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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7810 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 02/04/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da sé medesimo
RICORRENTE
E
RO
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Proprietà
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 02/04/2025
1
ha esposto di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in Parte_1
Tuglie, via Virgilio n. 17, il cui lato est/nord-est confina con l'unità abitativa di proprietà di , sita in via Piave n. 12. RO
Il ricorrente ha lamentato che la ha installato un condizionatore con unità CP_1 esterna e relativi supporti di sostegno interamente gravanti sulla sua proprietà e con le tubazioni della macchina refrigerante posizionate a distanza dal confine inferiore a quella di legge.
Il ricorrente ha poi rappresentato che la si è impegnata alla rimozione della CP_1 macchina con dichiarazione del 03/04/24 ma non ha provveduto a ciò.
Esposto quanto sopra, il ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto di ottenere la rimozione del condizionatore esterno, con relativi supporti e tubazioni di corredo, con vittoria delle spese di lite.
, pur regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. RO
All'udienza del 20/02/2025 il ricorrente ha chiesto un rinvio al fine del perfezionamento di un accordo e alla successiva udienza del 02/04/2025 ha attestato l'avvenuta composizione della lite, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese.
Poiché è pacifico che il condizionatore sia stato rimosso e che non vi sia alcuna pronuncia da adottare nel merito, la decisione attiene unicamente all'individuazione del soggetto avente soccombenza virtuale.
Al riguardo deve evidenziarsi che la documentazione fotografica dimostra la presenza di un condizionatore collocato su un muro che affaccia su un terreno, elemento che depone per la sussistenza della violazione contestata. Del resto, parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione con cui si è impegnata alla RO rimozione del condizionatore e dei relativi accessori entro la data del 30/10/2024.
Sono inoltre prodotte le foto che attestano il permanere della situazione dopo tale data. Ciò nonostante, non può non evidenziarsi che ha omesso di RO costituirsi in giudizio e di opporsi all'avversa richiesta e che la composizione della lite in via bonaria è avvenuta in tempi celeri.
2 Deve inoltre evidenziarsi che è stato redatto un solo scritto difensivo e che sono state espletate due sole udienze, di cui una con richiesta di rinvio.
Tenendo conto dell'evoluzione del giudizio, si ritiene equo premiare il comportamento collaborativo della resistente mediante la compensazione delle spese di lite. Ciò nonostante, poiché si era impegnata alla RO rimozione già prima del giudizio e vi ha provveduto solo dopo l'introduzione dello stesso, nonostante l'attività da svolgere richiedesse poche ore di lavoro, le spese vive sostenute dalla parte, come quantificate in corso di udienza, devono porsi a carico della resistente per il principio di causalità
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7810/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna alla refusione delle spese vive in favore di RO
, pari ad € 566,00, oltre accessori come per legge;
Parte_1
c) Compensa le spese di lite diverse dalle spese vive di cui al punto precedente.
Lecce, 02/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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