TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 18048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18048 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 10/12/2025 all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, lette ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 29655 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra nata a [...] il [...], residente in [...]
Paola Falconieri, 7, cod. fisc. , elettivamente domiciliata C.F._1 in 00199 Roma, Via Ceresio, 24, presso lo studio dell'avv. Carlo Acquaviva del
Foro di Roma (tessera A19687 – cod. fisc. – part. IVA CodiceFiscale_2
), il quale la rappresenta, assiste e difende giusta procura su P.IVA_1 documento separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di PEC comunicato all'Ordine di appartenenza
Email_1 attore e
Controparte_1
(già C.F. , P.I. ,
[...] Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Direttore Generale, Arch. domiciliato per la carica CP_3 in Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1, ed elettivamente domiciliata in Roma, via
Fulcieri Paolucci de' Calboli, 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Domenico (C.F.:
1 2
) dell'Avvocatura dell'Ente, dalla quale è rappresentata e C.F._3 difesa in virtù di Procura Generale alle Liti per atto dott. Notaio Persona_1 in Roma -rep.
4.345 racc.
3.102 del 20/09/2024 che ai sensi dell'art. 136, comma
3, c.p.c., dichiara di voler ricevere ogni successiva comunicazione e avviso ai seguenti recapiti: Fax: 0668843229
P.E.C.: ; - resistente – Email_2
e
(già - c.f. ), in persona del CP_4 CP_1 P.IVA_4
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Pasquali, C.F.
e presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici C.F._4 dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, PEC oma.it, in virtù procura generale alle liti per atto Email_3 CP_1 notaio Dott. rep. 22954 Persona_2 convenuta e
, (c.f. ), con sede in Roma - Via Cristoforo CP_5 P.IVA_5
Colombo n. 212, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio Persona_3 in Roma, repertorio n. 15266 del 2.05.2023, dall'Avv. Teresa Chieppa (C.F.
), elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio C.F._5
Colonna 27, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale del Lazio.
convenuta
OGGETTO: Azione di accertamento, di risoluzione del contratto, di condanna ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 281 SEXIES – 127 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è
2 3
applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con comparsa di riassunzione, notificata in data 13/07/2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto, davanti al Tribunale di Roma,
[...] CP_4 [...]
Controparte_6
, al fine di ottenere l'annullamento della Determinazione CP_5 Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di del giorno CP_4 11.02.2015, rep. EL/156/2015, prot. EL/4448/2015, atto di trasmissione del 09.03.2015 SC/57836, notificata il giorno 11.03.2015, avente ad oggetto decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' , sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. CP_1 12,deducendone la illegittimità e invalidità, chiedendo, altresì, che sia affermata la titolarità in suo favore del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio. A tal fine ha precisato le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'adito Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza,
eccezione e/o difesa respinta, in riassunzione del giudizio di cui al procedimento davanti al TAR per il Lazio, iscritto al Ruolo Ricorsi n. 6386/2015, definito con sentenza pubblicata il 17.10.2023 n. 15327/2023, non impugnata, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria, comunque intendendosi, in linea subordinata rispetto alla ritenuta ritualità della riassunzione, il presente atto anche come citazione introduttiva di un nuovo giudizio, e, per l'effetto così giudicare:
A) accertare e dichiarare illegittima e, comunque, annullare la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di
[...]
del 11.02.2015, rep. EL/156/2015, prot. EL/4448/2015, atto di CP_4 trasmissione del 09.03.2015 SC/57836, notificata l'11.03.2015, avente ad oggetto decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, CP_1 scala M, int. 12 (rectius: 13);
B) in ogni caso, accertare e dichiarare che è titolare, Parte_1 nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell' di Roma, del diritto di acquistare in CP_1 proprietà esclusiva l'alloggio in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 13;
C) adottare ogni altro provvedimento conseguente;
D) condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali.
E) Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la controversia ha ad oggetto questioni in materia di edilizia residenziale pubblica, e che il valore della controversia è inferiore ad € 52.000,00, sicchè il contributo unificato dovuto è di € 518,00, oltre € 27,00 per diritti di cancelleria…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
3 4
<<…BATTISTI è assegnataria dal 6 giugno 1988 di un alloggio di Pt_1 edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola CP_1 Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 12 (doc. 2).
Non avendo ricevuto, a differenza della maggior parte degli altri assegnatari degli alloggi dello stabile, la comunicazione per la cessione in proprietà nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli immobili dell' di Roma, , con lettera 28.11.2011 (doc. 3), CP_1 Parte_1 comunicava che “intende esercitare l'opzione di acquisto” dell'immobile condotto in locazione. Alla richiesta seguiva solo una lettera dell' di CP_1 integrazione di documenti (doc. 4), che era riscontrato dalla con il Pt_1 deposito dei documenti richiesti (doc. 5).
L' , con atto del 01.04.2014 prot. 36728 (doc. 6), comunicava l'avvio del CP_1 procedimento per la decadenza dalla assegnazione, in quanto il “nucleo familiare” della assegnataria, nel quale si asseriva fossero ricompresi (figlia della assegnataria) e Persona_4 Persona_5 (coniuge di , “in costanza di rapporto”, sarebbe Persona_4 risultato titolare di diritti reali di valore patrimoniale di € 124.581,24, con ciò violando i limiti previsti dalla vigente normativa.
, con memoria illustrativa del 18.04.2014 (doc. 7), Parte_1 contestava il fondamento della pretesa decadenza dalla assegnazione, in particolare deducendo che l'Ufficio non aveva fornito alcun supporto probatorio all'affermazione secondo cui farebbero parte del nucleo familiare dell'istante i coniugi e Persona_4 Persona_5 evidenziando che “il Sig. non ha mai fatto parte del nucleo familiare Per_5 dell'istante”.
L' , con atto del 08.07.2014 prot. 66846 (doc. 8), rilevato che “le CP_1 controdeduzioni presentate dalla signora in data Parte_1 18/04/2014 sono ininfluenti, in quanto la sig.ra Persona_4 (figlia), coniugata dal 17.05.2009 con anche se uscita Persona_5 anagraficamente dall'alloggio in questione il 10/11/2011, con presenza dichiarata nei censimenti fino a dello del 2011 (redditi 2009), in realtà è considerata parte del nucleo, in quanto non separata legalmente”, proponeva al Dipartimento Politiche Abitative di la decadenza dalla CP_4 assegnazione “per superamento limite del valore complessivo dei beni patrimoniali”.
Con la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale indicata in epigrafe (doc. 9) si dichiarava la decadenza di dall'assegnazione dell'alloggio, aggiungendo che “il Parte_1 presente provvedimento, è impugnabile entro i termini di legge dinanzi all'Autorità giudiziaria competente”
Diritto
1. - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Preliminarmente, deve essere sottolineata la giurisdizione esclusiva di codesto Tribunale Amministrativo con riguardo alla impugnazione della Determinazione Dirigenziale indicata in epigrafe, oltre che in relazione
4 5
all'accertamento della titolarità del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio.
2. – Primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge della Regione n. 12/1999 e del regolamento regionale del 20.09.2000 n. CP_5 CP_5 2, per irretroattività di atti normativi e regolamentari sopravvenuti alla instaurazione del rapporto. Inadeguatezza della motivazione.
Nella proposta di decadenza per superamento del valore complessivo dei beni patrimoniali (doc. 6), l' ha fatto riferimento al “regolamento regionale CP_1 2/2000, articolo 14 comma 1 lett. b), in combinato disposto con l'art. 11 lett. c) della L.R. 12/99”. Tale riferimento ha delimitato anche gli atti successivi del procedimento amministrativo di decadenza (doc. 8) e, quindi, la Determinazione Dirigenziale impugnata (doc. 9), nella quale il provvedimento è espressamente raccordato agli atti precedenti dell' e alle richiamate CP_1 disposizioni normative e regolamentari.
Orbene, tale riferimento al regolamento regionale 2/2000 e alla legge regionale n. 12/1999 non può ritenersi legittimo, in quanto, essendo sorto il rapporto di assegnazione tra l' e in data 6 giugno CP_1 Parte_1 1988, e quindi precedentemente a quella di adozione dei richiamati atti normativi e regolamentari, avrebbe dovuto ritenersi inapplicabili i nuovi limiti relativi alla titolarità di beni immobili quale requisito soggettivo per la permanenza del rapporto di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, dovendosi, invece, applicare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1987, dalle quali, sulla base dei dati addotti dall' , non si CP_1 sarebbe potuta configurare decadenza alcuna.
Ne consegue che erroneamente il provvedimento impugnato ha dichiarato la decadenza dalla assegnazione in capo alla ricorrente dell'alloggio di cui si tratta per violazione dei limiti previsti dalla legge regionale n. 12/1999 e dal regolamento regionale n. 2/2000, e ciò in considerazione della inidoneità della sopravvenuta normativa –espressamente richiamata nel suddetto provvedimento - ad incidere retroattivamente sulla posizione giuridica soggettiva vantata dalla odierna ricorrente (cfr. TAR Lazio –Roma, sentenza n. 1379/2015).
Per completezza, si deve aggiungere che la questione dedotta deve essere apprezzata anche sotto il profilo della inadeguatezza motivazionale, in quanto i dati assunti alla base del provvedimento di decadenza sono insuscettibili, nel contesto del corretto inquadramento normativo e regolamentare della fattispecie, a giustificare il provvedimento adottato.
3. – Secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge della
Regione n. 12/1999 e del regolamento regionale del 20.09.2000 n. CP_5 CP_5 2.Eccesso di potere e carenza di motivazione. Erronea assunzione della nozione di “nucleo familiare”.
Nella più volte richiamata comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla assegnazione dell'alloggio (doc. 6), l' deduceva la CP_1 perdita dei requisiti ex art. 11, comma 1, lett. c), della legge regionale n.
5 6
12/1999, in quanto il “nucleo familiare” della assegnataria sarebbe risultato titolare di diritti reale di valore superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa. In particolare, familiari oggetto dell'accertamento sarebbero figlia dell'odierna ricorrente, proprietaria del 33% di Persona_4 un locale commerciale con rendita di € 4.741,69, e coniuge Persona_5 dal 17.05.2009 di proprietario di un appartamento Persona_4 con box nel Comune di Fiumicino con rendita rispettivamente di € 557,77 e € 80,57.
Tale deduzione, confermata nella proposta di decadenza dell' CP_1 dell'08.07.2014 prot. 66846 (doc. 8) e recepita come presupposto nella Determinazione Dirigenziale impugnata (doc. 9), appare certamente illegittima, in quanto non avrebbe potuto considerarsi come Persona_5 appartenente al “nucleo familiare” di sulla base del mero Parte_1 dato della sussistenza del rapporto di coniugio con la figlia della predetta
. Parte_1
Al riguardo, l'art. 11, comma 5, della legge regionale 12/1999 – ove per ipotesi si ritenesse applicabile alla fattispecie - stabilisce che “si intende per nucleo familiare” la famiglia costituita da una serie di parenti e affiliati, tra i quali non sono compresi gli affini.
La stessa norma, poi, aggiunge che “fanno, altresì, parte del nucleo familiare (…) i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Il coniuge della figlia convivente con l'assegnataria dell'alloggio, quindi, non rientra tra le persone che costituiscono ordinariamente il “nucleo familiare”, potendosi tale inclusione prospettare solo a seguito di ulteriori specifiche circostanze e precisamente:
a) che la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni;
b) che la convivenza sia “dimostrata nelle forme di legge”, così confermandosi l'assoluta insufficienza del mero rapporto di affinità.
Consegue da tali rilievi la evidente illegittimità del provvedimento impugnato, il quale, basandosi sulla richiamata legge regionale n. 12/1999, ha ritenuto di ricomprendere nel “nucleo familiare” di anche Parte_1 Per_5
, esclusivamente sulla base del rapporto di coniugio tra quest'ultimo e
[...] la figlia convivente della predetta . Parte_1
4. – Terzo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge della Regione n. 12/1999 e del regolamento regionale del 20.09.2000 n. CP_5 CP_5 2. Eccesso di potere e difetto di motivazione. Insussistenza del requisito della convivenza.
Completando, sotto il profilo della concretezza della fattispecie, le deduzioni svolte nel motivo che precede, si deve osservare che l'illegittimità del provvedimento decadenziale consegue anche dalla erronea assunzione degli elementi di fatto con riguardo alla individuazione delle persone conviventi con l'odierna ricorrente.
6 7
In particolare, presunzione rilevante nell'accertamento della convivenza avrebbe dovuto conseguire dai certificati anagrafici2– e precisamente dal certificato dello stato di famiglia di (doc. 10) e dal Parte_1 certificato storico di residenza di (doc. 11) - , dai quali Persona_5 emerge che non ha mai abitato nella casa della odierna Persona_5 ricorrente.
La presunzione derivante dalla certificazione anagrafica è stata illegittimamente superata dall' senza l'indicazione di alcuna congruente CP_1 motivazione, dovendosi osservare che la circostanza che il predetto Per_5
fosse coniugato con figlia di
[...] Persona_4 Parte_1
, non è idonea a radicare – in assenza di ulteriori elementi di fatto –
[...] alcuna presunzione in termini di effettiva convivenza, essendo giuridicamente ben possibile e tutt'altro che infrequente che i coniugi – in costanza di matrimonio - abitino stabilmente in luoghi diversi. A ciò si deve aggiungere che il fatto che non abbia mai convissuto nella casa di Via Persona_5 Falconieri trova conferma, oltre che nelle richiamate certificazioni anagrafiche, anche dalla realtà storica, essendo state acquisite le seguenti dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell'art. 257 ter c.p.c.:
a) che ha dichiarato per sua “conoscenza personale Controparte_7 e diretta che il Sig. nato a [...] il [...], ha abitato Persona_5 nella abitazione dei suoi genitori in Roma, Via Bagllioni n. 3, prima di trasferirsi nella che ha acquistato a Fiumicino”, precisando di sapere “per certo che non ha mai abitato presso la casa della famiglia della moglie,
”(doc. 12); Persona_4
b) , che ha dichiarato “per conoscenza diretta e personale Controparte_8 il sig. che ha sposato la sig.ra figlia della Persona_5 Persona_4 sig.ra non ha mai abitato nell'appartamento di Via Paola Parte_1 Falconieri n.7 int.13 piano 3°, dove abita invece la predetta signora Parte_1
dalla sottoscritta personalmente frequentata con costanza di rapporti
[...] in quanto vicina di casa” (doc. 13).
In tale contesto, le presunzioni derivanti dalle certificazioni anagrafiche, la realtà come attestata nelle suddette dichiarazioni e l'assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario concorrono nel senso della illegittimità del provvedimento di decadenza impugnato, essendo carente il presupposto di fatto relativo carenza del limite patrimoniale riferito al nucleo convivente
5. - Quarto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge regionale del n. 27/2006, della legge della Regione n. 12/1999 e CP_5 CP_5 del regolamento regionale del 20.09.2000 n.
