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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3675/2022
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il giorno 17 aprile 2025, nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
opponente
E
Controparte_1
opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
R.G. 3675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3675/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Andrea Solaro presso il cui studio in Portici (Na) alla via Libertà, n. 209 è elettivamente domiciliata
-opponente contro
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, (p.i.: ), in persona del l. r. Parte_2 P.IVA_2
p. t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata telematicamente, dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo
S. Bernardino, n. 5A,
-opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 14 aprile
2022 e notificato il 22 aprile 2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
della somma di euro 6.482,61 oltre interessi e spese di lite quale saldo Parte_2
2
R.G. 3675/2022
del contratto di apertura di una linea di credito con carta sottoscritto con Fiditalia il 24 novembre 2014, credito oggetto di cessione in favore della odierna opposta.
L'opponente, non contestando né l'esistenza del rapporto contrattuale né l' erogazione delle somme, ha eccepito l'omessa valutazione da parte dell'opposta del merito creditizio e dell'indebitamento del cliente nonché la natura usuraria dei tassi di interesse applicati al menzionato rapporto contrattuale;
sulla scorta di tali difese, ha concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha eccepito l'infondatezza Controparte_1
delle eccezioni avversarie sia in ordine alla presunta violazione dell'articolo 124-bis
T.U.B. sia rispetto alla presunta natura usuraria dei tassi di interessi applicati, concludendo per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e degli onorari.
Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione
(verbale del 4 aprile 2023 allegato dalla società opposta alle note del 7 gennaio 2024).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria: spetta dunque all'istituto opposto dimostrare l'esistenza del contratto indicato nel ricorso e l'ammontare del debito, mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per la assoluta genericità ed infondatezza della opposizione, a fronte della sussistenza di una adeguata prova del credito: infatti, ha prodotto - sia nel procedimento Controparte_1
monitorio che nel presente giudizio - il contratto di apertura della linea di credito sottoscritto da il 24 novembre 2014 presso ME (allegato 3 del Parte_1
fascicolo monitorio) nonché l'estratto conto relativo al credito, proveniente dalla cedente,
3
R.G. 3675/2022
contenente la analitica indicazione dei movimenti, dai quali ricostruire l'andamento del rapporto.
A fronte di tale produzione, le due eccezioni sollevate dall'opponente risultano infondate e generiche.
L'opponente ha, anzitutto, eccepito che la banca opposta non avrebbe valutato il merito creditizio all'epoca dell'apertura della linea di credito atteso che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 124- bis T.U.B., avrebbe dovuto respingere le istanze dalla stessa provenienti poiché al momento della concessione la era disoccupata e non Pt_1
percepiva redditi (pag. atto di citazione).
L'eccezione va respinta.
L'articolo 124-bis, co. 1, T.U.B. prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Sul punto giova ricordare che la eventuale violazione delle norme sul merito creditizio può condurre alla applicazione di sanzioni per l' intermediario finanziario ovvero alla insorgenza di eventuale responsabilità risarcitoria, ma non costituisce causa estintiva della pretesa creditoria;
peraltro, è da rilevare che la odierna opposta ha agito quale cessionaria del credito, laddove la condotta denunciata da parte opponente risulterebbe ascrivibile alla società erogatrice, sicchè alcuna influenza potrebbe assumere in ordine alla esigibilità del credito azionato nella presente sede.
Ad abundantiam, si osserva che nel caso di specie non emergono profili di negligenza imputabili all'intermediario nella valutazione del merito creditizio e della solvibilità dell'opponente con riguardo alla linea di credito concesso nel 2014: risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dall'opposta che nell'ottobre del 2014, ossia Parte_1
il mese precedente la concessione della linea di credito, fosse occupata e percepisse per la propria attività una regolare retribuzione (si veda la busta paga dell'opponente prodotta come allegato 5).
Peraltro, la norma invocata dall'opponente non impone all'intermediario di consultare la banca dati, ma prescrive tale adempimento in via residuale, solo ove le informazioni fornite dal consumatore sul merito creditizio non siano ritenute adeguate.
