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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1646/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milazzo (Me), piazza Roma n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Isgrò che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Furcas e Marina
Olla per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria n. 1, resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentando di aver ottenuto il reddito di cittadinanza negli anni
2019, 2020 e 2021.
Evidenziava che con tre raccomandate ricevute il 14 gennaio 2024
l le aveva comunicato la revoca del beneficio per “accertata non CP_1 veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM
159/2013”, chiedendo contestualmente la restituzione delle somme erogate a titolo di Reddito di cittadinanza da aprile 2019 a settembre
2020, da novembre 2020 ad aprile 2022 e da giugno 2022 a novembre 2023.
Riferiva che, a seguito di ricorso amministrativo, l aveva CP_1 provveduto all'eliminazione delle revoche e degli indebiti.
Ciò nonostante, l aveva inviato in data 8 luglio 2024 tre ulteriori CP_1 raccomandate con le quali aveva chiesto la restituzione del reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC”.
Secondo l l'indebito nasceva dalla difformità tra il nucleo CP_1 familiare indicato nella DSU e la famiglia anagrafica nella quale risultava anche il coniuge . Persona_1
Rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dall non aveva CP_1 reso alcuna falsa dichiarazione nella domanda amministrativa.
Al riguardo precisava che con l'ordinanza del 21 luglio 2011, emessa ai sensi dell'art. 706 c.p.c. nel giudizio di separazione giudiziale n.
361/2011 R.G. proposto dalla , il Presidente del Tribunale di Pt_1
Barcellona Pozzo di Gotto aveva adottato i provvedimenti temporanei e provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati.
Il giudizio era stato poi interrotto a seguito della morte del difensore del convenuto e la , non avendo più interesse ad una Pt_1 dichiarazione di addebito della separazione ed essendo rimasta soddisfatta dei provvedimenti temporanei ed urgenti disposti nell'ordinanza presidenziale, non aveva riassunto il giudizio.
Rimarcava che, a seguito dell'ordinanza presidenziale, i coniugi avevano sempre vissuto separatamente, l'uno (la ricorrente) in
, via Risorgimento n. 149 e l'altro ( ) in Pt_1 Persona_1
, via Giorgio Rizzo n. 94. Pt_1
Sosteneva quindi di essere in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza e chiedeva l'annullamento di provvedimenti con i quali l aveva contestato l'indebito. CP_1 In secondo luogo invocava la normativa in materia di irripetibilità dell'indebito previdenziale.
Infine rilevava la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 septies
Legge n. 241/1990 per carenza di motivazione.
L costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 5, D.L. n. 4/2019 stabilisce che “ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
A sua volta l'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013 stabilisce che “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo
473-bis.51 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473-bis.22 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.
In sostanza per l'ipotesi, quale quella in esame, in cui i coniugi hanno diversa residenza anagrafica (cfr. certificati di residenza storici depositati dalla ricorrente) i coniugi costituiscono nuclei familiari distinti anche nel caso in cui la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708
c.p.c. (norma quest'ultima oggi riprodotta nell'art. 473 bis.22 c.p.c.).
Nel caso in esame è documentato che con ordinanza presidenziale, resa nel giudizio n. 361/2011 promosso dalla ricorrente davanti al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente.
L'efficacia dell'ordinanza presidenziale non è venuta a meno a seguito della mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione pronunciata per la morte del procuratore del convenuto, in quanto, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza con la quale il
Presidente del tribunale dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c.
“conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore e seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”.
Ne consegue che correttamente nella DSU la ricorrente non ha indicato la presenza all'interno del nucleo familiare di ER
.
[...]
Nessuna falsa dichiarazione è stata dunque resa dalla ricorrente nella domanda amministrativa e, pertanto, va dichiarata l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall Al contempo va annullato CP_1 il provvedimento di revoca del beneficio.
Le spese, liquidate, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014
(esclusa fase istruttoria: cfr. Corte d'Appello di Messina n. 305/2025), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza nei periodi nei quali lo stesso è stato revocato;
annulla i provvedimenti dell con i quali è stato revocato il reddito CP_1 di cittadinanza nei confronti della ricorrente;
dichiara l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione delle CP_1 somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza in favore della ricorrente;
condanna l al pagamento in favore dell'Erario delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in € 4.201,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22/05/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino