Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice, esaminati gli atti della causa n. 1298/2022, lette le note di trattazione scritta depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”).
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 1 c.p.c. nella causa n. 1298/2022 avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e vertente tra
(C.F. ), col ministero/assistenza, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dell'avv. MAROTTA FRANCESCO;
- attore - e
(C.F. ), col ministero/assistenza, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dell'avv. PIZZUTI PASQUALE;
- convenuto - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale , esponendo di essere proprietaria e possessore CP_1 dei terreni agricoli siti in agro del comune di Laurino (SA), alla località Serre – Fraz. Villa Littorio, identificati in C.T. al Fol. 8 – P.lla 762 e 772; che il giorno 10.08.2022, durante i lavori di recinzione di tali fondi, veniva accertata la presenza di una tubazione in polietilene per il trasporto di acqua, interrata a circa 30 cm che, a partire da un pozzetto con chiusino in ghisa posto sul marciapiede della S.P. 69, percorre la stradina privata nella sua proprietà che conduce alla P.lla 947 e 948; che era stato verificato, inoltre, che tale tubazione riguardava un'utenza idrica in titolarità del Sig. che il tutto veniva CP_1 analiticamente esposto, comprovato ed argomentato nella Relazione Tecnica di parte dell'arch. allegata in atti;
che il posizionamento di tale Tubazione non era stato mai Per_1 autorizzato e/o consentito dalla stessa proprietaria, per cui il tutto era stato illegittimamente ed abusivamente realizzato.
Il tutto analiticamente esposto, comprovato ed argomentato nella Relazione Tecnica dell'arch. allegata in Atti al n. 3, il cui contenuto si richiama e trascrive.
2. Per l'effetto, ordinare al Sig. la CP_1
IMMEDIATA rimozione di tale tubazione in polietilene, ripristinando lo stato dei luoghi quo ante. Ripristino da realizzarsi a sue spese, specificandone, altresì, le relative modalità di esecuzione”. Vinte le spese di giudizio da distrarsi. Provvedeva a costituirsi in giudizio , contestando in fatto ed in diritto la CP_1 domanda attorea ed eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Istruita la causa oralmente a mezzo testi, precisate dalle parti le conclusioni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.03.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La domanda è infondata. La domanda attorea va qualificata come actio negatoria servitutis, , in quanto diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche all'eliminazione - al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo - della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, come è reso manifesto dal secondo comma dell'art. 949 c.c., a mente del quale se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. Ne consegue che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, rientra nello schema di detta azione la domanda diretta nello stesso tempo ad ottenere la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal terzo e la cessazione della situazione abusiva (cfr., Cassazione civile, sez. II, 6 dicembre 1988, n. 6632). Tanto premesso, inquadrata l'azione intrapresa nell'alveo delle azioni reali, deve in via generale osservarsi che nelle azioni reali e, quindi, anche nell'actio negatoria servitutis, la legittimazione processuale, attiva e passiva, spetta esclusivamente ai proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante o servente, così che grava sull'attore che agisce in via giudiziaria la prova dei relativi titoli di proprietà (così Cass., 23 ottobre 1991, n. 11222, ma si vedano anche Cass., 27 maggio 1987, n. 4744 e, da ultimo, Cass., 18 luglio 2002, n. 10443, Cassazione civile , sez. II, 27 dicembre 2004, n. 24028). In altri termini, la legittimazione attiva e passiva dell'actio negatoria servitutis si stabilisce solo in dipendenza delle reciproche pretese di carattere assoluto, individuate rispetto ai soggetti da cui provengano ed è irrilevante il possesso della cosa, sia da parte dell'attore che da parte del convenuto (così, già, Cass. n. 1525/1962, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1972, n. 743, secondo la quale “l'actio negatoria servitutis, avendo carattere reale, non può portare al risultato che di essa costituisce lo specifico oggetto, cioè all'accertamento negativo dell'affermato diritto di servitù, senza la presenza in giudizio del legittimo contraddittore, che è il proprietario dell'altro fondo”). In ordine all'onere probatorio dell'azione intrapresa, si osserva, poi, che, secondo giurisprudenza pacifica, il proprietario che con l'actio negatoria servitutis chiede l'accertamento della libertà del suo fondo deve provare, oltre la legittimazione processuale delle parti, il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto, cui spetta, invece, provare il diritto reale da lui vantato (ex plurimis, civ., sez. II, 16 gennaio 1996, n. 301, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1988, n. 6412, secondo la quale spetta al convenuto, che deduca l'esistenza, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva, di offrire la relativa dimostrazione, nonché Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 1996, n. 301). Più nel dettaglio, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, precisa che la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di acquisto (in tal senso, Cass. civ., ord., 26 febbraio 2021, n. 5487). Invero, l'attore non è chiamato a fornire la prova rigorosa richiesta a chi esperisce un'azione di rivendica, la c.d. probatio diabolica; tuttavia, questi deve comunque provare, con ogni mezzo, il titolo di acquisto del bene affinché il giudice, verificata la sua legittimazione attiva, possa accertare l'inesistenza sul bene medesimo di diritti reali minori da altri asseritamente vantati ed ordinare, eventualmente, la cessazione delle molestie ovvero turbative subite da colui che si affermi e provi di essere proprietario. Tanto premesso in punto di diritto, il Tribunale rileva che, sulla base degli atti allegati all'atto di citazione ed alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c, delle testimonianze acquisite, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio. Invero, allegato alla citazione risulta l'atto di donazione del 15 gennaio 2001 n. 133 trascritto ai RR. II. di Salerno in data 16 gennaio 2001 n. 1276/1082 e 1278/1084, a fronte del quale donava alla figlia Persona_2 la piena proprietà del fondo rustico sito in Laurino (SA) alla località Parte_1
Serre, della estensione catastale di complessive are 32.32, confinante nell'insieme con beni di , strada provinciale, corte mappale 766, salvo altri, riportato nel N.T.C. del CP_1 detto Comune, in particolare alla partita 2767, foglio 8, mappale 762, are 12.62, ossia una delle due particelle oggetto di causa;
nonché donava alla figlia Persona_3 Parte_1 la piena proprietà del fondo rustico sito in Laurino (SA) alla località Serre, della
[...] estensione catastale di complessive are 16.14, confinante nell'insieme con beni di Per_4
, strada provinciale, lo stesso terreno donato da , salvo altri, riportato nel
[...] Persona_2
N.T.C. del detto Comune, in particolare alla partita 2286, foglio 8, mappale 772, are 1.82, ossia l'altra particella oggetto di causa. Tuttavia, nel medesimo atto di donazione veniva puntualizzato che “sul fondo donato a
insistono due pozzi ai quali hanno diritto di attingere acqua i confinanti signori Parte_1 Per_4 e La donataria si impegna a garantire tale diritto informando i
[...] CP_1 Parte_1 suoi eventuali aventi causa di tale servitù”. Tanto puntualizzato, priva di fondamento è la difesa di parte attrice nella parte in cui sostiene che “il posizionamento di tale Tubazione NON è stato MAI AUTORIZZATO e/o CONSENTITO dalla Proprietaria, per cui il tutto è stato ILLEGITTIMAMENTE ed ABUSIVAMENTE Realizzato”. In conclusione, la domanda va rigettata, con assorbimento dei restanti motivi.
Le spese sono liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti , ogni altra Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda come proposta;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. MAROTTA FRANCESCO. Vallo della Lucania, 15/3/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito