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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 31/03/2023 al n. 244 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 27/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Berti Paolo e l'avv. Veronesi Valerio e l'avv. Parte_1
Bagnasco Paolo e l'avv. Muccilli Fabio
RICORRENTE
CONTRO in persona della presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione , con l'avv. De Tina Flaviano e l'avv. Daverio Controparte_2
Fabrizio e l'avv. Freddi Massimiliano
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni da dequalificazione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Contrariis reiectis, previa eventuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il possibile contrasto della disciplina contenuta nell'art. 2103 c.c., così come modificato dal D.lg. n. 81/2015, con gli artt. 77, 3, 35 e 37 Cost.; accertare e, quindi, dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, che il sig.
è stato fatto oggetto, da parte di di un Pt_1 Controparte_1
demansionamento professionale a partire dal 01/01/2015 o da altra data veriore accertanda in corso di causa e per l 'effetto a) dichiarare tenuta e condannare
[...]
a reintegrare il Ricorrente in mansioni compatibili con il proprio Controparte_1
passato professionale e con il proprio livello di inquadramento;
b) dichiarare tenuta e condannare a risarcire al Ricorrente il danno da Controparte_1
demansionamento / dequalificazione subito, il tutto nella misura da determinarsi in corso di causa utilizzando, se del caso, poteri equitativi ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre
1 accessori di legge dal maturato al saldo, e comunque in misura non inferiore, ad oggi, ad € 272.575,51; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito sino al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di lite, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 (in quanto il presente atto, depositato in modalità telematica, è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto), oltre al rimborso forfetario delle spese generali
15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Con sentenza esecutiva. Con espressa riserva di procedere con separato giudizio alla rivendicazione di tutti gli ulteriori danni maturati e maturandi successivamente al deposito del presente ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: A) rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. contro il in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto e diritto. B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio la per ottenere dalla stessa il risarcimento del danno Controparte_1
subito a causa del suo demansionamento e conseguente dequalificazione professionale.
A tal fine ha allegato, in estrema sintesi, di aver svolto, dall'ottobre 2008 al dicembre
2014, il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance (a diretto riporto del
Vicedirettore generale della Banca), rappresentando il punto di riferimento per la gestione ed il coordinamento delle più rilevanti operazioni di finanziamento della
CP_1
In tale veste, a far data dal 2009, anche coordinando un'ulteriore risorsa assegnata all'ufficio (sig.ra ), egli si era occupato della gestione di tutte le pratiche di Pt_2
finanziamento tramite il c.d. FRIE (Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche), che comprendeva sia la strutturazione della proposta di finanziamento (importi, durata, garanzie, covenant, etc.), sia l'istruzione e la predisposizione della domanda di intervento del FRIE che, dopo essere stata approvata dagli organi deliberanti della
Banca (a seconda dei casi il Comitato dei Crediti o il Consiglio di Amministrazione), veniva veicolata, a firma dello stesso al Fondo. Pt_1
2 Ancora egli svolgeva la consulenza nei confronti dei Direttori di Filiale e dei Capi Area nello sviluppo delle relazioni d'affari con le imprese clienti di maggior rilievo, prendendo parte agli incontri organizzati dagli stessi con i massimi vertici aziendali
(Amministratori Delegati, CFO, etc.) e gestiva le attività di valutazione e di stipulazione di accordi di ristrutturazione del debito di imprese in condizioni di crisi finanziaria (c.d. Credit Restructuring) e le operazioni di finanziamento che coinvolgevano più banche (c.d. operazioni in pool).
Il ricorrente aveva anche gestito una complessa operazione di “project finance” in cui la resistente era stata coinvolta in partnership con la Cassa di Risparmio di Bolzano ed aveva curato e coordinato, in qualità di referente della , i rapporti Controparte_1
con la OV JA KA (principale Istituto di credito sloveno), con il compito di coadiuvare ai vertici aziendali di quest'ultima nello sviluppo del business creditizio e finanziario sul territorio italiano. aveva anche seguito la gestione dei Pt_1
rapporti con il Fondo Italiano di Investimento, presso il quale, nel corso del 2010, la resistente aveva sottoscritto alcune quote di partecipazione, per un ammontare complessivo di € 20.000.000,00. lamentava di essere stato privato, a partire dal gennaio 2015, del proprio Pt_1
ruolo e delle proprie funzioni di responsabilità: a seguito di una riorganizzazione aziendale, infatti, l'Ufficio Corporate Finance, da lui diretto era stato formalmente soppresso ed accorpato all'Ufficio per dare vita ad una nuova struttura CP_3
organizzativa denominata Ufficio Supporto Imprese ed egli, in qualità di addetto, era stato posto alle dirette dipendenze del Dott. (anch'esso inquadrato Persona_1
come Quadro Direttivo di 4° livello), designato quale Responsabile della nuova realtà aziendale.
La suddetta riorganizzazione aveva comportato una progressiva degradazione del ricorrente a semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento “Frie”, con annullamento delle possibilità di relazionarsi con le imprese clienti, in quanto tale prerogativa era appannaggio esclusivo del Dott. . Persona_1
Il ricorrente, in aggiunta alle mansioni di addetto dell'Ufficio Supporto Imprese, si era visto assegnare attività che si erano rivelate, nei fatti, non soltanto meramente saltuarie, ma addirittura, in diversi casi, veri e propri simulacri “vuoti” esistenti soltanto sul piano formale.
Il ricorrente era stato relegato ad occuparsi esclusivamente dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento tramite il FRIE ed il Fondo Sviluppo PMI, anche in ragione
3 del fatto che le altre attività seguite e gestite dal medesimo sino al dicembre 2014 erano state attribuite a diverse strutture aziendali.
La difesa attorea specificava che, a seguito di tali vicende, il ricorrente aveva subito danni alla professionalità, all'immagine ed alla vita di relazione che descriveva nel dettaglio e sulla base del disposto dell'art. 2103 c.c. nella sua nuova formulazione
(della cui legittimità costituzionale comunque dubitava, chiedendo quindi che la questione fosse rimessa alla Corte Costituzionale) chiedeva che l'istituto di credito resistente fosse condannato al risarcimento di un importo che quantificava in €.
272.575,51.
2. La si è costituita in giudizio, in estrema sintesi: negando la Controparte_1
fondatezza delle allegazioni avversarie;
sostenendo la perfetta equivalenza delle mansioni svolte dal ricorrente prima e dopo il 2015; rammentando che, in base alla nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., ciò che doveva essere preso in considerazione era solo l'attribuzione di mansioni rientranti nel profilo professionale nel quale il lavoratore era inquadrato;
evidenziando che non sussistevano i presupposti per una rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 2103 c.c.; sostenendo la perfetta legittimità delle mansioni attribuite al ricorrente e l'inesistenza di un demansionamento.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di sei testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 27/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dall'istruttoria svolta è risultato confermato che fino a dicembre 2014 ha Pt_1 svolto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance e che, invece, da gennaio 2015 in avanti il suo ruolo è stato progressivamente svuotato di fatto, fino a ridursi a quello di semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento (per giunta limitate ai soli finanziamenti “FRIE”).
4 Come sottolineato dalla difesa di parte resistente l'attuale formulazione dell'art. 2103
c.c. impone di valutare il demansionamento esclusivamente sotto il profilo dell'appartenenza della mansione alle categorie di inquadramento individuate dal contratto collettivo, prescindendo dal passato professionale del lavoratore.
Ciò posto, tuttavia si deve muovere dalla premessa che il ruolo Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance rientra pacificamente nella categoria dei quadri direttivi per verificare se anche le attuali mansioni del ricorrente impongano il medesimo inquadramento.
