Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6981/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Loc. Vallone n. 2,
e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
06/05/1981, residente in [...], Loc. Vallone n. 2,
entrambi elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Carlo Maglione (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
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Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Cogoleto il 15/10/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
09/07/2020 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cogoleto (GE) il 15/10/2011 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé quando crede, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. A tal fine ed anche per poter organizzare i
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 reciproci impegni quotidiani, i genitori si impegnano a concordare preventivamente, di settimana in settimana (entro il venerdì della settimana precedente), il calendario delle visite paterne per la settimana successiva e si impegnano reciprocamente ad osservare rigorosamente il calendario in tal modo stabilito, salvo imprevisti, garantendo comunque al padre che potrà vedere il figlio minore almeno tre volte alla settimana, ovviamente con facoltà di pernottamento presso l'abitazione paterna;
il padre potrà tenere il figlio con sé per almeno 20 giorni, previamente concordati tra i genitori, anche consecutivi, durante le vacanze estive;
la madre avrà analogo diritto di trascorrere un periodo di ferie di venti giorni, anche consecutivi, con il figlio;
metà delle vacanze natalizie;
la sera del 24 dicembre con un genitore ed il successivo 25 dicembre con l'altro genitore;
Pasqua, le altre festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza, così come ad anni alterni il periodo dello stop didattico invernale, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e di salute del minore nonché con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
resta facoltà dei genitori, come sempre avvenuto, farsi aiutare nella gestione del figlio dai parenti durante i periodi di reciproca spettanza, ovvero da baby-sitter scelta di comune accordo tra i genitori stessi e che verrà retribuita da ciascun di essi proporzionalmente all'utilizzo;
2) il sig. si impegna a versare alla sig.ra , quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore , una somma mensile pari a € Per_1
450,00# - da corrispondersi entro i primi 15 giorni di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente su base ISTAT – oltre ovviamente al 50% di tutte le spese straordinarie concordate e previamente documentate inerenti il figlio;
e ciò fino a quando il Per_1
figlio non sarà economicamente autosufficiente, e nella medesima percentuale verranno detratte dalle rispettive dichiarazioni reddituali;
3) entrambi i genitori manterranno, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente del figlio e parteciperanno insieme od alternandosi, alle principali tappe educative del figlio (colloqui con il corpo docente, recite scolastiche, gite, gare sportive);
4) entrambi i genitori dovranno consentire al minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) le scelte di istituti scolastici futuri (pubblici e/o privati) saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la scelta dell'indirizzo di studio migliore e più
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 conveniente, tenendo sempre e comunque in considerazione le capacità ed i desideri del figlio;
6) i genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche relativo al figlio minore, così da consentire a di viaggiare sino al Per_1
compimento dei 18 anni, impegnandosi ad adoperarsi al riguardo anche in futuro;
7) i genitori si danno il reciproco assenso per brevi viaggi in Italia e all'estero con il figlio, nel pieno rispetto del calendario scolastico di e previo accordo delle tempistiche Per_1
sui viaggi con l'altro genitore;
in ogni caso, il padre, che dovrà sempre essere presente al momento della richiesta di rilascio dell'apposito visto, si impegna a non opporsi ai viaggi di in compagnia della madre presso la Federazione Russa almeno una volta Per_1 all'anno per un periodo continuativo fino a tre settimane ciascuno;
8) la porzione dell'immobile, sito in 16016 Cogoleto (GE), Località Vallone 2 già adibita a casa coniugale resta assegnata al sig. che, come sempre fatto, Parte_2
provvederà a farsi carico dei relativi importi del contratto di locazione del predetto immobile;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 15, Parte I, Serie) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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