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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 2735 dell'anno 2020
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Parte_1
Nunziata, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Irno n.11, come da procura in atti,
-OPPONENTE-
E
( ), in persona del Curatore legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Bartiromo, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Nocera Superiore, alla Via Nazionale n. 957, come da procura in atti.
-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2020, la (Fall. Controparte_1
N.04/2018) chiedeva al Tribunale di Salerno di voler ingiungere alla società il Parte_1
pagamento della somma di Euro 938,576,50. A sostegno deduceva che dalle scritture contabili della fallita emergevano n. 5 fatture emesse nei confronti della debitrice MYONA CP_1
1 srl, rimaste impagate. Che dette fatture attenevano a vendite di attrezzature e macchinari per l'edilizia, nonché per lavori eseguiti. Che, nonostante i ripetuti solleciti verbali e per iscritto la debitrice non aveva inteso pagare il dovuto.
In data 18/02/2020 veniva reso il decreto ingiuntivo n. 465/2020 (RGN 1380/2020) per Euro
938,576,50. Ricorso e decreto venivano notificati alla opponente in data 20/02/2020.
Con atto di citazione regolarmente notificato, a mezzo PEC, il 25/3/2020, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. Assumeva, in via principale, l'avvenuta cessione del credito vantato dalla opposta alla società UT s.a., come da atto del 25/3/2016.
Con la conseguenza che essa nulla doveva alla Curatela fallimentare, avendo pagato (o dovendo pagare) il proprio debito alla UT , nel mentre affermava che: “Difatti, nel 2015 Parte_2
venivano registrate le fatture n. 01/15, 11/14, 02/15, 7/15, 8/15 e 9/15, regolarizzando la CP_1
cessione dei crediti nei propri libri sociali;
dall'altro lato eccepiva che le fatture non costituivano idonee prove del vantato credito. Si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed ha, quindi, concluso per la revoca del decreto opposto, stante la infondatezza in fatto e in diritto, nonché la deficienza probatoria della pretesa creditoria azionata, con vittoria degli onorari, diritti e spese del giudizio.
Si costituiva la (Fall. N.04/2018) contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto dalla opponente. Eccepiva la inopponibilità ad essa Curatela della scrittura del 25/3/2016, rilevava la contraddittorietà della difesa di parte opponente laddove confermava la registrazione nei propri libri sociali delle fatture oggetto del monitorio, assumeva la cessione del credito nascente dalle stesse fatture, e poi le contestava quale idonea prova del credito. Insisteva nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 28/9/2020, veniva concessa, dal primo istruttore della causa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. In seguito, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'opposizione è infondata e come tale va rigetta.
2 1. Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza della propria pretesa, avendo versato in atti le n. 5 fatture, e le scritture contabili autenticate (registro IVA vendita-partitario), mentre la controparte non ha provato il pagamento, né altra causa estintiva dell'obbligazione.
E' noto che la fattura commerciale è atto giuridico a contenuto partecipativo consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti.
Tuttavia, il giudice non può limitarsi a considerare le fatture annotate esclusivamente sotto il profilo della posizione della società che si afferma creditrice, ma deve valutare l'efficacia probatoria della fattura annotata con riferimento alla posizione della società ingiunta che ha registrato le fatture, delle quali parte opposta chiede ora il pagamento (cfr. in motivazione Cass. civ. sent. 20/12/2018, n. 32935).
Si è invero in maniera condivisibile affermato che "il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con
3 efficacia confessoria ex art. 2720 c.c.” (Cass. 01/08/2008, n. 20982; Cass. 18/02/2005, n. 3383; cfr. in motivazione Cass. civ. sent. 20/12/2018, n. 32935).
In particolare, osserva ancora la giurisprudenza, “stante che l'efficacia probatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, è operativa come quella della confessione (art 2730
c.c.), in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante" (Cass.
20/02/1992, n. 2088), se ne conclude che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenerle idonee a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale". (cfr. in motivazione Cass. Civ.
Sent. 20/12/2018, n. 32935). In quell'occasione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata della
Corte di Appello di Ancona, che aveva omesso di valutare l'efficacia probatoria della fattura annotata con riferimento alla posizione della società ingiunta che aveva registrato - come la decisione impugnata dà atto- le fatture, delle quali il ricorrente chiedeva il pagamento.