La norma in esame non richiede alcun vaglio di costituzionalità essendo già stata in più occasioni esaminata dalla Giudice delle Leggi (seppure sotto diversi profili) e non ponendosi alcuna questione direttamente rilevante in questo giudizio per le ragioni che verranno più oltre esplicitate.
dall'ottobre 2008 al dicembre 2014, quale Responsabile dell'Ufficio Pt_1
Corporate Finance (a diretto riporto del Vicedirettore generale della Banca), rappresentava il punto di riferimento per la gestione ed il coordinamento delle più rilevanti operazioni di finanziamento della Banca, ben riassunte nella narrativa del ricorso introduttivo (al quale si rinvia per sinteticità della motivazione) e non contestate specificamente dalla parte resistente, che si è limitata a sminuirne la portata, ma non a negarne l'esistenza, né la partecipazione fattiva del ricorrente.
In tale veste a far data dal 2009, coordinava anche un'ulteriore risorsa Pt_1 assegnata all'ufficio ( ) e fra le sue prerogative vi era l'intera gestione di tutte Pt_2
le pratiche di finanziamento tramite il c.d. FRIE, quindi sia la strutturazione della proposta di finanziamento (importi, durata, garanzie, covenant, etc.), sia l'istruzione e la predisposizione della domanda di intervento del FRIE.
La domanda, una volta approvata dagli organi deliberanti della (a seconda dei CP_1
casi il Comitato dei Crediti o il Consiglio di Amministrazione), veniva veicolata, a firma dello stesso al Fondo. Pt_1
La materia del Frie non era, però, l'unica di cui si occupava poiché le sue Pt_1
funzioni si estendevano alla consulenza nei confronti dei Direttori di Filiale e dei Capi
Area per lo sviluppo delle relazioni d'affari con le imprese clienti di maggior rilievo, con partecipazione agli incontri organizzati dagli stessi con i massimi vertici aziendali, nonché alle attività di valutazione e di stipulazione di accordi di ristrutturazione del debito di imprese in condizioni di crisi finanziaria (c.d. Credit Restructuring) e alle operazioni di finanziamento che coinvolgevano più banche (c.d. operazioni in pool).
5 A questo proposito le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, oltre a non essere state espressamente negate dalla banca convenuta, risultano anche ampiamente comprovate a mezzo della documentazione prodotta in atti e sono, inoltre, state confermate dalle dichiarazioni di molti dei testi escussi, i quali hanno confermato come l'attore, nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio
Corporate Finance, rappresentasse il punto di riferimento per la gestione e per l'esecuzione delle operazioni creditizie e finanziarie più importanti e complesse della
Banca, relazionando regolarmente dinnanzi agli organi di vertice della medesima e fungendo, altresì, da referente della stessa nei rapporti diretti con le aziende clienti e con gli Enti istituzionali.
Sul punto il teste ha riferito: “quando arrivai nel 2006 il ricorrente non si Tes_1 occupava solo del FRIE ma di tutte le pratiche corporate […] il ricorrente veniva presso i vari comitati e anche presso il CdA per presentare le pratiche che aveva seguito lui;
per seguire la pratica egli faceva non solo l'istruttoria ma aveva contatti con i clienti […] il ricorrente invece andava anche al FRIE per presentare le pratiche della banca […] inizialmente il ricorrente era l'unico componente dell'ufficio corporate, poi quando la banca di ha acquisito Nord Est (inteso come Nord Est Banca) CP_1 arrivò a dargli una mano una collega;
l'ufficio si occupava di Testimone_2
pratiche di rilievo e operazioni in Pool e quindi aveva necessità di più personale. Dal
2006 quando io sono arrivato fino a che arrivò l'attività prevalente del Pt_3 ricorrente era più di ufficio corporate che di pratiche FRIE […] Le operazioni in Pool sono operazioni piuttosto importanti per le quali c'è una banca capofila che contatta altri istituti di credito che si rendono disponibili a partecipare per una quota e il ricorrente, nel caso in cui la banca fosse capo pool, era quello che teneva i contatti con il cliente e con le altre banche. Di tali operazioni in Pool il ricorrente ne seguì diverse”.
Il teste ha dichiarato: “Ho collaborato molto con il ricorrente negli anni dal 2008 Tes_3
al 2012 in quanto ero direttore della filiale di S. Giorgio di Nogaro che vede imprese molto importanti insediate e insieme a lui abbiamo sviluppato operazioni di finanziamento complesse e per importi elevati si parla in gergo di operazioni strutturate, erano operazioni a cui partecipavano anche altri istituti di credito […] Fino al 2012 posso dire con sicurezza che tutta la gestione della pratica la gestivamo io e direttamente con i clienti” e il teste : “Lui è arrivato quando io ero Pt_1 Tes_4
direttore di filiale e lui era stato presentato a tutti i direttori di filiale e qualche capo
6 sede e proveniva da un altro istituto. Quando ho interagito con lui la prima volta nel
2007 si trattava di un Pool riferito al gruppo che era cliente della filiale che Tes_5 dirigevo e abbiamo seguito con questo Pool un'operazione da circa 30 milioni di euro.
Nel 2008 sono stato spostato a Premariacco fino all'inizio del 2011 quando ho preso servizio alla filiale di Udine via Vittorio Veneto e lì ho interagito nuovamente con assiduamente per seguire operazioni complesse di finanza straordinaria. Pt_1
Io avevo come persona di riferimento per operazioni molto complesse, ad Pt_1 esempio, quella del gruppo ”. CP_4
È incontroverso che, a partire dal gennaio 2015, a seguito di una riorganizzazione aziendale l'Ufficio Corporate Finance, retto da è stato formalmente Pt_1 soppresso ed accorpato all' per dare vita ad una nuova struttura Controparte_5
organizzativa denominata Ufficio Supporto Imprese.
Il ricorrente è stato addetto a questo nuovo contesto lavorativo, ma non più come responsabile, bensì alle dirette dipendenze di (anch'esso Persona_1
inquadrato come Quadro Direttivo di 4° livello), designato quale Responsabile della nuova realtà aziendale.
La suddetta riorganizzazione è stata portata avanti con una progressiva degradazione del ricorrente, al quale in un primo momento sono state assegnate anche altre attività saltuarie di fatto prive di contenuto sostanziale (l'attività di rappresentanza della nei rapporti con si è concretizzata nella CP_1 CP_6
partecipazione di ad una sola riunione tenutasi in data 28/10/2015; il ruolo Pt_1 di Responsabile dell'Ufficio Grandi Clienti Direzionali è consistito in una nomina meramente formale, durata soltanto un paio di mesi, a cui non ha mai fatto seguito l'esecuzione di alcuna attività effettiva, sia perché la non ha mai individuato la CP_1 categoria dei “Grandi Clienti Direzionali”, né il perimetro delle competenze della nuova funzione aziendale, sia perché dal 2/11/2016 tale ruolo è stato assegnato a
; il ruolo di Responsabile del Cantiere Leadership nei Crediti Speciali Pt_4 nell'ambito del Piano Strategico 2016-2018, è durato ben poco dato che Persona_1
già agli inizi di ottobre 2016 lo ha di fatto estromesso) per poi finire a svolgere le mansioni tipiche del semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento
“Frie”.
Il ricorrente - dapprima nel contesto dell'Ufficio Grandi Clienti Direzionali e sotto la supervisione di e dal febbraio 2017, all'interno dell'Ufficio Sviluppo Grandi Pt_4
Clienti, retto da – è stato relegato ad occuparsi esclusivamente Persona_2
7 dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento tramite il FRIE ed il Fondo Sviluppo PMI, mentre le altre attività seguite e gestite dal medesimo sino al dicembre 2014 sono state attribuite a diverse strutture aziendali.
La sua attività si sostanziava nella limitata analisi tecnica sulla fattibilità del finanziamento, le cui risultanze venivano trasposte in un documento denominato
“relazione istruttoria FRIE”.
Il suo lavoro era sottoposto all'esame ed all'approvazione di per poi essere Pt_3
trasmesso alle filiali di riferimento del cliente, le quali provvedevano ad incorporarlo nella proposta di finanziamento che veniva, a sua volta, inviata all'organo competente per deliberare e poi inoltrata ai Fondi, previa ulteriore sottoscrizione sempre da parte di Pt_3
quindi, aveva ormai perso ogni potere di progettazione e di firma di Pt_1
queste pratiche, limitandosi alla semplice istruttoria standardizzata.