2. Titolarità del diritto alla CP_5 cessione in proprietà dell'alloggio.
Come già dedotto nella parte in fatto, , non avendo Parte_1 ricevuto, a differenza della maggior parte degli altri assegnatari degli alloggi dello stabile, la comunicazione per la cessione in proprietà dell'alloggio nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli immobili pubblici del' di Roma, con lettera 18.11.2011 (doc. 3) comunicava CP_1 all' che “intende esercitare l'opzione di acquisto” del proprio alloggio. CP_1
7 8
Tale manifestazione dell'intendimento di volere esercitare l'opzione di acquisto, alla figlia dell'odierna ricorrente, è Persona_4 proprietaria del 33% di un locale commerciale con rendita di € 4.741,69 e, quindi, ben inferiore al limite del valore complessivo dei beni patrimoniali di cui all'art. 21 del regolamento regionale quale seguiva da parte dell' CP_1 solo la richiesta del 17.04.2012 di produzione di documentazione (doc. 4), subito ottemperata (doc. 5), appare meritevole di accoglimento.
Recependo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di codesto TAR – v., in particolare, TAR Lazio – Roma, 01.02.2011 n. 905 - sembra doversi sottolineare che la legge regionale del n. 12/1999 disciplina la vendita CP_5 degli alloggi, stabilendo all'art. 19, 3° comma, lett. a), che i requisiti per potere acquistare l'alloggio occupato è necessario, "per gli alloggi occupati dai relativi assegnatari, che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6 della L. n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda d'acquisto".
A sua volta, l'art. 1, 6° comma, legge 24 dicembre 1993 n. 560, dispone che "hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario".
Consegue che i requisiti che deve possedere per acquistare Parte_1 l'immobile sono esclusivamente l'abitazione dell'alloggio per più di cinque anni e la regolarità nei pagamenti di canoni e spese: non è in discussione, in punto di fatto, che la ricorrente possieda entrambi i requisiti.
Come rilevato dalla richiamata giurisprudenza di codesto TAR, che il richiamato art. 19 sia la norma applicabile è confermato dalla successiva delibera di Giunta regionale 2 luglio 2004 n. 571, la quale, all'allegato 1, fa riferimento alla morosità non sanata come fattore ostativo alla vendita, stabilendo, sotto la voce "requisiti", che "l'avente titolo all'acquisto del proprio alloggio deve possedere come requisito, all'atto della presentazione della domanda, la conduzione dell'alloggio stesso e la non morosità del pagamento del canone e delle spese senza che si debbano verificare ulteriormente i requisiti per poter essere assegnatario di un alloggio condotto in locazione".
Non è affatto illogica la diversità dei requisiti richiesti dalla legge regionale, e richiamati dalla delibera di Giunta regionale, a seconda che si tratti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero di cessione in proprietà degli stessi: nel primo caso, con l'imposizione di requisiti rigorosi da mantenere nel tempo, si privilegia l'esigenza di assicurare la fruizione dell'alloggio, a canoni di locazione ridotti, a soggetti che non si trovano nella condizione di sostenere i costi imposti dal libero mercato;
nel secondo caso, sussiste invece l'esigenza per l'Amministrazione di liberarsi, quanto meno in parte, di un patrimonio immobiliare produttore di costi divenuti per essa insopportabili, anche per effetto del fenomeno, largamente diffuso, di evasione dall'obbligo di pagamento del canone di locazione e della difficoltà, per l'ente gestore, di procedere al recupero, anche coattivo, di quanto ad esso dovuto.
8 9
In questo caso il criterio seguito è di invitare gli inquilini, qualunque sia il reddito di cui dispongono e la regolarità della loro posizione rispetto ai requisiti richiesti per continuare a fruire dell'alloggio, a diventare proprietari, a prezzi particolarmente convenienti, dell'alloggio occupato, invito che diventa obbligo quando il suo destinatario è un assegnatario dichiarato decaduto per essere venuti meno i requisiti di accesso.
In tale contesto normativo va collocata la posizione della odierna ricorrente, in quanto la stessa, se si ritenesse che per la posizione reddituale del suo nucleo familiare abbia perso i requisiti per l'assegnazione, si dovrebbe includere nella categoria dei soggetti destinatari dell'obbligo di acquisto dell'alloggio, in attuazione di quanto previsto nella citata delibera della Giunta regionale, secondo la quale "per i soggetti che hanno superato il limite di reddito previsto per la decadenza dall'assegnazione o comunque dichiarati decaduti e risiedono nell'alloggio è obbligatorio l'acquisto (anche se il limite di reddito viene superato successivamente)".
Ovviamente, il diritto di alla cessione in proprietà Parte_1 dell'alloggio occupato deve affermarsi anche in assenza di una situazione di ipotetica decadenza, atteso che la stessa, esercitando una facoltà conferitale dalla legge, ha titolo per l'acquisto dell'alloggio nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione di cui alla legge regionale del Lazio n. 27/2006, avendo anche formulato espressa richiesta di “esercitare l'opzione di acquisto”.
Dunque, , sia che si ritenga decaduta dalla assegnazione, Parte_1 sia che si ritenga illegittimo il provvedimento di decadenza, è comunque titolare del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio, chiedendosi che codesto Tribunale Amministrativo emetta una pronuncia di positivo accertamento al riguardo
Per Questi Motivi
, così come in Parte_1 epigrafe rappresentata e difesa, ricorre al Tribunale Amministrativo per il Lazio – Sede di Roma, chiedendo che, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, siano accolte le seguenti conclusioni:
a) dichiarare illegittima e, comunque, annullare la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di del CP_4 11.02.2015, rep. EL/156/2015, prot. EL/4448/2015, atto di trasmissione del 09.03.2015 SC/57836, notificata l'11.03.2015, avente ad oggetto decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 12 CP_1 (rectius: 13);
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che è titolare, Parte_1 nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell' di Roma, del diritto di acquistare in CP_1 proprietà esclusiva l'alloggio in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 13;
c) adottare ogni altro provvedimento conseguente;
d) condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali.
9 10
e) Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la controversia ha ad oggetto questioni in materia di edilizia residenziale pubblica e che il valore della controversia è inferiore ad € 52.000,00.
- che il procedimento, iscritto al Ruolo Ricorsi del TAR per il n. CP_5 6386/2015, era assegnato alla Sezione Quinta Ter, la quale, con sentenza pubblicata il 17.10.2023 n. 15327/2023, non impugnata, ha così giudicato:
<<il tribunale amministrativo regionale per il lazio (sezione quinta ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la giurisdizione essere declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a. Spese compensate>>; considerato che ha interesse richiedere al giudice ordinario Parte_1 l'accoglimento delle conclusioni esposte nel surriportato ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR, per le ragioni ivi indicate che espressamente si ripropongono, ritenuto
- che il fondamento del ricorso consegue anche dalla modifica apportata dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 80, comma 1, lett. a), alla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, in quanto, a prescindere dalla questione relativa alla possibilità di applicare direttamente alla presente fattispecie lo ius superveniens, lo stesso si pone alla stregua di un elemento che non è affatto indifferente ai fini dell'interpretazione pure del previgente testo della norma sui cui ha inciso. Difatti – come è stato evidenziato dalla giurisprudenza - la norma sopravvenuta effettivamente rivela che "il concetto di impossidenza di altri immobili" (alla quale dava già rilievo il testo originario della L.R. n. 12 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) non è da intendere nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all'assegnatario di diritti di proprietà o di altri diritti reali, bensì come possibilità in concreto di potere adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario sia titolare.
Tale norma sopravvenuta, quindi, appare rilevante, considerato che figlia dell'odierna ricorrente, è proprietaria del 33% Persona_4 di un locale commerciale con rendita di € 4.741,69 – peraltro con quota di valore inferiore al limite di cui alla legge regionale 11 del 2007 -, che di certo non può soddisfare le esigenze abitative della odierna ricorrente, così come tali esigenze non possono essere soddisfatte dall'appartamento con box nel Comune di Fiumicino di cui è proprietario coniuge dal Persona_5 17.05.2009 di ma mai convivente nell'alloggio oggetto Persona_4 di controversia né con né con;
Controparte_9 Parte_1
- che, peraltro, l'immobile di proprietà di nel Comune di Persona_5 Fiumicino, certamente inadeguato per le sue dimensioni ad ospitare due nuclei familiari (v. docc. 24 e 25), ha un valore desumibile dalla rendita catastale di
€ 557,77 (appartamento) e € 80,57 (box), che è anche inferiore al limite di cui alla legge regionale 11 del 2007, che ha elevato il valore degli immobili fino a
€ 100.000;
10 11
dichiara di volere riassumere, come in effetti con il presente atto riassume, il giudizio di cui al procedimento davanti al TAR per il Lazio, iscritto al Ruolo Ricorsi n. 6386/2015, assegnato alla Sezione Quinta Ter del TAR per il , CP_5 definito con sentenza pubblicata il 17.10.2023 n. 15327/2023, non impugnata, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria…>>.
Con il presente atto si costituisce Ater di Roma la quale si è riportata a tutto quanto già ampiamente dedotto, argomentato e provato nel giudizio incardinato avanti il TAR precisando quanto segue: CP_5
<<…1. in attuazione del provvedimento di regolarizzazione Parte_1 ex articolo 53 della legge 513 del 1977, ha stipulato il contratto di locazione il 6.6.1988.
2. All'atto della stipula del contratto il nucleo familiare dichiarato dall'assegnataria era composto dal coniuge, (deceduto il Persona_6 18.5.2002), dalle figlie (uscita il 31.10.1995), (emigrata Per_7 Per_4 Fiumicino il 10.11.2011) e (uscita il 27.10.2005). Persona_8
3. L'assegnataria, nel corso degli anni (dal 1987 al 2014), ha autodichiarato la composizione del proprio nucleo e del reddito familiare, tra l'altro omettendo la dichiarazione dei redditi da fabbricati (fino al 18.5.2002 è stata proprietaria, in regime di comunione, col coniuge, dei due Persona_6 immobili in Roma, piazza Rosolino Pilo n. 23, categoria C/1 (mq 84) e categoria C/2 (mq 102), con una rendita pari, rispettivamente, a € 4.741,69 ed
€ 832,32).
4. La presenza di (coniugata con il Persona_4 Persona_5 17.5.2009 ed emigrata a Fiumicino il 10.11.2011) all'interno dell'alloggio è stata confermata dalla stessa assegnataria fino al censimento del 2012.
Nel merito del ricorso introduttivo avanti al TAR e reiterato in questa sede – salvo ulteriore eccezione di cui appresso, la ricorrente deduce(va):
1. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000 per irretroattività di atti normativi e regolamentari sopravvenuti all'instaurazione del rapporto. Inadeguatezza della motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000 per irretroattività di atti normativi e regolamentari sopravvenuti all'instaurazione del rapporto. Inadeguatezza della motivazione. Eccesso di potere e carenza di motivazione. Erronea assunzione della nozione di nucleo familiare.
3. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000. Eccesso di potere e difetto di motivazione. Insussistenza del requisito della convivenza.
4. Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 27 del 2006 e n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000. Titolarità del diritto alla cessione in proprietà…>>
11 12
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti in premessa,
In via principale e nel merito: rigettare le domande tutte proposte da controparte perché manifestamente infondate in fatto e diritto e non provate…>>.
Si è costituita la quale ha chiesto la reiezione delle domande CP_4 attrici in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per i seguenti motivi:
<<…INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLE DOMANDE ATTRICI.
Si premette, in fatto, quanto segue.
L' di Roma è proprietaria dell'alloggio di residenza sito in Roma, Via CP_1 Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int.12, matricola alloggio 6270121984, del quale è assegnataria la sig.na A seguito degli Parte_1 accertamenti operati dall' in qualità di ente gestore è emerso che il CP_1 nucleo familiare della sig.na in “costanza di rapporto” è risultato Pt_1 titolare di diritti di proprietà su beni patrimoniali il cui valore complessivo , anche con riguardo all'adeguatezza supera il limite normativo vigente.
Alla luce di ciò, l' di Roma, con nota dell'ufficio Gestione Zona 6 prot. n. CP_1 36728 del 01.04.2014, ha comunicato alla sig.na l'avvio del Parte_1 procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art.14 comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale 6 agosto 1999, n.12.
Avverso la suddetta comunicazione l'odierna ricorrente ha presentato delle controdeduzioni acquisite all' con prot. n. 44818 del 13.05.2014 ed in CP_1 riscontro alle summenzionate controdeduzioni, l'
[...]
, con nota prot. n. 66846 del 08.07.2014 ha Controparte_10 comunicato che quanto dedotto dalla sig.na non contenesse i Pt_1 presupposti giuridici idonei a superare la procedura di decadenza.
A conclusione del procedimento, il Servizio Gestione Ordinario Ufficio Gestione Zona 6 dell'Ente Gestore con nota prot. n. 66846 del 08.07.2014, indirizzata anche all'assegnataria, ha proposto al Dipartimento Politiche Abitative l'adozione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione.
Infatti, come indicato al comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 12/1999, i requisiti per l'assegnazione devono essere posseduti da parte del richiedente, nonché da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione e in “costanza di rapporto”.
Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento Politiche Abitative, con Determinazione Dirigenziale n.156 del 11.02.2015, regolarmente notificata ha determinato la decadenza nei confronti della sig.na Parte_1 dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int.12, CP_1
12 13
matricola alloggio 6270121984, ai sensi dell'art.14 comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale 6 agosto 1999, n.12.
In sede di riassunzione la Sig.ra si limita a trascrivere l'originario Pt_1 ricorso al TAR del lazio formulando le identiche conclusioni ivi a suo tempo articolate, chiedendo a codesto Tribunale di voler annullare il provvedimento amministrativo oggetto del ricorso al TAR.
Le domande attrici sono destituite di giuridico fondamento.
In sostanza l'odierna ricorrente sostiene la non applicabilità al caso di specie della legge regionale n.12 del 1999 e successive integrazioni, per la presunta violazione del principio di retroattività della Legge.
L'assunto appare infondato e strumentale, attesa la natura cogente della normativa in materia.
Inoltre occorre specificare che il rapporto di locazione che si instaura a seguito all'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica è un rapporto di durata e, pertanto trova applicazione ad esso il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo.
Conseguentemente l'Amministrazione Comunale agisce in modo legittimo quando dichiara la decadenza dall'assegnazione, come nel caso di specie, ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo i requisiti necessari ( Cass. N. 3385/2001).
Nel caso di specie è infatti di tutta evidenza che la figlia della ricorrente, inserita nel nucleo familiare originario assegnatario, autocertificando l'erogazione del servizio di assistenza alloggiativa a favore di un soggetto che dall'anno del matrimonio con (2009), ha avuto, quale Persona_5 strumento alternativo all'abitazione rispetto all'alloggio assegnato, l'alloggio di proprietà di quest'ultimo.
La ricorrente ripropone a doglianza inerente la (a suo dire) erronea comprensione del sig. all'interno del” nucleo familiare” Persona_5 dell'assegnataria.
L'assunto è infondato.
Invero i requisiti previsti dalla normativa per il mantenimento dell'assegnazione devono essere posseduti sia dall'assegnatario e, limitatamente alla mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato, all'assenza di precedente assegnazione in locazione e alla cessione e/o o.s.t. di alloggio di e.r.p., anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. La conseguenza del superamento dei limiti è la decadenza del beneficio dell'assegnazione, in quanto vengono a mancare le finalità sociali che contraddistinguono l'istituto.
