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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. BARBIERI RICCARDO C.F._2
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare l' a pagare a parte CP_1 ricorrente la pensione d'inabilità civile (ai sensi degli art.li 2 e 12 L.N. 118/71 e succ. mod.) dall'agosto
2021 al gennaio 2023 compresi per la somma minima di € 12.603,24 o la diversa misura minore (con riserva di impugnazione) che dovesse risultare a seguito del presente Giudizio, eventualmente a titolo di risarcimento del danno, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo.
Con vittoria di spese legali e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la parte convenuta: respingere il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 8 A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, la parte ricorrente ha esposto che:
– divenuto maggiorenne il 16.7.2021 - è gravemente invalido sin da giovane ed è stato Parte_2
riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento a seguito del verbale 9.10.2019; in data 31.5.2022, ha inviato la richiesta di inoltro della documentazione sanitaria recente per CP_1 valutare la revisione prevista per stabilire la persistenza dell'invalidità; in data 29.6.2022 , padre e amministratore di sostegno di , ha inviato Parte_1 Parte_2
telematicamente la documentazione utile alla valutazione della revisione;
non venendo fissata la visita, in data 4.10.2022 ha inviato un sollecito cui ha così risposto: Fatto CP_1
sollecito alla commissione. Ricordiamo a sua tutela che la legge 114/14 articolo 25 comma 6 bis… stabilisce che tutti i diritti derivanti dei verbali non ancora revisionati sono validi fino alla situazione della nuova visita di revisione…»; solo in data 13.1.2023 è stato emesso verbale di revisione, con la conferma dell'accompagnamento e riconoscimento della invalidità civile al 100%; in data 2.2.2023 ha ricevuto comunicazione di liquidazione della prestazione n.07168887 (pensione d'inabilità al 100%) con decorrenza 1.2.2023; ha presentato ricorso al Comitato Provinciale di , chiedendo la liquidazione degli arretrati sulla CP_1
pensione di inabilità per il periodo agosto 2021-gennaio 2023 in quanto, essendo stata confermata l'indennità di accompagnamento, l'invalido aveva diritto anche alla pensione di inabilità al 100%; il ricorso è stato annullato da con la motivazione che, mancando un provvedimento di rigetto, era CP_1
previsto il solo riesame, presentato dalla parte ricorrente in data 3.4.2023, ma respinto da con la CP_1
seguente motivazione: ai fini di vedervi riconosciuti gli arretrati dal mese successivo al compimento della maggiore età avreste dovuto presentare una nuova domanda e la decorrenza veniva dettata (in quanto più favorevole) dalla stessa (mese successivo alla presentazione della domanda come maggiorenne); tuttavia nel caso di specie si è attesa la revisione e la decorrenza non può essere retrodatata al compimento dei 18 anni, poiché il sanitario, non essendo pervenuta una nuova domanda, non riconosce gli arretrati, pertanto bisogna attenersi a quanto indicato sul verbale sanitario.
Tanto premesso, parte ricorrente ha contestato le ragioni addotte da per rifiutare l'erogazione CP_1
della prestazione economica riconosciuta, sin dal compimento dei 18 anni, richiamando in particolare quanto disposto dall'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 e il conseguente messaggio
Hermes 7382/2014.
pagina 2 di 8 In via subordinata parte ricorrente ha chiesto che gli arretrati siano liquidati a titolo di risarcimento del danno in quanto la ha indotta in errore, emettendo il messaggio 7382/2014 che ha escluso la CP_1
necessità della previa presentazione della domanda in via amministrativa e successivamente la ha rassicurata quando, alla richiesta di sollecito inviata il 4.10.2022, ha riferito che ….la legge 114/14 articolo 25 comma 6 bis … stabilisce che tutti i diritti derivanti dei verbali non ancora revisionati sono validi fino alla situazione della nuova visita di revisione.