Il ricorrente mentre in precedenza era responsabile del suo ufficio, successivamente si è trovato gerarchicamente subordinato non solo a ma anche ad Pt_3
, che ricopriva il ruolo di Viceresponsabile ai quali, contrariamente Persona_3
a quanto avveniva sino al dicembre 2014 (quando era lui, in prima persona, a gestire l'intera operazione FRIE), nel caso in cui avesse necessità di acquisire ulteriori informazioni dai clienti, era sempre tenuto a rivolgersi.
Successivamente, verso la fine del 2017 e gli inizi del 2018, l'organico dell'Ufficio è stato integrato con un ulteriore risorsa, , inquadrato come Parte_5
impiegato, il quale, pur avendo un inquadramento inferiore al ricorrente, sin da subito,
è stato impiegato sia nell'attività di istruttoria – svolgendo, quindi, compiti analoghi a quelli residui ormai attribuiti a – sia in quelle di sviluppo delle operazioni Pt_1
gestite da e . Pt_3 Per_3
Nel 2019, a seguito del trasferimento di , ha assunto di fatto, il ruolo Per_3 Parte_5 di Viceresponsabile dell'Ufficio, scavalcando il ricorrente.
Da giugno 2020, l'organico dell'Ufficio è stato integrato con Persona_4
(assunto addirittura come stagista e successivamente inquadrato come Area
Professionale), il quale, dopo un periodo di affiancamento al ricorrente, ha iniziato a svolgere le medesime mansioni di addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento FRIE e Fondo Sviluppo espletate da Pt_1
Da aprile 2022, a seguito dell'uscita di il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Pt_3
Sviluppo Grandi Clienti è stato assegnato a che, pur avendo un Parte_5
8 inquadramento professionale inferiore al Ricorrente, è divenuto suo direttore superiore gerarchico.
Particolarmente chiare, sul punto, sono le parole del teste che ha ricostruito Tes_1 il percorso professionale del sig. come segue: “quando arrivai nel 2006 il Pt_1
ricorrente non si occupava solo del FRIE ma di tutte le pratiche c.d. corporate, poi poco dopo l'arrivo del dott. questi essendo ex segretario del FRIE prese in Pt_3
mano il settore dei finanziamenti agevolati e quindi il ruolo del ricorrente si è limitato al FRIE, e precisamente a quella parte di istruttoria amministrativa di back office. In precedenza, il ricorrente veniva presso i vari comitati e anche presso il CdA per presentare le pratiche che aveva seguito lui;
per seguire la pratica egli faceva non solo l'istruttoria ma aveva contatti con i clienti”.
In termini sostanzialmente analoghi si è espresso il teste che, dopo aver Tes_3 ricordato che “eseguiva relazioni istruttorie sulle operazioni FRIE, queste Pt_1
relazioni sono alla base della decisione che la banca deve adottare e del fondo che eroga il finanziamento” ha precisato che “fino al 2012 posso dire con sicurezza che tutta la gestione della pratica la gestivamo io e direttamente con i clienti, Pt_1
poi dal 2012 al 2019 non ho più avuto occasione di occuparmi di queste questioni né di parlare con e poi dal 2019 in poi mi capitava solo di vedere le relazioni Pt_1
istruttorie che accompagnavano la pratica di fido;
sapevo che erano frutto del lavoro di anche se non erano firmate da lui e ne parlavo con lui quando avevo dei Pt_1 quesiti su queste relazioni”.
Nello stesso senso è la testimonianza del teste , che ha riferito di sapere “per Tes_4
certo che dal 2015 in avanti il ricorrente si è occupato esclusivamente di Frie e fondo sviluppo che sono due strumenti di credito agevolato previsti specificamente per la regione FVG”.
Il medesimo teste ha poi precisato che “le relazioni con la clientela le teneva LL con e in seguito con che era stato coinvolto da nella relazione Per_3 Parte_5 Pt_3
con il cliente, preparava la relazione per le domande Frie e Fondo Pt_1
Sviluppo …Io non ho conosciuto il ricorrente per le operazioni di Frie, per quanto ne so io prima del 2015 lui si occupava di altro;
dal 2015 si è occupato solo di Frie prima faceva anche altre cose. Fino al 2015 il ricorrente gestiva autonomamente con i clienti la pratica per il Frie dopo invece si è limitato a predisporre le relazioni istruttori perchè per tutte le alte questioni il rapporto con il cliente lo aveva LL o . ... Io Per_3 all'epoca interagivo con e sapevo che le operazioni le gestiva lui ed io e Pt_3
9 andavamo assieme presso le aziende. Io con in precedenza Pt_3 Pt_1
andavo presso le aziende per altre pratiche ossia per operazioni straordinarie, quando è arrivato l'attività di Frie e fondo sviluppo ha preso una notevole Pt_3
accelerazione perché proveniva da quel mondo lì. a quel punto è Pt_3 Pt_1
stato incaricato di predisporre le relazioni istruttorie ma i rapporti con i clienti li teneva
; Pt_3
Dal canto suo il teste , ha confermato di essere stato assunto come Parte_5
“dipendente della resistente dall'ottobre 2017” con inquadramento nella “terza area secondo livello” e ha ricordato di essere stato destinato all'Ufficio Sviluppo Grandi
Clienti dove, è stato “affiancato” al ricorrente per “imparare le procedure e il modus operandi della nuova banca” per poi scavalcarlo, cominciando ad occuparsi sia delle istruttorie sia degli aspetti più commerciali (“successivamente il ricorrente si occupava maggiormente della parte di istruttoria, io invece avevo anche un aspetto commerciale che il dott. voleva che perseguissi”) ed arrivare, in soli 5 anni “a Pt_3 sostituire il dott. come responsabile dell'ufficio”. Pt_3
Il medesimo teste ha poi precisato che: “il ricorrente ha continuato in via prevalente ad occuparsi delle pratiche di finanziabilità dei clienti, di esprimere pareri sulla base di documentazione societaria in merito alle richieste di finanziamento della clientela con standing medio o elevato, che può riguardare anche pratiche FRIE e Fondo sviluppo PMI FVG”;
Anche il teste a riferito che “quando sono entrato ero direttore commerciale Tes_6
e quindi riferivano a me diversi uffici tra cui anche quello di e quindi per Pt_1 quell'ufficio mi confrontavo con il suo responsabile che all'inizio era e poi è Pt_3 diventato ”. Parte_5
È vero che i testi e hanno riferito anche di qualche altra attività Parte_5 Tes_7
affidata a e tuttavia il fatto che, in occasioni sporadiche, questi svolgesse Pt_1
anche mansioni diverse dalla mera istruttoria standard delle pratiche Frie non vale a mutare la sostanza del ruolo affidatogli, poichè ai fini dell'inquadramento, non possano rilevare compiti svolti in maniera episodica e non continuativa.
Abitualmente l'attività del ricorrente consiste nel raccogliere le perizie dei tecnici e nella loro trasfusione in una relazione che sottopone all'attenzione dei suoi superiori gerarchici: la sua definizione come addetto “all'istruttoria amministrativa di back office” riferita dal teste appare, quindi, perfettamente calzante. Tes_1
10 Il fatto che la mansione di addetto all'istruttoria sia inquadrabile all'interno delle Aree
Professionali e non nella categoria dei Quadri Direttivi trova ulteriori conferme nel comportamento concludente della CP_1
È pacifico, infatti, che è stato assunto come impiegato con inquadramento Parte_5
al 3° livello della terza area professionale e, in tale veste, è stato adibito a compiti di addetto all'istruttoria.
Lo stesso teste ha poi ricordato di aver acquisito la qualifica di quadro “da tre o quattro anni” e quindi in concomitanza con l'inserimento del Dott. nell'organico Persona_4 dell'ufficio e con l'affrancamento del medesimo dal ruolo di semplice Parte_5 addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento.
