TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 574/2025 promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Romaiano n. 142;
e
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Ulisse Dini n. 7\A; entrambi elettivamente domiciliati in Montecalvoli (PI), Via Repubblica n. 39 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Maccanti che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 9.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio con rito concordatario in data 20.07.2013 in Santa Maria a Monte (PI), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2013, parte n. 1, numero 6, ufficio 1; - che dall'unione sono nati due figli:
[...]
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] Per_1 Persona_2
il 12.02.2016; - che i coniugi si sono separati consensualmente con verbale omologato in data 27.01.2020 dalla dott.ssa Civinini del Tribunale di Pisa;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Pag. 2 di 5 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minori. Quanto al diritto di visita padre/figli, va precisato che il regime dei fine settimana alternati è da intendersi quale regolamentazione minima, ben potendo le parti accordarsi per visite infrasettimanali anche frequenti, in ossequio del diritto dei minori alla bigenitorialità effettiva.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Omologa le condizioni di cui al ricorso e provvede in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , il 20.07.2013 in Santa Maria a Monte (PI),
[...] Parte_2
regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2013, parte n. 1, numero 6, ufficio 1;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Santa Maria a Monte (PI) (n. 6, Parte I, anno 2013);
c) dispone che i figli e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Pur convivendo con quest'ultima, entrambi conserveranno rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) dispone che il padre potrà tenere con sé e vedere i figli liberamente, nel rispetto della loro volontà e dei loro impegni, previo congruo preavviso ed accordo con la In Pt_1
Pag. 3 di 5 particolare, i bambini trascorreranno, a settimane alterne, con il padre un week-end dal venerdì dopo scuola alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione della madre la domenica dopo cena e trascorreranno altresì con il padre due giorni infrasettimanali, con rientro dopo cena presso la casa materna, senza pernottamento;
e) dispone che i figli e trascorreranno la metà delle vacanze Per_1 Per_2
scolastiche nel periodo Natalizio e Pasquale con il padre e la residua metà con la madre, con la precisazione che le specifiche Festività del giorno di Natale e del giorno di
Pasqua dovranno seguire il criterio dell'alternanza, in modo tale che i bambini possano trascorrere un Natale con il padre e l'altro con la madre e così anche per l'altra Festività della Pasqua;
nel periodo estivo, ad agosto, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno
15 giorni, anche non consecutivi con la madre e 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, etc..). I genitori entro il 15 giugno di ogni anno dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie;
f) dispone che le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte di comune accordo tra i ricorrenti tenendo conto del superiore interesse dei minori e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. I coniugi potranno esercitare separatamente la responsabilità sui figli limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
g) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, una somma mensile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), che si impegna a corrispondere entro il giorno 17 di ogni mese e fino al momento in cui i figli non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, con la Parte_2
precisazione che le spese superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00) dovranno essere previamente concordate dai coniugi, ad eccezione di quelle di indifferibile urgenza;
h) dispone che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla con espressa Pt_1
rinuncia del Pt_2
Pag. 4 di 5 i) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tra loro tutti i rapporti economico-patrimoniali esistenti e di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile;
l) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio dell'11 aprile 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 574/2025 promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Romaiano n. 142;
e
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Ulisse Dini n. 7\A; entrambi elettivamente domiciliati in Montecalvoli (PI), Via Repubblica n. 39 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Maccanti che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 9.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio con rito concordatario in data 20.07.2013 in Santa Maria a Monte (PI), regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2013, parte n. 1, numero 6, ufficio 1; - che dall'unione sono nati due figli:
[...]
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] Per_1 Persona_2
il 12.02.2016; - che i coniugi si sono separati consensualmente con verbale omologato in data 27.01.2020 dalla dott.ssa Civinini del Tribunale di Pisa;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Pag. 2 di 5 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minori. Quanto al diritto di visita padre/figli, va precisato che il regime dei fine settimana alternati è da intendersi quale regolamentazione minima, ben potendo le parti accordarsi per visite infrasettimanali anche frequenti, in ossequio del diritto dei minori alla bigenitorialità effettiva.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Omologa le condizioni di cui al ricorso e provvede in conformità, e precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , il 20.07.2013 in Santa Maria a Monte (PI),
[...] Parte_2
regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
2013, parte n. 1, numero 6, ufficio 1;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Santa Maria a Monte (PI) (n. 6, Parte I, anno 2013);
c) dispone che i figli e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Pur convivendo con quest'ultima, entrambi conserveranno rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) dispone che il padre potrà tenere con sé e vedere i figli liberamente, nel rispetto della loro volontà e dei loro impegni, previo congruo preavviso ed accordo con la In Pt_1
Pag. 3 di 5 particolare, i bambini trascorreranno, a settimane alterne, con il padre un week-end dal venerdì dopo scuola alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione della madre la domenica dopo cena e trascorreranno altresì con il padre due giorni infrasettimanali, con rientro dopo cena presso la casa materna, senza pernottamento;
e) dispone che i figli e trascorreranno la metà delle vacanze Per_1 Per_2
scolastiche nel periodo Natalizio e Pasquale con il padre e la residua metà con la madre, con la precisazione che le specifiche Festività del giorno di Natale e del giorno di
Pasqua dovranno seguire il criterio dell'alternanza, in modo tale che i bambini possano trascorrere un Natale con il padre e l'altro con la madre e così anche per l'altra Festività della Pasqua;
nel periodo estivo, ad agosto, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno
15 giorni, anche non consecutivi con la madre e 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Il criterio dell'alternanza verrà seguito anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, etc..). I genitori entro il 15 giugno di ogni anno dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie;
f) dispone che le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte di comune accordo tra i ricorrenti tenendo conto del superiore interesse dei minori e delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. I coniugi potranno esercitare separatamente la responsabilità sui figli limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
g) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, una somma mensile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), che si impegna a corrispondere entro il giorno 17 di ogni mese e fino al momento in cui i figli non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, con la Parte_2
precisazione che le spese superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00) dovranno essere previamente concordate dai coniugi, ad eccezione di quelle di indifferibile urgenza;
h) dispone che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla con espressa Pt_1
rinuncia del Pt_2
Pag. 4 di 5 i) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tra loro tutti i rapporti economico-patrimoniali esistenti e di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile;
l) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio dell'11 aprile 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 5 di 5