CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. VITALI GIULIA e dall'avv. CORSALINI Parte_1
DAMIANO elett. dom.to in GALLERIA EUROPA 8 62029 TOLENTINO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. BASSO Controparte_1
OTTAVIO elett.te dom.to in VIA FRANCESCO PAOLO VOLPE, 22 84122 SALERNO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale del Tribunale di Macerata in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro n. n.17/2023 (rg. 824/2018), depositata in data 14/11/2023, con cui il
Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda da lui proposta, condannando la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 2.155,74 a titolo di differenze provvisionali ed € 59,30 a titolo di FIRR, oltre la pagamento di metà delle spese di lite liquidati in € 1.313,00.
pagina 1 di 8 Ritiene l'appellante l'erroneità di tale sentenza, di cui chiede la modifica con la statuizione che, previa declaratoria di illegittimità del risoluzione automatica del contratto ex adverso dedotta, e riqualificata la condotta dell'appellata come recesso senza preavviso, condanni la a Controparte_1
corrispondere al sig. il saldo provvisionale e le indennità di preavviso, di cessazione del Parte_1 rapporto ovvero, in alternativa, di clientela per un totale di € 9.957,45, al netto di quanto già eventualmente ottenuto in esecuzione delle statuizioni contenute in sentenza (pari ad € 2.803,07 comprensivo di rivalutazione ed interessi).
In particolare, ritiene l'appellante l'erroneità di tale sentenza per i seguenti motivi: 1) erronea statuizione circa la dedotta legittimita' della clasuola risolutiva espressa ex art. 12 e 13 del contratto di agenzia;
mancata applicazione del recesso senza preavviso;
mancanza di motivazione;
2) mancato riconoscimento al ricorrente dell'indennita' sostitutiva di preavviso e del l'indennita' di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o , in alternativa, dell'indannita' supplettiva di clientela;
3) mancato riconoscimento al ricorrente dell'indennita' di maneggio denaro.
Nel giudizio di appello si è costituita la società resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Ritiene questo Collegio che l'appello sia infondato.
In fatto, è incontestato che le attuali parti in data 21-1-2013 abbiano stipulato un contratto di agenzia, con il quale la convenuta oggi appellata ha conferito all'agente l'incarico di promuovere, senza potere di rappresentanza, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio ” nelle Regioni Marche, Abruzzo e OL ed impegnandosi Controparte_1
l'agente a garantire, per l'anno 2013, il fatturato minimo di vendita nella misura di: € 55.000,00 per la zona Marche;
€ 65.000,00 per l'Abruzzo ed, infine, € 30.000,00 per il OL (si veda l'art. 12 del contratto di agenzia – docc. n. 1 dei fascicoli di parte sia ricorrente sia convenuta), convenendo espressamente le parti contraenti che: “… i fatturati minimi di vendita sopra indicati valgono dal
21/01/2013 al 31/12/2013, scadenza 31/12/2013. “Con la sottoscrizione del presente contratto,
l'Agente si impegna a rispettare i “fatturati minimi di vendita”, per ogni singola zona, sopra indicati
e/o fissati dalla mandante periodicamente, con lettera separata. Le parti concordano che il mancato raggiungimento degli obbiettivi di vendita stabiliti, per ogni singola zona, comporti lo scioglimento del contratto e/o la disdetta delle singole zone affidate, per cause imputabili all'Agente senza diritto di corresponsione dell'indennità suppletiva di clientela, come da successivo art. 13.” (cfr. art. 12 del contratto di agenzia cit.). Il successivo art. 13 del medesimo contratto prevede: “Il presente contratto
pagina 2 di 8 sarà risolto automaticamente senza che da ciò sorga alcuna Vostra pretesa a qualsivoglia risarcimento
e/o indennizzo e/o indennità e senza bisogno di preavviso o disdetta, oltre che per gravi inadempienze che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, anche per quei comportamenti dolosi e/o colposi appresso codificati: […] h) la mancata realizzazione del fatturato minimo di vendita come dal precedente art. 12; […]” (ancora docc. n. 1 cit.)”.