Nel 2019 lo stesso teste ha sostituito nel ruolo di “vice” di cominciando Per_3 Pt_3
ad occuparsi anche delle relazioni con i clienti mentre nel 2020, è stato assunto come stagista che è stato adibito a svolgere la stessa mansione del ricorrente Persona_4
ed è tuttora inquadrato nella terza area professionale.
A questo proposito sia , sia hanno confermato: e Parte_5 Tes_3 Pt_1
svolgono lo stesso tipo di attività ossia la predisposizione di queste Persona_4 relazioni istruttorie….” e anche il teste ha detto: “di fatto e Tes_4 Persona_4 svolgono le stesse mansioni”. Pt_1
È dunque la stessa resistente a ritenere che la mansione di addetto all'istruttoria FRIE sia inquadrabile all'interno della categoria delle Aree Professionali e possa essere affidata ad un dipendente assunto come stagista dopo un breve affiancamento con il ricorrente, il quale è dunque evidente che nei fatti non opera più come Quadro
Direttivo, essendo stato scavalcato in questa funzione da , e Persona_1 Per_3
e da ultimo da , ai quali è tenuto a riferire. Pt_3 Parte_5 Pt_1
Deve quindi concludersi che nella fattispecie concreta in esame il demansionamento si sia effettivamente realizzato nei fatti poiché le mansioni di semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento “FRIE” dapprima presso l'Ufficio
Supporto Imprese e, successivamente, presso l'Ufficio Sviluppo Grandi Clienti non hanno nulla a che vedere con la nozione di quadro, essendo prive sia di particolari contenuti specialistici, sia di responsabilità direttive.
L'art. 87 del CCNL di settore del 19/12/2019 (il cui testo riprende pedissequamente quello dell'art. 82 del CCNL del 31/03/2015), dispone che: “
1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi. 2. […] Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano
11 stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale
e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.”
Come emerge dalla piana lettura della declaratoria contrattuale la categoria dei quadri si caratterizza sia per la particolare specializzazione che è un elemento aggiuntivo e non alternativo alle elevate responsabilità funzionali e all'autonomia e discrezionalità delle decisioni, come risulta dall'utilizzo della congiunzione “e”.
Pacifica la specializzazione acquisita negli anni dal ricorrente, quello che emerge è che nel periodo in contestazione egli è stato del tutto privato di responsabilità, autonomia e discrezionalità, dovendo riferire a chi lo ha scavalcato pur avendo per determinati periodi un inquadramento in qualifica inferiore alla sua.
Le mansioni espletate dal ricorrente dopo la perdita del ruolo di Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance, date le loro caratteristiche, vanno invece più propriamente ricondotte alla Terza Area Professionale, ove infatti è inquadrato il collega di che svolge il suo stesso tipo di lavoro ed a cui appartengono, Pt_1 ai sensi dell'art. 97 del CCNL di settore del 19/12/2019 (il cui testo è identico a quello che era già previsto dall'art. 93 del CCNL del 31/05/2025), “le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. 2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori. 3. Nell'ambito della
12 predetta declaratoria generale: – nel 1° livello retributivo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici; – nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa
e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento
e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”.
Il discrimine tra le due funzioni non risiede nel potere di coordinamento di altri lavoratori, che è presente sia nella declaratoria dei quadri direttivi, sia in quella degli impiegati della terza area professionale, bensì nell'elevata “responsabilità funzionale” di cui certamente non dispone non essendo responsabile di nulla, poichè Pt_1
ogni decisione relativa alle pratiche di finanziamento ed al relativo iter istruttorio è riservata al preposto dell'Ufficio Grandi Clienti Direzionali.
La prestazione lavorativa di pur essendo “orientata al raggiungimento dei Pt_1 risultati essenziali” è caratterizzata da “autonomie delimitate” come previsto dalla declaratoria della terza area professionale.
I finanziamenti FRIE sono di per sé una materia specialistica regolata da una specifica normativa propria di questa particolare categoria di strumenti finanziari ed il ricorrente è certamente dotato di un' ”elevata preparazione professionale”, che ha acquisito negli anni trascorsi alla guida dell'Ufficio Corporate Finance e, tuttavia, anche gli impiegati della terza area professionale possono fornire i “contributi specialistici” tipici della mera attività di istruttoria delle pratiche Frie, come dimostra plasticamente il fatto che questo compito è tuttora svolto da un lavoratore
( inquadrato come impiegato e che ha imparato ad eseguirlo nel corso di Persona_4 un breve stage da neolaureato e senza alcuna pregressa esperienza nell'esecuzione di tale attività ed in precedenza era stato affidato a , quando era ancora Parte_5
inquadrato nella categoria delle aree professionali ed attualmente viene svolto anche dagli addetti all'istruttoria delle filiali per i finanziamenti di importo inferiore ad €
13 500.000,00 (non essendo la complessità necessariamente ricollegata all'ammontare del mutuo).
In definitiva non v'è dubbio che le mansioni che si è visto assegnare dal Pt_1
mese di gennaio 2015 non rientrino fra quelle tipiche del suo inquadramento contrattuale, non integrino alcuna delle ipotesi disciplinate di demansionamento legittimo ai sensi dell'attuale disposto dell'art. 2103 c.c. ed abbiano comportato un rilevante abbassamento del livello delle prestazioni complessivamente esercitate in precedenza ed una smaccata sottoutilizzazione delle notevoli e riconosciute capacità professionali acquisite nei decenni anteriori quando era unico responsabile dell'ufficio al quale era addetto assieme ad una collega da lui diretta, con poteri di rapportarsi direttamente con i vertici aziendali e con i clienti della banca.
5. Accertato quindi l'avvenuto demansionamento, ne consegue il diritto del ricorrente ad essere assegnato a mansioni rientranti fra quelle del proprio livello di inquadramento come quadro direttivo QD4 del CCNL Credito e ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima condotta datoriale.
In merito alla quantificazione del danno si deve evidenziare la durata del demansionamento pari ad oltre 8 anni;
l'evidente svuotamento dei compiti svolti in precedenza, fino a ridurli a quelli di mera istruzione delle pratiche tipici di un impiegato;
il conseguente svilimento della riconosciuta professionalità ed esperienza acquisita nel percorso lavorativo bancario dell'attore; la lesione alla dignità e immagine professionale nel vedersi ripetutamente scavalcato da figure entrate in banca dopo di lui e con inquadramento inferiore ( ) o affiancata a figure con Parte_5
inquadramento inferiore;
il protratto riflesso di questa sofferta condizione sulla vita personale;
l'azzeramento di qualsiasi chance di crescita e carriera.
Di tutti questi danni vi è chiara prova nelle dichiarazioni rese dai testimoni, dalle quali risulta con evidenza che il demansionamento è stato ben percepito sul luogo di lavoro e così non può essere che anche al di fuori dello stesso nell'ambito familiare e relazionale se non altro per la lunghezza del periodo della sua protrazione.
Sulla base di tali presupposti appare equo quantificare il danno, ancorandolo alla percentuale del 20% della retribuzione netta dovuta al ricorrente (pari a circa €.
3800,00 mensili) moltiplicato per il numero di mesi dall'inizio del demansionamento sino al deposito del ricorso (99), e così per un totale, ad oggi, di € 75.240,00
(retribuzione €. 3800,00 circa x 20% x 99).
14 A tale importo dovranno aggiungersi interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno successivo al deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore dell'importo effettivamente riconosciuto come dovuto a titolo risarcitorio, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 per ciascuna fase, secondo i parametri dello scaglione di valore dell'importo riconosciuto come dovuto, in misura compresa fra quella minima e quella media essendo state affrontate e risolte questioni giuridiche di ordinaria complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il demansionamento professionale di a partire dal Parte_1
01/01/2015 e conseguentemente
2) condanna a reintegrare il ricorrente in mansioni rientranti fra Controparte_1
quelle del suo livello di inquadramento come quadro direttivo QD4 del CCNL Credito nonché al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 75.240,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno successivo al deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
3) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente Controparte_1 giudizio sostenute da spese che liquida in € 8.000,00 per Parte_1 compensi ed € 259,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 27/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 31/03/2023 al n. 244 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 27/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Berti Paolo e l'avv. Veronesi Valerio e l'avv. Parte_1
Bagnasco Paolo e l'avv. Muccilli Fabio
RICORRENTE
CONTRO in persona della presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione , con l'avv. De Tina Flaviano e l'avv. Daverio Controparte_2
Fabrizio e l'avv. Freddi Massimiliano
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni da dequalificazione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Contrariis reiectis, previa eventuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il possibile contrasto della disciplina contenuta nell'art. 2103 c.c., così come modificato dal D.lg. n. 81/2015, con gli artt. 77, 3, 35 e 37 Cost.; accertare e, quindi, dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, che il sig.
