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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4566/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001325903000 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19.05.2025, Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate SC e dell'Agenzia delle Entrate, l'avviso di intimazione , notificato il 21.03.2025, con riferimento alla cartella asseritamente notificata il 12.12.2014, per omessa Irpef anno 2011 per € 3.560,91, eccependo la nullità dell'atto impugnato per vizi di forma (atto privo di relata di notifica , notifica annullata e nullità notifica precedente cartella); per omessa/insufficiente motivazione e omesssa allegazione dell'atto richiamato;
per prescrizione quiquennale e decadenza per effetto delle omessa notifica degli atti presupposti, non operando le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19.
Concludeva per la nullità/annullamento dell'intimazione, con il favore delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate , costituendosi in giudizio, deduceva che le somme pretese erano state iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del dpr n. 600/1973 e art. 54 bis dpr n. 633/1972, effettuato sulla dichiarazione Modello Unico PF/ 2012, presentato per il periodo d'imposta 2011. Eccepiva il prorpio difetto di legittimazione passiva afferendo le doglianze di controparte ad attività di esclusiva competenza dell'A. E. R.; in subordine, eccepiva l'infondatezza dei motivi, l'inanmmissibilità del ricorso, per la notifica (giusta raccomandata consegnata personalmente al contribuente, all. 1) in data
12.12.2014, della cartella sottesa, con conseguente decadenza del potere del ricorrente di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnativa della cartella entro il termine previsto;
contestava l'eccezione di prescrizione, nella fattispecie decennale trattandosi di tributi erariali (e non quinquennale), richiamando le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria (art. 68 del d.
l. n. 10/2020 e succ. mod.); contestava gli altri motivi, invocando, quanto all'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di intimazione impugnato, l'art. 156 c.p.c.. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC.
Il ricorrente depositava note di replica;
contestava la durata decennale della prescrizione, peraltro già maturata alla data indicata del 08.05.2025. Insisteva nell'annullamento dell'atto.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Trattandosi di tributo erariale è incontestabile la durata decennale della prescrizione, termine non maturato alla data di notifica dell'intimazione impugnata (21.3.2025), trovando applicazione nella fattispecie la sospensione dei termini (gg. 542) di cui alla normativa emrgenziale sanitaria da COVID 19
(art. 68 del d.l. n. 18/2020, e succ. modif.)).
Peraltro, lo stesso ricorrente indica (v. note depositate) come data di scadenza del termine decennale di prescrizione quella dell'8.05.2025, sicchè è tempestiva la notifica dell'intimazione impugnata effettuata in data 21.3.2025.
Anche gli altri motivi del ricorso sono infondati.
Per la valdiità della notifica dell'intimazione impugnata è sufficiente rilevare che eventuali vizi risultano sanati ex art.156 cpc, avendo, comunque, l'atto pienamente raggiunto il proprio scopo.
Essendo stata notificata, come sopra rilevato, la cartella sottesa, non sussiste il difetto di motivazione né
l'obbligo di allegazione di tale atto in quanto conosciuto dal contribuente.
Al rigetto del ricorso, segue la conferma dell'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del'Agenzia delle Entrate costituita.
Nulla nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 1.065,00, oltre accessori. Nulla nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M.
TA GO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4566/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001325903000 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19.05.2025, Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate SC e dell'Agenzia delle Entrate, l'avviso di intimazione , notificato il 21.03.2025, con riferimento alla cartella asseritamente notificata il 12.12.2014, per omessa Irpef anno 2011 per € 3.560,91, eccependo la nullità dell'atto impugnato per vizi di forma (atto privo di relata di notifica , notifica annullata e nullità notifica precedente cartella); per omessa/insufficiente motivazione e omesssa allegazione dell'atto richiamato;
per prescrizione quiquennale e decadenza per effetto delle omessa notifica degli atti presupposti, non operando le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19.
Concludeva per la nullità/annullamento dell'intimazione, con il favore delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate , costituendosi in giudizio, deduceva che le somme pretese erano state iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del dpr n. 600/1973 e art. 54 bis dpr n. 633/1972, effettuato sulla dichiarazione Modello Unico PF/ 2012, presentato per il periodo d'imposta 2011. Eccepiva il prorpio difetto di legittimazione passiva afferendo le doglianze di controparte ad attività di esclusiva competenza dell'A. E. R.; in subordine, eccepiva l'infondatezza dei motivi, l'inanmmissibilità del ricorso, per la notifica (giusta raccomandata consegnata personalmente al contribuente, all. 1) in data
12.12.2014, della cartella sottesa, con conseguente decadenza del potere del ricorrente di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnativa della cartella entro il termine previsto;
contestava l'eccezione di prescrizione, nella fattispecie decennale trattandosi di tributi erariali (e non quinquennale), richiamando le sospensioni di cui alla normativa emergenziale sanitaria (art. 68 del d.
l. n. 10/2020 e succ. mod.); contestava gli altri motivi, invocando, quanto all'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di intimazione impugnato, l'art. 156 c.p.c.. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC.
Il ricorrente depositava note di replica;
contestava la durata decennale della prescrizione, peraltro già maturata alla data indicata del 08.05.2025. Insisteva nell'annullamento dell'atto.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Trattandosi di tributo erariale è incontestabile la durata decennale della prescrizione, termine non maturato alla data di notifica dell'intimazione impugnata (21.3.2025), trovando applicazione nella fattispecie la sospensione dei termini (gg. 542) di cui alla normativa emrgenziale sanitaria da COVID 19
(art. 68 del d.l. n. 18/2020, e succ. modif.)).
Peraltro, lo stesso ricorrente indica (v. note depositate) come data di scadenza del termine decennale di prescrizione quella dell'8.05.2025, sicchè è tempestiva la notifica dell'intimazione impugnata effettuata in data 21.3.2025.
Anche gli altri motivi del ricorso sono infondati.
Per la valdiità della notifica dell'intimazione impugnata è sufficiente rilevare che eventuali vizi risultano sanati ex art.156 cpc, avendo, comunque, l'atto pienamente raggiunto il proprio scopo.
Essendo stata notificata, come sopra rilevato, la cartella sottesa, non sussiste il difetto di motivazione né
l'obbligo di allegazione di tale atto in quanto conosciuto dal contribuente.
Al rigetto del ricorso, segue la conferma dell'atto impugnato.
Sul ricorrente, in quanto soccombente, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del'Agenzia delle Entrate costituita.
Nulla nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 1.065,00, oltre accessori. Nulla nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M.
TA GO