Nessun dubbio sussiste sulla validità e sulla permanente efficacia della clausola risolutiva apposta al mandato di agenzia, atteso che questa, oltre che di per sé compatibile con lo schema contrattuale scelto dalle parti (per tutte cfr. Cass., sez. lav., 16 aprile 1992, n. 4659), è stata certamente conosciuta e validamente accettata dall'agente.
Tale clausola, diversamente da quanto opinato da parte appellante, risulta essere stata confermata dalle parti anche negli anni successivi.
Infatti, come si legge nella sentenza impugnata, “Con raccomandate del 7-1-2016 e 10-1-2017
(docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte resistente), la società resistente ha comunicato al la Pt_1
rideterminazione dei fatturati minimi di vendita rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, fissando tali limiti, per il 2016, in € 28.000,00 per le Marche, € 24.000,00 per l'Abruzzo e, € 11.000,00 per il OL
(cfr. doc. n. 2 cit.); per il 2017, in € 15.000,00 per le Marche, € 27.000,00 per l'Abruzzo e, € 30.000,00 per il OL (cfr. doc. n. 3 cit.), precisando in entrambe le comunicazioni: “… la presente intesa modifica il “Corrispettivo” per come determinato nell'Art. 8) del contratto in oggetto, lasciando immutati gli ulteriori patti e condizioni ivi previsti, senza che Voi abbiate nulla a pretendere a riguardo” (cfr. docc. nn. 2 e 3 cit.), restando quindi invariati, per quel che interessa nella presente fattispecie, anche gli articoli 12 e 13 già citati”.
Non è, infatti, condivisibile quanto affermato dall'appellante secondo cui le parti, con i citati accordi, avrebbero “convenuto una nuova disciplina e cioè, invece che lo scioglimento di diritto del contratto, l'applicazione di una, indubbiamente rilevante, penale pari all'1% del fatturato”, atteso che, al contrario, la previsione di una decurtazione della provvigione all'agente dell'1%, qualora il fatturato minimo non avesse raggiunto i limiti fissati dalle parti con la scrittura del 10.1.2017, è da ritenersi voluta dalle parti a prescindere dalla volontà del preponente di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa. Si trattava, in sostanza, di una pattuizione che si andava ad aggiungere alla facoltà concessa al preponente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, tant'è che la perdurante vigenza di tale clausola veniva espressamente ribadita come sopra già evidenziato.
Dunque, va confermata la validità e la perdurante efficacia della clausola risolutiva espressa in relazione al mancato raggiungimento di certi livelli di fatturato.
pagina 3 di 8 Ebbene, con raccomandata datata 2-1-2018 la società comunicava all'agente la risoluzione del citato contratto di agenzia, specificando: “La presente per comunicarVi che intendiamo valerci, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 13), lett. h, del contratto in oggetto e successive modifiche e integrazioni, non avendo Voi raggiunto il fatturato minimo garantito, che, per l'anno 2017, doveva essere pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) sulla zona
Marche, € 27.000,00 (ventisettemila/00 sulla zona Abruzzo, € 30.000,00 (trentamila/00) sulla zona
OL. “Infatti, salvo successive verifiche su eventuali inadempimenti e/o insolvenze dei clienti, il fatturato da Voi realizzato ad oggi è stato di € 10.541,00 (diecimilacinquecentoquarantuno/00) sulla zona Marche, € 18.256,00 (diciottomiladuecentocinquantasei/00) sulla zona Abruzzo, € 5.663,00
(cinquemilaseicentosessantatre/00) sulla zona OL. “Il contratto di agenzia, pertanto, è da considerarsi risoluto con effetto immediato ed automatico, senza alcun ulteriore onere a ns. carico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12) e 13), lett. h) del contratto di agenzia in oggetto e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli eventuali importi delle provvigioni a Voi spettanti e dell'eventuale quota F.I.R.R. di competenza che Vi rimetteremo nei tempi tecnici” (docc. nn. 2 del fascicolo di parte ricorrente e 4 di quello della resistente)”.
