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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7725 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2616 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA ), con gli avv.ti Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
RT ) e GI MA TO ) che C.F._1 C.F._2 la rappresentano e difendono come da procura in atti
- APPELLANTE –
), in qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_2 CP_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti. Elisa Amato
[...] P.IVA_3
e LO AL GR , che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22892/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 28.11.2019.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 18.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione l (d'ora in avanti, breviter, Parte_1
”) convenne in giudizio (di seguito solo ”) al Pt_1 Controparte_2 CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il tribunale:
1. nel merito, ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 62.488,00 richiesta da controparte relativamente alle due utenze oggetto di causa;
2. in via istruttoria, si insiste nella richiesta di CTU allo scopo di accertare l'ammontare effettivo dei consumi e la coincidenza di questi con quelli riportati nelle fatture;
3. vinte le spese da distrarsi agli avvocati antistatari giusta dichiarazione contenuta nella procura depositata in atti unitamente all'atto introduttivo del giudizio”.
A sostegno della domanda proposta, l'attrice dedusse di essere cliente di
[...]
, in specie, del servizio di maggior tutela, intestataria di due utenze CP_2 aventi n. e n. 335172230 (rispettivi codici POD n. IT002E5073512A P.IVA_4
e n. IT002E3351722A), con sistema di rilevazione dei consumi mediante
2 contatore elettronico che ne consentiva la lettura da remoto;
che i contratti di somministrazione di energia elettrica erano in esecuzione dall'1.6.2009 al
31.8.2013; che le condizioni di fornitura, come disciplinate dall'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas, prevedevano per utenze come la propria con potenza impegnata oltre ai 16,5 Kw, la lettura mensile del contatore con esclusione dei conguagli annuali;
che, proprio al fine di evitare le fatture di conguaglio, la delibera n. 296/2006 dell'AEEGSI aveva reso obbligatoria l'installazione dei contatori elettronici cd. “intelligenti”, ma ciononostante CP_1 aveva fatturato in acconto, ossia sulla base dei consumi presunti e non invece di quelli effettivi acquisiti da contatore;
che il presunto debito accumulato verso faceva riferimento, quanto all'utenza n. 507351221, al periodo CP_1 intercorrente tra il giugno 2013 e il marzo 2014, mentre, relativamente all'utenza n. 335172230, al periodo compreso tra il novembre 2012 e il gennaio
2014: periodi sovrapponibili e per nulla documentati;
che l'ammontare del credito recato dalle fatture emesse per l'intera fornitura non era dovuto, non avendo riscontro nei reali consumi della società attrice, mancando la rilevazione periodica richiesta dalla normativa di settore;
che l'irregolare fatturazione di le aveva reso impossibile una lungimirante e attenta pianificazione CP_1 periodica delle entrate al fine di sostenere i costi dell'esposizione debitoria verso la medesima;
che la condotta negligente di per le mancate letture in tempo CP_1 reale dei consumi e per i conguagli accumulati nel tempo e reclamati a distanza di anni aveva provocato un danno patrimoniale, per l'inibizione della capacità economica aziendale, nonché per i prezzi che l aveva nel tempo applicato Pt_1 ai servizi offerti, giacché la ritardata fatturazione dei conguagli mensili aveva sbilanciato, a posteriori, le previsioni costi-ricavi, comportando, di fatto, il ridimensionamento dell'utile per i maggiori costi sostenuti e non recuperabili verso i propri clienti;
che il danno poteva essere liquidato in via equitativa ed era in re ipsa; che la stessa avrebbe ammesso il ritardo nella fatturazione per CP_1 un problema tecnico;
che l'onere della prova della corretta contabilizzazione dei consumi gravava sul somministrante a fronte delle contestazioni dell'utente; che alla fattura nessun valore, neppure indiziario, poteva essere riconosciuto quanto alla corrispondenza del corrispettivo recato rispetto ai consumi effettivi di
3 energia elettrica;
che era tenuta a fornire la prova che i consumi fondanti CP_1 la sua pretesa creditoria fossero effettivi, in adempimento dell'onere della prova su di essa gravante ex art. 2697 c.c.; che, a fronte dell'intimazione di pagamento di , era stata costretta a sottoscrivere un piano di rateizzazione, al fine di CP_1 impedire il distacco della fornitura;
che si rendeva necessaria una CTU, onde verificare i consumi reali e la loro compatibilità con quanto riportato nelle fatture emesse dalla convenuta.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la società attrice precisò la domanda, alla luce delle difese svolte dalla convenuta in comparsa, deducendo inoltre che : era stata eseguita la sostituzione dei contatori relativi ad ambedue le utenze intestate in violazione della normativa di settore (Delibera 292/06 dell'AEEGSI e la medesima Autorità all'art. 11 della deliberazione del
28.12.1999), poiché effettuata in sua assenza, quindi, in mancanza di contraddittorio e senza possibilità di verifica del dato iniziale di misura dei consumi (quello che è acquisito al momento della installazione), quindi senza neppure possibilità di un riscontro in ordine al buon funzionamento dei misuratori;
in ordine al riconoscimento del debito eccepito dalla convenuta, ne rilevò l'irrilevanza probatoria in ragione della dedotta invalidità del rapporto fondamentale.