Non emergono, inoltre, dalle esposizioni delle parti processuali elementi che possano configurare un comportamento contrario a buona fede, e quindi una responsabilità precontrattuale in capo all'opposta né assumono rilievo alcuno le dedotte, ma non
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R.G. 3675/2022
documentate, precarie condizioni economiche dell'opponente attesa la carenza probatoria sul punto.
Parimodo infondata risulta la eccezione di usurarietà dei tassi di interessi applicati al contratto in esame, formulata in via del tutto generica.
Sull'argomento giova, anzitutto, ricordare che incombe su chi intenda dimostrare l'applicazione di tassi usurari da parte di un istituto di credito formulare un' eccezione specifica, indicando i tassi di interesse applicati, il tasso soglia, i trimestri di riferimento, producendo, al contempo, i decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati, nonché indicare la percentuale di sconfinamento rispetto a ciascun trimestre.
Sulla scorta dei principi dinanzi richiamati, la domanda in esame si palesa carente già in punto di allegazione atteso che l'opponente si è limitata a dedurre nel proprio atto di citazione in opposizione la natura usuraria del contratto oggetto di lite senza, tuttavia, esporre per quale motivo gli interessi originariamente pattuiti in contratto e quelli successivamente pagati alle singole scadenze sarebbero in contrasto con la legge n.
108/1996, né ha rappresentato rispetto a quale parametro sarebbero da considerare illegittimi gli interessi pattuiti, e neppure in riferimento a quali pagamenti si sarebbe determinato il superamento dei limiti stabiliti dalla legge n. 108 del 1996.
A fronte della genericità della relativa eccezione, neppure avrebbe potuto essere disposta ctu, tenuto conto che tale strumento non costituisce un mezzo di prova e non è idonea a sopperire alle carenze di allegazione della parte.
In definitiva l'opposizione va rigettata ed il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
127/2022, in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie e per la assenza di attività istruttoria, e con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 per la assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
751/2022 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
5
R.G. 3675/2022
- condanna al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il giorno 17 aprile 2025, nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
opponente
E
Controparte_1
opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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R.G. 3675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3675/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Andrea Solaro presso il cui studio in Portici (Na) alla via Libertà, n. 209 è elettivamente domiciliata
-opponente contro
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, (p.i.: ), in persona del l. r. Parte_2 P.IVA_2
p. t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata telematicamente, dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo
S. Bernardino, n. 5A,
-opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 14 aprile
2022 e notificato il 22 aprile 2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
della somma di euro 6.482,61 oltre interessi e spese di lite quale saldo Parte_2
2
R.G. 3675/2022
del contratto di apertura di una linea di credito con carta sottoscritto con Fiditalia il 24 novembre 2014, credito oggetto di cessione in favore della odierna opposta.
L'opponente, non contestando né l'esistenza del rapporto contrattuale né l' erogazione delle somme, ha eccepito l'omessa valutazione da parte dell'opposta del merito creditizio e dell'indebitamento del cliente nonché la natura usuraria dei tassi di interesse applicati al menzionato rapporto contrattuale;
sulla scorta di tali difese, ha concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha eccepito l'infondatezza Controparte_1
delle eccezioni avversarie sia in ordine alla presunta violazione dell'articolo 124-bis
T.U.B. sia rispetto alla presunta natura usuraria dei tassi di interessi applicati, concludendo per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e degli onorari.
Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione
(verbale del 4 aprile 2023 allegato dalla società opposta alle note del 7 gennaio 2024).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria: spetta dunque all'istituto opposto dimostrare l'esistenza del contratto indicato nel ricorso e l'ammontare del debito, mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per la assoluta genericità ed infondatezza della opposizione, a fronte della sussistenza di una adeguata prova del credito: infatti, ha prodotto - sia nel procedimento Controparte_1
monitorio che nel presente giudizio - il contratto di apertura della linea di credito sottoscritto da il 24 novembre 2014 presso ME (allegato 3 del Parte_1
fascicolo monitorio) nonché l'estratto conto relativo al credito, proveniente dalla cedente,
3
R.G. 3675/2022
contenente la analitica indicazione dei movimenti, dai quali ricostruire l'andamento del rapporto.