è stato fatto oggetto, da parte di di un Pt_1 Controparte_1
demansionamento professionale a partire dal 01/01/2015 o da altra data veriore accertanda in corso di causa e per l 'effetto a) dichiarare tenuta e condannare
[...]
a reintegrare il Ricorrente in mansioni compatibili con il proprio Controparte_1
passato professionale e con il proprio livello di inquadramento;
b) dichiarare tenuta e condannare a risarcire al Ricorrente il danno da Controparte_1
demansionamento / dequalificazione subito, il tutto nella misura da determinarsi in corso di causa utilizzando, se del caso, poteri equitativi ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre
1 accessori di legge dal maturato al saldo, e comunque in misura non inferiore, ad oggi, ad € 272.575,51; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito sino al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di lite, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 (in quanto il presente atto, depositato in modalità telematica, è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto), oltre al rimborso forfetario delle spese generali
15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Con sentenza esecutiva. Con espressa riserva di procedere con separato giudizio alla rivendicazione di tutti gli ulteriori danni maturati e maturandi successivamente al deposito del presente ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: A) rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. contro il in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto e diritto. B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio la per ottenere dalla stessa il risarcimento del danno Controparte_1
subito a causa del suo demansionamento e conseguente dequalificazione professionale.
A tal fine ha allegato, in estrema sintesi, di aver svolto, dall'ottobre 2008 al dicembre
2014, il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance (a diretto riporto del
Vicedirettore generale della Banca), rappresentando il punto di riferimento per la gestione ed il coordinamento delle più rilevanti operazioni di finanziamento della
CP_1
In tale veste, a far data dal 2009, anche coordinando un'ulteriore risorsa assegnata all'ufficio (sig.ra ), egli si era occupato della gestione di tutte le pratiche di Pt_2
finanziamento tramite il c.d. FRIE (Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche), che comprendeva sia la strutturazione della proposta di finanziamento (importi, durata, garanzie, covenant, etc.), sia l'istruzione e la predisposizione della domanda di intervento del FRIE che, dopo essere stata approvata dagli organi deliberanti della
Banca (a seconda dei casi il Comitato dei Crediti o il Consiglio di Amministrazione), veniva veicolata, a firma dello stesso al Fondo. Pt_1
2 Ancora egli svolgeva la consulenza nei confronti dei Direttori di Filiale e dei Capi Area nello sviluppo delle relazioni d'affari con le imprese clienti di maggior rilievo, prendendo parte agli incontri organizzati dagli stessi con i massimi vertici aziendali
(Amministratori Delegati, CFO, etc.) e gestiva le attività di valutazione e di stipulazione di accordi di ristrutturazione del debito di imprese in condizioni di crisi finanziaria (c.d. Credit Restructuring) e le operazioni di finanziamento che coinvolgevano più banche (c.d. operazioni in pool).
Il ricorrente aveva anche gestito una complessa operazione di “project finance” in cui la resistente era stata coinvolta in partnership con la Cassa di Risparmio di Bolzano ed aveva curato e coordinato, in qualità di referente della , i rapporti Controparte_1
con la OV JA KA (principale Istituto di credito sloveno), con il compito di coadiuvare ai vertici aziendali di quest'ultima nello sviluppo del business creditizio e finanziario sul territorio italiano. aveva anche seguito la gestione dei Pt_1
rapporti con il Fondo Italiano di Investimento, presso il quale, nel corso del 2010, la resistente aveva sottoscritto alcune quote di partecipazione, per un ammontare complessivo di € 20.000.000,00. lamentava di essere stato privato, a partire dal gennaio 2015, del proprio Pt_1
ruolo e delle proprie funzioni di responsabilità: a seguito di una riorganizzazione aziendale, infatti, l'Ufficio Corporate Finance, da lui diretto era stato formalmente soppresso ed accorpato all'Ufficio per dare vita ad una nuova struttura CP_3
organizzativa denominata Ufficio Supporto Imprese ed egli, in qualità di addetto, era stato posto alle dirette dipendenze del Dott. (anch'esso inquadrato Persona_1
come Quadro Direttivo di 4° livello), designato quale Responsabile della nuova realtà aziendale.
La suddetta riorganizzazione aveva comportato una progressiva degradazione del ricorrente a semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento “Frie”, con annullamento delle possibilità di relazionarsi con le imprese clienti, in quanto tale prerogativa era appannaggio esclusivo del Dott. . Persona_1
Il ricorrente, in aggiunta alle mansioni di addetto dell'Ufficio Supporto Imprese, si era visto assegnare attività che si erano rivelate, nei fatti, non soltanto meramente saltuarie, ma addirittura, in diversi casi, veri e propri simulacri “vuoti” esistenti soltanto sul piano formale.
Il ricorrente era stato relegato ad occuparsi esclusivamente dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento tramite il FRIE ed il Fondo Sviluppo PMI, anche in ragione
3 del fatto che le altre attività seguite e gestite dal medesimo sino al dicembre 2014 erano state attribuite a diverse strutture aziendali.
La difesa attorea specificava che, a seguito di tali vicende, il ricorrente aveva subito danni alla professionalità, all'immagine ed alla vita di relazione che descriveva nel dettaglio e sulla base del disposto dell'art. 2103 c.c. nella sua nuova formulazione
(della cui legittimità costituzionale comunque dubitava, chiedendo quindi che la questione fosse rimessa alla Corte Costituzionale) chiedeva che l'istituto di credito resistente fosse condannato al risarcimento di un importo che quantificava in €.
272.575,51.
2. La si è costituita in giudizio, in estrema sintesi: negando la Controparte_1
fondatezza delle allegazioni avversarie;
sostenendo la perfetta equivalenza delle mansioni svolte dal ricorrente prima e dopo il 2015; rammentando che, in base alla nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., ciò che doveva essere preso in considerazione era solo l'attribuzione di mansioni rientranti nel profilo professionale nel quale il lavoratore era inquadrato;
evidenziando che non sussistevano i presupposti per una rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 2103 c.c.; sostenendo la perfetta legittimità delle mansioni attribuite al ricorrente e l'inesistenza di un demansionamento.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di sei testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 27/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dall'istruttoria svolta è risultato confermato che fino a dicembre 2014 ha Pt_1 svolto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance e che, invece, da gennaio 2015 in avanti il suo ruolo è stato progressivamente svuotato di fatto, fino a ridursi a quello di semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento (per giunta limitate ai soli finanziamenti “FRIE”).
4 Come sottolineato dalla difesa di parte resistente l'attuale formulazione dell'art. 2103
c.c. impone di valutare il demansionamento esclusivamente sotto il profilo dell'appartenenza della mansione alle categorie di inquadramento individuate dal contratto collettivo, prescindendo dal passato professionale del lavoratore.
Ciò posto, tuttavia si deve muovere dalla premessa che il ruolo Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance rientra pacificamente nella categoria dei quadri direttivi per verificare se anche le attuali mansioni del ricorrente impongano il medesimo inquadramento.