Alla luce delle premesse, chiedeva: “in via preliminare, che venisse Parte_2 disposta la sospensione della procedura di distacco delle utenze e/o di riduzione di potenza della fornitura di energia elettrica avviata da e, in via principale, CP_1 di accertare la non debenza delle somme di cui alle fatture emesse da , con CP_1 condanna di quest'ultima sia alla restituzione di quanto illegittimamente incassato rispetto a quanto effettivamente dovutole, sia al risarcimento del danno subito a causa della mancata tempestiva fatturazione dei consumi reali da parte della società convenuta, per un ammontare pari a € 25.000,00, ovvero nella misura ritenuta di giustizia”.
2. Si costituì la convenuta contestando la fondatezza della domanda CP_1 attorea e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi di cui in premessa: - nel merito, rigettare la domanda avanzata da in quanto infondata Parte_1
4 in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, accertato il mancato pagamento di delle fatture, di cui al separato elenco coma da prospetto Parte_1 riepilogativo, condannare l'odierna attrice alla corresponsione in favore di
[...]
n.q. dell'importo di € 62.488,00 per consumi di energia elettrica, calcolati CP_1 sul dato effettivo e definitivo e mai seriamente contestati dalla controparte;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della propria domanda riconvenzionale espose: “di essere CP_1 creditrice nei confronti dell'albergo del complessivo importo di € Parte_2
62.488,00 per le utenze n. 507351221 e n. 335172230 alla stessa intestate;
che in ordine all'utenza n. 507351221 aveva emesso le seguenti fatture: a) n.
2062013001652330 di € 31.684,65 con scadenza al 10.6.2013; b) n.
2062013002523280 di €2.412,08 con scadenza al 22.7.2013; c) n.
2062013003447749 di € 2.281,79 con scadenza al 16.9.2013; d)
n.2062013004160213 di € 2.281,79 con scadenza al 25.10.2013; e) n.
2062014000486407 di €6.168,96 con scadenza al 25.2.2014; f) n.
2062014000846931 di € 5.762,17 con scadenza al 17.3.2014; che, in ordine all'utenza n. 335172230, la morosità dell traeva origine dal mancato Pt_1 pagamento delle seguenti fatture: a) n. 2000000005401766 di € 19.338,25 con scadenza al 30.11.2012, e il cui residuo era pari ad € 5.156,87, dopo che la società debitrice aveva presentato un piano di rientro che aveva previsto il pagamento in 6 rate, accolto da e non integralmente corrisposto;
CP_2
b) n.2062013002956690 di € 7.956,83 con scadenza al 19.8.2013; c) n.
2062013003693765 di € 3.583,31 con scadenza al 30.9.2013; d) n.
2062014000020572 di € 441,66 con scadenza al 28.1.2014; che, con lettera del
25.11.2015, aveva invitato formalmente l ad adempiere all'obbligazione Pt_1 di pagamento della somma derivante dall'utenza n. 335172230; che, quanto all'utenza n. 507351221, la fornitura in favore della società attrice era stata attivata sul servizio di maggior tutela di in data 1.6.2009, con CP_2 misuratore in posa matricola n. 99383629 e potenza impegnata pari a 70 Kw, e che, in data 2.11.2010, il suddetto misuratore era stato rimosso e sostituito da quello avente matricola n. 0510670006007 e lettura iniziale pari a 0; che, trattandosi di fornitura con potenza impegnata pari a 70 Kw, i dati messi a
5 disposizione di erano le curve di carico composte dalla sequenza dei dati CP_1 quartorari registrati nel mese di riferimento dal contatore in posa, e che, trattandosi altresì di una fornitura gestita a trattamento orario, laddove le misure quartorarie non avessero raggiunto una percentuale di completezza pari al
100%, il sistema avrebbe ricostruito i campioni mancanti e classificato la curva come "stimata", pur potendo essere disponibili i registri mensili effettivi;
che, in merito ai consumi dell'utenza n. 507351221, in data 14.5.2013, era stata emessa la fattura n. 2062013001652330 pari ad € 31.684,65, che aveva contabilizzato i consumi effettuati dal 21.10.2010 al 31.10.2010, per un totale rilevato pari a 5.151 Kwh, a cui era stato aggiunto il periodo stimato tra l'1.11.2010 ed il 31.3.2013, per un totale pari a 267.239 Kwh, con la restituzione di quanto fatturato in acconto per il periodo 20.10.2010 - 31.10.2012, ossia
107.367 Kwh;
che tale fattura era stata successivamente rateizzata in 30 rate mensili, delle quali solo 3 risultavano essere state regolarmente saldate;