13 14
La ricorrente afferma che la verifica dei requisiti reddituali dovrebbe limitarsi al nucleo familiare originario e non anche del coniuge della figlia convivente. Nel caso di specie, il matrimonio della figlia dell'assegnataria, Per_4
e la mancata scissione dell'appartenenza della stessa al nucleo
[...] originario assegnatario, hanno determinato un “ampliamento” del nucleo familiare dell'assegnatario, “ampliamento” che ha la stessa funzione dell'indicazione del nucleo familiare da parte dell'aspirante assegnatario (sentenza TAR Lazio, sezione II n. 9063/2012).
Tra i doveri che il matrimonio fa nascere in capo ai contraenti vi è quello della coabitazione, che viene meno solo al momento della separazione legale, perciò i coniugi anche se hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Alla luce di quanto fin qui detto l'Amministrazione ha correttamente inserito il sig. nel “nucleo familiare” dell'assegnataria. Parimenti Persona_5 infondata la pretesa di essere titolare “....nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell' di Roma, del diritto di acquistare in proprietà esclusiva l'alloggio CP_1 in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 13”.
A riguardo si ribadisce che la legge 560/1993, in linea con la normativa edilizia pubblica, al sesto comma prescrive che “hanno titolo all'acquisto degli alloggi... gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto". Il settimo comma dispone: “… gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi…”.
In sostanza da quanto sopra si deduce che l'alienazione degli alloggi deve essere considerata “indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi” (Corte Cost., Sent. n. 486/92; Corte Cost. Sent. N. 94/2007).
L'Amministrazione cedente, infatti, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di cessione, deve verificare che in capo all'ipotetico acquirente permangano i requisiti di assegnatario.
Nel caso di specie l' ha accertato l'insussistenza in capo all'odierna CP_1 ricorrente dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e/o mantenimenti del rapporto concessorio e di conseguenza la decadenza dall'assegnazione in questione, la quale comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
In conclusione si evidenzia che la legge n. 560 del 1993, regolante a livello statale l'alienazione degli alloggi e.r.p., si limita a riconoscere la facoltà di acquistare l'alloggio senza sottrarli dall'applicazione delle norme regolanti l'assegnazione degli stessi.
14 15
La sig.na essendo decaduta dall'assegnazione dell'alloggio Parte_1 in questione, per insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, non ha certamente diritto acquisto dello stesso…>>
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Si chiede, pertanto, a codesto Ill.mo Tribunale di voler rigettare integralmente le domande attrici in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio…>>.
Si è costituita in giudizio la , che ha rappresentato quanto di CP_5 seguito:
<<…DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA CP_5
.
[...]
È d'obbligo escludere la sussistenza della legittimazione passiva dello
[...]
, che non può, neppure in astratto, essere posto in diretto rapporto Parte_2 causale con la vicenda lamentata.
Volendo fornire, comunque, un apporto sulla ricostruzione della nozione di nucleo familiare, si evidenzia che l'art. 11 della L.R. n.12/1999 detta una definizione di quest'ultimo come unità familiare costituita da singola persona fisica o dai coniugi, dalle parti di unioni civili o dai conviventi di fatto, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati e affidati, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado (Zii), purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Sono, infine, considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.
Il coniuge della figlia convivente con l'assegnataria dell'alloggio, quindi, non rientra tra le persone che costituiscono ordinariamente il nucleo familiare, potendosi tale inclusione prospettare solo a seguito di ulteriori specifiche circostanze, quali la stabile convivenza con il richiedente da almeno quattro anni;
che la convivenza sia dimostrata nelle forme di legge, questi due ultimi presupposti corroborano il rapporto di affinità che, ex sé, risulta insufficiente all'inclusione del “genero” nel nucleo familiare…>>.
Tutto ciò premesso, la , come sopra rappresentata e difesa, CP_5 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
<<…Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa:
15 16
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_5 ed estromettere la dal giudizio in corso. CP_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa…>>.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 10.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c..
III.Le doglianze formulate dalla ricorrente relative all'asserita non applicabilità al caso di specie della normativa vigente in materia di e.r.p. (legge regionale n. 12 del 1999 e successive integrazioni) per presunta violazione del principio di irretroattività della Legge appaiono prive di ogni fondamento in quanto “ il principio di irretroattività della Legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., implica l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati (Cass. n. 9972.2008) “. Come chiarito infatti da costante Giurisprudenza “...lo ius superveniens trova applicazione ai rapporti non ancora esauriti” (Cass. n. 1438/2004).
In tal senso merita richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 16620/2013 secondo cui: “il principio della irretroattività della Legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso;
la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendo si totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore ” ed ancora: “ relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva alla entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto (Cass. 1689.2006)”.
16 17
In materia di e.r.p. la Suprema Corte si è così espressa: “poiché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è un rapporto di durata, trova ad esso applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo;
ne deriva che legittimamente l'amministrazione comunale – in applicazione della sopravvenuta legge regionale, che nello stabilire un ulteriore condizione per l'assegnazione, costituita dalla non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello Stato, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, prevede la decadenza allorché detta titolarità sussista - dichiara la decadenza dall'assegnazione ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo il nuovo requisito ( Cass. n. 3385.2001)” ed anche: “ in tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 41 della legge regionale del Veneto n. 19 del 1990, che prevede la decadenza dall'assegnazione, tra l'altro, nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 della stessa legge, trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge. Essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi (Cass. 13314.1999; conf. Cass. n. 1876.2002)”.
La domanda pur ammissibile e procedibile va rigettata.
Quanto agli ulteriori motivi, va osservato che i requisiti previsti dalla normativa per il mantenimento dell'assegnazione devono essere posseduti sia dall'assegnatario e, limitatamente alla mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato, all'assenza di precedente assegnazione in locazione e alla cessione e/o o.s.t. di alloggio di e.r.p., anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
Il superamento di tali limiti comporta la decadenza dal beneficio dell'assegnazione, in quanto connaturato alle finalità sociali proprie di questo tipo di intervento pubblico. L'Ente gestore, nell'adempimento dei propri doveri istituzionali (Consiglio di Stato, sentenza n. 405 del 31.1.2007) “che è quello di dare un alloggio ai soggetti, aventi basso reddito, che non ne possiedono”, deve verificare la sussistenza in capo al soggetto che viene a relazionarsi con l'immobile pubblico dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e/o al mantenimento del rapporto concessorio.
Il controllo non è limitato all'assegnatario ma a tutto il nucleo familiare.
Il superamento del requisito patrimoniale, incompatibile con il mantenimento dell'assegnazione, che va verificato e mantenuto in costanza di rapporto, è un
17 18
limite non travalicabile perché attesta con certezza la possibilità per l'intero nucleo familiare assegnatario dell'utilizzo di un immobile (di proprietà) destinato ad esigenze abitative primarie e si scontra con la finalità primaria del beneficio dell'alloggio popolare che è quello di fornire un'abitazione ai soggetti che non ne hanno. La ratio delle norme che disciplinano l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. è quella di venire incontro alle esigenze abitative di persone o nuclei familiari che, per le modeste condizioni economiche, non sono in grado di reperire una casa accedendo al libero mercato e che, pertanto, sussiste l'esigenza che permanga costantemente nei soggetti assegnatari degli alloggi medesimi il possesso dei requisiti nonché l'utilizzo come stabile abitazione, allo scopo di scongiurare qualsiasi speculazione a danno di altri soggetti, che privi di adeguata abitazione, aspirino ad avere in assegnazione una casa adeguata alle loro effettive esigenze ed a condizioni accessibili al loro reddito.
Il mantenimento dell'assegnazione e il diritto al godimento di un alloggio di CP_1 presuppone la mancanza di titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel comune di residenza e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a € 50.000 fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2007 che ha portato il valore degli immobili fino a € 100.000.
Certamente nessuno potrà impedire ad un singolo componente di separare la propria residenza ed abitazione, per fare nucleo in proprio ma, in conformità con i principi regolatori della materia, difatti, l'assegnatario e l'intero suo nucleo familiare devono mantenere – medio tempore – tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica per continuare a potersi qualificare appunto “assegnatari”. Qualora l'assegnatario e/o un componente del nucleo – in costanza di rapporto – perda tali requisiti, la decadenza opera ope legis nei suoi confronti e nei confronti dell'intero nucleo assegnatario.
Nella fattispecie la figlia della ricorrente era inserita nel nucleo familiare originario assegnatario, che la medesima assegnataria, autocertificando l'erogazione del servizio di assistenza alloggiativa a favore di un soggetto che dal 2009, anno del matrimonio con ha avuto, quale strumento Persona_5 alternativo all'abitazione rispetto all'alloggio assegnato, l'alloggio di proprietà di quest'ultimo.
In definitiva la figlia del , dal 2009 fino al Pt_1 Persona_4 trasferimento a Fiumicino nel 2011, non ha scisso la sua appartenenza al nucleo originario assegnatario, con la consapevole destinazione del bene pubblico a residenza della famiglia. A tal fine non rileva che il coniuge di figlia convivente della ricorrente, risiedesse formalmente Persona_4 in luogo diverso, così come non rileva che, peraltro solo successivamente all'avvio del procedimento, sia intervenuto il trasferimento anagrafico di che dunque risulta del tutto strumentale alla dichiarata Persona_4 decadenza.
I coniugi con diversa residenza anagrafica saranno considerati nuclei distinti solo dopo una pronuncia di separazione giudiziale o l'omologazione della separazione consensuale per cui la diversa residenza anagrafica del coniuge di non è circostanza sufficiente ad impedire l'applicazione Persona_4
18 19
della disciplina regionale in tema di requisiti per l'assegnazione e l'utilizzazione di alloggi E.R.P..
Tra i doveri che il matrimonio fa nascere in capo ai contraenti, deve annoverarsi, ex art. 143 cod. civ., e salvo deroga convenzionale fra le parti, quello della coabitazione e tale obbligo viene meno solo se i coniugi sono legalmente separati, di talché unicamente in tale ipotesi è possibile considerare il coniuge non facente parte del nucleo familiare. La ricorrente afferma che la verifica dei requisiti reddituali dovrebbe limitarsi al nucleo familiare originario e non anche del coniuge della figlia convivente.
In punto di diritto, la Legge Regionale n. 12 del 1999 precisa cosa deve intendersi per “nucleo familiare” e impone il possesso dei requisiti per l'accesso all'e.r.p. “da parte del richiedente […] anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto”. Il matrimonio di e la mancata scissione della Persona_4 sua appartenenza al nucleo originario assegnatario hanno determinato un
“ampliamento” del nucleo familiare dell'assegnatario, “ampliamento” che ha la stessa funzione dell'indicazione del nucleo familiare da parte dell'aspirante assegnatario (sentenza TAR Lazio, sezione II n. 9063/2012). Per definire il nucleo familiare rilevante ai fini dell'applicazione della norma dettata per la decadenza, soccorre il richiamo all'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 1999 laddove specifica che “si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi”. I coniugi dunque anche se hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Al contrario si considerano non facenti parte del medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale. Il concetto di famiglia – come definito dal d.lgs. n. 109/1998 e successive modifiche – si riferisce ai criteri unificati di valutazione delle situazioni economiche di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e dunque applicabile al caso che ci interessa.
Risulta evidente la legittimità del provvedimento di decadenza impugnato e di tutti gli atti consequenziali per la mancanza in capo alla ricorrente di un requisito fondamentale per il mantenimento dell'assegnazione.
Il requisito dell'“impossidenza” che deve permanere “fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto”, fosse anche per un periodo circoscritto del rapporto di concessione in locazione, integra una delle cause di decadenza per la piana motivazione che l'assegnataria e il suo nucleo familiare hanno dimostrato di non rientrare più in quella categoria di cittadini a favore dei quali la legge riserva gli alloggi di e.r.p.. Il mantenimento dei predetti requisiti è il principale fondamento della legittimità dell'assegnazione, di conseguenza la verifica della loro mancanza non può che essere causa di decadenza dall'assegnazione stessa. La determinazione di decadenza è atto di autotutela adottato a garanzia del pubblico interesse all'effettiva destinazione dell'alloggio alle esigenze dei bisognosi, così che l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall'assegnataria non assume alcun valore decisivo della
19 20
fattispecie, assumendo invece valore decisivo il fatto oggettivo della presenza nell'immobile pubblico di un nucleo familiare che gode e/o ha goduto di un reddito di gran lunga superiore al limite fissato dalla normativa del settore per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione e per la possibilità di avere soddisfatto altrimenti (immobili in proprietà) il bisogno all'abitazione. La pretesa alla conservazione dell'alloggio de quo sarebbe giustificata non dalla reale necessità all'abitazione, diretta a soddisfare un bisogno essenziale dell'uomo, garantito e protetto per tale funzione dalla Costituzione, ma solo per trarne un ulteriore profitto speculativo. Nella denegata ipotesi fosse accolta la domanda di controparte, si darebbe fondamento alla sua pretesa di conservare l'alloggio anche in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione (carenza che determina in definitiva l'inesistenza in capo a controparte di un interesse attuale, concreto ed effettivo al mantenimento dell'alloggio) e anzi in presenza della possibilità per un componente del suo nucleo familiare di soddisfare altrimenti il bisogno all'abitazione perché proprietaria di altri immobili, portatrice dunque di interessi che eccedono la necessità abitativa e mirano al contrario non tanto a soddisfare un bisogno essenziale della persona ma un interesse diverso e ulteriore, sottraendo risorse per un'adeguata risposta alle richieste degli aventi diritto. Con riguardo a chi fruisce di un immobile pubblico, la normativa sull'e.r.p., di carattere speciale e quindi derogativo rispetto alla norma di portata generale sulla detenzione e locazione immobiliare, pone vincoli ben precisi ed inderogabili circa i modi di godimento degli immobili compresi nell'edilizia sociale, così da escluderne il godimento in qualsiasi modo che non sia quello previsto dalle leggi speciali stesse. Per determinare concretamente la posizione del privato nei confronti di un alloggio di e.r.p., qual è quello occupato dalla ricorrente, va tenuta in debita considerazione l'attività degli Enti gestori volta alla verifica dei requisiti prescritti per la concessione dell'assegnazione. Tale attività comporta l'esercizio di poteri pubblicistici che l'Ente esercita al fine di assicurare gli alloggi destinati all'assistenza abitativa a chi ne abbia più bisogno. I provvedimenti adottati dall'Ente sono rivolti essenzialmente al controllo della permanente aderenza delle singole situazioni degli assegnatari all'obiettivo di natura pubblicistica della destinazione degli alloggi a particolari categorie di soggetti. La normativa regionale infatti stabilisce quale sia la procedura, i requisiti ed i termini perentori per poter accedere all'assegnazione e, conseguentemente, alla locazione di un alloggio pubblico. L'Amministrazione dunque in esercizio dei suoi poteri di controllo ha disposto la decadenza dall'assegnazione nei confronti dell'assegnataria per avere perduto i requisiti richiesti dalla legge e perché inadempiente agli obblighi assunti con la stipula del contratto di locazione. Le circostanze di fatto su cui si è basata la determinazione di decadenza sono rilevanti e risolutive. Ai fini del presente giudizio risulta particolarmente rilevante la mancata comunicazione delle altre possidenze immobiliari in costanza di rapporto.
