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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice
Dott. Alessandro Laurino Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 92/2025 r.g. promosso da
• n persona del curatore avvocato con Parte_1 Parte_2 il ministero dell'avvocato Salvatore Zappalà nei confronti della società
• (partita iva numero di iscrizione al registro Controparte_1 P.IVA_1 delle imprese CT -298293), con sede legale in Catania, piazza Michelangelo Buonarroti 22, in persona del liquidatore rimasta contumace Controparte_2
*** letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza mediante l'inserimento nell'apposita area web per come certificato dalla cancelleria;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché si tratta di società commerciale che -per come emerge dalla visura in atti- esercita l'attività di compravendita di immobili;
rilevato che la curatela istante vanta un credito derivante da sentenze per condanna alle spese di lite di oltre 90 mila euro e considerato che l'Agente della Riscossione ha comunicato l'esistenza di un debito tributario iscritto a ruolo al netto degli importi sospesi per la somma di € 117 mila e considerato che l'ammontare dei debiti esigibili supera -all'evidenza- la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.; rilevato che non si tratta di impresa minore visto l'ammontare dell'attivo appostato nell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese (esercizio 2022 rilevante per il triennio) di 817 mila euro;
ritenuto che
la parte intimata è in stato di insolvenza poiché non è in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato deposito dei bilanci negli ultimi due esercizi, dall'ammontare dei debiti, oltre che dal mancato funzionamento della posta elettronica certificata e dallo stato in liquidazione che dura da oltre 10 anni (13.11.2014); ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 e visti gli artt. 1, 2, 27, 28,
37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(partita iva;
numero di iscrizione al registro delle imprese CT -298293), con sede legale in Catania, P.IVA_1 piazza Michelangelo Buonarroti 22, in persona del liquidatore Controparte_2 nomina il dott. Alessandro Laurino Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore l'avvocato , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.; stabilisce il giorno 23/09/2025 alle ore 10.10, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV. Catania, camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Laurino Mariano Sciacca
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