che in seguito erano state emesse altre 5 fatture recanti consumi stimati fino all'emissione, in data 31.01.2014, della fattura n. 2062014000486407 pari ad €
6.186,96, che aveva contabilizzato i consumi compresi tra l'1.11.2010 ed il
30.4.2012 in effettivo, per un totale rilevato pari a 171.303 Kwh, a cui era stato aggiunto un periodo stimato tra l'1.5.2012 ed il 31.8.2013, per un totale pari a
175.974 Kwh, con restituzione di quanto fatturato in acconto per il periodo
1.11.2010 - 31.8.2013, ossia 314.119 Kwh;
che nella predetta fattura era chiaramente evincibile il cambio misuratore eseguito in data 2.11.2010 e le letture fatturate erano quelle comunicate dal distributore locale;
che, in data
20.2.2014, era stata emessa la fattura n. 2062014000846931 pari ad €5.762,17 che aveva contabilizzato i consumi che andavano dall' 1.5.2012 al 28.02.2013 in effettivo, per un totale rilevato pari a 133.925 Kwh, a cui era stato aggiunto un periodo stimato tra l'1.3.2013 ed il 31.8.2013, per un totale pari a 73.780
Kwh, con restituzione di quanto fatturato in acconto per il periodo 1.05.2012 -
31.8.2013, ossia 175.974 Kwh;
che, infine, in data 21.6.2014 era stata emessa la nota di credito n. 2062014003020302 pari ad € 2.060,63 che aveva contabilizzato consumi compresi tra l'1.03.2013 ed il 31.08.2013, in effettivo, per un totale rilevato pari a 70.313 Kwh, con restituzione di quanto fatturato in
6 acconto per il medesimo periodo, ossia 73.780 Kwh;
che anche in tal caso le letture fatturate erano esattamente quelle comunicate dal distributore locale,
.; che sul punto di fornitura POD IT002E5073512A era stato installato CP_3 un misuratore di tipo tele-gestito per fasce (EF) con matricola n.
0510670006007, al quale erano stati applicati dei trasformatori di corrente usati nei sistemi di misura a corrente elevata al fine di ridurre la stessa a valori più facilmente misurabili;
che il coefficiente di moltiplicazione di massima, ricavabile dalla differenza tra la corrente in entrata e quella in uscita che era stata applicata al consumo ("CO" attiva e "RE" reattiva) e/o alla potenza prelevata nel mese misurato dall'indice di massima ("MX" potenza fatturata), era il valore per il quale doveva essere moltiplicata la lettura A+; che sull'utenza la costante era pari a
25, per cui la lettura rilevata dal misuratore doveva essere moltiplicata per il suddetto coefficiente al fine di quantificare l'effettivo consumo;
che, quanto all'utenza n. 335172230, la fornitura in favore della società attrice era stata attivata sul servizio di maggior tutela in data 1.6.2009 con misuratore in posa matricola n. 0725926 per l'energia attiva, e con misuratore in posa matricola n.
E035727 per l'energia reattiva;
che in data 20.6.2011 detti misuratori erano stati rimossi, con letture finali pari a A+ 7872 kWh e 41887 kVARh, e sostituiti con il contatore elettronico avente matricola n. 0510670009683 e letture iniziali pari a 0 kWh e 0 kVARh;
che, in merito ai consumi dell'utenza n. 335172230, in data
15.3.2012, era stata emessa la fattura n. 2000000000971233 pari ad € 3.626,68 che aveva contabilizzato i consumi effettuati dal 21.1.2011 al 20.6.2011 in effettivo, per un totale rilevato di 43.349 Kwh, a cui era stato aggiunto un periodo stimato dal 21.6.2011 al 01.3.2012, per un totale di 84.970 Kwh, con restituzione di quanto fatturato in acconto per il periodo 20.1.2011 - 02.01.2012, ossia 116.307 Kwh;
che nella predetta fattura erano stati puntualmente contabilizzati i consumi effettivi comunicati dal distributore locale, CP_3 sui misuratori matricola n. 0725926 e n. E035727; che in data 5.11.2012 era stata emessa la fattura di conguaglio n. 2000000005401766 pari ad €
19.338,25, che aveva contabilizzato i consumi effettuati dal 21.6.2011 al
31.08.2012, in effettivo, per un totale pari a 151.799 Kwh, a cui si era aggiunto un periodo stimato che andava dall' 1.9.2012 al 2.11.2012, per un totale pari a
7 21.752 Kwh, con restituzione di quanto fatturato in acconto per il periodo
21.06.2011 - 1.03.2012, ossia 84.970 Kwh;
che in detta fattura era stato correttamente riportato il consumo registrato dal nuovo misuratore installato in data 21.06.2011; che la medesima fattura era stata successivamente rateizzata in 5 rate bimestrali delle quali solo 3 erano state interamente saldate, mentre la quarta risultava parzialmente saldata per un importo pari ad € 2.578,43, e quindi sussisteva un residuo a carico della società attrice di € 5.156,87; che in data