Si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso. CP_1
A tal fine ha rilevato che la pensione di inabilità è subordinata alla sussistenza di stringenti requisiti socio-economici e che lo stesso messaggio Hermes 7382/2014 precisa che: “Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del
18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età”. ha quindi osservato che non risulta che CP_1
parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, il che di per sé non avrebbe consentito la possibilità di riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
inoltre ha rilevato che la parte ricorrente ha ammesso di avere sollecitato, al compimento del 18 CP_1
esimo anno di età, visita di revisione e, quindi, un nuovo accertamento sanitario e che, in tali casi, il soggetto che richiede il nuovo accertamento sanitario è tenuto a presentare apposita domanda amministrativa per ottenere la prestazione correlata a detto accertamento, come ulteriormente ribadito dal messaggio 1446/2023. Ha quindi sostenuto che, nel caso in esame, la decorrenza della Per_1
prestazione non ha potuto che essere successiva all'accertamento sanitario, essendo stato richiesto detto accertamento, senza la presentazione della apposita domanda amministrativa.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
***
E' controverso tra le parti il diritto in capo a – titolare di indennità di Parte_2
accompagnamento a seguito del verbale 9.10.2019 (doc. 1 ric.), divenuto maggiorenne il 16.7.2021 - ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L.118/1971 dall'agosto 2021 al gennaio 2023.
La pensione di inabilità è stata riconosciuta da a - invalido con totale e CP_1 Parte_2
permanente inabilità lavorativa 100% - da febbraio 2023, il mese successivo alla emissione del verbale pagina 3 di 8 di revisione 13.1.2023 (doc. 5 ric.).
A fondamento della propria pretesa la parte ricorrente invoca l'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in
L.114/2014 (e il conseguente messaggio 7382/2014), rilevando che la disposizione prevede, a Per_1
tutela del minore gravemente invalido, come nel caso di indennità di accompagnamento già riconosciuta, l'assegnazione dei benefici previsti al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 dispone: Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio
1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età ((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La disposizione per i soggetti ivi indicati - tra cui, ai fini che qui rilevano, i minori titolari dell'indennità di accompagnamento – pone una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari, senza obbligo di nuovi accertamenti sanitari.
In favore di tali soggetti le prestazioni economiche, erogabili agli invalidi maggiorenni, sono attribuite al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Con il messaggio 7382/2014 (in tema di “semplificazioni per i minori invalidi. Art.25 del D.L. Per_1
24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114. Minori titolari
d'indennità di accompagnamento o di comunicazione”), ha chiarito che non è necessaria la CP_1
presentazione della domanda in via amministrativa (la circolare precisa che, per i minori già titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età sussiste il diritto alla pensione di inabilità e, si legge nel documento, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non
è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa).
pagina 4 di 8 Anche nel messaggio Hermes 1446/2023 (doc. 2 conv., in tema di “soggetti minori percettori di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione. Procedura semplificata per accedere ai benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità correlati al compimento della maggiore età”) si dà atto di come, per effetto dell'art.25 comma 6 L.114/2014, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari dell'indennità di accompagnamento, sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari e senza che siano tenuti a presentare una nuova domanda.
Per paralizzare la pretesa del ricorrente ha osservato che parte ricorrente ha ammesso che al CP_1
compimento del 18esimo anno di età ha sollecitato visita di revisione e, quindi, un nuovo accertamento sanitario. Secondo in tali casi il soggetto che richieda il nuovo accertamento sanitario è tenuto a CP_1
presentare apposita domanda amministrativa per ottenere la prestazione correlata a detto accertamento e rileva che, nel caso di specie, la decorrenza della prestazione non ha potuto che essere successiva all'accertamento sanitario, essendo stato richiesto detto accertamento, senza che sia stata presentata apposita domanda amministrativa.
Come si è scritto, l'art.25 comma 6 L.114/2014 stabilisce - in favore del minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile – che sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.
La disposizione prevede, per il minore titolare di indennità di accompagnamento, l'attribuzione delle prestazioni economiche stabilite in suo favore, al compimento della maggiore età.
