Articolo 1 della Legge 24 luglio 1954, n. 621
Articolo 2
Versione
28 agosto 1954
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
Entrata in vigore il 28 agosto 1954