23.7.2013 era stata emessa la fattura n. 2062013002956690 pari ad € 7.956,83 che aveva contabilizzato i consumi che andavano dall' 1.2.2013 al 30.4.2013, in effettivo, per un totale rilevato pari a 26.550 Kwh, a cui si era aggiunto un periodo stimato dall' 1.5.2013 al 30.6.2013, per un totale pari a 20.235 Kwh, con restituzione di quanto fatturato in acconto per il periodo 01.02.2013 -
01.03.2013, ossia 9.777 Kwh;
che successivamente, in data 4.9.2013 era stata emessa la fattura n. 2062013003693765 pari ad € 3.583,31 che aveva contabilizzato i consumi compresi tra l' 1.05.2013 ed il 31.7.2013, in effettivo, per un totale rilevato pari a 29.730 Kwh, a cui era stato aggiunto un periodo stimato che andava dall' 1.8.2013 al 31.8.2013, per un totale pari a 6.145 Kwh, con restituzione di quanto fatturato in acconto per il periodo 1.5.2013 -
30.6.2013, ossia 20.235 Kwh;
che, infine, in data 3.1.2014 era stata emessa la fattura di conto finale n. 2062014000020572 pari ad € 441,66 che aveva contabilizzato i consumi effettuati dall'1.8.2013 al 31.8.2013, in effettivo, per un totale rilevato pari a 9.720 Kwh, con restituzione di quanto fatturato in acconto per il medesimo periodo, ossia 6.145 Kwh;
che i consumi registrati dai contatori di entrambe le utenze erano relativi ai dati effettivi rilasciati dal distributore locale, ed utilizzati dall , quale società di vendita, per CP_3 CP_2 procedere alle relative fatturazioni;
che, trattandosi di dati effettivi, nessuna contestazione poteva essere sollevata in merito al consumo di energia elettrica registrata dal misuratore, anche in ragione del fatto che l non aveva Pt_1 addotto alcuna ipotesi di malfunzionamento del contatore;
che inoltre il distributore locale aveva calcolato i consumi sulla base dei criteri indicati dalla delibera AEEGSI n. 65/2012 come risultante dalla fattura di conto finale (vedi docc. 16-7 di parte convenuta); che a conferma della pretestuosità dell'azione
8 intrapresa dall , quest'ultimo aveva riconosciuto espressamente il debito Pt_1 residuo, pur quantificandolo in un importo leggermente inferiore rispetto all'effettiva pretesa creditoria vantata dalla società convenuta;
che la contestazione mossa da parte attrice in relazione alla mancata rilevazione delle letture appariva destituita di fondamento, dato che la mancata lettura del contatore per i brevi periodi in cui questa si era registrata aveva dato esito negativo in quanto il medesimo contatore era inaccessibile, essendo stato posto in un vano che, in assenza del cliente, non poteva essere visitato;
che ad ogni modo il calcolo dei consumi era stato effettuato sui dati effettivi inoltrati dal distributore locale, con riferimento sia al primo misuratore analogico che al successivo tele-gestito”.
3. Il Tribunale di Roma, in rigetto della domanda attorea e in accoglimento di quella riconvenzionale, così dispose: “1) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dall nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
2) rigetta la domanda avanzata dall di accertamento Parte_1 negativo del credito vantato dall per l'importo di € Controparte_2
62.488,00; 3) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dall' in CP_1 qualità di mandataria dell e per l'effetto condanna l Controparte_2 [...] al pagamento in favore di di € 62.488,00; 4) Parte_1 Controparte_2
Condanna l al pagamento in favore dell in Parte_1 CP_1 qualità di mandataria dell delle spese di giudizio, liquidate in Controparte_2
€ 7.795,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”
Il giudice di primae curae, rilevata la rinuncia tacita dell'attrice alla domanda di risarcimento del danno, poiché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né in comparsa conclusionale, né altresì nella memoria di replica e, per l'effetto, circoscritto il petitum all'accertamento negativo del credito di CP_1 recato dalle fatture dedotte in giudizio, rigettò la domanda attorea perché infondata, ed accolse, invece, quella riconvenzionale di , ritenendo CP_1 sussistente l'ulteriore credito da essa azionato a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica nel quadriennio 2010/2013.
