Articolo 5 della Legge 12 aprile 1943, n. 455
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 giugno 1943
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Versione
28 luglio 1956
Art. 5. ((I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavoro - a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a cio' autorizzati secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneita' fisica alle lavorazioni suddette.

Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro.
A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e' sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore puo' richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

Il Collegio e' composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale))
Entrata in vigore il 28 luglio 1956
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