TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 9397/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9397/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
C.F.: , elettivamente dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Carmela Bocchetti, CF.: , che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti, Pec: Email_1
Opponente
E
già ) e Controparte_1 Controparte_2 PartitaIVA_1 CP_3
(Mandante), rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosaria Striano, (CF.
[...]
), in virtù di mandato in atti, Pec. C.F._3 Email_2
Opposta
Nonché
, C.F. , con sede in Napoli al Centro direzionale Controparte_4 P.IVA_2
Isola A6 e sede legale alla via Santa Lucia, 81 -80132, Pec: egione.campania.it Email_3 Nonché
(P.IVA , in persona Controparte_5 P.IVA_3 del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli (NA) alla Via Luigi Caldieri n. 71/73.
Terzo Chiamato in Causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 18.11.2024, Parte_1 proponeva opposizione ex art 615 cpc dinanzi al Tribunale di Napoli Nord
[...] avverso l'atto di atto di pignoramento presso terzi n. 20230002128201048988363 del 06/12/2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 590,39, per conto della Controparte_4
L'opponente contestava la legittimità dell'esecuzione esattoriale, per l'omessa notifica degli atti prodromici.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto di Pignoramento Presso Terzi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Agente della Riscossione, il quale preliminarmente chiedeva dichiarassi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, nel merito prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione attestante l'annullamento in autotutela dell'Avviso di Accertamento da parte della CP_4
chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in subordine, nel
[...] merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dall'opposta in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4180 Anno 2025: “con riferimento alla intimazione di pagamento, le Sezioni Unite hanno affermato che, a norma dell'art. 2
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti
Pag. 2 di 4 prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie)
è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. 31/03/2008, n. 8279).
Sempre a Sezioni Unite questa Corte ha ribadito che il sollecito di pagamento è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato «avviso di mora» – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 16/10/2024, n. 26817).
Nel caso di specie, l'opponente, oltre ad eccepire il decorso del termine prescrizionale, ha contestato l'omessa e/o regolare notifica degli atti prodromici al Pignoramento Preso
Terzi.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, avanti al quale la causa andrà riassunta entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente sentenza.
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 18.12.2025
Il GOP
Pag. 3 di 4
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 9397/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9397/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
C.F.: , elettivamente dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Carmela Bocchetti, CF.: , che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti, Pec: Email_1
Opponente
E
già ) e Controparte_1 Controparte_2 PartitaIVA_1 CP_3
(Mandante), rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosaria Striano, (CF.
[...]
), in virtù di mandato in atti, Pec. C.F._3 Email_2
Opposta
Nonché
, C.F. , con sede in Napoli al Centro direzionale Controparte_4 P.IVA_2
Isola A6 e sede legale alla via Santa Lucia, 81 -80132, Pec: egione.campania.it Email_3 Nonché
(P.IVA , in persona Controparte_5 P.IVA_3 del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli (NA) alla Via Luigi Caldieri n. 71/73.
Terzo Chiamato in Causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 18.11.2024, Parte_1 proponeva opposizione ex art 615 cpc dinanzi al Tribunale di Napoli Nord
[...] avverso l'atto di atto di pignoramento presso terzi n. 20230002128201048988363 del 06/12/2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 590,39, per conto della Controparte_4
L'opponente contestava la legittimità dell'esecuzione esattoriale, per l'omessa notifica degli atti prodromici.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto di Pignoramento Presso Terzi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Agente della Riscossione, il quale preliminarmente chiedeva dichiarassi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, nel merito prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione attestante l'annullamento in autotutela dell'Avviso di Accertamento da parte della CP_4
chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in subordine, nel
[...] merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dall'opposta in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4180 Anno 2025: “con riferimento alla intimazione di pagamento, le Sezioni Unite hanno affermato che, a norma dell'art. 2
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti
Pag. 2 di 4 prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie)
è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. 31/03/2008, n. 8279).
Sempre a Sezioni Unite questa Corte ha ribadito che il sollecito di pagamento è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato «avviso di mora» – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 16/10/2024, n. 26817).
Nel caso di specie, l'opponente, oltre ad eccepire il decorso del termine prescrizionale, ha contestato l'omessa e/o regolare notifica degli atti prodromici al Pignoramento Preso
Terzi.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, avanti al quale la causa andrà riassunta entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente sentenza.
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 18.12.2025
Il GOP
Pag. 3 di 4
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4