Ne consegue che tenendo conto di tali principi, si ritiene provato il credito del
[...]
indicato nelle fatture, posto che parte opponente ha registrato nei propri registri CP_1
contabili le fatture emesse da senza mai contestarle prima di ricevere CP_1
l'intimazione di pagamento e tenuto conto del valore confessorio ex art. 2720 c.c. assunto dagli atti ricognitivi de quibus.
2. Con riferimento all'eccezione relativa alla presunta cessione del credito che sarebbe intervenuta tra la (in bonis) e la UT s.a. occorre rilevare che parte opponente ha omesso di CP_1
provare, nel corso del giudizio, l'asserita cessione con atto avente data certa anteriore al fallimento. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 28 settembre 2020, non vi è proprio in atti la prova della cessione del credito, non essendo stato riprodotto in atti l'atto pubblico di cessione dei crediti. In sostanza, manca del tutto la prova dell'asserita cessione del credito, sicché la stessa non può dirsi effettivamente avvenuta.
Né può assumere valore la comunicazione del 25/3/2016 dove l'allora legale rappresentante della comunicava alla la cessione dei crediti alla UT s.a., nota prodotta CP_1 Parte_1
unilateralmente da parte opponente (doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione). In vero detta scrittura, proprio per l'assenza dell'atto pubblico di cessione dei crediti diventa del tutto irrilevante, senza contare che la stessa non è opponibile al fallimento in quanto non ha data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., non essendo stata né autentica, né registrata, né sussistendo fatti che consentano di stabilirla in modo certo.
4 Al rigetto dell'opposizione consegue che parte opponente va condannata a rifondere all'RI (cfr. ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del del 16/10/2018) le spese di lite CP_1
del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del d.m. D.M. n.147 del 13/8/2022 come segue
(scaglione 520.000,00 – 1.000.000,00): € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria e € 4.007,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente € 14.598,00, operata la riduzione del 50% Euro 7.299,00, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
465/2020 (RGN 1380/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/02/2020;
- condanna a rifondere all'RI le spese del presente giudizio che sono liquidate in Parte_1
€ 7.299,00 per compenso totale e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 10/03/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 2735 dell'anno 2020
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Parte_1
Nunziata, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Irno n.11, come da procura in atti,
-OPPONENTE-
E
( ), in persona del Curatore legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Bartiromo, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Nocera Superiore, alla Via Nazionale n. 957, come da procura in atti.
-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2020, la (Fall. Controparte_1
N.04/2018) chiedeva al Tribunale di Salerno di voler ingiungere alla società il Parte_1
pagamento della somma di Euro 938,576,50. A sostegno deduceva che dalle scritture contabili della fallita emergevano n. 5 fatture emesse nei confronti della debitrice MYONA CP_1
1 srl, rimaste impagate. Che dette fatture attenevano a vendite di attrezzature e macchinari per l'edilizia, nonché per lavori eseguiti. Che, nonostante i ripetuti solleciti verbali e per iscritto la debitrice non aveva inteso pagare il dovuto.
In data 18/02/2020 veniva reso il decreto ingiuntivo n. 465/2020 (RGN 1380/2020) per Euro
938,576,50. Ricorso e decreto venivano notificati alla opponente in data 20/02/2020.
Con atto di citazione regolarmente notificato, a mezzo PEC, il 25/3/2020, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. Assumeva, in via principale, l'avvenuta cessione del credito vantato dalla opposta alla società UT s.a., come da atto del 25/3/2016.
Con la conseguenza che essa nulla doveva alla Curatela fallimentare, avendo pagato (o dovendo pagare) il proprio debito alla UT , nel mentre affermava che: “Difatti, nel 2015 Parte_2
venivano registrate le fatture n. 01/15, 11/14, 02/15, 7/15, 8/15 e 9/15, regolarizzando la CP_1
cessione dei crediti nei propri libri sociali;
dall'altro lato eccepiva che le fatture non costituivano idonee prove del vantato credito. Si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed ha, quindi, concluso per la revoca del decreto opposto, stante la infondatezza in fatto e in diritto, nonché la deficienza probatoria della pretesa creditoria azionata, con vittoria degli onorari, diritti e spese del giudizio.