Omissioni che hanno impedito all'Azienda i controlli amministrativi e patrimoniali previsti dalla normativa e che hanno consentito alla ricorrente ed al suo nucleo familiare un indebito conseguimento di erogazioni pubbliche qual è l'assegnazione di un alloggio come quello oggetto di causa destinato all'assistenza abitativa e realizzato con fondi pubblici.
20 21
Ne deriva che l'acquisto non può essere formalizzato posto che al momento della istanza era intervenuta la decadenza.
La legge n. 560/1993, confermando la natura di patrimonio indisponibile degli alloggi di e.r.p., disciplina un procedimento amministrativo che pone il patrimonio pubblico nella condizione giuridica di essere alienato. Al procedimento amministrativo segue la fase privatistica che si concretizza nel contratto di vendita. La fase preparatoria del procedimento è essenzialmente istruttoria. Nella fase procedimentale la posizione del privato è di mero interesse al giusto procedimento. La funzione di predisporre la proposta del piano di riscatto è affidata agli enti proprietari, tenuto conto degli indirizzi regionali. La giurisprudenza ha precisato che l'effetto traslativo della proprietà è prodotto non già per il mero avveramento delle condizioni, bensì a seguito di successiva attività negoziale, previa ricognizione della sussistenza dei presupposti. Prima di tale momento, l'assegnatario-conduttore vanta soltanto un diritto alla valutazione della sua domanda ed una mera aspettativa alla stipula del contratto di cessione in proprietà. In tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in attuazione delle norme sull'e.r.p., l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante non opera la costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con conseguente trapasso del diritto dominicale in capo all'assegnatario, ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo ed incontestabile il diritto di quest'ultimo a conseguire la cessione del bene per effetto della stipula di successivo ed apposito contratto di compravendita. L'effettiva maturazione del diritto all'alienazione dell'immobile si realizza, pertanto, soltanto in seguito all'incontro delle volontà manifestate da entrambi i soggetti del rapporto (Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 1999, n. 10890). Gli alloggi oggetto di cessione devono avere i seguenti requisiti previsti dalla legge: a) sono cedibili gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, destinati ad edilizia residenziale pubblica;
b) sono inoltre oggetto di cessione le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese negli stessi edifici;
c) sono esclusi gli alloggi di servizio, gli alloggi di edilizia agevolata, gli alloggi vincolati per interesse storico artistico dalla legge 1089/1939 e gli alloggi inseriti nei piani di salvaguardia approvati dalla regione.
La legge 560/1993 dunque non esce dall'orbita della comune normativa di edilizia residenziale pubblica e prescrive che "hanno titolo all'acquisto degli alloggi... gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto" (articolo unico, sesto comma). Il comma immediatamente successivo dispone: “gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi” (articolo unico, settimo comma). Il che significa che la prima operazione in ordine di tempo, di spettanza dell'ente edilizio venditore, che voglia individuare i soggetti destinatari della vendita, è quella di stabilire se l'assegnatario sia un soggetto favorito a tal punto (per scarso reddito, o perché
21 22
ultrasessantenne, o perché portatore di handicap) da determinare soltanto la cedibilità a suo favore e non a terzi.
Se si verifica questa situazione il rifiuto dell'assegnatario di addivenire all'acquisto dell'alloggio determina l'incedibilità di questo. Se non sussistono le condizioni stabilite dal comma settimo dell'articolo unico della legge 560/1993, l'alloggio può essere ceduto. In tal caso hanno titolo prioritario l'assegnatario o, in via subordinata è da ritenersi, i familiari con lui conviventi. La fase successiva è privatistica e si sviluppa attraverso il controllo dei requisiti che l'assegnatario deve possedere e con la stipula del contratto di compravendita a prezzo prefissato dalla legge. Gli assegnatari - per l'esercizio del diritto al riscatto - devono possedere i seguenti requisiti: 1) essere assegnatari dell'alloggio; 2) l'alloggio deve essere locato da almeno cinque anni;
3) il diritto al riscatto può essere esercitato in alternativa all'assegnatario dai familiari conviventi, salvo il diritto di abitazione;
4) l'assegnatario deve essere in regola con il pagamento del canone e delle spese per i servizi o per manutenzioni. Vi è l'obbligo all'acquisto, entro un anno dalla notifica della decadenza, salva l'alienazione a terzi, per coloro che superano il limite di reddito.
Da quanto sopra se ne ricava che l'alienazione degli alloggi deve essere considerata “indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi” (Corte cost., sen. n. 486/92)” (Corte cost. sen. N. 94/2007). La qualifica di assegnatario pertanto deve sussistere al momento della messa in atto della vendita e permanere per tutta la durata del rapporto concessorio di assegnazione. Sulla base della normativa del settore dunque l'utilizzatore di un alloggio pubblico, fino a che quest'ultimo non sia distolto dalla sua destinazione pubblica, per la concessione in godimento del medesimo è tenuto a dimostrare la sussistenza delle condizioni (personali e reddituali) di assegnatario. L'Amministrazione cedente, con riferimento al procedimento di alienazione degli alloggi, in esercizio del suo potere-dovere di controllo, nella fase successiva privatistica, al fine di addivenire alla stipula di un valido contratto di cessione, deve verificare che in capo al prelazionario permangono i requisiti di assegnatario.
L di Roma, pertanto, nell'adempimento dei propri doveri istituzionali CP_1 (Consiglio di Stato, sentenza n. 405 del 31.1.2007) nel verificare la sussistenza in capo all'odierna ricorrente dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e/o al mantenimento del rapporto concessorio ha accertato in capo a la decadenza dall'assegnazione. La decadenza Parte_1 automatica ex lege ha come conseguenza anche la risoluzione di diritto del contratto di locazione. Circostanze tutte che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (tra tante sentenza n. 18494 del 3.9.2007), sono determinati anche ai fini della cessione in proprietà dell'alloggio assegnato che richiede un valido contratto di locazione.
All'esito della valutazione delle notizie riguardanti la situazione anagrafico- economica individuale e di tutto il nucleo familiare in godimento dell'alloggio, l'Azienda, nel legittimo esercizio del proprio potere di ente gestore, ha dichiarato la riscontrata mancanza dei requisiti che le impedivano di portare a termine l'incarico istituzionale che le è proprio, interrompendo la procedura di
22 23
cessione dell'alloggio per l'intervenuta decadenza dall'assegnazione di
Oltre alle considerazioni sopra esposte, è il tenore letterale Parte_1 della documentazione richiamata a far fede delle effettive intenzioni dell'Amministrazione e dell'iter formativo della sua volontà. Non indifferente al presente giudizio è la circostanza che il contratto stipulato con l'assegnatario è un contratto di locazione semplice e non con patto di futura vendita con cui l' avrebbe potuto assumere l'impegno a trasferire il bene locato. Rileva CP_1 altresì che alla volontà manifestata da a volere acquistare Parte_1 l'alloggio non è seguita la formalizzazione della volontà dell'Azienda a volerlo cedere, al contrario, l' ha interrotto la procedura per avere verificato la CP_1 carenza dei requisiti del prelazionario. Le comunicazioni e le risposte intercorse tra l'Ente gestore e l'assegnatario, si ribadisce, non possono in alcun modo considerarsi l'equivalente di un'adesione incondizionata all'acquisto e tanto meno all'accettazione vincolante di una proposta, facendo sorgere in capo all'assegnatario un diritto soggettivo al trasferimento in proprietà dell'alloggio assegnato “sanzionabile attraverso il ricorso all'art. 2932 cod.civ.” (Cassazione S.U. n. 11334 del 17 maggio 2007), “che deve ritenersi esclusa, […] tutte le volte che l' non sia avvalso della Parte_3 facoltà di stipulare un contratto preliminare che preveda la cessione dell'alloggio previa fissazione di un prezzo provvisorio”. Effetto principale del preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo. Dunque il motore degli effetti dell'atto è il consenso. Non può in ogni caso l' essere imputata di non aver voluto perfezionare l'acquisto in CP_1 quanto, trattandosi di una persona giuridica che svolge un servizio pubblico, la sua “volontà” - formazione ed espressione - è rigidamente regolamentata dalla legge. Non indifferente al caso per cui si discute è la necessità della forma scritta per il perfezionamento dei contratti con la P.A.. Il rapporto contrattuale con la P.A. può nascere solo attraverso le procedure volute dalla legge e consacrato nella forma scritta. La possibilità, indicata dalla legge 560 del 1993, di acquistare “entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario” va interpretata sulla base della Circolare del Ministero dei LL.PP. del 30.6.1995, n. 31 con all'oggetto
“disposizioni esplicative della legge 24 dicembre 1993, n, 560, recante:
“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica””. La Circolare infatti chiarisce che “il legislatore distingue la posizione degli assegnatari di alloggi ricompresi nel piano di vendita in due categorie: la prima è composta dai soggetti titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza […] qualora non intendono acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non potrà essere alienato a terzi;
la seconda è composta dagli assegnatari di età inferiore a sessanta anni e non portatori di handicap, i quali possiedono un reddito superiore al limite per la decadenza. Gli assegnatari che rientrano in questa seconda categoria, se vogliono evitare che l'ente proprietario si avvalga della facoltà concessagli di vendere a terzi la loro abitazione “debbono” presentare la domanda di acquisto dell'alloggio entro due anni dall'entrata in vigore della legge, nel caso si trovino nelle situazioni suddette. Qualora il limite di reddito venga superato successivamente, il termine della presentazione della domanda scade entro un anno dall'accertamento effettuato dall'ente gestore”.
23 24
La ricorrente eccepisce la violazione della delibera di Giunta Regionale n. 571 del 2004 che per quanto riguarda la cessione in proprietà dell'alloggio de quo era da considerarsi un provvedimento transitorio all'esito dell'approvazione di apposita legge regionale. In effetti poi la ha approvato la legge CP_5 regionale n. 27 del 2006 che all'articolo 48, rubricato Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di e.r.p. destinata all'assistenza abitativa ed i relativi piani, indicando che hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell'atto di compravendita: a) gli assegnatari, o su richiesta dell'assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l'assegnatario; b) i figli non conviventi dell'assegnatario, su richiesta dell'assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell'articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio di cui alla l.r. 18/2000 , a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi. cbis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima l.r. 12/1999 per l'accoglimento dell'istanza di subentro.
In sintesi, la legge n. 560 del 1993, regolante a livello statale l'alienazione degli alloggi di e.r.p., si limita a riconoscere ai conduttori di e.r.p. la sola facoltà di acquistare l'alloggio, senza sottrarli dall'applicazione delle norme regolanti l'assegnazione e le conseguenti previsioni provvedimentali amministrative: articolo 1, comma 9 “I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 [assegnatari titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalla legge ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione] possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi...”. La conseguenza della combinata lettura normativa comporterebbe che, in caso di decadenza degli assegnatari di alloggi inseriti nei piani di vendita, a costoro sia riconosciuta la sola opportunità di acquistare
24 25
l'alloggio abitato per evitare il rilascio coattivo dall'immobile stesso, conseguente al provvedimento di decadenza.
Tutte le predette circostanze integrano le cause di decadenza per la piana motivazione che l'assegnataria ha dimostrato “in costanza di rapporto” di non rientrare più in quella categoria di cittadini a favore dei quali la legge riserva gli alloggi di Il mantenimento dei predetti requisiti è il principale CP_11 fondamento della legittimità dell'assegnazione, di conseguenza la verifica della loro mancanza non può che essere causa di decadenza dall'assegnazione stessa e per tutto quanto dedotto ed eccepito, appare evidente che l'alloggio rivendicato dalla ricorrente non possa esserle venduto per espresso divieto normativo.
Sulla riforma normativa.
Sostiene la parte ricorrente che la domanda di cui al presente ricorso è fondata (anche) in ragione della modifica normativa apportata dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 80, comma 1, lett. a) alla L.R. n. 12/1999, precisamente, all'art. 11, comma 1. Lett. C).
Invero l'indicato articolo modificativo testualmente afferma “1 bis. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente”.
Dunque, situazione normativa affatto uguale e/o similare alla fattispecie di cui si discute.
Relativamente, poi, alla questione della “possibilità in concreto di potere adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario sia titolare” la decadenza di cui si discute trae il suo fondamento, principalmente se non esclusivamente, sull'art. 21 R.R. 2/2000 e successive modificazioni e, dunque, sulla circostanza, come rilevata da ed accolta da del CP_1 CP_4 superamento del limite imposto dalla legge per non concretizzare il requisito di
“impossidenza”.
In alcun modo, viene in rilievo l'altro requisito concernente la adeguatezza ex art. 20 R.R. 2/2000 e successive modifiche, come invece, dedotto dalla parte ricorrente.
Per quel che concerne il superato limite, nello stesso provvedimento gravato (emesso da viene specificato che la titolarità dei diritti di CP_4 proprietà in capo al nucleo familiare della odierna ricorrente (ivi compreso il coniuge della di lei figlia) ammonta ad € 124.581,24, dunque, di gran lunga superiore al limite massimo imposto dalla legge (€ 100.000,00).
Per quanto possa occorre, recentissimamente, la Corte di Appello di Roma per analoga fattispecie così si esprimeva “Da qui la accertata perdita del requisito di cui alla lettera C) dell'art. 11 della L.R. 12/99che stabilisce :"I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata
25 26
all'assistenza abitativa sono....c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.....".Tale requisito deve poi essere posseduto "da parte del richiedente e.....anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto". Inoltre la perdita del requisito sopra citato comporta automaticamente la decadenza dall'assegnazione ed opera nello stesso momento in cui viene a verificarsi la condizione richiesta come più volte ribadito dalla Suprema Corte:“ «costituisce vero e proprio diritto vivente -nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa -il principio dell'automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza ed il carattere vincolato del provvedimento dell'amministrazione che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avente come corollario che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi» (in questo senso, Cass. 03/11/2021, n. 31320; Cass., Sez. U, 28/12/2011, n. 29095; nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. 5, 07/08/2018, n. 4848); in altri termini, e con maggiore nettezza, è stato chiarito che «la pronuncia comunale di decadenza, quando correlata all'accertamento della sopraggiunta perdita di uno dei requisiti per ottenere l'abitazione (nella specie quello dell'impossidenza di altro alloggio), si sostanzia in un atto con valenza meramente dichiarativa dell'avvenuta estinzione “di diritto” della precedente assegnazione, verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale» (così la già citata Cass., Sez. U, n. 29095 del 2011)”( cfr. Cass. n. 18765/2024 in motivazione)” (cfr. Sentenza Corte di Appello n. 6220/2024 pubblicata il 04/10/2024.
Al lume delle circostanze ed argomentazioni che precedono la domanda va inesorabilmente respinta.
IV. Nel caso in esame, sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, Sez. Un., 15 novembre 1994, n. 9597), della peculiarità della fattispecie, dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti, del mutamento del quadro giurisprudenziale e legislativo per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
26 27
definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. spese compensate integralmente tra tutte le parti.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, c.p.c.. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 10.12.2025 tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
27
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 10/12/2025 all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, lette ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 29655 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra nata a [...] il [...], residente in [...]