Non coglie nel segno il rilievo di laddove osserva che il ricorrente ha riconosciuto di avere CP_1
sollecitato visita di revisione e quindi un nuovo accertamento sanitario.
Deve escludersi che un mero sollecito effettuato dall'amministratore di sostegno alla visita di revisione
– che stessa, in conformità alla previsione di legge, con i messaggi citati, riconosce non CP_1 Per_1 necessaria per l'ottenimento della prestazione economica per il minore titolare di indennità di accompagnamento – possa comportare una decorrenza per l'attribuzione della prestazione diversa da quella stabilita per legge.
Quanto poi al rilievo secondo cui, non avendo la parte presentato alcuna domanda amministrativa, la decorrenza della prestazione non poteva che essere successiva all'accertamento sanitario, si osserva che nel messaggio 7382/2014 ha chiarito che non è necessaria la presentazione della Per_1 CP_1
domanda in via amministrativa, per i minori già titolari di indennità di accompagnamento, in favore dei quali, al raggiungimento della maggiore età, sussiste il diritto alla pensione di inabilità.
pagina 5 di 8 In giudizio ha poi contestato la domanda del ricorrente per l'ottenimento della pensione di CP_1 inabilità sin dall'agosto 2021, rilevando che la prestazione è subordinata alla sussistenza di requisiti socio-economici; a tal riguardo ha richiamato il messaggio 7382/2014 laddove viene precisato Per_1
che tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
La parte convenuta ha quindi osservato che, nel caso in esame, non risulta che parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, di modo che non era possibile riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il rilievo è privo di pregio.
Nella fase amministrativa non ha svolto alcun rilievo sul difetto in capo a del CP_1 Parte_2
requisito socio economico. In particolare, come si legge nella risposta a mezzo mail di alla CP_1 richiesta di riesame in autotutela (doc.10 ric.), il diritto all'ottenimento degli arretrati viene disconosciuto – infondatamente, per i rilievi sopra svolti - perché non è stata presentata una nuova domanda che, si legge nella mail, avrebbe consentito la decorrenza dalla stessa. Neppure nella relazione istruttoria allegata alla memoria difensiva di (doc.3 conv.) è menzionata la mancanza CP_1
del requisito socio economico, il riferimento al quale è dedotto per la prima volta solo in giudizio.
Ebbene, il messaggio Hermes 7382/2014, alla luce dell'art.25 D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014, per i minori titolari d'indennità di accompagnamento precisa, non solo che, con il raggiungimento della maggiore età, non cessa l'erogazione della indennità di accompagnamento, ma anche che è previsto, ai fini che qui rilevano, il diritto alla pensione di inabilità, per l'ottenimento della quale è richiesto l'accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio reddituali previsti per legge e che, a tal fine, tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il successivo messaggio 1446/2023 ribadisce che le prestazioni economiche correlate al Per_1
raggiungimento della maggiore età riconosciute ai minori percettori di indennità di accompagnamento sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, di modo che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all' il modello AP70 per autocertificare i CP_1
pagina 6 di 8 dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età (….) Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti socio-economici individuati dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.
La circolare contiene l'ulteriore precisazione che ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato art.25 comma 6 del decreto legge n.90/2014, i soggetti suindicati sono informati dall'Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l'invito alla trasmissione del modello AP70.
In nessuno dei due messaggi è previsto un termine entro il quale l'interessato deve trasmettere il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio economici previsti dalla normativa vigente.
La prima circolare prevede unicamente che ciò avvenga tempestivamente al raggiungimento del 18° anno di età; il successivo messaggio ribadisce la necessità che sia inviato il modello AP70 e prevede anche che , almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, informi l'interessato circa CP_1
la necessità di trasmettere il modello AP70.
Nel caso di specie, premesso che neppure risulta che parte ricorrente abbia ricevuto la comunicazione di invito alla trasmissione del modello AP70, resta che, avendo accertato, come risulta dalla CP_1
comunicazione di liquidazione prestazione del 2.2.2023 (doc.6 ric.), la sussistenza dei presupposti per la liquidazione della pensione di inabilità, deve ritenersi che il ricorrente, al compimento della maggiore età, fosse in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per ottenere la prestazione liquidatagli.