Si costituiva la (Fall. N.04/2018) contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto dalla opponente. Eccepiva la inopponibilità ad essa Curatela della scrittura del 25/3/2016, rilevava la contraddittorietà della difesa di parte opponente laddove confermava la registrazione nei propri libri sociali delle fatture oggetto del monitorio, assumeva la cessione del credito nascente dalle stesse fatture, e poi le contestava quale idonea prova del credito. Insisteva nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 28/9/2020, veniva concessa, dal primo istruttore della causa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. In seguito, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'opposizione è infondata e come tale va rigetta.
2 1. Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza della propria pretesa, avendo versato in atti le n. 5 fatture, e le scritture contabili autenticate (registro IVA vendita-partitario), mentre la controparte non ha provato il pagamento, né altra causa estintiva dell'obbligazione.
E' noto che la fattura commerciale è atto giuridico a contenuto partecipativo consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti.
Tuttavia, il giudice non può limitarsi a considerare le fatture annotate esclusivamente sotto il profilo della posizione della società che si afferma creditrice, ma deve valutare l'efficacia probatoria della fattura annotata con riferimento alla posizione della società ingiunta che ha registrato le fatture, delle quali parte opposta chiede ora il pagamento (cfr. in motivazione Cass. civ. sent. 20/12/2018, n. 32935).
Si è invero in maniera condivisibile affermato che "il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con
3 efficacia confessoria ex art. 2720 c.c.” (Cass. 01/08/2008, n. 20982; Cass. 18/02/2005, n. 3383; cfr. in motivazione Cass. civ. sent. 20/12/2018, n. 32935).
In particolare, osserva ancora la giurisprudenza, “stante che l'efficacia probatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, è operativa come quella della confessione (art 2730
c.c.), in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante" (Cass.
20/02/1992, n. 2088), se ne conclude che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenerle idonee a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale". (cfr. in motivazione Cass. Civ.
Sent. 20/12/2018, n. 32935). In quell'occasione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata della
Corte di Appello di Ancona, che aveva omesso di valutare l'efficacia probatoria della fattura annotata con riferimento alla posizione della società ingiunta che aveva registrato - come la decisione impugnata dà atto- le fatture, delle quali il ricorrente chiedeva il pagamento.
Ne consegue che tenendo conto di tali principi, si ritiene provato il credito del
[...]
indicato nelle fatture, posto che parte opponente ha registrato nei propri registri CP_1
contabili le fatture emesse da senza mai contestarle prima di ricevere CP_1
l'intimazione di pagamento e tenuto conto del valore confessorio ex art. 2720 c.c. assunto dagli atti ricognitivi de quibus.
2. Con riferimento all'eccezione relativa alla presunta cessione del credito che sarebbe intervenuta tra la (in bonis) e la UT s.a. occorre rilevare che parte opponente ha omesso di CP_1
provare, nel corso del giudizio, l'asserita cessione con atto avente data certa anteriore al fallimento. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 28 settembre 2020, non vi è proprio in atti la prova della cessione del credito, non essendo stato riprodotto in atti l'atto pubblico di cessione dei crediti. In sostanza, manca del tutto la prova dell'asserita cessione del credito, sicché la stessa non può dirsi effettivamente avvenuta.
Né può assumere valore la comunicazione del 25/3/2016 dove l'allora legale rappresentante della comunicava alla la cessione dei crediti alla UT s.a., nota prodotta CP_1 Parte_1
unilateralmente da parte opponente (doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione). In vero detta scrittura, proprio per l'assenza dell'atto pubblico di cessione dei crediti diventa del tutto irrilevante, senza contare che la stessa non è opponibile al fallimento in quanto non ha data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., non essendo stata né autentica, né registrata, né sussistendo fatti che consentano di stabilirla in modo certo.
4 Al rigetto dell'opposizione consegue che parte opponente va condannata a rifondere all'RI (cfr. ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del del 16/10/2018) le spese di lite CP_1
del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del d.m. D.M. n.147 del 13/8/2022 come segue
(scaglione 520.000,00 – 1.000.000,00): € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria e € 4.007,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente € 14.598,00, operata la riduzione del 50% Euro 7.299,00, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
465/2020 (RGN 1380/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/02/2020;
- condanna a rifondere all'RI le spese del presente giudizio che sono liquidate in Parte_1
€ 7.299,00 per compenso totale e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 10/03/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero.
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