Paola Falconieri, 7, cod. fisc. , elettivamente domiciliata C.F._1 in 00199 Roma, Via Ceresio, 24, presso lo studio dell'avv. Carlo Acquaviva del
Foro di Roma (tessera A19687 – cod. fisc. – part. IVA CodiceFiscale_2
), il quale la rappresenta, assiste e difende giusta procura su P.IVA_1 documento separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di PEC comunicato all'Ordine di appartenenza
Email_1 attore e
Controparte_1
(già C.F. , P.I. ,
[...] Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Direttore Generale, Arch. domiciliato per la carica CP_3 in Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1, ed elettivamente domiciliata in Roma, via
Fulcieri Paolucci de' Calboli, 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Domenico (C.F.:
1 2
) dell'Avvocatura dell'Ente, dalla quale è rappresentata e C.F._3 difesa in virtù di Procura Generale alle Liti per atto dott. Notaio Persona_1 in Roma -rep.
4.345 racc.
3.102 del 20/09/2024 che ai sensi dell'art. 136, comma
3, c.p.c., dichiara di voler ricevere ogni successiva comunicazione e avviso ai seguenti recapiti: Fax: 0668843229
P.E.C.: ; - resistente – Email_2
e
(già - c.f. ), in persona del CP_4 CP_1 P.IVA_4
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Pasquali, C.F.
e presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici C.F._4 dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, PEC oma.it, in virtù procura generale alle liti per atto Email_3 CP_1 notaio Dott. rep. 22954 Persona_2 convenuta e
, (c.f. ), con sede in Roma - Via Cristoforo CP_5 P.IVA_5
Colombo n. 212, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio Persona_3 in Roma, repertorio n. 15266 del 2.05.2023, dall'Avv. Teresa Chieppa (C.F.
), elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio C.F._5
Colonna 27, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale del Lazio.
convenuta
OGGETTO: Azione di accertamento, di risoluzione del contratto, di condanna ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 281 SEXIES – 127 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è
2 3
applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con comparsa di riassunzione, notificata in data 13/07/2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto, davanti al Tribunale di Roma,
[...] CP_4 [...]
Controparte_6
, al fine di ottenere l'annullamento della Determinazione CP_5 Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di del giorno CP_4 11.02.2015, rep. EL/156/2015, prot. EL/4448/2015, atto di trasmissione del 09.03.2015 SC/57836, notificata il giorno 11.03.2015, avente ad oggetto decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' , sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. CP_1 12,deducendone la illegittimità e invalidità, chiedendo, altresì, che sia affermata la titolarità in suo favore del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio. A tal fine ha precisato le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'adito Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza,
eccezione e/o difesa respinta, in riassunzione del giudizio di cui al procedimento davanti al TAR per il Lazio, iscritto al Ruolo Ricorsi n. 6386/2015, definito con sentenza pubblicata il 17.10.2023 n. 15327/2023, non impugnata, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria, comunque intendendosi, in linea subordinata rispetto alla ritenuta ritualità della riassunzione, il presente atto anche come citazione introduttiva di un nuovo giudizio, e, per l'effetto così giudicare:
A) accertare e dichiarare illegittima e, comunque, annullare la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di
[...]
del 11.02.2015, rep. EL/156/2015, prot. EL/4448/2015, atto di CP_4 trasmissione del 09.03.2015 SC/57836, notificata l'11.03.2015, avente ad oggetto decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, CP_1 scala M, int. 12 (rectius: 13);
B) in ogni caso, accertare e dichiarare che è titolare, Parte_1 nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell' di Roma, del diritto di acquistare in CP_1 proprietà esclusiva l'alloggio in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 13;
C) adottare ogni altro provvedimento conseguente;
D) condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali.
E) Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la controversia ha ad oggetto questioni in materia di edilizia residenziale pubblica, e che il valore della controversia è inferiore ad € 52.000,00, sicchè il contributo unificato dovuto è di € 518,00, oltre € 27,00 per diritti di cancelleria…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
3 4
<<…BATTISTI è assegnataria dal 6 giugno 1988 di un alloggio di Pt_1 edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola CP_1 Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 12 (doc. 2).
Non avendo ricevuto, a differenza della maggior parte degli altri assegnatari degli alloggi dello stabile, la comunicazione per la cessione in proprietà nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli immobili dell' di Roma, , con lettera 28.11.2011 (doc. 3), CP_1 Parte_1 comunicava che “intende esercitare l'opzione di acquisto” dell'immobile condotto in locazione. Alla richiesta seguiva solo una lettera dell' di CP_1 integrazione di documenti (doc. 4), che era riscontrato dalla con il Pt_1 deposito dei documenti richiesti (doc. 5).
L' , con atto del 01.04.2014 prot. 36728 (doc. 6), comunicava l'avvio del CP_1 procedimento per la decadenza dalla assegnazione, in quanto il “nucleo familiare” della assegnataria, nel quale si asseriva fossero ricompresi (figlia della assegnataria) e Persona_4 Persona_5 (coniuge di , “in costanza di rapporto”, sarebbe Persona_4 risultato titolare di diritti reali di valore patrimoniale di € 124.581,24, con ciò violando i limiti previsti dalla vigente normativa.
, con memoria illustrativa del 18.04.2014 (doc. 7), Parte_1 contestava il fondamento della pretesa decadenza dalla assegnazione, in particolare deducendo che l'Ufficio non aveva fornito alcun supporto probatorio all'affermazione secondo cui farebbero parte del nucleo familiare dell'istante i coniugi e Persona_4 Persona_5 evidenziando che “il Sig. non ha mai fatto parte del nucleo familiare Per_5 dell'istante”.
L' , con atto del 08.07.2014 prot. 66846 (doc. 8), rilevato che “le CP_1 controdeduzioni presentate dalla signora in data Parte_1 18/04/2014 sono ininfluenti, in quanto la sig.ra Persona_4 (figlia), coniugata dal 17.05.2009 con anche se uscita Persona_5 anagraficamente dall'alloggio in questione il 10/11/2011, con presenza dichiarata nei censimenti fino a dello del 2011 (redditi 2009), in realtà è considerata parte del nucleo, in quanto non separata legalmente”, proponeva al Dipartimento Politiche Abitative di la decadenza dalla CP_4 assegnazione “per superamento limite del valore complessivo dei beni patrimoniali”.
Con la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale indicata in epigrafe (doc. 9) si dichiarava la decadenza di dall'assegnazione dell'alloggio, aggiungendo che “il Parte_1 presente provvedimento, è impugnabile entro i termini di legge dinanzi all'Autorità giudiziaria competente”
Diritto
1. - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Preliminarmente, deve essere sottolineata la giurisdizione esclusiva di codesto Tribunale Amministrativo con riguardo alla impugnazione della Determinazione Dirigenziale indicata in epigrafe, oltre che in relazione
4 5
all'accertamento della titolarità del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio.
2. – Primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge della Regione n. 12/1999 e del regolamento regionale del 20.09.2000 n. CP_5 CP_5 2, per irretroattività di atti normativi e regolamentari sopravvenuti alla instaurazione del rapporto. Inadeguatezza della motivazione.
Nella proposta di decadenza per superamento del valore complessivo dei beni patrimoniali (doc. 6), l' ha fatto riferimento al “regolamento regionale CP_1 2/2000, articolo 14 comma 1 lett. b), in combinato disposto con l'art. 11 lett. c) della L.R. 12/99”. Tale riferimento ha delimitato anche gli atti successivi del procedimento amministrativo di decadenza (doc. 8) e, quindi, la Determinazione Dirigenziale impugnata (doc. 9), nella quale il provvedimento è espressamente raccordato agli atti precedenti dell' e alle richiamate CP_1 disposizioni normative e regolamentari.
Orbene, tale riferimento al regolamento regionale 2/2000 e alla legge regionale n. 12/1999 non può ritenersi legittimo, in quanto, essendo sorto il rapporto di assegnazione tra l' e in data 6 giugno CP_1 Parte_1 1988, e quindi precedentemente a quella di adozione dei richiamati atti normativi e regolamentari, avrebbe dovuto ritenersi inapplicabili i nuovi limiti relativi alla titolarità di beni immobili quale requisito soggettivo per la permanenza del rapporto di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, dovendosi, invece, applicare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1987, dalle quali, sulla base dei dati addotti dall' , non si CP_1 sarebbe potuta configurare decadenza alcuna.
Ne consegue che erroneamente il provvedimento impugnato ha dichiarato la decadenza dalla assegnazione in capo alla ricorrente dell'alloggio di cui si tratta per violazione dei limiti previsti dalla legge regionale n. 12/1999 e dal regolamento regionale n. 2/2000, e ciò in considerazione della inidoneità della sopravvenuta normativa –espressamente richiamata nel suddetto provvedimento - ad incidere retroattivamente sulla posizione giuridica soggettiva vantata dalla odierna ricorrente (cfr. TAR Lazio –Roma, sentenza n. 1379/2015).
Per completezza, si deve aggiungere che la questione dedotta deve essere apprezzata anche sotto il profilo della inadeguatezza motivazionale, in quanto i dati assunti alla base del provvedimento di decadenza sono insuscettibili, nel contesto del corretto inquadramento normativo e regolamentare della fattispecie, a giustificare il provvedimento adottato.
3. – Secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge della
Regione n. 12/1999 e del regolamento regionale del 20.09.2000 n. CP_5 CP_5 2.Eccesso di potere e carenza di motivazione. Erronea assunzione della nozione di “nucleo familiare”.
Nella più volte richiamata comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla assegnazione dell'alloggio (doc. 6), l' deduceva la CP_1 perdita dei requisiti ex art. 11, comma 1, lett. c), della legge regionale n.
5 6
12/1999, in quanto il “nucleo familiare” della assegnataria sarebbe risultato titolare di diritti reale di valore superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa. In particolare, familiari oggetto dell'accertamento sarebbero figlia dell'odierna ricorrente, proprietaria del 33% di Persona_4 un locale commerciale con rendita di € 4.741,69, e coniuge Persona_5 dal 17.05.2009 di proprietario di un appartamento Persona_4 con box nel Comune di Fiumicino con rendita rispettivamente di € 557,77 e € 80,57.
Tale deduzione, confermata nella proposta di decadenza dell' CP_1 dell'08.07.2014 prot. 66846 (doc. 8) e recepita come presupposto nella Determinazione Dirigenziale impugnata (doc. 9), appare certamente illegittima, in quanto non avrebbe potuto considerarsi come Persona_5 appartenente al “nucleo familiare” di sulla base del mero Parte_1 dato della sussistenza del rapporto di coniugio con la figlia della predetta
. Parte_1
Al riguardo, l'art. 11, comma 5, della legge regionale 12/1999 – ove per ipotesi si ritenesse applicabile alla fattispecie - stabilisce che “si intende per nucleo familiare” la famiglia costituita da una serie di parenti e affiliati, tra i quali non sono compresi gli affini.
La stessa norma, poi, aggiunge che “fanno, altresì, parte del nucleo familiare (…) i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Il coniuge della figlia convivente con l'assegnataria dell'alloggio, quindi, non rientra tra le persone che costituiscono ordinariamente il “nucleo familiare”, potendosi tale inclusione prospettare solo a seguito di ulteriori specifiche circostanze e precisamente:
a) che la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni;
b) che la convivenza sia “dimostrata nelle forme di legge”, così confermandosi l'assoluta insufficienza del mero rapporto di affinità.
Consegue da tali rilievi la evidente illegittimità del provvedimento impugnato, il quale, basandosi sulla richiamata legge regionale n. 12/1999, ha ritenuto di ricomprendere nel “nucleo familiare” di anche Parte_1 Per_5
, esclusivamente sulla base del rapporto di coniugio tra quest'ultimo e
[...] la figlia convivente della predetta . Parte_1
4. – Terzo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge della Regione n. 12/1999 e del regolamento regionale del 20.09.2000 n. CP_5 CP_5 2. Eccesso di potere e difetto di motivazione. Insussistenza del requisito della convivenza.
Completando, sotto il profilo della concretezza della fattispecie, le deduzioni svolte nel motivo che precede, si deve osservare che l'illegittimità del provvedimento decadenziale consegue anche dalla erronea assunzione degli elementi di fatto con riguardo alla individuazione delle persone conviventi con l'odierna ricorrente.
6 7
In particolare, presunzione rilevante nell'accertamento della convivenza avrebbe dovuto conseguire dai certificati anagrafici2– e precisamente dal certificato dello stato di famiglia di (doc. 10) e dal Parte_1 certificato storico di residenza di (doc. 11) - , dai quali Persona_5 emerge che non ha mai abitato nella casa della odierna Persona_5 ricorrente.
La presunzione derivante dalla certificazione anagrafica è stata illegittimamente superata dall' senza l'indicazione di alcuna congruente CP_1 motivazione, dovendosi osservare che la circostanza che il predetto Per_5
fosse coniugato con figlia di
[...] Persona_4 Parte_1
, non è idonea a radicare – in assenza di ulteriori elementi di fatto –
[...] alcuna presunzione in termini di effettiva convivenza, essendo giuridicamente ben possibile e tutt'altro che infrequente che i coniugi – in costanza di matrimonio - abitino stabilmente in luoghi diversi. A ciò si deve aggiungere che il fatto che non abbia mai convissuto nella casa di Via Persona_5 Falconieri trova conferma, oltre che nelle richiamate certificazioni anagrafiche, anche dalla realtà storica, essendo state acquisite le seguenti dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell'art. 257 ter c.p.c.:
a) che ha dichiarato per sua “conoscenza personale Controparte_7 e diretta che il Sig. nato a [...] il [...], ha abitato Persona_5 nella abitazione dei suoi genitori in Roma, Via Bagllioni n. 3, prima di trasferirsi nella che ha acquistato a Fiumicino”, precisando di sapere “per certo che non ha mai abitato presso la casa della famiglia della moglie,
”(doc. 12); Persona_4
b) , che ha dichiarato “per conoscenza diretta e personale Controparte_8 il sig. che ha sposato la sig.ra figlia della Persona_5 Persona_4 sig.ra non ha mai abitato nell'appartamento di Via Paola Parte_1 Falconieri n.7 int.13 piano 3°, dove abita invece la predetta signora Parte_1
dalla sottoscritta personalmente frequentata con costanza di rapporti
[...] in quanto vicina di casa” (doc. 13).
In tale contesto, le presunzioni derivanti dalle certificazioni anagrafiche, la realtà come attestata nelle suddette dichiarazioni e l'assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario concorrono nel senso della illegittimità del provvedimento di decadenza impugnato, essendo carente il presupposto di fatto relativo carenza del limite patrimoniale riferito al nucleo convivente
5. - Quarto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione della legge regionale del n. 27/2006, della legge della Regione n. 12/1999 e CP_5 CP_5 del regolamento regionale del 20.09.2000 n.