Quanto precede trova conferma nella circostanza in precedenza evidenziata relativamente alla mancanza di rilievi da parte di in merito all'assenza del requisito socio economico, contestato per CP_1
la prima volta solo in giudizio dalla parte convenuta, tenuto anche conto che nella mail del 26.9.2023 del Patronato (doc. 10 ric.), non solo viene contestata la necessità di presentare una nuova CP_2
domanda, ma viene fatto presente che, per la persona titolare di indennità di accompagnamento da minore, l'erogazione della pensione di inabilità viene erogata con il solo accertamento dei requisiti socio economici “che il soggetto soddisfa”.
Deve quindi escludersi che l'attribuzione della prestazione con decorrenza 1.2.2023 sia correlata alla sussistenza del requisito socio economico solo a quella data e, pertanto, lo spostamento della decorrenza a un momento successivo al raggiungimento della maggiore età, correlato al verbale sanitario del 13.1.2023, si pone in contrasto con la previsione del più volte citato art.25 comma 6 e con pagina 7 di 8 quanto stabilito nei messaggi in precedenza esaminati a mente dei quali, in conformità con le Per_1 previsioni dell'art.25, ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Per le ragioni sopra esposte va quindi affermato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile dall'agosto 2021 al gennaio 2023 per la somma di €12.603,24, ritenuta la correttezza del calcolo operato dalla parte ricorrente (importo mensile della pensione liquidato,
€700,18 x 18 mesi), al cui pagamento deve essere condannato, oltre interessi al tasso legale. CP_1
Le spese di lite – per le fasi, di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) condanna a pagare alla parte ricorrente la pensione d'inabilità civile da agosto 2021 a CP_1
gennaio 2023 per l'importo di €12.603,24, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in CP_1
€1.900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brescia, 20 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. BARBIERI RICCARDO C.F._2
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare l' a pagare a parte CP_1 ricorrente la pensione d'inabilità civile (ai sensi degli art.li 2 e 12 L.N. 118/71 e succ. mod.) dall'agosto
2021 al gennaio 2023 compresi per la somma minima di € 12.603,24 o la diversa misura minore (con riserva di impugnazione) che dovesse risultare a seguito del presente Giudizio, eventualmente a titolo di risarcimento del danno, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo.
Con vittoria di spese legali e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la parte convenuta: respingere il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 8 A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, la parte ricorrente ha esposto che:
– divenuto maggiorenne il 16.7.2021 - è gravemente invalido sin da giovane ed è stato Parte_2
riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento a seguito del verbale 9.10.2019; in data 31.5.2022, ha inviato la richiesta di inoltro della documentazione sanitaria recente per CP_1 valutare la revisione prevista per stabilire la persistenza dell'invalidità; in data 29.6.2022 , padre e amministratore di sostegno di , ha inviato Parte_1 Parte_2
telematicamente la documentazione utile alla valutazione della revisione;
non venendo fissata la visita, in data 4.10.2022 ha inviato un sollecito cui ha così risposto: Fatto CP_1
sollecito alla commissione. Ricordiamo a sua tutela che la legge 114/14 articolo 25 comma 6 bis… stabilisce che tutti i diritti derivanti dei verbali non ancora revisionati sono validi fino alla situazione della nuova visita di revisione…»; solo in data 13.1.2023 è stato emesso verbale di revisione, con la conferma dell'accompagnamento e riconoscimento della invalidità civile al 100%; in data 2.2.2023 ha ricevuto comunicazione di liquidazione della prestazione n.07168887 (pensione d'inabilità al 100%) con decorrenza 1.2.2023; ha presentato ricorso al Comitato Provinciale di , chiedendo la liquidazione degli arretrati sulla CP_1
pensione di inabilità per il periodo agosto 2021-gennaio 2023 in quanto, essendo stata confermata l'indennità di accompagnamento, l'invalido aveva diritto anche alla pensione di inabilità al 100%; il ricorso è stato annullato da con la motivazione che, mancando un provvedimento di rigetto, era CP_1
previsto il solo riesame, presentato dalla parte ricorrente in data 3.4.2023, ma respinto da con la CP_1
seguente motivazione: ai fini di vedervi riconosciuti gli arretrati dal mese successivo al compimento della maggiore età avreste dovuto presentare una nuova domanda e la decorrenza veniva dettata (in quanto più favorevole) dalla stessa (mese successivo alla presentazione della domanda come maggiorenne); tuttavia nel caso di specie si è attesa la revisione e la decorrenza non può essere retrodatata al compimento dei 18 anni, poiché il sanitario, non essendo pervenuta una nuova domanda, non riconosce gli arretrati, pertanto bisogna attenersi a quanto indicato sul verbale sanitario.