A fronte di tale produzione, le due eccezioni sollevate dall'opponente risultano infondate e generiche.
L'opponente ha, anzitutto, eccepito che la banca opposta non avrebbe valutato il merito creditizio all'epoca dell'apertura della linea di credito atteso che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 124- bis T.U.B., avrebbe dovuto respingere le istanze dalla stessa provenienti poiché al momento della concessione la era disoccupata e non Pt_1
percepiva redditi (pag. atto di citazione).
L'eccezione va respinta.
L'articolo 124-bis, co. 1, T.U.B. prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Sul punto giova ricordare che la eventuale violazione delle norme sul merito creditizio può condurre alla applicazione di sanzioni per l' intermediario finanziario ovvero alla insorgenza di eventuale responsabilità risarcitoria, ma non costituisce causa estintiva della pretesa creditoria;
peraltro, è da rilevare che la odierna opposta ha agito quale cessionaria del credito, laddove la condotta denunciata da parte opponente risulterebbe ascrivibile alla società erogatrice, sicchè alcuna influenza potrebbe assumere in ordine alla esigibilità del credito azionato nella presente sede.
Ad abundantiam, si osserva che nel caso di specie non emergono profili di negligenza imputabili all'intermediario nella valutazione del merito creditizio e della solvibilità dell'opponente con riguardo alla linea di credito concesso nel 2014: risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dall'opposta che nell'ottobre del 2014, ossia Parte_1
il mese precedente la concessione della linea di credito, fosse occupata e percepisse per la propria attività una regolare retribuzione (si veda la busta paga dell'opponente prodotta come allegato 5).
Peraltro, la norma invocata dall'opponente non impone all'intermediario di consultare la banca dati, ma prescrive tale adempimento in via residuale, solo ove le informazioni fornite dal consumatore sul merito creditizio non siano ritenute adeguate.
Non emergono, inoltre, dalle esposizioni delle parti processuali elementi che possano configurare un comportamento contrario a buona fede, e quindi una responsabilità precontrattuale in capo all'opposta né assumono rilievo alcuno le dedotte, ma non
4
R.G. 3675/2022
documentate, precarie condizioni economiche dell'opponente attesa la carenza probatoria sul punto.
Parimodo infondata risulta la eccezione di usurarietà dei tassi di interessi applicati al contratto in esame, formulata in via del tutto generica.
Sull'argomento giova, anzitutto, ricordare che incombe su chi intenda dimostrare l'applicazione di tassi usurari da parte di un istituto di credito formulare un' eccezione specifica, indicando i tassi di interesse applicati, il tasso soglia, i trimestri di riferimento, producendo, al contempo, i decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati, nonché indicare la percentuale di sconfinamento rispetto a ciascun trimestre.
Sulla scorta dei principi dinanzi richiamati, la domanda in esame si palesa carente già in punto di allegazione atteso che l'opponente si è limitata a dedurre nel proprio atto di citazione in opposizione la natura usuraria del contratto oggetto di lite senza, tuttavia, esporre per quale motivo gli interessi originariamente pattuiti in contratto e quelli successivamente pagati alle singole scadenze sarebbero in contrasto con la legge n.
108/1996, né ha rappresentato rispetto a quale parametro sarebbero da considerare illegittimi gli interessi pattuiti, e neppure in riferimento a quali pagamenti si sarebbe determinato il superamento dei limiti stabiliti dalla legge n. 108 del 1996.
A fronte della genericità della relativa eccezione, neppure avrebbe potuto essere disposta ctu, tenuto conto che tale strumento non costituisce un mezzo di prova e non è idonea a sopperire alle carenze di allegazione della parte.
In definitiva l'opposizione va rigettata ed il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
127/2022, in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie e per la assenza di attività istruttoria, e con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 per la assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata da e conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
751/2022 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
5
R.G. 3675/2022
- condanna al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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