2. Titolarità del diritto alla CP_5 cessione in proprietà dell'alloggio.
Come già dedotto nella parte in fatto, , non avendo Parte_1 ricevuto, a differenza della maggior parte degli altri assegnatari degli alloggi dello stabile, la comunicazione per la cessione in proprietà dell'alloggio nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli immobili pubblici del' di Roma, con lettera 18.11.2011 (doc. 3) comunicava CP_1 all' che “intende esercitare l'opzione di acquisto” del proprio alloggio. CP_1
7 8
Tale manifestazione dell'intendimento di volere esercitare l'opzione di acquisto, alla figlia dell'odierna ricorrente, è Persona_4 proprietaria del 33% di un locale commerciale con rendita di € 4.741,69 e, quindi, ben inferiore al limite del valore complessivo dei beni patrimoniali di cui all'art. 21 del regolamento regionale quale seguiva da parte dell' CP_1 solo la richiesta del 17.04.2012 di produzione di documentazione (doc. 4), subito ottemperata (doc. 5), appare meritevole di accoglimento.
Recependo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di codesto TAR – v., in particolare, TAR Lazio – Roma, 01.02.2011 n. 905 - sembra doversi sottolineare che la legge regionale del n. 12/1999 disciplina la vendita CP_5 degli alloggi, stabilendo all'art. 19, 3° comma, lett. a), che i requisiti per potere acquistare l'alloggio occupato è necessario, "per gli alloggi occupati dai relativi assegnatari, che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6 della L. n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda d'acquisto".
A sua volta, l'art. 1, 6° comma, legge 24 dicembre 1993 n. 560, dispone che "hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario".
Consegue che i requisiti che deve possedere per acquistare Parte_1 l'immobile sono esclusivamente l'abitazione dell'alloggio per più di cinque anni e la regolarità nei pagamenti di canoni e spese: non è in discussione, in punto di fatto, che la ricorrente possieda entrambi i requisiti.
Come rilevato dalla richiamata giurisprudenza di codesto TAR, che il richiamato art. 19 sia la norma applicabile è confermato dalla successiva delibera di Giunta regionale 2 luglio 2004 n. 571, la quale, all'allegato 1, fa riferimento alla morosità non sanata come fattore ostativo alla vendita, stabilendo, sotto la voce "requisiti", che "l'avente titolo all'acquisto del proprio alloggio deve possedere come requisito, all'atto della presentazione della domanda, la conduzione dell'alloggio stesso e la non morosità del pagamento del canone e delle spese senza che si debbano verificare ulteriormente i requisiti per poter essere assegnatario di un alloggio condotto in locazione".
Non è affatto illogica la diversità dei requisiti richiesti dalla legge regionale, e richiamati dalla delibera di Giunta regionale, a seconda che si tratti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero di cessione in proprietà degli stessi: nel primo caso, con l'imposizione di requisiti rigorosi da mantenere nel tempo, si privilegia l'esigenza di assicurare la fruizione dell'alloggio, a canoni di locazione ridotti, a soggetti che non si trovano nella condizione di sostenere i costi imposti dal libero mercato;
nel secondo caso, sussiste invece l'esigenza per l'Amministrazione di liberarsi, quanto meno in parte, di un patrimonio immobiliare produttore di costi divenuti per essa insopportabili, anche per effetto del fenomeno, largamente diffuso, di evasione dall'obbligo di pagamento del canone di locazione e della difficoltà, per l'ente gestore, di procedere al recupero, anche coattivo, di quanto ad esso dovuto.
8 9
In questo caso il criterio seguito è di invitare gli inquilini, qualunque sia il reddito di cui dispongono e la regolarità della loro posizione rispetto ai requisiti richiesti per continuare a fruire dell'alloggio, a diventare proprietari, a prezzi particolarmente convenienti, dell'alloggio occupato, invito che diventa obbligo quando il suo destinatario è un assegnatario dichiarato decaduto per essere venuti meno i requisiti di accesso.
In tale contesto normativo va collocata la posizione della odierna ricorrente, in quanto la stessa, se si ritenesse che per la posizione reddituale del suo nucleo familiare abbia perso i requisiti per l'assegnazione, si dovrebbe includere nella categoria dei soggetti destinatari dell'obbligo di acquisto dell'alloggio, in attuazione di quanto previsto nella citata delibera della Giunta regionale, secondo la quale "per i soggetti che hanno superato il limite di reddito previsto per la decadenza dall'assegnazione o comunque dichiarati decaduti e risiedono nell'alloggio è obbligatorio l'acquisto (anche se il limite di reddito viene superato successivamente)".
Ovviamente, il diritto di alla cessione in proprietà Parte_1 dell'alloggio occupato deve affermarsi anche in assenza di una situazione di ipotetica decadenza, atteso che la stessa, esercitando una facoltà conferitale dalla legge, ha titolo per l'acquisto dell'alloggio nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione di cui alla legge regionale del Lazio n. 27/2006, avendo anche formulato espressa richiesta di “esercitare l'opzione di acquisto”.
Dunque, , sia che si ritenga decaduta dalla assegnazione, Parte_1 sia che si ritenga illegittimo il provvedimento di decadenza, è comunque titolare del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio, chiedendosi che codesto Tribunale Amministrativo emetta una pronuncia di positivo accertamento al riguardo
Per Questi Motivi
, così come in Parte_1 epigrafe rappresentata e difesa, ricorre al Tribunale Amministrativo per il Lazio – Sede di Roma, chiedendo che, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, siano accolte le seguenti conclusioni:
a) dichiarare illegittima e, comunque, annullare la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Abitative di del CP_4 11.02.2015, rep. EL/156/2015, prot. EL/4448/2015, atto di trasmissione del 09.03.2015 SC/57836, notificata l'11.03.2015, avente ad oggetto decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 12 CP_1 (rectius: 13);
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che è titolare, Parte_1 nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell' di Roma, del diritto di acquistare in CP_1 proprietà esclusiva l'alloggio in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 13;
c) adottare ogni altro provvedimento conseguente;
d) condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali.
9 10
e) Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la controversia ha ad oggetto questioni in materia di edilizia residenziale pubblica e che il valore della controversia è inferiore ad € 52.000,00.
- che il procedimento, iscritto al Ruolo Ricorsi del TAR per il n. CP_5 6386/2015, era assegnato alla Sezione Quinta Ter, la quale, con sentenza pubblicata il 17.10.2023 n. 15327/2023, non impugnata, ha così giudicato:
<<il tribunale amministrativo regionale per il lazio (sezione quinta ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la giurisdizione essere declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a. Spese compensate>>; considerato che ha interesse richiedere al giudice ordinario Parte_1 l'accoglimento delle conclusioni esposte nel surriportato ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR, per le ragioni ivi indicate che espressamente si ripropongono, ritenuto
- che il fondamento del ricorso consegue anche dalla modifica apportata dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 80, comma 1, lett. a), alla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, in quanto, a prescindere dalla questione relativa alla possibilità di applicare direttamente alla presente fattispecie lo ius superveniens, lo stesso si pone alla stregua di un elemento che non è affatto indifferente ai fini dell'interpretazione pure del previgente testo della norma sui cui ha inciso. Difatti – come è stato evidenziato dalla giurisprudenza - la norma sopravvenuta effettivamente rivela che "il concetto di impossidenza di altri immobili" (alla quale dava già rilievo il testo originario della L.R. n. 12 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) non è da intendere nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all'assegnatario di diritti di proprietà o di altri diritti reali, bensì come possibilità in concreto di potere adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario sia titolare.
Tale norma sopravvenuta, quindi, appare rilevante, considerato che figlia dell'odierna ricorrente, è proprietaria del 33% Persona_4 di un locale commerciale con rendita di € 4.741,69 – peraltro con quota di valore inferiore al limite di cui alla legge regionale 11 del 2007 -, che di certo non può soddisfare le esigenze abitative della odierna ricorrente, così come tali esigenze non possono essere soddisfatte dall'appartamento con box nel Comune di Fiumicino di cui è proprietario coniuge dal Persona_5 17.05.2009 di ma mai convivente nell'alloggio oggetto Persona_4 di controversia né con né con;
Controparte_9 Parte_1
- che, peraltro, l'immobile di proprietà di nel Comune di Persona_5 Fiumicino, certamente inadeguato per le sue dimensioni ad ospitare due nuclei familiari (v. docc. 24 e 25), ha un valore desumibile dalla rendita catastale di
€ 557,77 (appartamento) e € 80,57 (box), che è anche inferiore al limite di cui alla legge regionale 11 del 2007, che ha elevato il valore degli immobili fino a
€ 100.000;
10 11
dichiara di volere riassumere, come in effetti con il presente atto riassume, il giudizio di cui al procedimento davanti al TAR per il Lazio, iscritto al Ruolo Ricorsi n. 6386/2015, assegnato alla Sezione Quinta Ter del TAR per il , CP_5 definito con sentenza pubblicata il 17.10.2023 n. 15327/2023, non impugnata, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria…>>.
Con il presente atto si costituisce Ater di Roma la quale si è riportata a tutto quanto già ampiamente dedotto, argomentato e provato nel giudizio incardinato avanti il TAR precisando quanto segue: CP_5
<<…1. in attuazione del provvedimento di regolarizzazione Parte_1 ex articolo 53 della legge 513 del 1977, ha stipulato il contratto di locazione il 6.6.1988.
2. All'atto della stipula del contratto il nucleo familiare dichiarato dall'assegnataria era composto dal coniuge, (deceduto il Persona_6 18.5.2002), dalle figlie (uscita il 31.10.1995), (emigrata Per_7 Per_4 Fiumicino il 10.11.2011) e (uscita il 27.10.2005). Persona_8
3. L'assegnataria, nel corso degli anni (dal 1987 al 2014), ha autodichiarato la composizione del proprio nucleo e del reddito familiare, tra l'altro omettendo la dichiarazione dei redditi da fabbricati (fino al 18.5.2002 è stata proprietaria, in regime di comunione, col coniuge, dei due Persona_6 immobili in Roma, piazza Rosolino Pilo n. 23, categoria C/1 (mq 84) e categoria C/2 (mq 102), con una rendita pari, rispettivamente, a € 4.741,69 ed
€ 832,32).
4. La presenza di (coniugata con il Persona_4 Persona_5 17.5.2009 ed emigrata a Fiumicino il 10.11.2011) all'interno dell'alloggio è stata confermata dalla stessa assegnataria fino al censimento del 2012.
Nel merito del ricorso introduttivo avanti al TAR e reiterato in questa sede – salvo ulteriore eccezione di cui appresso, la ricorrente deduce(va):
1. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000 per irretroattività di atti normativi e regolamentari sopravvenuti all'instaurazione del rapporto. Inadeguatezza della motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000 per irretroattività di atti normativi e regolamentari sopravvenuti all'instaurazione del rapporto. Inadeguatezza della motivazione. Eccesso di potere e carenza di motivazione. Erronea assunzione della nozione di nucleo familiare.
3. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000. Eccesso di potere e difetto di motivazione. Insussistenza del requisito della convivenza.
4. Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 27 del 2006 e n. 12 del 1999 e del regolamento regionale n. 2 del 2000. Titolarità del diritto alla cessione in proprietà…>>
11 12
Sulla scorta di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti in premessa,
In via principale e nel merito: rigettare le domande tutte proposte da controparte perché manifestamente infondate in fatto e diritto e non provate…>>.
Si è costituita la quale ha chiesto la reiezione delle domande CP_4 attrici in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per i seguenti motivi:
<<…INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLE DOMANDE ATTRICI.
Si premette, in fatto, quanto segue.
L' di Roma è proprietaria dell'alloggio di residenza sito in Roma, Via CP_1 Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int.12, matricola alloggio 6270121984, del quale è assegnataria la sig.na A seguito degli Parte_1 accertamenti operati dall' in qualità di ente gestore è emerso che il CP_1 nucleo familiare della sig.na in “costanza di rapporto” è risultato Pt_1 titolare di diritti di proprietà su beni patrimoniali il cui valore complessivo , anche con riguardo all'adeguatezza supera il limite normativo vigente.
Alla luce di ciò, l' di Roma, con nota dell'ufficio Gestione Zona 6 prot. n. CP_1 36728 del 01.04.2014, ha comunicato alla sig.na l'avvio del Parte_1 procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art.14 comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale 6 agosto 1999, n.12.
Avverso la suddetta comunicazione l'odierna ricorrente ha presentato delle controdeduzioni acquisite all' con prot. n. 44818 del 13.05.2014 ed in CP_1 riscontro alle summenzionate controdeduzioni, l'
[...]
, con nota prot. n. 66846 del 08.07.2014 ha Controparte_10 comunicato che quanto dedotto dalla sig.na non contenesse i Pt_1 presupposti giuridici idonei a superare la procedura di decadenza.
A conclusione del procedimento, il Servizio Gestione Ordinario Ufficio Gestione Zona 6 dell'Ente Gestore con nota prot. n. 66846 del 08.07.2014, indirizzata anche all'assegnataria, ha proposto al Dipartimento Politiche Abitative l'adozione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione.
Infatti, come indicato al comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 12/1999, i requisiti per l'assegnazione devono essere posseduti da parte del richiedente, nonché da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione e in “costanza di rapporto”.
Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento Politiche Abitative, con Determinazione Dirigenziale n.156 del 11.02.2015, regolarmente notificata ha determinato la decadenza nei confronti della sig.na Parte_1 dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' sito in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int.12, CP_1
12 13
matricola alloggio 6270121984, ai sensi dell'art.14 comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale 6 agosto 1999, n.12.
In sede di riassunzione la Sig.ra si limita a trascrivere l'originario Pt_1 ricorso al TAR del lazio formulando le identiche conclusioni ivi a suo tempo articolate, chiedendo a codesto Tribunale di voler annullare il provvedimento amministrativo oggetto del ricorso al TAR.
Le domande attrici sono destituite di giuridico fondamento.
In sostanza l'odierna ricorrente sostiene la non applicabilità al caso di specie della legge regionale n.12 del 1999 e successive integrazioni, per la presunta violazione del principio di retroattività della Legge.
L'assunto appare infondato e strumentale, attesa la natura cogente della normativa in materia.
Inoltre occorre specificare che il rapporto di locazione che si instaura a seguito all'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica è un rapporto di durata e, pertanto trova applicazione ad esso il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo.
Conseguentemente l'Amministrazione Comunale agisce in modo legittimo quando dichiara la decadenza dall'assegnazione, come nel caso di specie, ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo i requisiti necessari ( Cass. N. 3385/2001).
Nel caso di specie è infatti di tutta evidenza che la figlia della ricorrente, inserita nel nucleo familiare originario assegnatario, autocertificando l'erogazione del servizio di assistenza alloggiativa a favore di un soggetto che dall'anno del matrimonio con (2009), ha avuto, quale Persona_5 strumento alternativo all'abitazione rispetto all'alloggio assegnato, l'alloggio di proprietà di quest'ultimo.
La ricorrente ripropone a doglianza inerente la (a suo dire) erronea comprensione del sig. all'interno del” nucleo familiare” Persona_5 dell'assegnataria.
L'assunto è infondato.
Invero i requisiti previsti dalla normativa per il mantenimento dell'assegnazione devono essere posseduti sia dall'assegnatario e, limitatamente alla mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato, all'assenza di precedente assegnazione in locazione e alla cessione e/o o.s.t. di alloggio di e.r.p., anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. La conseguenza del superamento dei limiti è la decadenza del beneficio dell'assegnazione, in quanto vengono a mancare le finalità sociali che contraddistinguono l'istituto.