La norma in esame non richiede alcun vaglio di costituzionalità essendo già stata in più occasioni esaminata dalla Giudice delle Leggi (seppure sotto diversi profili) e non ponendosi alcuna questione direttamente rilevante in questo giudizio per le ragioni che verranno più oltre esplicitate.
dall'ottobre 2008 al dicembre 2014, quale Responsabile dell'Ufficio Pt_1
Corporate Finance (a diretto riporto del Vicedirettore generale della Banca), rappresentava il punto di riferimento per la gestione ed il coordinamento delle più rilevanti operazioni di finanziamento della Banca, ben riassunte nella narrativa del ricorso introduttivo (al quale si rinvia per sinteticità della motivazione) e non contestate specificamente dalla parte resistente, che si è limitata a sminuirne la portata, ma non a negarne l'esistenza, né la partecipazione fattiva del ricorrente.
In tale veste a far data dal 2009, coordinava anche un'ulteriore risorsa Pt_1 assegnata all'ufficio ( ) e fra le sue prerogative vi era l'intera gestione di tutte Pt_2
le pratiche di finanziamento tramite il c.d. FRIE, quindi sia la strutturazione della proposta di finanziamento (importi, durata, garanzie, covenant, etc.), sia l'istruzione e la predisposizione della domanda di intervento del FRIE.
La domanda, una volta approvata dagli organi deliberanti della (a seconda dei CP_1
casi il Comitato dei Crediti o il Consiglio di Amministrazione), veniva veicolata, a firma dello stesso al Fondo. Pt_1
La materia del Frie non era, però, l'unica di cui si occupava poiché le sue Pt_1
funzioni si estendevano alla consulenza nei confronti dei Direttori di Filiale e dei Capi
Area per lo sviluppo delle relazioni d'affari con le imprese clienti di maggior rilievo, con partecipazione agli incontri organizzati dagli stessi con i massimi vertici aziendali, nonché alle attività di valutazione e di stipulazione di accordi di ristrutturazione del debito di imprese in condizioni di crisi finanziaria (c.d. Credit Restructuring) e alle operazioni di finanziamento che coinvolgevano più banche (c.d. operazioni in pool).
5 A questo proposito le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, oltre a non essere state espressamente negate dalla banca convenuta, risultano anche ampiamente comprovate a mezzo della documentazione prodotta in atti e sono, inoltre, state confermate dalle dichiarazioni di molti dei testi escussi, i quali hanno confermato come l'attore, nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio
Corporate Finance, rappresentasse il punto di riferimento per la gestione e per l'esecuzione delle operazioni creditizie e finanziarie più importanti e complesse della
Banca, relazionando regolarmente dinnanzi agli organi di vertice della medesima e fungendo, altresì, da referente della stessa nei rapporti diretti con le aziende clienti e con gli Enti istituzionali.
Sul punto il teste ha riferito: “quando arrivai nel 2006 il ricorrente non si Tes_1 occupava solo del FRIE ma di tutte le pratiche corporate […] il ricorrente veniva presso i vari comitati e anche presso il CdA per presentare le pratiche che aveva seguito lui;
per seguire la pratica egli faceva non solo l'istruttoria ma aveva contatti con i clienti […] il ricorrente invece andava anche al FRIE per presentare le pratiche della banca […] inizialmente il ricorrente era l'unico componente dell'ufficio corporate, poi quando la banca di ha acquisito Nord Est (inteso come Nord Est Banca) CP_1 arrivò a dargli una mano una collega;
l'ufficio si occupava di Testimone_2
pratiche di rilievo e operazioni in Pool e quindi aveva necessità di più personale. Dal
2006 quando io sono arrivato fino a che arrivò l'attività prevalente del Pt_3 ricorrente era più di ufficio corporate che di pratiche FRIE […] Le operazioni in Pool sono operazioni piuttosto importanti per le quali c'è una banca capofila che contatta altri istituti di credito che si rendono disponibili a partecipare per una quota e il ricorrente, nel caso in cui la banca fosse capo pool, era quello che teneva i contatti con il cliente e con le altre banche. Di tali operazioni in Pool il ricorrente ne seguì diverse”.
Il teste ha dichiarato: “Ho collaborato molto con il ricorrente negli anni dal 2008 Tes_3
al 2012 in quanto ero direttore della filiale di S. Giorgio di Nogaro che vede imprese molto importanti insediate e insieme a lui abbiamo sviluppato operazioni di finanziamento complesse e per importi elevati si parla in gergo di operazioni strutturate, erano operazioni a cui partecipavano anche altri istituti di credito […] Fino al 2012 posso dire con sicurezza che tutta la gestione della pratica la gestivamo io e direttamente con i clienti” e il teste : “Lui è arrivato quando io ero Pt_1 Tes_4
direttore di filiale e lui era stato presentato a tutti i direttori di filiale e qualche capo
6 sede e proveniva da un altro istituto. Quando ho interagito con lui la prima volta nel
2007 si trattava di un Pool riferito al gruppo che era cliente della filiale che Tes_5 dirigevo e abbiamo seguito con questo Pool un'operazione da circa 30 milioni di euro.
Nel 2008 sono stato spostato a Premariacco fino all'inizio del 2011 quando ho preso servizio alla filiale di Udine via Vittorio Veneto e lì ho interagito nuovamente con assiduamente per seguire operazioni complesse di finanza straordinaria. Pt_1
Io avevo come persona di riferimento per operazioni molto complesse, ad Pt_1 esempio, quella del gruppo ”. CP_4
È incontroverso che, a partire dal gennaio 2015, a seguito di una riorganizzazione aziendale l'Ufficio Corporate Finance, retto da è stato formalmente Pt_1 soppresso ed accorpato all' per dare vita ad una nuova struttura Controparte_5
organizzativa denominata Ufficio Supporto Imprese.
Il ricorrente è stato addetto a questo nuovo contesto lavorativo, ma non più come responsabile, bensì alle dirette dipendenze di (anch'esso Persona_1
inquadrato come Quadro Direttivo di 4° livello), designato quale Responsabile della nuova realtà aziendale.
La suddetta riorganizzazione è stata portata avanti con una progressiva degradazione del ricorrente, al quale in un primo momento sono state assegnate anche altre attività saltuarie di fatto prive di contenuto sostanziale (l'attività di rappresentanza della nei rapporti con si è concretizzata nella CP_1 CP_6
partecipazione di ad una sola riunione tenutasi in data 28/10/2015; il ruolo Pt_1 di Responsabile dell'Ufficio Grandi Clienti Direzionali è consistito in una nomina meramente formale, durata soltanto un paio di mesi, a cui non ha mai fatto seguito l'esecuzione di alcuna attività effettiva, sia perché la non ha mai individuato la CP_1 categoria dei “Grandi Clienti Direzionali”, né il perimetro delle competenze della nuova funzione aziendale, sia perché dal 2/11/2016 tale ruolo è stato assegnato a
; il ruolo di Responsabile del Cantiere Leadership nei Crediti Speciali Pt_4 nell'ambito del Piano Strategico 2016-2018, è durato ben poco dato che Persona_1
già agli inizi di ottobre 2016 lo ha di fatto estromesso) per poi finire a svolgere le mansioni tipiche del semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento
“Frie”.
Il ricorrente - dapprima nel contesto dell'Ufficio Grandi Clienti Direzionali e sotto la supervisione di e dal febbraio 2017, all'interno dell'Ufficio Sviluppo Grandi Pt_4
Clienti, retto da – è stato relegato ad occuparsi esclusivamente Persona_2
7 dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento tramite il FRIE ed il Fondo Sviluppo PMI, mentre le altre attività seguite e gestite dal medesimo sino al dicembre 2014 sono state attribuite a diverse strutture aziendali.
La sua attività si sostanziava nella limitata analisi tecnica sulla fattibilità del finanziamento, le cui risultanze venivano trasposte in un documento denominato
“relazione istruttoria FRIE”.
Il suo lavoro era sottoposto all'esame ed all'approvazione di per poi essere Pt_3
trasmesso alle filiali di riferimento del cliente, le quali provvedevano ad incorporarlo nella proposta di finanziamento che veniva, a sua volta, inviata all'organo competente per deliberare e poi inoltrata ai Fondi, previa ulteriore sottoscrizione sempre da parte di Pt_3
quindi, aveva ormai perso ogni potere di progettazione e di firma di Pt_1
queste pratiche, limitandosi alla semplice istruttoria standardizzata.