A sostegno della sua decisione, il Tribunale di Roma ritenne che le contestazioni dell'attrice in ordine all'irregolare e ripetuta fatturazione in acconto, assunta in
9 contrasto con la normativa di settore, fossero smentite dalla documentazione versata in atti da , probante la corrispondenza tra i consumi di energia CP_1 dichiarati dal distributore locale e quelli (recati in bolletta) dalla convenuta posti alla base del calcolo per la fatturazione;
che, in specie, la documentazione prodotta da (comprensiva dei consumi pubblicati da in ossequio CP_1 CP_3 alla Delibera AEEGSI n. 65/2012; di cui ai docc. nn. 16 e 17 allegati alla comparsa di costituzione in primo grado) desse evidenza del quantitativo di energia erogata in favore delle utenze intestate all , quindi, dei consumi Pt_1 effettivi dell'utente; che avendo provato la conformità dei consumi, assunti CP_1
a base di calcolo per la fatturazione, rispetto a quelli effettivi pubblicati dal distributore locale, avesse compiutamente assolto il proprio onere CP_3 probatorio;
che rispetto, invece, ai consumi dei quali erano mancate le letture, in applicazione dell'art. 22 dell'Allegato B del "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica” (cd. TIME), correttamente si era avvalsa di quelli cd. consumi stimati, ossia quelli dalla CP_1 stessa presunti in base alle medie storiche dell'utenza; che, pertanto, rilevata la corrispondenza tra la misura dei consumi come risultanti dalle letture “effettive”
(rilevate e comunicate dal distributore locale), ovvero, in loro mancanza, dai consumi “stimati” dal venditore di energia elettrica e quelli assunti alla base della fatturazione di le fatture dedotte in giudizio facessero piena prova
CP_1 dell'esistenza e dell'ammontare del credito della convenuta;
che, in ogni caso, ove mai vi fossero state delle irregolarità nella contabilizzazione dei consumi, poiché, secondo la normativa di settore, la misurazione dell'energia spetterebbe al distributore locale, nessuna responsabilità per inadempimento poteva attribuirsi ad , quale società fornitrice;
che costituiva ulteriore prova del
CP_1 credito di il comportamento di parte debitrice e in particolare: la sua
CP_1 richiesta di rateizzazione del debito, valente quale implicito riconoscimento delle debenza delle somme di cui alle fatture richieste in pagamento da;
nonché
CP_1
l'espresso riconoscimento del debito, sia pure parziale (ossia relativamente solo: alla fattura n. 2062013001652330 di € 31.684,65, relativa all'utenza n.
507351221, e alla fattura n. 2000000005401766 di € 19.338,25, relativa all'utenza n. 335172230), come risultante dall'e-mail dell'1.6.2016, trasmessa
10 dall'amministrazione dell al precedente difensore di (doc. 18 di Pt_1 CP_1
), che, in mancanza di disconoscimento da parte dell'attrice, rappresentava CP_1 piena prova dell'esistenza del debito verso ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1
2712 c.c.
4. Contro la sentenza del tribunale di Roma l ha proposto appello, Pt_1 con contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., censurando in più punti la decisione di primae curae.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione, quindi, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, la prima udienza di trattazione è stata sostituita dallo scambio di note scritte, con assegnazione alle parti del termine per depositare per via telematica nel fascicolo informatico note difensive scritte sostitutive della discussione orale e contenenti le eccezioni, deduzioni ed istanze proposte alla Corte.
Proseguita la trattazione con le note sostitutive ex art.127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini per comparse conclusionali e repliche.
Scaduti i termini, la causa è stata rimessa sul ruolo, a causa del decesso del giudice ausiliario, componente del collegio, avvenuta prima della camera di consiglio. A seguito di nuova assegnazione della causa, è stata pertanto fissata udienza, in presenza, innanzi al Collegio ricostituito come da epigrafe, nella quale le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e discusso, oralmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
5. L'appellante impugna la sentenza di primo grado con diverse censure, che attingono vari punti che supportano il capo di rigetto della domanda attrice di accertamento negativo e di risarcimento e quello di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegate in primo grado, rilevando una serie di profili di criticità che specificamente deduce, assumendo: che il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe errato nel considerare tacitamente rinunciata la domanda di risarcimento, perché non
11 riproposta negli atti conclusivi del giudizio di primo grado, e per l'effetto avrebbe omesso di pronunciarsi, con riflessi anche sulla liquidazione delle spese di lite;
che non si sarebbe fatta corretta applicazione della disciplina in materia di somministrazione, giacché, a fronte della denunciata irregolare misurazione dei consumi (riverberatasi sulla determinazione del corrispettivo di cui alle fatture in contestazione), il Tribunale ha affermato l'esclusiva responsabilità del distributore locale di energia elettrica (nel caso di specie , ritenuto il solo CP_3 soggetto a ciò deputato, con l'effetto di escludere quella del venditore;
CP_1 che, in particolare, l'irregolare misurazione dei consumi, da cui l'errata fatturazione del corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia elettrica, sarebbe derivata dalle seguenti circostanze:
- la misurazione dei consumi sarebbe avvenuta in acconto con successivo conguaglio, mentre la normativa di settore imporrebbe la lettura mensile con esclusione dei conguagli annuali, per cui i conguagli, essendo ingiustificati, sarebbero annullabili, mentre le fatture, essendo state emesse in ritardo, non sarebbero attendibili e non consentirebbero un controllo da parte del somministrato della corrispondenza del corrispettivo liquidato ai consumi effettivi dell'utente;
- in ogni caso, i dati di misurazione, sulla cui base ha fatturato non CP_1 sarebbero attendibili poiché la convenuta non avrebbe provato che gli furono inviati dal distributore locale (quindi, che si tratti proprio di quegli stessi dati da quest'ultimo rilevati mensilmente), come richiederebbe la normativa di settore, ossia, nello specifico, che essi vengano acquisiti periodicamente dal distributore locale e da questi trasmessi al venditore mediante PEC, in formato elettronico ed entro determinati termini ai fini della successiva corretta fatturazione del corrispettivo della somministrazione. Soltanto il rispetto di tali formalità renderebbe operativa la presunzione di correttezza dei dati di misura rilevati mediante contatore;
- le misurazioni sarebbero inopponibili al somministrato in quanto la sostituzione dei contatori sarebbe avvenuta in sua assenza, senza contraddittorio, come attesta la mancata redazione del verbale di chiusura e di nuova installazione,
12 controfirmato dal cliente, per cui esse sarebbero indeterminate o comunque non riscontrabili, quindi, i relativi consumi non sarebbero attribuibili all . Pt_1
A fronte delle descritte contestazioni, volte a dimostrare l'inattendibilità delle misurazioni, quale base di calcolo per la fatturazione, l'appellante contesta che il giudice di primo grado avrebbe violato, o erroneamente applicato, gli artt. 2697
c.c. e 2729 c.c., ossia la regola di riparto dell'onere probatorio in materia di somministrazione, fondando la sua decisione sulla presunzione di regolarità dei consumi registrati da contatore. Viceversa, sarebbero mancati elementi connotati da gravità, precisione e concordanza affinché la presunzione potesse operare. In ogni caso, viste le contestazioni del somministrato circa la contabilizzazione dei consumi, il somministrante non avrebbe assolto l'onere di provare la fondatezza del suo credito.
