicata decorrenza iniziale del 01.08.2019 ovvero dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto, dichiarare la illegittimità/nullità/annullabilità del licenziamento con conseguente reintegra del ricorrente con effetto immediato nel posto di lavoro ed alle medesime condizioni contrattuale in piena continuità, con rapporto da costituirsi in caso all'effettivo utilizzatore e comunque in capo all'attuale detentore del servizio ovvero con condanna delle Controparte_1 convenute in solido per effetto della partecipazione all'unico vincolo datoriale (o comunque singolarmente in ragione degli effetti periodi di utilizzazione - capo 2 che segue - ovvero in capo a fino al CP_6
17/1/2022 e successivamente quale Controparte_1 ultima parte datoriale), al pagamento delle mensilità non corrisposte dalla data di licenziamento formale ossia 31/10/2023 e fino alla effettiva reintegra e soddisfo oltre interessi e rivalutazioni di legge;
2)- per effetto della declaratoria di cui al punto 1 che precede, dichiarare il riconoscimento del rapporto in capo agli utilizzatori effettivi ( fino al 17/1/2022 e successivamente CP_6 [...] quale ultima parte datoriale) delle prestazioni Controparte_1 di lavoro dell'istante (che rimangono debitori per tutti i diritti maturati dall'istante, retributivi – risarcitori – ripristinatori), anche solidalmente in capo alle convenute persone giuridiche partecipi dell'unitario complesso imprenditoriale-datoriale, dell'unitario centro di direzione e controllo, con condanna
3)- accertare e dichiarare unicità del rapporto anche in ragione della inesistenza / invalidità / illegittimità delle formalizzate (e comunicate, anche al Centro per l'Impiego) risoluzioni/dimissioni/licenziamenti e
“nuove” assunzioni dal 01.08.2019 ovvero dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa e da ultimo del licenziamento intimato con lettera del 03/11/2023 ma di fatto decorrente dal 24.10.2023, con condanna delle 23 convenute in solido ovvero per quanto di ragione al pagamento delle relative spettanze retributive e contributive previdenziali derivanti dal dichiarato licenziamento illegittimo;
4)- comunque il riconoscimento del rapporto anche per intervenuta
3 intermediazione vietata di manodopera e per invalidità di appalto tra le convenute società in capo alla o anche a Controparte_1 norma dell'art. 2112 c.c. ovvero per violazione dei criteri di scelta del personale in violazione di legge e del CCNL di categoria a seguito della internalizzazione solo formale del servizio (24/10/2023), con tutte le conseguenze d'obbligo (per i diritti del prestatore) anche in capo alla per tutto il tempo di sua durata, Controparte_1 sin dall'inizio del suo sorgere (1.08.2019 ovvero dalla diversa data accertata);
5)- riconoscimento di qualifica/livello professionale corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente espletato, in forza dell'art. 2103 c.c. e sulla base della disciplina classificatoria di cui alla contrattazione collettiva di categoria, con attribuzione (per il tempo dalla formalizzata assunzione) di inquadramento superiore a quello formale operato e correlativo trattamento economico retributivo per tutti gli istituti legali e contrattuali, con condanna delle convenute in solido ovvero per quanto di ragione al pagamento degli importi accertati per tale causale;
6)- accertare e dichiarare che il lavoratore non ha percepito le mensilità di settembre 2023, ottobre 2023 e spettanze finali TFR (busta paga novembre 2023), per complessivi €. 8.197,55; per l'effetto, previo accertamento del vincolo di solidarietà passiva in materia di appalto di cui al DLgs. 276/2003 art.29 ovvero ai sensi dell'art. 1676 c.c., condannare le convenute società a relativo pagamento in solido tra loro di detto importo accertato;
7)- accertare e dichiarare che durante l'intero ed unico rapporto di lavoro dal 1.08.2019 e sino al 24.10.2023, ovvero dalla diversa data oggetto di accertamento, il lavoratore ha espletato mansioni superiori per orari differenti ed ulteriori a quelli per cui è stato inquadrato formalmente per quanto esposto in narrativa (in particolare accertare differenze lavoro ordinario, lavoro supplementare e straordinario, festivo/domenicale, notturno, mensilità supplementari, trattamento ferie ed/od indennità sostitutiva stesse, trattamento/indennità sostitutiva permessi, riduzioni orarie e riposi settimanali non fruiti, TFR e rideterminazione in ragione di dette differenze di retribuzione e dell'effettivo periodo di lavoro, qualsiasi altro istituto retributivo legale e/o contrattuale previsto, non erogato od erogato in misura inferiore a quello spettante); per l'effetto condanna le convenute ditte in solido al pagamento dell'importo per differenze retributive ed oneri contributivi previdenziali che sarà accertato e quantificato anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina;
8)- con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari con attribuzione”.
4 Regolarmente costituito Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Regolarmente convenute in giudizio con PEC 23.10.2024,
e Controparte_3 [...] on si costituivano. Controparte_4
All'udienza del 09.12.2024, parte ricorrente e
[...] sottoscrivevano accordo conciliativo con il Controparte_1 quale , a titolo di appaltatore responsabile in solido ex art.29 CP_1
D. Lgs 276\23 stante il mancato pagamento ad opera della datrice corrispondeva la retribuzione Controparte_4 di settembre, ottobre e novembre 2023, comprensiva di tfr, nonché
€6.000 per differenze retributive sul maggior orario di lavoro osservato oltre ad un bonus pari ad €4.154,70 netti e contributo spese legali. A fronte di tale pagamento il ricorrente rinunziava a qualsivoglia azione o pretesa nei suoi confronti e ne autorizzava l'estromissione dal giudizio. Con nota d'udienza in data 13.02.2025, Controparte_1 produceva il bonifico di pagamento del relativo importo e
[...] chiedeva l'estromissione dal giudizio per cessata materia del cotnendere. Ciò premesso deve disporsi l'estromissione dal giudizio di
[...] per cessata materia del contendere, Controparte_1 disponendosi la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza, nei confronti degli altri resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , Controparte_3 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_4 deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara l'estromissione di , Controparte_1 dal giudizio. Dispone il prosieguo del giudizio nei confronti di
[...]
, e Controparte_3 Controparte_4
come da ordinanza in pari data.
[...]
Benevento 18/02/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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