Articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 675
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 dicembre 1981
Art. 2.
All' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' aggiunto il seguente comma:
"Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa".
Entrata in vigore il 13 dicembre 1981