Ancora, denuncia l'appellante che, a fronte dell'inattendibilità delle misurazioni e della difficoltà di ricostruire i consumi effettivi cui raffrontare le fatture emesse da , il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la richiesta CTU. CP_1
Inoltre, al contrario di quanto statuito dal Tribunale, neppure potrebbe valere a provare il credito di l'e-mail del 1°giugno 2016 (allegato n. 18 della CP_1
comparsa di costituzione in primo grado, riprodotta in allegato alla comparsa di costituzione in appello).
6. Procedendo con ordine all'esame dei plurimi profili di doglianza prospettati dall'appellante, per ragioni di chiarezza, si seguirà un ordine che terrà conto di ragioni di priorità logica rispetto alla decisione del merito.
In via preliminare, occorre perimetrare il petitum del presente giudizio, rilevando che al paragrafo 3) della sezione A) dell'appello (pag. 2) si legge “AL riga 11 alla riga 19 di pag. 9, nella parte in cui respinge una domanda non (ri)proposta dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni. A parte qualunque ovvia considerazione in ordine alla violazione dell'art. 112 cpc, si osserva che in tale maniera la soccombenza viene aggravata in misura non dovuta, con riflessi anche sulla liquidazione delle spese di causa.”.
Tale formulazione non integra un ammissibile motivo di appello rispetto al capo della sentenza impugnata che ha rigettato (nel dispositivo) la domanda risarcitoria dell'attrice, ritenendo (in motivazione) che la stessa dovesse
13 intendersi rinunciata per non essere stata inclusa nelle conclusioni rassegnate dall'attrice in primo grado nel verbale dell'udienza del 10.10.2019, né menzionata, neppure per implicito riferimento, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica della stessa parte.
Infatti, non può essere rimessa alla discrezionalità di questa Corte
l'individuazione di “qualunque ovvia considerazione in ordine alla violazione dell'art. 112 cpc”, che è onere dell'appellante allegare ed illustrare, anche in ordine all'” aggravamento della soccombenza” e ad i suoi “riflessi” sulle spese, effetti meramente evocati, in maniera ambigua e generica, nell'impugnazione.
Sfugge del resto, nella sostanza, quale sia l'ambito della censura così inespressa, ovvero se l'appellante si dolga o meno della rilevata rinuncia;
ovvero se intenda che per effetto dell'erronea ritenuta rinuncia il primo giudice, sbagliando, non si sia pronunciato sulla domanda attrice nel merito;
o, piuttosto, lamenti che, essendo stata effettivamente rinunciata la domanda risarcitoria, il Tribunale si sia comunque pronunciato su quest'ultima, rigettandola. Si tratta, quindi, di una strutturale ambiguità del mezzo d'impugnazione, che non può essere risolta da questa Corte, poiché sarebbe altrimenti violato il principio dispositivo che informa anche il giudizio d'appello.
6.1. Connessa all'inammissibile censura appena trattata è quella (di cui al paragrafo 4) della sezione A) dell'appello, pag.3) che attiene al punto della sentenza di primo grado “nella parte in cui non ravvisa alcuna responsabilità contrattuale del fornitore per la violazione della delibera 200/99 dell'AEEG”, avendo il giudice affermato che le asserite negligenze nella lettura periodica del gruppo di misurazione non sono imputabili alla venditrice , essendo il CP_1 distributore locale il soggetto competente in via esclusiva alla misurazione CP_3 dei consumi dell' energia, in base alle previsioni di cui all'art. 3 della delibera n.
200/1999 dell'Autorità Garante.
Invero, il mezzo deve ritenersi inammissibile nella misura in cui, con tale censura, si intenda porre la questione dell'individuazione di un centro di imputazione soggettiva della responsabilità per la denunciata erronea misurazione dei consumi, ai fini della eventuale condanna al risarcimento dei danni domandati dall'attrice nell'originaria citazione, atteso che quest'ultima
14 domanda è stata considerata rinunziata dal giudice a quo, con decisione ormai irrevocabile, attesa l'inammissibilità del motivo d'appello che (come ante illustrato) la attingeva.