In proposito, occorre, tuttavia, rilevare, come correttamente sottolineato dall'appellante, che la legittimità della clausola risolutiva espressa non esime il giudice dalla concreta valutazione dell'esistenza nel merito di un inadempimento che integri la giusta causa del recesso ad nutum (in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 18 maggio 2011, n. 10934). Tale indagine non contraddice la norma dell'art.1456 c.c. quanto all'efficacia automatica della risoluzione, ma si correla proprio all'esistenza dell'obbligo di preavviso, nelle fattispecie contrattuali in cui è previsto;
ed è il caso del contratto di agenzia (art. 1750, secondo comma, c.c.).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito (v. Sez.
2 - Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023) che “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente
è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del
pagina 4 di 8 lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la condotta dell'agente costituisca grave inadempimento giustificando il recesso in tronco.
Le giustificazioni addotte dall'agente circa gli eventi sismici che avevano interessato la zona nel
2016 o le condizioni atmosferiche dell'inverno 2017 sono, innanzitutto, rimaste del tutto generiche, non essendo stati neppure allegati quali fossero i clienti potenzialmente interessati da tali eventi, senza poi, considerare che le eccezionali nevicate del 2017 possono avere avuto un'incidenza del tutto limitata ad un paio di settimane o poco più.
D'altronde, appare confermato dagli atti che le parti, nel concordare i minimi di fatturato per l'anno 2017, avessero già tenuto conto degli eventi sismici che avevano interessato le Marche provvedendo ad una riduzione del fatturato minimo a € 15.000,00 per le Marche, rispetto alla somma di euro 28.000,00 concordata per il 2016
Ebbene, a fronte di tali minimi concordati (a cui vanno aggiunti per la euro Parte_2
30.000,00 ed euro 27.000,00 per l'Abruzzo), l'appellante risulta avere raggiunto, nel 2017, i seguenti fatturati: euro 10.541,00; euro 18.256,00; euro 5.663,00 Parte_3 Parte_4 Parte_2
(doc.6). Rispetto agli standard predeterminati il ricorrente in termini percentuali non ha prodotto il
30,32% per la Zona Marche, il 32,38 per la Zona Abruzzo, l'81,12% per la Zona OL, per una media negativa del 47,94%. (doc.6).
A tali deludenti risultati si deve aggiungere quanto dichiarato dai testimoni escussi in giudizio i quali, seppure de relato, hanno confermato la circostanza di cui al capo 20 della memoria difensiva dell'appellata e cioè che nell'anno 2017 i rivenditori lamentavano che il non avesse Pt_1
provveduto a fare loro visita per riassortire il campionario o che non avesse risposto a delle sollecitazioni continue a recarsi presso di loro per l'effettuazione di nuovi ordini (v. testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Complessivamente, risulta, dunque, una situazione di grave inadempimento da parte dell'agente il quale, pur avendo, nei primi anni di vigenza del contratto, garantito un fatturato congruo rispetto alle aspettative del preponente, in linea con i minimi concordati, nell'ultimo anno ha fatto registrare un crollo del fatturato nelle zone di riferimento, anche a causa di una minore attività promozionale e di assistenza alla clientela (come si evince dagli importi provvigionali fatturati in misura sensibilmente ridotta nell'anno 2017; v. perizia di parte appellante).
In questo quadro, le giustificazioni addotte dall'agente sono rimaste del tutto indimostrate e,
d'altronde, la loro genericità non consente di tenerne conto ai fini della scusabilità del comportamento pagina 5 di 8 o al fine di limitare la colpa, sicché deve ritenersi che il recesso, al di là dell'esistenza della clausola risolutiva espressa, sia assistito da giusta causa ex art. 2119 c.c..