Tanto premesso, parte ricorrente ha contestato le ragioni addotte da per rifiutare l'erogazione CP_1
della prestazione economica riconosciuta, sin dal compimento dei 18 anni, richiamando in particolare quanto disposto dall'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 e il conseguente messaggio
Hermes 7382/2014.
pagina 2 di 8 In via subordinata parte ricorrente ha chiesto che gli arretrati siano liquidati a titolo di risarcimento del danno in quanto la ha indotta in errore, emettendo il messaggio 7382/2014 che ha escluso la CP_1
necessità della previa presentazione della domanda in via amministrativa e successivamente la ha rassicurata quando, alla richiesta di sollecito inviata il 4.10.2022, ha riferito che ….la legge 114/14 articolo 25 comma 6 bis … stabilisce che tutti i diritti derivanti dei verbali non ancora revisionati sono validi fino alla situazione della nuova visita di revisione.
Si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso. CP_1
A tal fine ha rilevato che la pensione di inabilità è subordinata alla sussistenza di stringenti requisiti socio-economici e che lo stesso messaggio Hermes 7382/2014 precisa che: “Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del
18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età”. ha quindi osservato che non risulta che CP_1
parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, il che di per sé non avrebbe consentito la possibilità di riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
inoltre ha rilevato che la parte ricorrente ha ammesso di avere sollecitato, al compimento del 18 CP_1
esimo anno di età, visita di revisione e, quindi, un nuovo accertamento sanitario e che, in tali casi, il soggetto che richiede il nuovo accertamento sanitario è tenuto a presentare apposita domanda amministrativa per ottenere la prestazione correlata a detto accertamento, come ulteriormente ribadito dal messaggio 1446/2023. Ha quindi sostenuto che, nel caso in esame, la decorrenza della Per_1
prestazione non ha potuto che essere successiva all'accertamento sanitario, essendo stato richiesto detto accertamento, senza la presentazione della apposita domanda amministrativa.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
***
E' controverso tra le parti il diritto in capo a – titolare di indennità di Parte_2
accompagnamento a seguito del verbale 9.10.2019 (doc. 1 ric.), divenuto maggiorenne il 16.7.2021 - ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L.118/1971 dall'agosto 2021 al gennaio 2023.
La pensione di inabilità è stata riconosciuta da a - invalido con totale e CP_1 Parte_2
permanente inabilità lavorativa 100% - da febbraio 2023, il mese successivo alla emissione del verbale pagina 3 di 8 di revisione 13.1.2023 (doc. 5 ric.).
A fondamento della propria pretesa la parte ricorrente invoca l'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in
L.114/2014 (e il conseguente messaggio 7382/2014), rilevando che la disposizione prevede, a Per_1
tutela del minore gravemente invalido, come nel caso di indennità di accompagnamento già riconosciuta, l'assegnazione dei benefici previsti al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 dispone: Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio
1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età ((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La disposizione per i soggetti ivi indicati - tra cui, ai fini che qui rilevano, i minori titolari dell'indennità di accompagnamento – pone una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari, senza obbligo di nuovi accertamenti sanitari.
