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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/05/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 25/10/2024 al n. 5341 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento matrimonio promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. DE SIMONE CATERINA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTE
e da
nato ad [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05/05/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/10/2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile in Acerra (NA) il 03/12/1997 dalla cui unione nascevano tre figli, oggi tutti maggiorenni ed autonomi economicamente, (il 09/05/1999 in Napoli), (il Persona_1 Persona_2
05/08/2001 in Acerra) e (il 21/10/20202 in Acerra), evidenziava che il Tribunale Persona_3 di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso il 03/11/2010
e pubblicato il 15/11/2010 nel procedimento R.G. n. 8161/2009 e sulla scorta delle predette deduzioni instava per una pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione accessoria.
Il resistente, sebbene la notifica del ricorso e del pedissequo decreto fosse regolarmente notificata, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la ontumacia.
Ascoltata parte ricorrente all'udienza del 05/05/2025, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, rilevata la richiesta di mera pronuncia di stato, riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto evidenziato che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093; Cass. Civ.
n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
2. Tanto chiarito, va certamente accolta la domanda sullo status di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in
2 cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione
(7.10.2010) e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Alla stregua delle riferite circostanze, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
3. Spese non ripetibili, tenuto conto della mancata costituzione del resistente nonché della natura necessitata del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra nata a Parte_1
NAPOLI (NA) il 07/08/1976 e nato ad [...] il Controparte_1
03/01/1974, il giorno 03/12/1997 in Acerra (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.24, Parte I, Anno 1997);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D.Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
c) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 25/10/2024 al n. 5341 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento matrimonio promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. DE SIMONE CATERINA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTE
e da
nato ad [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05/05/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/10/2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile in Acerra (NA) il 03/12/1997 dalla cui unione nascevano tre figli, oggi tutti maggiorenni ed autonomi economicamente, (il 09/05/1999 in Napoli), (il Persona_1 Persona_2
05/08/2001 in Acerra) e (il 21/10/20202 in Acerra), evidenziava che il Tribunale Persona_3 di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso il 03/11/2010
e pubblicato il 15/11/2010 nel procedimento R.G. n. 8161/2009 e sulla scorta delle predette deduzioni instava per una pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione accessoria.
Il resistente, sebbene la notifica del ricorso e del pedissequo decreto fosse regolarmente notificata, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la ontumacia.
Ascoltata parte ricorrente all'udienza del 05/05/2025, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, rilevata la richiesta di mera pronuncia di stato, riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto evidenziato che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale. La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093; Cass. Civ.
n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
2. Tanto chiarito, va certamente accolta la domanda sullo status di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in
2 cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione
(7.10.2010) e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Alla stregua delle riferite circostanze, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
3. Spese non ripetibili, tenuto conto della mancata costituzione del resistente nonché della natura necessitata del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra nata a Parte_1
NAPOLI (NA) il 07/08/1976 e nato ad [...] il Controparte_1
03/01/1974, il giorno 03/12/1997 in Acerra (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.24, Parte I, Anno 1997);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D.Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
c) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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