Di conseguenza, si deve confermare la sentenza impugnata laddove ha negato la possibilità di riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso, inconfigurabile in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione del contratto.
Allo stesso modo, non può essere riconosciuta l'indennità ex art. 1751 c.c. la quale, a mente della disciplina codicistica non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Va, peraltro, confermato quanto, ad abundantiam, affermato dal primo giudice secondo cui l'originario ricorrente “non ha fornito alcuna prova, né documentale né orale, né chiesto di dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari per il sorgere del diritto alla corresponsione di tale indennità, consistenti nell'aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti, continuando il preponente, anche dopo il recesso, a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, condizione espressamente prevista dalla norma (cfr. art. 1751 c.c.) per il riconoscimento dell'indennità in questione”.
Ugualmente da escludere è la corresponsione dell'indennità suppletiva di clientela la quale, a mente dell'AEC Commercio, si applica “Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante”, condizione che qui, come visto, non ricorre, essendo il recesso conseguenza di un comportamento inadempiente dell'agente.
Per quanto concerne l'indennità di maneggio del denaro oggetto del terzo motivo di appello, si premette che l'articolo 5 dell'AEC Commercio 2009 prevede che “Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti”.
Dunque, l'obbligo di prevedere uno specifico compenso è previsto solo in presenza di un incarico continuativo di riscossione e con responsabilità contabile.
Nel caso in esame, i pochi assegni prodotti in allegato al ricorso non permettono di ritenere esistente un incarico svolto in via continuativa nei cinque anni di vigenza del rapporto.
pagina 6 di 8 In ogni caso l'articolo 5 del contratto di agenzia prevedeva che nel caso di eventuali incassi “non avrete diritto a particolare compenso o rimborso spese, essendone tenuto conto nello stabilire la provvigione”. Mentre l'articolo 8 stabiliva che “detta aliquota provvigionale comprende già il 2%
(duepecento) per eventuali incassi che dovrete fare per nostro conto”.
Ad ogni modo, anche l'istruttoria orale ha dimostrato che l'appellante non abbia provveduto ad una attività di incasso per conto della preponente ma semmai ad una sola attività di riscossione degli insoluti che, a mente del citato art. 5 AEC non dà diritto a compenso. I testi e Testimone_1
rispettivamente ex dipendente e dipendente della , cioè del Testimone_2 Parte_5
consorzio che si occupa delle commercializzazione dei prodotti delle società consorziate
[...]
ceramica De MA CO srl, , Ceramiche vietresi, hanno Controparte_1 Persona_1
confermato i capi 34 e 35 della memoria difensiva e cioè che il abbia svolto solo attività di Pt_1 recupero insoluti la quale consisteva nel prendere l'assegno presso il cliente dopo che fosse decorso vanamente il termine di 90 o 120 giorni e il cliente non avesse proceduto al pagamento della Riba
(ricevuta bancaria), ribadendo che “non vi era una attività di incasso da parte degli agenti in quanto solitamente venivano emesse delle ricevute bancarie . Le uniche occasioni in cui gli agenti potevano riscuotere era in caso di insoluti” potendo essere stato “chiesto al come ad altri agenti di Pt_1
riscuotere presso un cliente in caso di insoluto in quanto altrimenti il cliente restava bloccato e non poteva effettuare successivi ordini”.
Anche il teste di parte ricorrente dipendente fino al 2013 della Testimone_3 [...]
, ha affermato che “in caso di pagamenti insoluti o di pagamenti pattuiti con rimessa Parte_5
direna, la preponente era solita dare indicazioni all'agente di riscuotere le relative somme. Era prassi delle aziende operare in questo modo e affidare agli agenti un elenco degli insoluti e delle rimesse dirette”.