13 14
La ricorrente afferma che la verifica dei requisiti reddituali dovrebbe limitarsi al nucleo familiare originario e non anche del coniuge della figlia convivente. Nel caso di specie, il matrimonio della figlia dell'assegnataria, Per_4
e la mancata scissione dell'appartenenza della stessa al nucleo
[...] originario assegnatario, hanno determinato un “ampliamento” del nucleo familiare dell'assegnatario, “ampliamento” che ha la stessa funzione dell'indicazione del nucleo familiare da parte dell'aspirante assegnatario (sentenza TAR Lazio, sezione II n. 9063/2012).
Tra i doveri che il matrimonio fa nascere in capo ai contraenti vi è quello della coabitazione, che viene meno solo al momento della separazione legale, perciò i coniugi anche se hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Alla luce di quanto fin qui detto l'Amministrazione ha correttamente inserito il sig. nel “nucleo familiare” dell'assegnataria. Parimenti Persona_5 infondata la pretesa di essere titolare “....nell'ambito del programma di dismissione e privatizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell' di Roma, del diritto di acquistare in proprietà esclusiva l'alloggio CP_1 in Roma, Via Paola Falconieri, 7, lotto 5, scala M, int. 13”.
A riguardo si ribadisce che la legge 560/1993, in linea con la normativa edilizia pubblica, al sesto comma prescrive che “hanno titolo all'acquisto degli alloggi... gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto". Il settimo comma dispone: “… gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi…”.
In sostanza da quanto sopra si deduce che l'alienazione degli alloggi deve essere considerata “indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi” (Corte Cost., Sent. n. 486/92; Corte Cost. Sent. N. 94/2007).
L'Amministrazione cedente, infatti, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di cessione, deve verificare che in capo all'ipotetico acquirente permangano i requisiti di assegnatario.
Nel caso di specie l' ha accertato l'insussistenza in capo all'odierna CP_1 ricorrente dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e/o mantenimenti del rapporto concessorio e di conseguenza la decadenza dall'assegnazione in questione, la quale comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
In conclusione si evidenzia che la legge n. 560 del 1993, regolante a livello statale l'alienazione degli alloggi e.r.p., si limita a riconoscere la facoltà di acquistare l'alloggio senza sottrarli dall'applicazione delle norme regolanti l'assegnazione degli stessi.
14 15
La sig.na essendo decaduta dall'assegnazione dell'alloggio Parte_1 in questione, per insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, non ha certamente diritto acquisto dello stesso…>>
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Si chiede, pertanto, a codesto Ill.mo Tribunale di voler rigettare integralmente le domande attrici in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio…>>.
Si è costituita in giudizio la , che ha rappresentato quanto di CP_5 seguito:
<<…DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA CP_5
.
[...]
È d'obbligo escludere la sussistenza della legittimazione passiva dello
[...]
, che non può, neppure in astratto, essere posto in diretto rapporto Parte_2 causale con la vicenda lamentata.
Volendo fornire, comunque, un apporto sulla ricostruzione della nozione di nucleo familiare, si evidenzia che l'art. 11 della L.R. n.12/1999 detta una definizione di quest'ultimo come unità familiare costituita da singola persona fisica o dai coniugi, dalle parti di unioni civili o dai conviventi di fatto, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati e affidati, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado (Zii), purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Sono, infine, considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.
Il coniuge della figlia convivente con l'assegnataria dell'alloggio, quindi, non rientra tra le persone che costituiscono ordinariamente il nucleo familiare, potendosi tale inclusione prospettare solo a seguito di ulteriori specifiche circostanze, quali la stabile convivenza con il richiedente da almeno quattro anni;
che la convivenza sia dimostrata nelle forme di legge, questi due ultimi presupposti corroborano il rapporto di affinità che, ex sé, risulta insufficiente all'inclusione del “genero” nel nucleo familiare…>>.
Tutto ciò premesso, la , come sopra rappresentata e difesa, CP_5 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
<<…Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa:
15 16
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_5 ed estromettere la dal giudizio in corso. CP_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa…>>.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 10.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c..
III.Le doglianze formulate dalla ricorrente relative all'asserita non applicabilità al caso di specie della normativa vigente in materia di e.r.p. (legge regionale n. 12 del 1999 e successive integrazioni) per presunta violazione del principio di irretroattività della Legge appaiono prive di ogni fondamento in quanto “ il principio di irretroattività della Legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., implica l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati (Cass. n. 9972.2008) “. Come chiarito infatti da costante Giurisprudenza “...lo ius superveniens trova applicazione ai rapporti non ancora esauriti” (Cass. n. 1438/2004).
In tal senso merita richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 16620/2013 secondo cui: “il principio della irretroattività della Legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso;
la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendo si totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore ” ed ancora: “ relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva alla entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto (Cass. 1689.2006)”.
16 17
In materia di e.r.p. la Suprema Corte si è così espressa: “poiché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è un rapporto di durata, trova ad esso applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo;
ne deriva che legittimamente l'amministrazione comunale – in applicazione della sopravvenuta legge regionale, che nello stabilire un ulteriore condizione per l'assegnazione, costituita dalla non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello Stato, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, prevede la decadenza allorché detta titolarità sussista - dichiara la decadenza dall'assegnazione ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo il nuovo requisito ( Cass. n. 3385.2001)” ed anche: “ in tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 41 della legge regionale del Veneto n. 19 del 1990, che prevede la decadenza dall'assegnazione, tra l'altro, nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 della stessa legge, trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge. Essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi (Cass. 13314.1999; conf. Cass. n. 1876.2002)”.
La domanda pur ammissibile e procedibile va rigettata.
Quanto agli ulteriori motivi, va osservato che i requisiti previsti dalla normativa per il mantenimento dell'assegnazione devono essere posseduti sia dall'assegnatario e, limitatamente alla mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato, all'assenza di precedente assegnazione in locazione e alla cessione e/o o.s.t. di alloggio di e.r.p., anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
Il superamento di tali limiti comporta la decadenza dal beneficio dell'assegnazione, in quanto connaturato alle finalità sociali proprie di questo tipo di intervento pubblico. L'Ente gestore, nell'adempimento dei propri doveri istituzionali (Consiglio di Stato, sentenza n. 405 del 31.1.2007) “che è quello di dare un alloggio ai soggetti, aventi basso reddito, che non ne possiedono”, deve verificare la sussistenza in capo al soggetto che viene a relazionarsi con l'immobile pubblico dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e/o al mantenimento del rapporto concessorio.
Il controllo non è limitato all'assegnatario ma a tutto il nucleo familiare.
Il superamento del requisito patrimoniale, incompatibile con il mantenimento dell'assegnazione, che va verificato e mantenuto in costanza di rapporto, è un
17 18
limite non travalicabile perché attesta con certezza la possibilità per l'intero nucleo familiare assegnatario dell'utilizzo di un immobile (di proprietà) destinato ad esigenze abitative primarie e si scontra con la finalità primaria del beneficio dell'alloggio popolare che è quello di fornire un'abitazione ai soggetti che non ne hanno. La ratio delle norme che disciplinano l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. è quella di venire incontro alle esigenze abitative di persone o nuclei familiari che, per le modeste condizioni economiche, non sono in grado di reperire una casa accedendo al libero mercato e che, pertanto, sussiste l'esigenza che permanga costantemente nei soggetti assegnatari degli alloggi medesimi il possesso dei requisiti nonché l'utilizzo come stabile abitazione, allo scopo di scongiurare qualsiasi speculazione a danno di altri soggetti, che privi di adeguata abitazione, aspirino ad avere in assegnazione una casa adeguata alle loro effettive esigenze ed a condizioni accessibili al loro reddito.
Il mantenimento dell'assegnazione e il diritto al godimento di un alloggio di CP_1 presuppone la mancanza di titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel comune di residenza e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a € 50.000 fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2007 che ha portato il valore degli immobili fino a € 100.000.
Certamente nessuno potrà impedire ad un singolo componente di separare la propria residenza ed abitazione, per fare nucleo in proprio ma, in conformità con i principi regolatori della materia, difatti, l'assegnatario e l'intero suo nucleo familiare devono mantenere – medio tempore – tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica per continuare a potersi qualificare appunto “assegnatari”. Qualora l'assegnatario e/o un componente del nucleo – in costanza di rapporto – perda tali requisiti, la decadenza opera ope legis nei suoi confronti e nei confronti dell'intero nucleo assegnatario.
Nella fattispecie la figlia della ricorrente era inserita nel nucleo familiare originario assegnatario, che la medesima assegnataria, autocertificando l'erogazione del servizio di assistenza alloggiativa a favore di un soggetto che dal 2009, anno del matrimonio con ha avuto, quale strumento Persona_5 alternativo all'abitazione rispetto all'alloggio assegnato, l'alloggio di proprietà di quest'ultimo.
In definitiva la figlia del , dal 2009 fino al Pt_1 Persona_4 trasferimento a Fiumicino nel 2011, non ha scisso la sua appartenenza al nucleo originario assegnatario, con la consapevole destinazione del bene pubblico a residenza della famiglia. A tal fine non rileva che il coniuge di figlia convivente della ricorrente, risiedesse formalmente Persona_4 in luogo diverso, così come non rileva che, peraltro solo successivamente all'avvio del procedimento, sia intervenuto il trasferimento anagrafico di che dunque risulta del tutto strumentale alla dichiarata Persona_4 decadenza.
I coniugi con diversa residenza anagrafica saranno considerati nuclei distinti solo dopo una pronuncia di separazione giudiziale o l'omologazione della separazione consensuale per cui la diversa residenza anagrafica del coniuge di non è circostanza sufficiente ad impedire l'applicazione Persona_4
18 19
della disciplina regionale in tema di requisiti per l'assegnazione e l'utilizzazione di alloggi E.R.P..
Tra i doveri che il matrimonio fa nascere in capo ai contraenti, deve annoverarsi, ex art. 143 cod. civ., e salvo deroga convenzionale fra le parti, quello della coabitazione e tale obbligo viene meno solo se i coniugi sono legalmente separati, di talché unicamente in tale ipotesi è possibile considerare il coniuge non facente parte del nucleo familiare. La ricorrente afferma che la verifica dei requisiti reddituali dovrebbe limitarsi al nucleo familiare originario e non anche del coniuge della figlia convivente.
In punto di diritto, la Legge Regionale n. 12 del 1999 precisa cosa deve intendersi per “nucleo familiare” e impone il possesso dei requisiti per l'accesso all'e.r.p. “da parte del richiedente […] anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto”. Il matrimonio di e la mancata scissione della Persona_4 sua appartenenza al nucleo originario assegnatario hanno determinato un
“ampliamento” del nucleo familiare dell'assegnatario, “ampliamento” che ha la stessa funzione dell'indicazione del nucleo familiare da parte dell'aspirante assegnatario (sentenza TAR Lazio, sezione II n. 9063/2012). Per definire il nucleo familiare rilevante ai fini dell'applicazione della norma dettata per la decadenza, soccorre il richiamo all'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 1999 laddove specifica che “si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi”. I coniugi dunque anche se hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Al contrario si considerano non facenti parte del medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale. Il concetto di famiglia – come definito dal d.lgs. n. 109/1998 e successive modifiche – si riferisce ai criteri unificati di valutazione delle situazioni economiche di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e dunque applicabile al caso che ci interessa.
Risulta evidente la legittimità del provvedimento di decadenza impugnato e di tutti gli atti consequenziali per la mancanza in capo alla ricorrente di un requisito fondamentale per il mantenimento dell'assegnazione.
Il requisito dell'“impossidenza” che deve permanere “fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto”, fosse anche per un periodo circoscritto del rapporto di concessione in locazione, integra una delle cause di decadenza per la piana motivazione che l'assegnataria e il suo nucleo familiare hanno dimostrato di non rientrare più in quella categoria di cittadini a favore dei quali la legge riserva gli alloggi di e.r.p.. Il mantenimento dei predetti requisiti è il principale fondamento della legittimità dell'assegnazione, di conseguenza la verifica della loro mancanza non può che essere causa di decadenza dall'assegnazione stessa. La determinazione di decadenza è atto di autotutela adottato a garanzia del pubblico interesse all'effettiva destinazione dell'alloggio alle esigenze dei bisognosi, così che l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall'assegnataria non assume alcun valore decisivo della
19 20
fattispecie, assumendo invece valore decisivo il fatto oggettivo della presenza nell'immobile pubblico di un nucleo familiare che gode e/o ha goduto di un reddito di gran lunga superiore al limite fissato dalla normativa del settore per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione e per la possibilità di avere soddisfatto altrimenti (immobili in proprietà) il bisogno all'abitazione. La pretesa alla conservazione dell'alloggio de quo sarebbe giustificata non dalla reale necessità all'abitazione, diretta a soddisfare un bisogno essenziale dell'uomo, garantito e protetto per tale funzione dalla Costituzione, ma solo per trarne un ulteriore profitto speculativo. Nella denegata ipotesi fosse accolta la domanda di controparte, si darebbe fondamento alla sua pretesa di conservare l'alloggio anche in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione (carenza che determina in definitiva l'inesistenza in capo a controparte di un interesse attuale, concreto ed effettivo al mantenimento dell'alloggio) e anzi in presenza della possibilità per un componente del suo nucleo familiare di soddisfare altrimenti il bisogno all'abitazione perché proprietaria di altri immobili, portatrice dunque di interessi che eccedono la necessità abitativa e mirano al contrario non tanto a soddisfare un bisogno essenziale della persona ma un interesse diverso e ulteriore, sottraendo risorse per un'adeguata risposta alle richieste degli aventi diritto. Con riguardo a chi fruisce di un immobile pubblico, la normativa sull'e.r.p., di carattere speciale e quindi derogativo rispetto alla norma di portata generale sulla detenzione e locazione immobiliare, pone vincoli ben precisi ed inderogabili circa i modi di godimento degli immobili compresi nell'edilizia sociale, così da escluderne il godimento in qualsiasi modo che non sia quello previsto dalle leggi speciali stesse. Per determinare concretamente la posizione del privato nei confronti di un alloggio di e.r.p., qual è quello occupato dalla ricorrente, va tenuta in debita considerazione l'attività degli Enti gestori volta alla verifica dei requisiti prescritti per la concessione dell'assegnazione. Tale attività comporta l'esercizio di poteri pubblicistici che l'Ente esercita al fine di assicurare gli alloggi destinati all'assistenza abitativa a chi ne abbia più bisogno. I provvedimenti adottati dall'Ente sono rivolti essenzialmente al controllo della permanente aderenza delle singole situazioni degli assegnatari all'obiettivo di natura pubblicistica della destinazione degli alloggi a particolari categorie di soggetti. La normativa regionale infatti stabilisce quale sia la procedura, i requisiti ed i termini perentori per poter accedere all'assegnazione e, conseguentemente, alla locazione di un alloggio pubblico. L'Amministrazione dunque in esercizio dei suoi poteri di controllo ha disposto la decadenza dall'assegnazione nei confronti dell'assegnataria per avere perduto i requisiti richiesti dalla legge e perché inadempiente agli obblighi assunti con la stipula del contratto di locazione. Le circostanze di fatto su cui si è basata la determinazione di decadenza sono rilevanti e risolutive. Ai fini del presente giudizio risulta particolarmente rilevante la mancata comunicazione delle altre possidenze immobiliari in costanza di rapporto.