In favore di tali soggetti le prestazioni economiche, erogabili agli invalidi maggiorenni, sono attribuite al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Con il messaggio 7382/2014 (in tema di “semplificazioni per i minori invalidi. Art.25 del D.L. Per_1
24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114. Minori titolari
d'indennità di accompagnamento o di comunicazione”), ha chiarito che non è necessaria la CP_1
presentazione della domanda in via amministrativa (la circolare precisa che, per i minori già titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età sussiste il diritto alla pensione di inabilità e, si legge nel documento, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non
è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa).
pagina 4 di 8 Anche nel messaggio Hermes 1446/2023 (doc. 2 conv., in tema di “soggetti minori percettori di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione. Procedura semplificata per accedere ai benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità correlati al compimento della maggiore età”) si dà atto di come, per effetto dell'art.25 comma 6 L.114/2014, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari dell'indennità di accompagnamento, sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari e senza che siano tenuti a presentare una nuova domanda.
Per paralizzare la pretesa del ricorrente ha osservato che parte ricorrente ha ammesso che al CP_1
compimento del 18esimo anno di età ha sollecitato visita di revisione e, quindi, un nuovo accertamento sanitario. Secondo in tali casi il soggetto che richieda il nuovo accertamento sanitario è tenuto a CP_1
presentare apposita domanda amministrativa per ottenere la prestazione correlata a detto accertamento e rileva che, nel caso di specie, la decorrenza della prestazione non ha potuto che essere successiva all'accertamento sanitario, essendo stato richiesto detto accertamento, senza che sia stata presentata apposita domanda amministrativa.
Come si è scritto, l'art.25 comma 6 L.114/2014 stabilisce - in favore del minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile – che sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.
La disposizione prevede, per il minore titolare di indennità di accompagnamento, l'attribuzione delle prestazioni economiche stabilite in suo favore, al compimento della maggiore età.
Non coglie nel segno il rilievo di laddove osserva che il ricorrente ha riconosciuto di avere CP_1
sollecitato visita di revisione e quindi un nuovo accertamento sanitario.
Deve escludersi che un mero sollecito effettuato dall'amministratore di sostegno alla visita di revisione
– che stessa, in conformità alla previsione di legge, con i messaggi citati, riconosce non CP_1 Per_1 necessaria per l'ottenimento della prestazione economica per il minore titolare di indennità di accompagnamento – possa comportare una decorrenza per l'attribuzione della prestazione diversa da quella stabilita per legge.
Quanto poi al rilievo secondo cui, non avendo la parte presentato alcuna domanda amministrativa, la decorrenza della prestazione non poteva che essere successiva all'accertamento sanitario, si osserva che nel messaggio 7382/2014 ha chiarito che non è necessaria la presentazione della Per_1 CP_1
domanda in via amministrativa, per i minori già titolari di indennità di accompagnamento, in favore dei quali, al raggiungimento della maggiore età, sussiste il diritto alla pensione di inabilità.
pagina 5 di 8 In giudizio ha poi contestato la domanda del ricorrente per l'ottenimento della pensione di CP_1 inabilità sin dall'agosto 2021, rilevando che la prestazione è subordinata alla sussistenza di requisiti socio-economici; a tal riguardo ha richiamato il messaggio 7382/2014 laddove viene precisato Per_1
che tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
La parte convenuta ha quindi osservato che, nel caso in esame, non risulta che parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, di modo che non era possibile riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il rilievo è privo di pregio.
Nella fase amministrativa non ha svolto alcun rilievo sul difetto in capo a del CP_1 Parte_2
requisito socio economico. In particolare, come si legge nella risposta a mezzo mail di alla CP_1 richiesta di riesame in autotutela (doc.10 ric.), il diritto all'ottenimento degli arretrati viene disconosciuto – infondatamente, per i rilievi sopra svolti - perché non è stata presentata una nuova domanda che, si legge nella mail, avrebbe consentito la decorrenza dalla stessa. Neppure nella relazione istruttoria allegata alla memoria difensiva di (doc.3 conv.) è menzionata la mancanza CP_1
del requisito socio economico, il riferimento al quale è dedotto per la prima volta solo in giudizio.