L'appello va, di conseguenza, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo presente del modesto valore della causa e di altro contenzioso tra le parti, sostanzialmente, identico.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 10 aprile 2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. VITALI GIULIA e dall'avv. CORSALINI Parte_1
DAMIANO elett. dom.to in GALLERIA EUROPA 8 62029 TOLENTINO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. BASSO Controparte_1
OTTAVIO elett.te dom.to in VIA FRANCESCO PAOLO VOLPE, 22 84122 SALERNO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale del Tribunale di Macerata in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro n. n.17/2023 (rg. 824/2018), depositata in data 14/11/2023, con cui il
Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda da lui proposta, condannando la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 2.155,74 a titolo di differenze provvisionali ed € 59,30 a titolo di FIRR, oltre la pagamento di metà delle spese di lite liquidati in € 1.313,00.
pagina 1 di 8 Ritiene l'appellante l'erroneità di tale sentenza, di cui chiede la modifica con la statuizione che, previa declaratoria di illegittimità del risoluzione automatica del contratto ex adverso dedotta, e riqualificata la condotta dell'appellata come recesso senza preavviso, condanni la a Controparte_1
corrispondere al sig. il saldo provvisionale e le indennità di preavviso, di cessazione del Parte_1 rapporto ovvero, in alternativa, di clientela per un totale di € 9.957,45, al netto di quanto già eventualmente ottenuto in esecuzione delle statuizioni contenute in sentenza (pari ad € 2.803,07 comprensivo di rivalutazione ed interessi).
In particolare, ritiene l'appellante l'erroneità di tale sentenza per i seguenti motivi: 1) erronea statuizione circa la dedotta legittimita' della clasuola risolutiva espressa ex art. 12 e 13 del contratto di agenzia;
mancata applicazione del recesso senza preavviso;
mancanza di motivazione;
2) mancato riconoscimento al ricorrente dell'indennita' sostitutiva di preavviso e del l'indennita' di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o , in alternativa, dell'indannita' supplettiva di clientela;
3) mancato riconoscimento al ricorrente dell'indennita' di maneggio denaro.
Nel giudizio di appello si è costituita la società resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Ritiene questo Collegio che l'appello sia infondato.
In fatto, è incontestato che le attuali parti in data 21-1-2013 abbiano stipulato un contratto di agenzia, con il quale la convenuta oggi appellata ha conferito all'agente l'incarico di promuovere, senza potere di rappresentanza, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio ” nelle Regioni Marche, Abruzzo e OL ed impegnandosi Controparte_1
l'agente a garantire, per l'anno 2013, il fatturato minimo di vendita nella misura di: € 55.000,00 per la zona Marche;
€ 65.000,00 per l'Abruzzo ed, infine, € 30.000,00 per il OL (si veda l'art. 12 del contratto di agenzia – docc. n. 1 dei fascicoli di parte sia ricorrente sia convenuta), convenendo espressamente le parti contraenti che: “… i fatturati minimi di vendita sopra indicati valgono dal
21/01/2013 al 31/12/2013, scadenza 31/12/2013. “Con la sottoscrizione del presente contratto,
l'Agente si impegna a rispettare i “fatturati minimi di vendita”, per ogni singola zona, sopra indicati
e/o fissati dalla mandante periodicamente, con lettera separata. Le parti concordano che il mancato raggiungimento degli obbiettivi di vendita stabiliti, per ogni singola zona, comporti lo scioglimento del contratto e/o la disdetta delle singole zone affidate, per cause imputabili all'Agente senza diritto di corresponsione dell'indennità suppletiva di clientela, come da successivo art. 13.” (cfr. art. 12 del contratto di agenzia cit.). Il successivo art. 13 del medesimo contratto prevede: “Il presente contratto
pagina 2 di 8 sarà risolto automaticamente senza che da ciò sorga alcuna Vostra pretesa a qualsivoglia risarcimento
e/o indennizzo e/o indennità e senza bisogno di preavviso o disdetta, oltre che per gravi inadempienze che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, anche per quei comportamenti dolosi e/o colposi appresso codificati: […] h) la mancata realizzazione del fatturato minimo di vendita come dal precedente art. 12; […]” (ancora docc. n. 1 cit.)”.