Omissioni che hanno impedito all'Azienda i controlli amministrativi e patrimoniali previsti dalla normativa e che hanno consentito alla ricorrente ed al suo nucleo familiare un indebito conseguimento di erogazioni pubbliche qual è l'assegnazione di un alloggio come quello oggetto di causa destinato all'assistenza abitativa e realizzato con fondi pubblici.
20 21
Ne deriva che l'acquisto non può essere formalizzato posto che al momento della istanza era intervenuta la decadenza.
La legge n. 560/1993, confermando la natura di patrimonio indisponibile degli alloggi di e.r.p., disciplina un procedimento amministrativo che pone il patrimonio pubblico nella condizione giuridica di essere alienato. Al procedimento amministrativo segue la fase privatistica che si concretizza nel contratto di vendita. La fase preparatoria del procedimento è essenzialmente istruttoria. Nella fase procedimentale la posizione del privato è di mero interesse al giusto procedimento. La funzione di predisporre la proposta del piano di riscatto è affidata agli enti proprietari, tenuto conto degli indirizzi regionali. La giurisprudenza ha precisato che l'effetto traslativo della proprietà è prodotto non già per il mero avveramento delle condizioni, bensì a seguito di successiva attività negoziale, previa ricognizione della sussistenza dei presupposti. Prima di tale momento, l'assegnatario-conduttore vanta soltanto un diritto alla valutazione della sua domanda ed una mera aspettativa alla stipula del contratto di cessione in proprietà. In tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in attuazione delle norme sull'e.r.p., l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante non opera la costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con conseguente trapasso del diritto dominicale in capo all'assegnatario, ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo ed incontestabile il diritto di quest'ultimo a conseguire la cessione del bene per effetto della stipula di successivo ed apposito contratto di compravendita. L'effettiva maturazione del diritto all'alienazione dell'immobile si realizza, pertanto, soltanto in seguito all'incontro delle volontà manifestate da entrambi i soggetti del rapporto (Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 1999, n. 10890). Gli alloggi oggetto di cessione devono avere i seguenti requisiti previsti dalla legge: a) sono cedibili gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, destinati ad edilizia residenziale pubblica;
b) sono inoltre oggetto di cessione le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese negli stessi edifici;
c) sono esclusi gli alloggi di servizio, gli alloggi di edilizia agevolata, gli alloggi vincolati per interesse storico artistico dalla legge 1089/1939 e gli alloggi inseriti nei piani di salvaguardia approvati dalla regione.
La legge 560/1993 dunque non esce dall'orbita della comune normativa di edilizia residenziale pubblica e prescrive che "hanno titolo all'acquisto degli alloggi... gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto" (articolo unico, sesto comma). Il comma immediatamente successivo dispone: “gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi” (articolo unico, settimo comma). Il che significa che la prima operazione in ordine di tempo, di spettanza dell'ente edilizio venditore, che voglia individuare i soggetti destinatari della vendita, è quella di stabilire se l'assegnatario sia un soggetto favorito a tal punto (per scarso reddito, o perché
21 22
ultrasessantenne, o perché portatore di handicap) da determinare soltanto la cedibilità a suo favore e non a terzi.
Se si verifica questa situazione il rifiuto dell'assegnatario di addivenire all'acquisto dell'alloggio determina l'incedibilità di questo. Se non sussistono le condizioni stabilite dal comma settimo dell'articolo unico della legge 560/1993, l'alloggio può essere ceduto. In tal caso hanno titolo prioritario l'assegnatario o, in via subordinata è da ritenersi, i familiari con lui conviventi. La fase successiva è privatistica e si sviluppa attraverso il controllo dei requisiti che l'assegnatario deve possedere e con la stipula del contratto di compravendita a prezzo prefissato dalla legge. Gli assegnatari - per l'esercizio del diritto al riscatto - devono possedere i seguenti requisiti: 1) essere assegnatari dell'alloggio; 2) l'alloggio deve essere locato da almeno cinque anni;
3) il diritto al riscatto può essere esercitato in alternativa all'assegnatario dai familiari conviventi, salvo il diritto di abitazione;
4) l'assegnatario deve essere in regola con il pagamento del canone e delle spese per i servizi o per manutenzioni. Vi è l'obbligo all'acquisto, entro un anno dalla notifica della decadenza, salva l'alienazione a terzi, per coloro che superano il limite di reddito.
Da quanto sopra se ne ricava che l'alienazione degli alloggi deve essere considerata “indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi” (Corte cost., sen. n. 486/92)” (Corte cost. sen. N. 94/2007). La qualifica di assegnatario pertanto deve sussistere al momento della messa in atto della vendita e permanere per tutta la durata del rapporto concessorio di assegnazione. Sulla base della normativa del settore dunque l'utilizzatore di un alloggio pubblico, fino a che quest'ultimo non sia distolto dalla sua destinazione pubblica, per la concessione in godimento del medesimo è tenuto a dimostrare la sussistenza delle condizioni (personali e reddituali) di assegnatario. L'Amministrazione cedente, con riferimento al procedimento di alienazione degli alloggi, in esercizio del suo potere-dovere di controllo, nella fase successiva privatistica, al fine di addivenire alla stipula di un valido contratto di cessione, deve verificare che in capo al prelazionario permangono i requisiti di assegnatario.
L di Roma, pertanto, nell'adempimento dei propri doveri istituzionali CP_1 (Consiglio di Stato, sentenza n. 405 del 31.1.2007) nel verificare la sussistenza in capo all'odierna ricorrente dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'instaurazione e/o al mantenimento del rapporto concessorio ha accertato in capo a la decadenza dall'assegnazione. La decadenza Parte_1 automatica ex lege ha come conseguenza anche la risoluzione di diritto del contratto di locazione. Circostanze tutte che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (tra tante sentenza n. 18494 del 3.9.2007), sono determinati anche ai fini della cessione in proprietà dell'alloggio assegnato che richiede un valido contratto di locazione.
All'esito della valutazione delle notizie riguardanti la situazione anagrafico- economica individuale e di tutto il nucleo familiare in godimento dell'alloggio, l'Azienda, nel legittimo esercizio del proprio potere di ente gestore, ha dichiarato la riscontrata mancanza dei requisiti che le impedivano di portare a termine l'incarico istituzionale che le è proprio, interrompendo la procedura di
22 23
cessione dell'alloggio per l'intervenuta decadenza dall'assegnazione di
Oltre alle considerazioni sopra esposte, è il tenore letterale Parte_1 della documentazione richiamata a far fede delle effettive intenzioni dell'Amministrazione e dell'iter formativo della sua volontà. Non indifferente al presente giudizio è la circostanza che il contratto stipulato con l'assegnatario è un contratto di locazione semplice e non con patto di futura vendita con cui l' avrebbe potuto assumere l'impegno a trasferire il bene locato. Rileva CP_1 altresì che alla volontà manifestata da a volere acquistare Parte_1 l'alloggio non è seguita la formalizzazione della volontà dell'Azienda a volerlo cedere, al contrario, l' ha interrotto la procedura per avere verificato la CP_1 carenza dei requisiti del prelazionario. Le comunicazioni e le risposte intercorse tra l'Ente gestore e l'assegnatario, si ribadisce, non possono in alcun modo considerarsi l'equivalente di un'adesione incondizionata all'acquisto e tanto meno all'accettazione vincolante di una proposta, facendo sorgere in capo all'assegnatario un diritto soggettivo al trasferimento in proprietà dell'alloggio assegnato “sanzionabile attraverso il ricorso all'art. 2932 cod.civ.” (Cassazione S.U. n. 11334 del 17 maggio 2007), “che deve ritenersi esclusa, […] tutte le volte che l' non sia avvalso della Parte_3 facoltà di stipulare un contratto preliminare che preveda la cessione dell'alloggio previa fissazione di un prezzo provvisorio”. Effetto principale del preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo. Dunque il motore degli effetti dell'atto è il consenso. Non può in ogni caso l' essere imputata di non aver voluto perfezionare l'acquisto in CP_1 quanto, trattandosi di una persona giuridica che svolge un servizio pubblico, la sua “volontà” - formazione ed espressione - è rigidamente regolamentata dalla legge. Non indifferente al caso per cui si discute è la necessità della forma scritta per il perfezionamento dei contratti con la P.A.. Il rapporto contrattuale con la P.A. può nascere solo attraverso le procedure volute dalla legge e consacrato nella forma scritta. La possibilità, indicata dalla legge 560 del 1993, di acquistare “entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario” va interpretata sulla base della Circolare del Ministero dei LL.PP. del 30.6.1995, n. 31 con all'oggetto
“disposizioni esplicative della legge 24 dicembre 1993, n, 560, recante:
“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica””. La Circolare infatti chiarisce che “il legislatore distingue la posizione degli assegnatari di alloggi ricompresi nel piano di vendita in due categorie: la prima è composta dai soggetti titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza […] qualora non intendono acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non potrà essere alienato a terzi;
la seconda è composta dagli assegnatari di età inferiore a sessanta anni e non portatori di handicap, i quali possiedono un reddito superiore al limite per la decadenza. Gli assegnatari che rientrano in questa seconda categoria, se vogliono evitare che l'ente proprietario si avvalga della facoltà concessagli di vendere a terzi la loro abitazione “debbono” presentare la domanda di acquisto dell'alloggio entro due anni dall'entrata in vigore della legge, nel caso si trovino nelle situazioni suddette. Qualora il limite di reddito venga superato successivamente, il termine della presentazione della domanda scade entro un anno dall'accertamento effettuato dall'ente gestore”.
23 24
La ricorrente eccepisce la violazione della delibera di Giunta Regionale n. 571 del 2004 che per quanto riguarda la cessione in proprietà dell'alloggio de quo era da considerarsi un provvedimento transitorio all'esito dell'approvazione di apposita legge regionale. In effetti poi la ha approvato la legge CP_5 regionale n. 27 del 2006 che all'articolo 48, rubricato Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di e.r.p. destinata all'assistenza abitativa ed i relativi piani, indicando che hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell'atto di compravendita: a) gli assegnatari, o su richiesta dell'assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l'assegnatario; b) i figli non conviventi dell'assegnatario, su richiesta dell'assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell'articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio di cui alla l.r. 18/2000 , a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi. cbis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima l.r. 12/1999 per l'accoglimento dell'istanza di subentro.
In sintesi, la legge n. 560 del 1993, regolante a livello statale l'alienazione degli alloggi di e.r.p., si limita a riconoscere ai conduttori di e.r.p. la sola facoltà di acquistare l'alloggio, senza sottrarli dall'applicazione delle norme regolanti l'assegnazione e le conseguenti previsioni provvedimentali amministrative: articolo 1, comma 9 “I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 [assegnatari titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalla legge ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione] possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi...”. La conseguenza della combinata lettura normativa comporterebbe che, in caso di decadenza degli assegnatari di alloggi inseriti nei piani di vendita, a costoro sia riconosciuta la sola opportunità di acquistare
24 25
l'alloggio abitato per evitare il rilascio coattivo dall'immobile stesso, conseguente al provvedimento di decadenza.
Tutte le predette circostanze integrano le cause di decadenza per la piana motivazione che l'assegnataria ha dimostrato “in costanza di rapporto” di non rientrare più in quella categoria di cittadini a favore dei quali la legge riserva gli alloggi di Il mantenimento dei predetti requisiti è il principale CP_11 fondamento della legittimità dell'assegnazione, di conseguenza la verifica della loro mancanza non può che essere causa di decadenza dall'assegnazione stessa e per tutto quanto dedotto ed eccepito, appare evidente che l'alloggio rivendicato dalla ricorrente non possa esserle venduto per espresso divieto normativo.
Sulla riforma normativa.
Sostiene la parte ricorrente che la domanda di cui al presente ricorso è fondata (anche) in ragione della modifica normativa apportata dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 80, comma 1, lett. a) alla L.R. n. 12/1999, precisamente, all'art. 11, comma 1. Lett. C).
Invero l'indicato articolo modificativo testualmente afferma “1 bis. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente”.
Dunque, situazione normativa affatto uguale e/o similare alla fattispecie di cui si discute.
Relativamente, poi, alla questione della “possibilità in concreto di potere adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario sia titolare” la decadenza di cui si discute trae il suo fondamento, principalmente se non esclusivamente, sull'art. 21 R.R. 2/2000 e successive modificazioni e, dunque, sulla circostanza, come rilevata da ed accolta da del CP_1 CP_4 superamento del limite imposto dalla legge per non concretizzare il requisito di
“impossidenza”.
In alcun modo, viene in rilievo l'altro requisito concernente la adeguatezza ex art. 20 R.R. 2/2000 e successive modifiche, come invece, dedotto dalla parte ricorrente.
Per quel che concerne il superato limite, nello stesso provvedimento gravato (emesso da viene specificato che la titolarità dei diritti di CP_4 proprietà in capo al nucleo familiare della odierna ricorrente (ivi compreso il coniuge della di lei figlia) ammonta ad € 124.581,24, dunque, di gran lunga superiore al limite massimo imposto dalla legge (€ 100.000,00).
Per quanto possa occorre, recentissimamente, la Corte di Appello di Roma per analoga fattispecie così si esprimeva “Da qui la accertata perdita del requisito di cui alla lettera C) dell'art. 11 della L.R. 12/99che stabilisce :"I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata
25 26
all'assistenza abitativa sono....c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.....".Tale requisito deve poi essere posseduto "da parte del richiedente e.....anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto". Inoltre la perdita del requisito sopra citato comporta automaticamente la decadenza dall'assegnazione ed opera nello stesso momento in cui viene a verificarsi la condizione richiesta come più volte ribadito dalla Suprema Corte:“ «costituisce vero e proprio diritto vivente -nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa -il principio dell'automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza ed il carattere vincolato del provvedimento dell'amministrazione che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avente come corollario che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi» (in questo senso, Cass. 03/11/2021, n. 31320; Cass., Sez. U, 28/12/2011, n. 29095; nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. 5, 07/08/2018, n. 4848); in altri termini, e con maggiore nettezza, è stato chiarito che «la pronuncia comunale di decadenza, quando correlata all'accertamento della sopraggiunta perdita di uno dei requisiti per ottenere l'abitazione (nella specie quello dell'impossidenza di altro alloggio), si sostanzia in un atto con valenza meramente dichiarativa dell'avvenuta estinzione “di diritto” della precedente assegnazione, verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale» (così la già citata Cass., Sez. U, n. 29095 del 2011)”( cfr. Cass. n. 18765/2024 in motivazione)” (cfr. Sentenza Corte di Appello n. 6220/2024 pubblicata il 04/10/2024.
Al lume delle circostanze ed argomentazioni che precedono la domanda va inesorabilmente respinta.
IV. Nel caso in esame, sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, Sez. Un., 15 novembre 1994, n. 9597), della peculiarità della fattispecie, dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti, del mutamento del quadro giurisprudenziale e legislativo per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
26 27
definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. spese compensate integralmente tra tutte le parti.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, c.p.c.. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 10.12.2025 tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
27