Il ricorrente mentre in precedenza era responsabile del suo ufficio, successivamente si è trovato gerarchicamente subordinato non solo a ma anche ad Pt_3
, che ricopriva il ruolo di Viceresponsabile ai quali, contrariamente Persona_3
a quanto avveniva sino al dicembre 2014 (quando era lui, in prima persona, a gestire l'intera operazione FRIE), nel caso in cui avesse necessità di acquisire ulteriori informazioni dai clienti, era sempre tenuto a rivolgersi.
Successivamente, verso la fine del 2017 e gli inizi del 2018, l'organico dell'Ufficio è stato integrato con un ulteriore risorsa, , inquadrato come Parte_5
impiegato, il quale, pur avendo un inquadramento inferiore al ricorrente, sin da subito,
è stato impiegato sia nell'attività di istruttoria – svolgendo, quindi, compiti analoghi a quelli residui ormai attribuiti a – sia in quelle di sviluppo delle operazioni Pt_1
gestite da e . Pt_3 Per_3
Nel 2019, a seguito del trasferimento di , ha assunto di fatto, il ruolo Per_3 Parte_5 di Viceresponsabile dell'Ufficio, scavalcando il ricorrente.
Da giugno 2020, l'organico dell'Ufficio è stato integrato con Persona_4
(assunto addirittura come stagista e successivamente inquadrato come Area
Professionale), il quale, dopo un periodo di affiancamento al ricorrente, ha iniziato a svolgere le medesime mansioni di addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento FRIE e Fondo Sviluppo espletate da Pt_1
Da aprile 2022, a seguito dell'uscita di il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Pt_3
Sviluppo Grandi Clienti è stato assegnato a che, pur avendo un Parte_5
8 inquadramento professionale inferiore al Ricorrente, è divenuto suo direttore superiore gerarchico.
Particolarmente chiare, sul punto, sono le parole del teste che ha ricostruito Tes_1 il percorso professionale del sig. come segue: “quando arrivai nel 2006 il Pt_1
ricorrente non si occupava solo del FRIE ma di tutte le pratiche c.d. corporate, poi poco dopo l'arrivo del dott. questi essendo ex segretario del FRIE prese in Pt_3
mano il settore dei finanziamenti agevolati e quindi il ruolo del ricorrente si è limitato al FRIE, e precisamente a quella parte di istruttoria amministrativa di back office. In precedenza, il ricorrente veniva presso i vari comitati e anche presso il CdA per presentare le pratiche che aveva seguito lui;
per seguire la pratica egli faceva non solo l'istruttoria ma aveva contatti con i clienti”.
In termini sostanzialmente analoghi si è espresso il teste che, dopo aver Tes_3 ricordato che “eseguiva relazioni istruttorie sulle operazioni FRIE, queste Pt_1
relazioni sono alla base della decisione che la banca deve adottare e del fondo che eroga il finanziamento” ha precisato che “fino al 2012 posso dire con sicurezza che tutta la gestione della pratica la gestivamo io e direttamente con i clienti, Pt_1
poi dal 2012 al 2019 non ho più avuto occasione di occuparmi di queste questioni né di parlare con e poi dal 2019 in poi mi capitava solo di vedere le relazioni Pt_1
istruttorie che accompagnavano la pratica di fido;
sapevo che erano frutto del lavoro di anche se non erano firmate da lui e ne parlavo con lui quando avevo dei Pt_1 quesiti su queste relazioni”.
Nello stesso senso è la testimonianza del teste , che ha riferito di sapere “per Tes_4
certo che dal 2015 in avanti il ricorrente si è occupato esclusivamente di Frie e fondo sviluppo che sono due strumenti di credito agevolato previsti specificamente per la regione FVG”.
Il medesimo teste ha poi precisato che “le relazioni con la clientela le teneva LL con e in seguito con che era stato coinvolto da nella relazione Per_3 Parte_5 Pt_3
con il cliente, preparava la relazione per le domande Frie e Fondo Pt_1
Sviluppo …Io non ho conosciuto il ricorrente per le operazioni di Frie, per quanto ne so io prima del 2015 lui si occupava di altro;
dal 2015 si è occupato solo di Frie prima faceva anche altre cose. Fino al 2015 il ricorrente gestiva autonomamente con i clienti la pratica per il Frie dopo invece si è limitato a predisporre le relazioni istruttori perchè per tutte le alte questioni il rapporto con il cliente lo aveva LL o . ... Io Per_3 all'epoca interagivo con e sapevo che le operazioni le gestiva lui ed io e Pt_3
9 andavamo assieme presso le aziende. Io con in precedenza Pt_3 Pt_1
andavo presso le aziende per altre pratiche ossia per operazioni straordinarie, quando è arrivato l'attività di Frie e fondo sviluppo ha preso una notevole Pt_3
accelerazione perché proveniva da quel mondo lì. a quel punto è Pt_3 Pt_1
stato incaricato di predisporre le relazioni istruttorie ma i rapporti con i clienti li teneva
; Pt_3
Dal canto suo il teste , ha confermato di essere stato assunto come Parte_5
“dipendente della resistente dall'ottobre 2017” con inquadramento nella “terza area secondo livello” e ha ricordato di essere stato destinato all'Ufficio Sviluppo Grandi
Clienti dove, è stato “affiancato” al ricorrente per “imparare le procedure e il modus operandi della nuova banca” per poi scavalcarlo, cominciando ad occuparsi sia delle istruttorie sia degli aspetti più commerciali (“successivamente il ricorrente si occupava maggiormente della parte di istruttoria, io invece avevo anche un aspetto commerciale che il dott. voleva che perseguissi”) ed arrivare, in soli 5 anni “a Pt_3 sostituire il dott. come responsabile dell'ufficio”. Pt_3
Il medesimo teste ha poi precisato che: “il ricorrente ha continuato in via prevalente ad occuparsi delle pratiche di finanziabilità dei clienti, di esprimere pareri sulla base di documentazione societaria in merito alle richieste di finanziamento della clientela con standing medio o elevato, che può riguardare anche pratiche FRIE e Fondo sviluppo PMI FVG”;
Anche il teste a riferito che “quando sono entrato ero direttore commerciale Tes_6
e quindi riferivano a me diversi uffici tra cui anche quello di e quindi per Pt_1 quell'ufficio mi confrontavo con il suo responsabile che all'inizio era e poi è Pt_3 diventato ”. Parte_5
È vero che i testi e hanno riferito anche di qualche altra attività Parte_5 Tes_7
affidata a e tuttavia il fatto che, in occasioni sporadiche, questi svolgesse Pt_1
anche mansioni diverse dalla mera istruttoria standard delle pratiche Frie non vale a mutare la sostanza del ruolo affidatogli, poichè ai fini dell'inquadramento, non possano rilevare compiti svolti in maniera episodica e non continuativa.
Abitualmente l'attività del ricorrente consiste nel raccogliere le perizie dei tecnici e nella loro trasfusione in una relazione che sottopone all'attenzione dei suoi superiori gerarchici: la sua definizione come addetto “all'istruttoria amministrativa di back office” riferita dal teste appare, quindi, perfettamente calzante. Tes_1
10 Il fatto che la mansione di addetto all'istruttoria sia inquadrabile all'interno delle Aree
Professionali e non nella categoria dei Quadri Direttivi trova ulteriori conferme nel comportamento concludente della CP_1
È pacifico, infatti, che è stato assunto come impiegato con inquadramento Parte_5
al 3° livello della terza area professionale e, in tale veste, è stato adibito a compiti di addetto all'istruttoria.
Lo stesso teste ha poi ricordato di aver acquisito la qualifica di quadro “da tre o quattro anni” e quindi in concomitanza con l'inserimento del Dott. nell'organico Persona_4 dell'ufficio e con l'affrancamento del medesimo dal ruolo di semplice Parte_5 addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento.