Nessun dubbio sussiste sulla validità e sulla permanente efficacia della clausola risolutiva apposta al mandato di agenzia, atteso che questa, oltre che di per sé compatibile con lo schema contrattuale scelto dalle parti (per tutte cfr. Cass., sez. lav., 16 aprile 1992, n. 4659), è stata certamente conosciuta e validamente accettata dall'agente.
Tale clausola, diversamente da quanto opinato da parte appellante, risulta essere stata confermata dalle parti anche negli anni successivi.
Infatti, come si legge nella sentenza impugnata, “Con raccomandate del 7-1-2016 e 10-1-2017
(docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte resistente), la società resistente ha comunicato al la Pt_1
rideterminazione dei fatturati minimi di vendita rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, fissando tali limiti, per il 2016, in € 28.000,00 per le Marche, € 24.000,00 per l'Abruzzo e, € 11.000,00 per il OL
(cfr. doc. n. 2 cit.); per il 2017, in € 15.000,00 per le Marche, € 27.000,00 per l'Abruzzo e, € 30.000,00 per il OL (cfr. doc. n. 3 cit.), precisando in entrambe le comunicazioni: “… la presente intesa modifica il “Corrispettivo” per come determinato nell'Art. 8) del contratto in oggetto, lasciando immutati gli ulteriori patti e condizioni ivi previsti, senza che Voi abbiate nulla a pretendere a riguardo” (cfr. docc. nn. 2 e 3 cit.), restando quindi invariati, per quel che interessa nella presente fattispecie, anche gli articoli 12 e 13 già citati”.
Non è, infatti, condivisibile quanto affermato dall'appellante secondo cui le parti, con i citati accordi, avrebbero “convenuto una nuova disciplina e cioè, invece che lo scioglimento di diritto del contratto, l'applicazione di una, indubbiamente rilevante, penale pari all'1% del fatturato”, atteso che, al contrario, la previsione di una decurtazione della provvigione all'agente dell'1%, qualora il fatturato minimo non avesse raggiunto i limiti fissati dalle parti con la scrittura del 10.1.2017, è da ritenersi voluta dalle parti a prescindere dalla volontà del preponente di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa. Si trattava, in sostanza, di una pattuizione che si andava ad aggiungere alla facoltà concessa al preponente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, tant'è che la perdurante vigenza di tale clausola veniva espressamente ribadita come sopra già evidenziato.
Dunque, va confermata la validità e la perdurante efficacia della clausola risolutiva espressa in relazione al mancato raggiungimento di certi livelli di fatturato.
pagina 3 di 8 Ebbene, con raccomandata datata 2-1-2018 la società comunicava all'agente la risoluzione del citato contratto di agenzia, specificando: “La presente per comunicarVi che intendiamo valerci, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 13), lett. h, del contratto in oggetto e successive modifiche e integrazioni, non avendo Voi raggiunto il fatturato minimo garantito, che, per l'anno 2017, doveva essere pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) sulla zona
Marche, € 27.000,00 (ventisettemila/00 sulla zona Abruzzo, € 30.000,00 (trentamila/00) sulla zona
OL. “Infatti, salvo successive verifiche su eventuali inadempimenti e/o insolvenze dei clienti, il fatturato da Voi realizzato ad oggi è stato di € 10.541,00 (diecimilacinquecentoquarantuno/00) sulla zona Marche, € 18.256,00 (diciottomiladuecentocinquantasei/00) sulla zona Abruzzo, € 5.663,00
(cinquemilaseicentosessantatre/00) sulla zona OL. “Il contratto di agenzia, pertanto, è da considerarsi risoluto con effetto immediato ed automatico, senza alcun ulteriore onere a ns. carico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12) e 13), lett. h) del contratto di agenzia in oggetto e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli eventuali importi delle provvigioni a Voi spettanti e dell'eventuale quota F.I.R.R. di competenza che Vi rimetteremo nei tempi tecnici” (docc. nn. 2 del fascicolo di parte ricorrente e 4 di quello della resistente)”.