Ebbene, il messaggio Hermes 7382/2014, alla luce dell'art.25 D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014, per i minori titolari d'indennità di accompagnamento precisa, non solo che, con il raggiungimento della maggiore età, non cessa l'erogazione della indennità di accompagnamento, ma anche che è previsto, ai fini che qui rilevano, il diritto alla pensione di inabilità, per l'ottenimento della quale è richiesto l'accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio reddituali previsti per legge e che, a tal fine, tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il successivo messaggio 1446/2023 ribadisce che le prestazioni economiche correlate al Per_1
raggiungimento della maggiore età riconosciute ai minori percettori di indennità di accompagnamento sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, di modo che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all' il modello AP70 per autocertificare i CP_1
pagina 6 di 8 dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età (….) Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti socio-economici individuati dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.
La circolare contiene l'ulteriore precisazione che ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato art.25 comma 6 del decreto legge n.90/2014, i soggetti suindicati sono informati dall'Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l'invito alla trasmissione del modello AP70.
In nessuno dei due messaggi è previsto un termine entro il quale l'interessato deve trasmettere il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio economici previsti dalla normativa vigente.
La prima circolare prevede unicamente che ciò avvenga tempestivamente al raggiungimento del 18° anno di età; il successivo messaggio ribadisce la necessità che sia inviato il modello AP70 e prevede anche che , almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, informi l'interessato circa CP_1
la necessità di trasmettere il modello AP70.
Nel caso di specie, premesso che neppure risulta che parte ricorrente abbia ricevuto la comunicazione di invito alla trasmissione del modello AP70, resta che, avendo accertato, come risulta dalla CP_1
comunicazione di liquidazione prestazione del 2.2.2023 (doc.6 ric.), la sussistenza dei presupposti per la liquidazione della pensione di inabilità, deve ritenersi che il ricorrente, al compimento della maggiore età, fosse in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per ottenere la prestazione liquidatagli.
Quanto precede trova conferma nella circostanza in precedenza evidenziata relativamente alla mancanza di rilievi da parte di in merito all'assenza del requisito socio economico, contestato per CP_1
la prima volta solo in giudizio dalla parte convenuta, tenuto anche conto che nella mail del 26.9.2023 del Patronato (doc. 10 ric.), non solo viene contestata la necessità di presentare una nuova CP_2
domanda, ma viene fatto presente che, per la persona titolare di indennità di accompagnamento da minore, l'erogazione della pensione di inabilità viene erogata con il solo accertamento dei requisiti socio economici “che il soggetto soddisfa”.
Deve quindi escludersi che l'attribuzione della prestazione con decorrenza 1.2.2023 sia correlata alla sussistenza del requisito socio economico solo a quella data e, pertanto, lo spostamento della decorrenza a un momento successivo al raggiungimento della maggiore età, correlato al verbale sanitario del 13.1.2023, si pone in contrasto con la previsione del più volte citato art.25 comma 6 e con pagina 7 di 8 quanto stabilito nei messaggi in precedenza esaminati a mente dei quali, in conformità con le Per_1 previsioni dell'art.25, ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Per le ragioni sopra esposte va quindi affermato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile dall'agosto 2021 al gennaio 2023 per la somma di €12.603,24, ritenuta la correttezza del calcolo operato dalla parte ricorrente (importo mensile della pensione liquidato,
€700,18 x 18 mesi), al cui pagamento deve essere condannato, oltre interessi al tasso legale. CP_1
Le spese di lite – per le fasi, di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) condanna a pagare alla parte ricorrente la pensione d'inabilità civile da agosto 2021 a CP_1
gennaio 2023 per l'importo di €12.603,24, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in CP_1
€1.900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brescia, 20 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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