Nel 2019 lo stesso teste ha sostituito nel ruolo di “vice” di cominciando Per_3 Pt_3
ad occuparsi anche delle relazioni con i clienti mentre nel 2020, è stato assunto come stagista che è stato adibito a svolgere la stessa mansione del ricorrente Persona_4
ed è tuttora inquadrato nella terza area professionale.
A questo proposito sia , sia hanno confermato: e Parte_5 Tes_3 Pt_1
svolgono lo stesso tipo di attività ossia la predisposizione di queste Persona_4 relazioni istruttorie….” e anche il teste ha detto: “di fatto e Tes_4 Persona_4 svolgono le stesse mansioni”. Pt_1
È dunque la stessa resistente a ritenere che la mansione di addetto all'istruttoria FRIE sia inquadrabile all'interno della categoria delle Aree Professionali e possa essere affidata ad un dipendente assunto come stagista dopo un breve affiancamento con il ricorrente, il quale è dunque evidente che nei fatti non opera più come Quadro
Direttivo, essendo stato scavalcato in questa funzione da , e Persona_1 Per_3
e da ultimo da , ai quali è tenuto a riferire. Pt_3 Parte_5 Pt_1
Deve quindi concludersi che nella fattispecie concreta in esame il demansionamento si sia effettivamente realizzato nei fatti poiché le mansioni di semplice addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento “FRIE” dapprima presso l'Ufficio
Supporto Imprese e, successivamente, presso l'Ufficio Sviluppo Grandi Clienti non hanno nulla a che vedere con la nozione di quadro, essendo prive sia di particolari contenuti specialistici, sia di responsabilità direttive.
L'art. 87 del CCNL di settore del 19/12/2019 (il cui testo riprende pedissequamente quello dell'art. 82 del CCNL del 31/03/2015), dispone che: “
1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi. 2. […] Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano
11 stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale
e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.”
Come emerge dalla piana lettura della declaratoria contrattuale la categoria dei quadri si caratterizza sia per la particolare specializzazione che è un elemento aggiuntivo e non alternativo alle elevate responsabilità funzionali e all'autonomia e discrezionalità delle decisioni, come risulta dall'utilizzo della congiunzione “e”.
Pacifica la specializzazione acquisita negli anni dal ricorrente, quello che emerge è che nel periodo in contestazione egli è stato del tutto privato di responsabilità, autonomia e discrezionalità, dovendo riferire a chi lo ha scavalcato pur avendo per determinati periodi un inquadramento in qualifica inferiore alla sua.
Le mansioni espletate dal ricorrente dopo la perdita del ruolo di Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance, date le loro caratteristiche, vanno invece più propriamente ricondotte alla Terza Area Professionale, ove infatti è inquadrato il collega di che svolge il suo stesso tipo di lavoro ed a cui appartengono, Pt_1 ai sensi dell'art. 97 del CCNL di settore del 19/12/2019 (il cui testo è identico a quello che era già previsto dall'art. 93 del CCNL del 31/05/2025), “le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. 2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori. 3. Nell'ambito della
12 predetta declaratoria generale: – nel 1° livello retributivo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici; – nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa
e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento
e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”.
Il discrimine tra le due funzioni non risiede nel potere di coordinamento di altri lavoratori, che è presente sia nella declaratoria dei quadri direttivi, sia in quella degli impiegati della terza area professionale, bensì nell'elevata “responsabilità funzionale” di cui certamente non dispone non essendo responsabile di nulla, poichè Pt_1
ogni decisione relativa alle pratiche di finanziamento ed al relativo iter istruttorio è riservata al preposto dell'Ufficio Grandi Clienti Direzionali.
La prestazione lavorativa di pur essendo “orientata al raggiungimento dei Pt_1 risultati essenziali” è caratterizzata da “autonomie delimitate” come previsto dalla declaratoria della terza area professionale.
I finanziamenti FRIE sono di per sé una materia specialistica regolata da una specifica normativa propria di questa particolare categoria di strumenti finanziari ed il ricorrente è certamente dotato di un' ”elevata preparazione professionale”, che ha acquisito negli anni trascorsi alla guida dell'Ufficio Corporate Finance e, tuttavia, anche gli impiegati della terza area professionale possono fornire i “contributi specialistici” tipici della mera attività di istruttoria delle pratiche Frie, come dimostra plasticamente il fatto che questo compito è tuttora svolto da un lavoratore
( inquadrato come impiegato e che ha imparato ad eseguirlo nel corso di Persona_4 un breve stage da neolaureato e senza alcuna pregressa esperienza nell'esecuzione di tale attività ed in precedenza era stato affidato a , quando era ancora Parte_5
inquadrato nella categoria delle aree professionali ed attualmente viene svolto anche dagli addetti all'istruttoria delle filiali per i finanziamenti di importo inferiore ad €
13 500.000,00 (non essendo la complessità necessariamente ricollegata all'ammontare del mutuo).
In definitiva non v'è dubbio che le mansioni che si è visto assegnare dal Pt_1
mese di gennaio 2015 non rientrino fra quelle tipiche del suo inquadramento contrattuale, non integrino alcuna delle ipotesi disciplinate di demansionamento legittimo ai sensi dell'attuale disposto dell'art. 2103 c.c. ed abbiano comportato un rilevante abbassamento del livello delle prestazioni complessivamente esercitate in precedenza ed una smaccata sottoutilizzazione delle notevoli e riconosciute capacità professionali acquisite nei decenni anteriori quando era unico responsabile dell'ufficio al quale era addetto assieme ad una collega da lui diretta, con poteri di rapportarsi direttamente con i vertici aziendali e con i clienti della banca.
5. Accertato quindi l'avvenuto demansionamento, ne consegue il diritto del ricorrente ad essere assegnato a mansioni rientranti fra quelle del proprio livello di inquadramento come quadro direttivo QD4 del CCNL Credito e ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima condotta datoriale.
In merito alla quantificazione del danno si deve evidenziare la durata del demansionamento pari ad oltre 8 anni;
l'evidente svuotamento dei compiti svolti in precedenza, fino a ridurli a quelli di mera istruzione delle pratiche tipici di un impiegato;
il conseguente svilimento della riconosciuta professionalità ed esperienza acquisita nel percorso lavorativo bancario dell'attore; la lesione alla dignità e immagine professionale nel vedersi ripetutamente scavalcato da figure entrate in banca dopo di lui e con inquadramento inferiore ( ) o affiancata a figure con Parte_5
inquadramento inferiore;
il protratto riflesso di questa sofferta condizione sulla vita personale;
l'azzeramento di qualsiasi chance di crescita e carriera.
Di tutti questi danni vi è chiara prova nelle dichiarazioni rese dai testimoni, dalle quali risulta con evidenza che il demansionamento è stato ben percepito sul luogo di lavoro e così non può essere che anche al di fuori dello stesso nell'ambito familiare e relazionale se non altro per la lunghezza del periodo della sua protrazione.
Sulla base di tali presupposti appare equo quantificare il danno, ancorandolo alla percentuale del 20% della retribuzione netta dovuta al ricorrente (pari a circa €.
3800,00 mensili) moltiplicato per il numero di mesi dall'inizio del demansionamento sino al deposito del ricorso (99), e così per un totale, ad oggi, di € 75.240,00
(retribuzione €. 3800,00 circa x 20% x 99).
14 A tale importo dovranno aggiungersi interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno successivo al deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore dell'importo effettivamente riconosciuto come dovuto a titolo risarcitorio, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 per ciascuna fase, secondo i parametri dello scaglione di valore dell'importo riconosciuto come dovuto, in misura compresa fra quella minima e quella media essendo state affrontate e risolte questioni giuridiche di ordinaria complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il demansionamento professionale di a partire dal Parte_1
01/01/2015 e conseguentemente
2) condanna a reintegrare il ricorrente in mansioni rientranti fra Controparte_1
quelle del suo livello di inquadramento come quadro direttivo QD4 del CCNL Credito nonché al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 75.240,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno successivo al deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
3) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente Controparte_1 giudizio sostenute da spese che liquida in € 8.000,00 per Parte_1 compensi ed € 259,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 27/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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