In proposito, occorre, tuttavia, rilevare, come correttamente sottolineato dall'appellante, che la legittimità della clausola risolutiva espressa non esime il giudice dalla concreta valutazione dell'esistenza nel merito di un inadempimento che integri la giusta causa del recesso ad nutum (in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 18 maggio 2011, n. 10934). Tale indagine non contraddice la norma dell'art.1456 c.c. quanto all'efficacia automatica della risoluzione, ma si correla proprio all'esistenza dell'obbligo di preavviso, nelle fattispecie contrattuali in cui è previsto;
ed è il caso del contratto di agenzia (art. 1750, secondo comma, c.c.).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito (v. Sez.
2 - Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023) che “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente
è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del
pagina 4 di 8 lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la condotta dell'agente costituisca grave inadempimento giustificando il recesso in tronco.
Le giustificazioni addotte dall'agente circa gli eventi sismici che avevano interessato la zona nel
2016 o le condizioni atmosferiche dell'inverno 2017 sono, innanzitutto, rimaste del tutto generiche, non essendo stati neppure allegati quali fossero i clienti potenzialmente interessati da tali eventi, senza poi, considerare che le eccezionali nevicate del 2017 possono avere avuto un'incidenza del tutto limitata ad un paio di settimane o poco più.
D'altronde, appare confermato dagli atti che le parti, nel concordare i minimi di fatturato per l'anno 2017, avessero già tenuto conto degli eventi sismici che avevano interessato le Marche provvedendo ad una riduzione del fatturato minimo a € 15.000,00 per le Marche, rispetto alla somma di euro 28.000,00 concordata per il 2016
Ebbene, a fronte di tali minimi concordati (a cui vanno aggiunti per la euro Parte_2
30.000,00 ed euro 27.000,00 per l'Abruzzo), l'appellante risulta avere raggiunto, nel 2017, i seguenti fatturati: euro 10.541,00; euro 18.256,00; euro 5.663,00 Parte_3 Parte_4 Parte_2
(doc.6). Rispetto agli standard predeterminati il ricorrente in termini percentuali non ha prodotto il
30,32% per la Zona Marche, il 32,38 per la Zona Abruzzo, l'81,12% per la Zona OL, per una media negativa del 47,94%. (doc.6).
A tali deludenti risultati si deve aggiungere quanto dichiarato dai testimoni escussi in giudizio i quali, seppure de relato, hanno confermato la circostanza di cui al capo 20 della memoria difensiva dell'appellata e cioè che nell'anno 2017 i rivenditori lamentavano che il non avesse Pt_1
provveduto a fare loro visita per riassortire il campionario o che non avesse risposto a delle sollecitazioni continue a recarsi presso di loro per l'effettuazione di nuovi ordini (v. testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Complessivamente, risulta, dunque, una situazione di grave inadempimento da parte dell'agente il quale, pur avendo, nei primi anni di vigenza del contratto, garantito un fatturato congruo rispetto alle aspettative del preponente, in linea con i minimi concordati, nell'ultimo anno ha fatto registrare un crollo del fatturato nelle zone di riferimento, anche a causa di una minore attività promozionale e di assistenza alla clientela (come si evince dagli importi provvigionali fatturati in misura sensibilmente ridotta nell'anno 2017; v. perizia di parte appellante).
In questo quadro, le giustificazioni addotte dall'agente sono rimaste del tutto indimostrate e,
d'altronde, la loro genericità non consente di tenerne conto ai fini della scusabilità del comportamento pagina 5 di 8 o al fine di limitare la colpa, sicché deve ritenersi che il recesso, al di là dell'esistenza della clausola risolutiva espressa, sia assistito da giusta causa ex art. 2119 c.c..