Invece la stessa censura, nei limiti in cui si risolva in una critica della decisione circa l'attendibilità della misurazione dei consumi, al fine di escludere la fondatezza del credito oggetto della domanda di accertamento negativo e della riconvenzionale, rientra nei motivi che attingono il merito della decisione su tali domande, che saranno tratti infra.
7. Ancora preliminarmente, è inammissibile la censura con cui parte appellante (al paragrafo 1) della sezione A) dell'appello, pag.1) censura la parte della sentenza impugnata che espone lo svolgimento del processo, sostanzialmente lamentando che sarebbe pletorica e ridondante, senza specificare in che modo l'asserita abbondanza di informazioni avrebbe pregiudicato la sua difesa.
8. Dovendo procedere all'esame del merito dell'impugnazione entro il petitum come innanzi individuato, giova premettere che le censure sostanziali sollevate avverso la sentenza di primo grado si concentrano nel paragrafo B) dell'impugnazione, laddove il paragrafo A) (al netto delle critiche inammissibili già enucleate nei punti 6,6.1. e 7 di questa motivazione) individua i relativi passaggi della parte motiva della sentenza impugnata. Pertanto, la trattazione che segue tratterà i motivi di cui al capo B), come integrati dai relativi riferimenti nel paragrafo A) dello stesso appello.
Tali motivi involgono l'accertamento della debenza delle somme fatturate sulla base dei consumi misurati mediante contatore, nella specifica ipotesi in cui il somministrato contesti delle irregolarità che priverebbero i dati di misura della loro veridicità, presunta in ragione del sistema di rilevazione impiegato.
9. Da un punto di vista logico-giuridico, occorre individuare le regole di riparto dell'onere probatorio in materia di somministrazione, che non variano per la mera circostanza che il giudizio sia stato introdotto dall'utente con una domanda di accertamento negativo (fermo restando, peraltro, che comunque la società somministrante ha agito anche in via riconvenzionale, per ottenere il pagamento dei corrispettivi dei consumi in questione).
15 Infatti, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. n. 28984/2023).
In particolare, ai fini dell'accertamento del credito al corrispettivo del somministrante, la giurisprudenza ha in più occasioni riconosciuto l'operare di una presunzione semplice di correttezza dei dati di misura rilevati mediante contatore. Ricorrente è difatti la massima secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, che può essere superata con la contestazione del somministrato, da cui consegue sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante”. (cfr. Cass. n. 19154 del 2018; n. 13605/2019; conformi: Cass. n. 23699/2016; n. 297/2020; n.
15771/2022; n.28984/2023; n. 17401/2024; n. 512/2025).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha però rilevato che la prova del credito è stata integrata anche “dall'avvenuto riconoscimento di debito da parte dell , anche se per un importo leggermente inferiore Pt_1 rispetto a quello azionato in via riconvenzionale dall , come chiaramente CP_1 evincibile dalla missiva dell'1.6.2016, trasmessa dall a Parte_1 mezzo e-mail […] al precedente avvocato dell (v. documento 18 di parte CP_1 convenuta). Tale missiva da cui è inequivocabilmente desumibile il riconoscimento di debito da parte dell non è stata minimamente Pt_1 disconosciuta dalla stessa […].”
L'esame della predetta mail , versata anche negli atti di questo grado, conferma che con essa la debitrice, premessi i contatti telefonici con la controparte, ha riconosciuto che “il debito residuo ammonta a 57.331,13 euro, in quanto delle fatture iniziali abbiamo pagato degli acconti”.
Non essendo disconosciuta la missiva in questione specificamente, né contestato che provenga da soggetto legittimato ad esprimersi per conto della società attrice, risulta inequivocabile che essa integri una ricognizione di debito che, ai
16 sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa l dall'onere di provare il rapporto CP_1 fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Del resto, con il motivo di cui al n.3 del paragrafo B) dell'appello (pag. 6), la stessa appellante non nega, sostanzialmente, la natura di riconoscimento di debito attribuita alla comunicazione de qua, limitandosi a citare giurisprudenza di legittimità secondo la quale la ricognizione di debito non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente, o sia estinto. Aggiunge quindi che lo stesso art. 1988 c.c., all'ultimo comma, consente la prova contraria.
Si tratta di argomentazioni senz'altro condivisibili in astratto, ma alle quali il motivo non fa seguire alcuna esplicazione della rilevanza rispetto al caso concreto, nel quale non si discute dell'esistenza del contratto di somministrazione, né peraltro, della sua esecuzione, con la fornitura dell'energia, nel periodo cui si riferiscono le fatture inevase;
né si deducono cause di invalidità del relativo titolo negoziale;
né si lamenta che non sia stata concessa all'appellante la facoltà di prova contraria (fatto salvo quanto infra si dirà a proposito della c.t.u.); né si indica puntualmente come la stessa attrice avrebbe provato che il suo debito effettivo fosse inferiore a quello che ha riconosciuto espressamente prima del giudizio.
