Articolo 2 della Legge 15 novembre 1973, n. 795
Articolo 1
Versione
3 gennaio 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 3 gennaio 1974