Di conseguenza, si deve confermare la sentenza impugnata laddove ha negato la possibilità di riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso, inconfigurabile in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione del contratto.
Allo stesso modo, non può essere riconosciuta l'indennità ex art. 1751 c.c. la quale, a mente della disciplina codicistica non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Va, peraltro, confermato quanto, ad abundantiam, affermato dal primo giudice secondo cui l'originario ricorrente “non ha fornito alcuna prova, né documentale né orale, né chiesto di dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari per il sorgere del diritto alla corresponsione di tale indennità, consistenti nell'aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti, continuando il preponente, anche dopo il recesso, a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, condizione espressamente prevista dalla norma (cfr. art. 1751 c.c.) per il riconoscimento dell'indennità in questione”.
Ugualmente da escludere è la corresponsione dell'indennità suppletiva di clientela la quale, a mente dell'AEC Commercio, si applica “Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante”, condizione che qui, come visto, non ricorre, essendo il recesso conseguenza di un comportamento inadempiente dell'agente.
Per quanto concerne l'indennità di maneggio del denaro oggetto del terzo motivo di appello, si premette che l'articolo 5 dell'AEC Commercio 2009 prevede che “Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti”.
Dunque, l'obbligo di prevedere uno specifico compenso è previsto solo in presenza di un incarico continuativo di riscossione e con responsabilità contabile.
Nel caso in esame, i pochi assegni prodotti in allegato al ricorso non permettono di ritenere esistente un incarico svolto in via continuativa nei cinque anni di vigenza del rapporto.
pagina 6 di 8 In ogni caso l'articolo 5 del contratto di agenzia prevedeva che nel caso di eventuali incassi “non avrete diritto a particolare compenso o rimborso spese, essendone tenuto conto nello stabilire la provvigione”. Mentre l'articolo 8 stabiliva che “detta aliquota provvigionale comprende già il 2%
(duepecento) per eventuali incassi che dovrete fare per nostro conto”.
Ad ogni modo, anche l'istruttoria orale ha dimostrato che l'appellante non abbia provveduto ad una attività di incasso per conto della preponente ma semmai ad una sola attività di riscossione degli insoluti che, a mente del citato art. 5 AEC non dà diritto a compenso. I testi e Testimone_1
rispettivamente ex dipendente e dipendente della , cioè del Testimone_2 Parte_5
consorzio che si occupa delle commercializzazione dei prodotti delle società consorziate
[...]
ceramica De MA CO srl, , Ceramiche vietresi, hanno Controparte_1 Persona_1
confermato i capi 34 e 35 della memoria difensiva e cioè che il abbia svolto solo attività di Pt_1 recupero insoluti la quale consisteva nel prendere l'assegno presso il cliente dopo che fosse decorso vanamente il termine di 90 o 120 giorni e il cliente non avesse proceduto al pagamento della Riba
(ricevuta bancaria), ribadendo che “non vi era una attività di incasso da parte degli agenti in quanto solitamente venivano emesse delle ricevute bancarie . Le uniche occasioni in cui gli agenti potevano riscuotere era in caso di insoluti” potendo essere stato “chiesto al come ad altri agenti di Pt_1
riscuotere presso un cliente in caso di insoluto in quanto altrimenti il cliente restava bloccato e non poteva effettuare successivi ordini”.
Anche il teste di parte ricorrente dipendente fino al 2013 della Testimone_3 [...]
, ha affermato che “in caso di pagamenti insoluti o di pagamenti pattuiti con rimessa Parte_5
direna, la preponente era solita dare indicazioni all'agente di riscuotere le relative somme. Era prassi delle aziende operare in questo modo e affidare agli agenti un elenco degli insoluti e delle rimesse dirette”.
L'appello va, di conseguenza, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo presente del modesto valore della causa e di altro contenzioso tra le parti, sostanzialmente, identico.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 10 aprile 2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 8 di 8