Invero, il complesso delle allegazioni e censure dell'appellante, come esposte in tutti i motivi, pur a fronte dell'incontestata esistenza del rapporto e della fornitura, non è destinato a provare una misura del debito diversa da quella riconosciuta nella predetta missiva, ma esclusivamente a contestare la valenza presuntiva degli elementi addotti dalla somministrante a sostegno della domanda riconvenzionale. Tuttavia, proprio per l'autonoma ed autosufficiente rilevanza presuntiva, sino a prova contraria, del riconoscimento del debito, la mera pretesa inidoneità di ulteriori elementi presuntivi a favore del creditore non priva di rilevanza probatoria la stessa ricognizione, né integra la prova contraria di cui all'art. 1988, ultimo periodo c.c.
17 In sintesi, l'attrice aveva l'onere di fornire la prova contraria al proprio riconoscimento, ovvero che il debito per i consumi non sussistesse o fosse inferiore a quello che ha riconosciuto espressamente, ma non allega né deduce come avrebbe soddisfatto tale onere.
Certamente, come ha ben argomentato il giudice di primo grado, tale prova non avrebbe potuto essere fornita con la c.t.u., che non è stata disposta in quanto meramente esplorativa e percipiente, risolvendosi in uno strumento di assolvimento improprio dell'onere probatorio gravante (per quanto appena osservato) sull , che neppure risulta aver fornito dati od elaborazioni Pt_1 tecniche quali presupposti sui quali innestare la richiesta consulenza.
Non appare poi comprensibile l'allegazione dell'appellante secondo cui è “ il ritardo nella emissione delle fatture (e la conseguente violazione della Delibera
n. 200/99. art.
3 - Atto 654/2015/R/eel - TIME - art. 14 che disciplina i tempi le modalità di emissione delle fatture) che ripristina le regole ordinarie sull'onere della prova, non potendosi in tali casi, ammettere la possibilità di una fatturazione ad libitum del fornitore, senza possibilità di controllo sulla sussistenza e sulla correttezza dei consumi poi fatturati a conguaglio.”.
Invero, si tratta di circostanze a monte del riconoscimento del debito de quo, le quali, in ogni caso, non elidono l'effetto dell'inversione dell'onere della prova del credito che la stessa parte debitrice ha creato con la ricognizione ex art. 1988
c.c.
Pertanto, deve ritenersi provato il credito di , quanto meno nella misura CP_1 riconosciuta di euro 57.331,13, corrispondente alla quasi totalità del credito controverso.
10. Quanto al resto del credito (pari nella sorte ad euro 5.156,87), deve rilevarsi che il complesso delle censure tutte articolate dall'appellante non attinge puntualmente una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, ovvero che, ferma restando la già descritta ripartizione dell'onere probatorio, essa “non è certamente sufficiente a liberare il fruitore del servizio dall'onere minimo di fornire contestazioni precise che giustifichino il rifiuto di pagare la relativa bolletta.”, per cui “La società attrice avrebbe dovuto specificare quali disfunzioni del sistema si fossero verificate, tali da aver
18 comportato un incremento dei consumi in maniera anomala, facendo lievitare i costi del servizio […]”, mentre, sul punto, le relative deduzioni dell'attrice sono state espressamente ritenute generiche dal giudice a quo.
Invero, la necessità, in sede di allegazione, di contestazioni specifiche dell'utente
è affermata costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (in parte citata anche dal Tribunale ), che da ultimo ha avuto modo di chiarire che “ come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo
«l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9)” (così, ex plurimis, Cass.
n. 17401/2024, in motivazione).
Pertanto, le argomentazioni del primo giudice sul punto hanno fatto buon governo di tali principi, atteso che l , pur sollevando una serie di mere Pt_1 questioni, non ha dedotto che esse abbiano dato luogo ad una contabilizzazione del consumo e del costo dell'energia che, rispetto ai precedenti periodi e nella costanza del medesimo impiego e della stessa tipologia dell'utenza, risulti abnorme, o quanto meno sensibilmente divergente. E si noti, peraltro, che la contestazione dell'utente avrebbe dovuto essere tanto più specifica in considerazione della circostanza che la parte assolutamente preponderante del credito del somministrante era stata espressamente riconosciuta dall'utente come dovuta già prima del giudizio, con una condotta sostanziale che, logicamente, non è conciliabile con un'ipotetica abnorme incongruenza del consumo che ha dato luogo ai costi oggetto della positiva ricognizione dell'appellante.
Ma soprattutto, per quanto qui più rileva, le argomentazioni della sentenza impugnata sulla genericità delle contestazioni non sonoo state oggetto di puntuale e specifica impugnazione in questa sede.
11. In definitiva, l'appello va respinto.
19 Nei rapporti tra le parti costituite le spese di questo grado devono essere rifuse, , dall'appellante all'appellata, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m.
n. 147/2022), con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, corrispondente al cd. disputatum ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in € 12.154,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma, n. 22892/2019, pubblicata in data 28.11.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata, liquidandole in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 18.12.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
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